Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 2
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 - bis cod. pen., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. (La Corte ha precisato che il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente).
In tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2008, n. 45389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45389 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1540
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 027771/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NO RB, N. IL 08/11/1973;
avverso ORDINANZA del 31/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 29.2.2008 il GIP presso il Tribunale di Asti disponeva il sequestro preventivo, in relazione a diversi episodi di truffa nei confronti sia degli indagati nell'ambito delle singole imputazioni che degli enti amministrativamente responsabili D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ex art. 5 in via solidale, delle somme pari ad
Euro 473.000,00 per il capo D) della rubrica, ad Euro 222.300,00 per il capo O), ad Euro 228.000,00 per il capo Q), ad Euro 114.480,00 per il capo U), e ad Euro 350,000,00 per il capo W); per l'effetto era stato eseguito nei confronti di LS NO BA, moglie di AR AN, indagato per i reati previsti dall'art. 640 c.p., comma 2, in relazione alla gara avente ad oggetto lavori di rifacimento del manto stradale (capo Q) ed alla esecuzione del manto stradale Asti - Cuneo (capo W), un sequestro 85.493,00 sul conto corrente n. 40718 accesso presso la Cassa di Risparmio di Asti, intestato alla ricorrente ed al predetto coniuge.
Avverso tale decreto proponeva istanza di riesame LS NO BA contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 31.3.2008 il Tribunale del riesame di Asti rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la LS NO lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione agli artt. 321 e 325 c.p.p., art. 322 ter c.p., e art. 640 c.p., comma 2, per erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al capo W) della rubrica.
In particolare rileva la difesa che, se pur corretta appariva l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui il decidente deve limitarsi ad accertare sommariamente l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta all'indiziato, tuttavia incombeva al Tribunale l'obbligo di motivare, sebbene si versasse in ipotesi di sequestro preventivo "per equivalente", in ordine alla correttezza dei criteri adottati dal GIP per addivenire alla quantificazione del profitto che, in relazione alle singole condotte, doveva essere attinto dal provvedimento cautelare. E pertanto, posto che per costante orientamento giurisprudenziale il profitto non era costituito dall'intero corrispettivo e quindi dalla somma di denaro equivalente al controvalore del bene ma dalla sola plusvalenza che il privato aveva realizzato, e cioè dalla utilità economica immediatamente ricavata dal fatto reato, erroneamente il GIP aveva fatto riferimento nel proprio provvedimento, confermato in sede di riesame, all'incremento dell'avviamento dell'impresa. Inoltre nello stabilire l'ammontare del profitto che sarebbe stato ricavato dalla presunta truffa, il giudice avrebbe dovuto pregiudizialmente accertare l'entità delle somme che erano state pagate, mentre nel caso di specie l'impugnata ordinanza dava per scontato che l'intero prezzo fosse stato corrisposto dall'ANAS all'appaltatore e che quest'ultimo avesse per intero pagato il prezzo ai subappaltatori;
circostanza inveritiera e comunque non dimostrata. A ciò si aggiunga che erroneamente il Tribunale del riesame, a fronte della valutazione operata dal consulente tecnico del "minor valore dell'opera" in una somma oscillante tra Euro 293.500,00 ed Euro 419.500,00, facendo generico riferimento ai criteri della valutazione equitativa ed in ispregio del principio del favor rei, aveva quantificato il profitto del reato nella somma di Euro 350.000,00.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione in relazione agli artt. 321 e 325 c.p.p., art. 322 ter c.p., e art. 640 c.p., comma 2, per erronea applicazione della legge penale,
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai capi D), O), Q) ed U) della rubrica. Rileva preliminarmente la ricorrente che il sequestro nei suoi confronti era stato eseguito solo per essere stato il proprio coniuge direttore tecnico della CPS s.p.a., e che le somme sequestrate erano del tutto estranee alla attività della società predetta essendo stato il conto corrente alimentato dai salari percepiti dalla stessa. Rileva altresì la difesa che, siccome evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca per equivalente di beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o di profitto a lui attribuibile, potendosi a tale principio derogare solo nel caso in cui detta quota non sia immediatamente individuata o individuabile a priori, di talché solo in tal caso, proprio per restare il sequestro preventivo funzionale alla futura confisca, lo stesso può essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto. Posto ciò rileva la difesa che nel caso di specie risultava per tabulas che le gare di appalto, in ipotesi turbate dagli artifici e raggiri degli indagati, erano state vinte da ben individuati concorrenti nel reato, i quali avevano di conseguenza incassato in tutto o in parte gli importi previsti per ogni singola gara percependo quindi "il profitto del reato"; e pertanto il sequestro andava effettuato nei confronti dei predetti concorrenti e non nei confronti di chi, come la società predetta, non era risultata aggiudicataria di alcuna gara, di talché doveva ritenersi del tutto indimostrato che la stessa avesse, anche indirettamente, partecipato alla divisione degli utili.
Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione in relazione agli artt. 321 e 325 c.p.p., art. 322 ter c.p., e art. 640 c.p., comma 2, per erronea applicazione della legge penale,
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai capi D), O), Q) ed U) della rubrica. Rileva in particolare la difesa che il GIP, nel provvedimento confermato dal Tribunale del riesame, aveva ritenuto di quantificare l'illecito profitto nella misura del 50% delle somme incassate in relazione alla gare suddette, tenendo conto anche di un non meglio individuato incremento dell'avviamento assolutamente inesistente in relazione alla posizione della società in questione che non era risultata aggiudicataria di alcuna gara.
Inoltre, nel quantificare tale illecito profitto nella predetta misura del 50% delle somme incassate, il giudice non aveva fatto uso corretto del suo potere discrezionale, non avendo indicato le "congrue, anche se sommarie ragioni", che avevano portato alla quantificazione del profitto nella suddetta strabiliante percentuale, laddove il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 34 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), nel determinare la stima delle voci mancanti nel computo metrico estimativo, quantificava l'utile che doveva essere riconosciuto all'appaltatore nella misura del 10%. E pertanto erroneamente il GIP aveva fatto riferimento alla diversa percentuale del 50% senza alcuna specifica motivazione sul punto, ed erroneamente aveva fatto riferimento al criterio equitativo atteso che la prova dell'utile era comunque raggiungibile alla stregua dei prezziari di categoria, degli studi di settore, del contenuto del predetto D.P.R. n. 554 del 1999, art. 34 o anche del contenuto della Delib. Regione Piemonte 12
febbraio 2008 che aveva dettato i criteri per "i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte". Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Ed invero, per come a più riprese evidenziato da questa Corte, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e, quindi, nelle indagini preliminari, il provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. Sul punto ritiene il Collegio di dover richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. 25.10.2007 n. 10280) nella quale il supremo consesso ha evidenziato come "Il legislatore, infatti, sempre più consapevole che per aggredire il crimine è necessario eliminare la possibilità per l'agente di assicurarsi il profitto del reato, dal momento che scopo di gran parte dei più gravi reati è proprio l'arricchimento, ha inteso costruire un sistema complesso che consenta in primo luogo la confisca del profitto immediato, poi, sempre in base all'art. 240 c.p., la confisca del ed. profitto indiretto o mediato, ovvero dei beni che siano causalmente riconducibili alla attività del reo ed, infine, per quel che concerne i delitti contro la pubblica amministrazione, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p.. Insomma è fuori dubbio che la previsione della obbligatorietà
della misura per un rilevante numero di gravi reati, tra i quali quelli contro la Pubblica Amministrazione, abbia comportato una accentuazione sia della finalità generali - preventiva sia di quella sanzionatoria della confisca, come del resto è stato messo in evidenza anche dalla Suprema Corte (SS.UU. 28 aprile 1 999 - 8 giugno 1999, n. 9, Bacherotti, già citata)". L'interpretazione evolutiva in subiecta materia, in linea con la ratio dell'istituto quale sopra delineata ed anche con la normativa internazionale che ha sempre considerato come oggetto della confisca il provento illecito, ovvero ogni vantaggio economico derivato dal reato, evidenzia la correttezza della determinazione adottata dal Tribunale del riesame nell'impugnata ordinanza, sotto il profilo che anche l'incremento dell'avviamento dell'impresa aggiudicataria, in termini di ritorno economico in considerazione della rilevanza della commessa, del cospicuo importo della stessa, della pubblicità che ne deriva alla società interessata, costituisce un vantaggio economico che la società ritrae, sia pure in forma indiretta e mediata, come conseguenza della attività criminosa alla stessa riferibile. E pertanto sul punto l'assunto difensivo non può essere condiviso. In ordine all'ulteriore rilievo concernente il mancato accertamento da parte del GIP dell'ammontare del profitto che la società avrebbe ricavato dalla presunta truffa, avendo il Tribunale del riesame dato erroneamente per scontato una circostanza in realtà non dimostrata, e cioè che l'intero prezzo sarebbe stato pagato dall'ANAS all'appaltatore e che quest'ultimo avrebbe per intero pagato il prezzo ai subappaltatori, osserva il Collegio che il GIP, nello stabilire il profitto effettivamente conseguito dagli autori del reato, ha correttamente rilevato come non debba aversi riguardo al prezzo di appalto pattuito con la P.A., "ma alla parie del prezzo che, al momento del sequestro, la P.A. abbia già pagato in esecuzione del contratto", rilevando sul punto che "gli accertamenti del P.M. (v. annotazione di p.g. 26-27/2/2008) hanno dato questi esiti: capo b): nessuna somma pagata;
