Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è inammissibile qualora venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità la violazione del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 33347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33347 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
M 33347/12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE composta da: - Presidente - Sent. n. sez.2. 1208 dott. Saverio Mannino dott. Claudia Squassoni CC - 06/06/2012 R.G.N. 50 173/2011 dott. Mario Gentile dott. Giovanni Amoroso - Relatore - dott. Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI LE, nato in [...] il [...], avverso la ordinanza del 3 ottobre 2011 del tribunale di Bari, Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso dal Gip del Tribunale di Bari in data 11/8/2011 veniva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p., 104 del D. Lgs. 271/1989 in relazione all'art. 12 sexies della L. 356/1992, dell'immobile sito in Pisa alla via Italo Simon n. 31, dell'autovettura modello Fiat 500 targata ED 106 CF e dell'autovettura modello Ford Focus targata ED 110 DM, di Proprietà di Choutova Alla. Avverso tale provvedimento l'indagato LE ZA, proponeva istanza di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. Il LE risultava indagato per la gestione dei flussi di droga dell'associazione criminale DISHA rifornita dal narcotrafficante BA TA, con la particolare cessione di 2 kg di eroina del 20.6.2000 componenti del groppo dello BA) ZE IL, BA TA, ER SO, RA LT, IK.LL ER, LE ZA, IK.OL AL, IKOL NI.
2. Avverso tale ultimo decreto veniva proposta istanza di riesame, ex art. 324 c.p.p., nella quale il difensore del LE chiedeva l'annullamento del provvedimento. Il tribunale di Bari con ordinanza del 3 ottobre 2011 rigettava l'istanza di riesame e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso questa pronuncia l'indagato propone ricorso per cassazione con un unico motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente deduce l'inosservanza del terzo comma dell'art. 125 c.p.p.. In particolare deduce che il sequestro preventivo effettuato ai sensi per gli effetti dell'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 deve essere proporzionato al prezzo, profitto guadagno derivante dall'illecita attività che si assume essere stata posta in essere. Quindi il sequestro per equivalente non può in alcun modo risultare superiore rispetto al prezzo derivante dall'acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo eroina pari a kilogrammi 2. Il valore dei beni sequestrati era pari a circa euro 421 mila. Sostiene essere illegittimo il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna valutazione del valore dei beni sequestrati.
2. Il ricorso è inammissibile. -È vero che la giurisprudenza più recente (Cass., sez. III, 7/10/2010 25/11/2010, n. 41731) ha ritenuto che, nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, occorre comunque una valutazione sul valore dei beni sequestrati, valutazione necessaria al fine di verificare il rispetto 50 173-11 r.gn 2 c.c. 6 giugno 2012 del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. Nella specie però la questione della difetto di proporzionalità, ora dedotto dalla ricorrente con il ricorso per cassazione, non risulta essere stata posta in sede di riesame e quindi rappresenta un novum non deducibile in sede di legittimità, tanto più che gli unici motivi deducibili sono quelli riconducibile al vizio di violazione di legge. In ogni caso la proporzionalità va valutata non solo e non tanto con riferimento al profitto o al prezzo del reato per il quale si procede;
ma va considerata in riferimento alla presunta attività criminosa desumibile dalla disponibilità di beni non giustificabile un'attività o situazioni lecite.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amorosa) (Saverio Mannino) спасов Cafarian DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 9 AGO 2012 IL CANCELLIERE Luana Mariani 50 173-11 c.g.n 3 c.c. 6 giugno 2012