capo d): somma pagata Euro 946.484, 16; capo g): nessuna somma pagata;
capo m): nessuna somma pagata;
capo o): somma pagata Euro 444.600,00; capo q): somma pagata Euro 456.000,00; capo u): somma pagata Euro 228.960,00". E pertanto, a fronte di siffatta specifica e dettagliata indicazione delle somme pagate, l'assunto di parte ricorrente circa il carattere non veritiero e comunque non dimostrato della circostanza si appalesa assolutamente generico;
ed invero non può dubitarsi che le censure mosse sul punto nei confronti dell'impugnata ordinanza sono assolutamente prive della necessaria specificità, consistente oltre che nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto dell'impugnata sentenza e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame, nella specifica indicazione dei motivi di dissenso dalla decisione impugnata posti a base della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Cass. sez. VI, 6.2.2003 n. 13261, rv 227195). Nel caso di specie i rilievi mossi all'impugnata sentenza non contengono alcuna indicazione degli specifici motivi per cui l'assunto del Tribunale del riesame in ordine all'avvenuto pagamento delle somme non sarebbe corretto, essendosi la ricorrente limitata a rilevare come la circostanza sarebbe del tutto inveritiera e comunque non dimostrata;
e pertanto, la mancanza di tali requisiti di specificità e concretezza rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre sul punto il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
In ordine alla ritenuta valutazione equitativa del profitto del reato, quantificato nella misura di Euro 350.000,00, osserva il Collegio che in realtà trattasi di liquidazione ancorata alla valutazione effettuata dal predetto consulente tecnico nominato dal P.M., nell'ambito della quale il decidente, essendo tale stima ricompresa fra un valore massimo ed un valore minimo, ha ritenuto in maniera assolutamente ragionevole e corretta, di attenersi ad un valore intermedio, suscettibile sempre di aggiustamenti, in eccesso o in difetto, nel prosieguo delle indagini. Non siamo pertanto in presenza di una valutazione equitativa, la quale presuppone l'impossibilità della prova del danno risarcibile, bensì di una media nell'ambito dei valori indicati dal predetto consulente, assolutamente coerente con i principi di ragionevolezza e di legalità.
E pertanto neanche sotto tale profilo il suddetto motivo di gravame può trovare accoglimento.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso concernente la erronea applicazione del sequestro preventivo, versandosi in tema di concorso nel reato, in misura eccedente la quota di prezzo o di profitto a ciascun concorrente attribuibile. Ed invero sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire l'orientamento già in precedenza espresso (Cass. sez. V, 16.1.2004 n. 15445, e ribadito da Cass. sez. 2, 21.2.2007 n. 9786) secondo cui "è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 bis c.p.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto ... il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena".
Ciò in quanto mentre la confisca, essendo un istituto di natura sanzionatola, non può in alcun caso eccedere per ciascun concorrente l'ammontare del prezzo o profitto del reato, per contro il sequestro, essendo solo una misura di natura processuale finalizzata a garantire l'effettiva escussione a carico del soggetto dichiarato responsabile, può essere disposto, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, in conformità con la scelta del legislatore, che non ha frazionato la misura patrimoniale tra i concorrenti nel reato (in tal senso, Cass. sez. 2, 6.7.2006 n. 30729). Ne consegue che è ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati o imputati, cosi come delle persone giuridiche eventualmente obbligate a titolo di responsabilità amministrativa per essere le stesse beneficiane del vantaggio o titolari dell'interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori. La garanzia patrimoniale infatti è dovuta per l'intero da ciascun responsabile;
salvo il successivo riparto interno dell'esborso patrimoniale in forza dell'eventuale azione di regresso pro quota esperito da chi abbia subito la confisca in misura pari all'intero profitto per equivalente (Cass. sez. 2, 20.12.2006 n. 10838); e ciò al fine di garantire l'effettiva confisca anche nell'ipotesi che uno solo degli imputati o indagati sia alfine riconosciuto colpevole.
Alla stregua di tali principi appare altresì inconferente il rilievo della difesa secondo cui nessun sequestro avrebbe potuto essere effettuato nei confronti della società non essendo la stessa risultata aggiudicataria di nessuna gara, oggetto in ipotesi di turbativa, e comunque, in relazione al sequestro operato, non avrebbe potuto mai essere ritenuto, quale vantaggio indiretto derivato dal reato, l'incremento dell'avviamento dell'impresa. Osserva invero il Collegio che, ispirandosi il sequestro preventivo al principio solidaristico elaborato in sede civilistica, correttamente il GIP ha sottoposto a sequestro preventivo l'intero importo delle somme indicate quali illecito profitto dell'attività delittuosa posta in essere, atteso che il vincolo cautelare concerne - alla stregua delle argomentazioni sopra esposte - l'entità del profitto complessivo, versandosi in tema di misura di natura processuale finalizzata a garantire l'effettiva escussione a carico del soggetto o dei soggetti che saranno dichiarati responsabili in sede di giudizio di merito.
In ordine alla asserita non riferibilità delle somme in sequestro alla attività svolta dalla società CPS s.p.a., il Collegio rileva il carattere puramente assertivo di tale affermazione;
mentre, per quel che riguarda la riferibilità delle somme portate sul conto corrente ai risparmi della ricorrente, il Collegio non può che rilevare la genericità di tali deduzioni, nonché la violazione del principio di autosufficienza del ricorso che, elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte di legittimità sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere recepito ed applicato anche in sede penale alla stregua della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a seguito delle modifiche apportate dalla
L. n. 46 del 2006, art. 8 per cui il ricorso deve ritenersi inammissibile allorché alla Corte di legittimità non sia consentito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso medesimo, della materia ad essa devoluta e del contenuto delle deduzioni svolte.
E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento.
Col terzo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la erroneità delle determinazioni del GIP e del Tribunale del riesame rilevando come il decidente, nel quantificare l'illecito profitto nella misura del 50% delle somme incassate, non aveva fatto uso corretto del suo potere discrezionale, non avendo indicato le "congrue, anche se sommarie ragioni", che avevano portato alla quantificazione del profitto nella suddetta strabiliante percentuale. Il rilievo non è fondato ove si osservi che il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente evidenziato che il costo della prestazione è allo stato indeterminabile occorrendo a tal fine la collaborazione delle imprese appaltatrici (e per tale motivo è altresì indeterminabile il valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato), ha ritenuto congruo valutare, secondo esperienza ed equità, l'illecito profitto nella misura del 50% delle somme erogate dalla P.A., indicando quindi se pur necessariamente in maniera sommaria la possibile entità dell'illecito profitto ancorandola percentualmente all'importo delle somme erogate dalla P.A. in pagamento di dette opere, con la precisazione che tale importo poteva essere rivisto nel prosieguo delle indagini. A ciò si aggiunga che il rilievo concernente la quantificazione suddetta costituisce in realtà una censura in fatto, come tale sottratta alla valutazione di questa Corte di legittimità; dovendosi sul punto altresì evidenziare che, contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente che ha fatto riferimento al D.P.R. n. 554 del 1999 ed alla Delib. Regione Piemonte 12 febbraio 2008, la quantificazione del profitto illecito non può essere operata facendo esclusivo riferimento alla misura dell'utile previsto per l'appaltatore (che il D.P.R. 554/99 indica nella misura percentuale del 10%) o anche alle spese generali (che il suddetto D.P.R. indica nella misura percentuale del 13 - 15%), atteso che il detto profitto comprende anche il risparmio indebitamente ottenuto dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice ed ogni altra utilità che la stessa ricava, come conseguenza anche indiretta o mediata, della attività delittuosa, di talché anche sotto profilo il rilievo proposto appare chiaramente infondato.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento;
a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008