Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
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- 1. Elisa Lorenzettohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. La responsabilità amministrativa dell’ente e la facoltà dell’ente imputato di costituirsi parte civileLuigi Piero Martina · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2009, n. 19764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19764 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 288
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 007876/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ND N. IL 23/07/1965;
2) BE US N. IL 12/10/1963;
avverso ORDINANZA del 08/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di VERBANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI E., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Russo G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinata impugnata. FATTO E DIRITTO
1- Il Gip del Tribunale di Verbania, con decreto 30-31/10/2007, nell'ambito del procedimento penale a carico di PO ND e NA ET, indagati per concorso nel reato di corruzione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate Rolando Russo - che, omettendo dolosamente i relativi controlli, aveva consentito indebiti rimborsi e compensazione IVA in favore, tra le altre, della società "Radiatori Tubor spa" - disponeva in danno dei predetti il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza della somma di circa Euro 3.000.000,00, corrispondenti al profitto del reato di cui aveva beneficiato la citata società.
2- La richiesta degli indagati di revoca della misura cautelare reale veniva disattesa dal Gip del Tribunale di Verbania, con provvedimento del 18/12/2007.
3- Il Tribunale di Verbania, con ordinanza 8/1/2008, rigettando l'appello attivato dagli indagati ex art. 322 bis c.p.p., confermava la pronuncia 18/12/2007 del Gip. Il Tribunale, dato atto che la cautela reale era stata disposta anche a carico della società (anch'essa indagata per responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001) e ritenuta legittima l'adozione della stessa misura pure nei confronti delle persone fisiche indagate, salva l'eventuale possibilità di revoca per una prognosi positiva, sulla base dell'avvenuta esecuzione dei sequestri, circa la "futura effettività di una giusta confisca su un importo equivalente al profitto", formulava al riguardo una valutazione prognostica negativa, in considerazione del fatto che l'intervenuto fallimento della società rendeva altamente improbabile, per le esigenze connesse alla procedura concorsuale, l'apprensione definitiva da parte dello Stato dei beni alla stessa società sequestrati.
4- Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli indagati, deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 321 c.p.p., comma 2, art. 240 c.p., art. 322 ter c.p., D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19), sotto il profilo che, essendo il profitto unico, la cautela reale, in quanto eseguita nei confronti dell'ente, non poteva essere replicata anche in danno delle persone fisiche;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle norme già citate, considerato che la confisca di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, avendo natura sanzionatoria, prevaleva sulla procedura fallimentare, con l'effetto che il sequestro ad essa funzionale non era privo di garanzia per lo Stato e non giustificava il mantenimento di analogo provvedimento anche sui beni di proprietà degli indagati ricorrenti.
5- Il ricorso è fondato entro i limiti di seguito precisati. Osserva, invero, la Corte che, nell'ambito della criminalità d'impresa, v'è responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente collettivo, trovando ciò riscontro, sul piano dogmatico, nello schema concorsuale: il nesso tra le due responsabilità, quella della persona fisica e quella dell'ente, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, ad essa è equiparabile, in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità.
Il sistema tratteggiato dal legislatore con il D.Lgs. n. 231 del 2001, presuppone la responsabilità penale individuale, che non rimane assorbita dalla persecuzione diretta della corporate criminality.
In sostanza, l'appartenenza dell'autore individuale all'ente è imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, nel senso che è proprio la condotta della persona fisica, posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a determinare l'estensione a questo della responsabilità per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Ciò posto, nella fattispecie concreta, per quello che emerge dal provvedimento impugnato, sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale e di quella dell'ente, con l'effetto che la valutazione in ordine alla legittimità della cautela reale adottata non può essere fatta nell'ottica di una sorta di "deresponsabilizzazione" delle persone fisiche, soltanto perché il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell'ente societario.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore, pertanto, ben può incidere contemporaneamente sia sulle persone fisiche indagate per il reato di corruzione attiva sia sull'ente societario che ha tratto profitto dal reato, e ciò in base rispettivamente alle disposizioni di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 322 ter c.p. e all'art. 53 in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19. Data la convergenza di responsabilità della persona fisica e di quella giuridica e avuto riguardo all'unicità del reato come "fatto" riferibile a entrambe, deve trovare applicazione il principio solidaristico che informa lo schema concorsuale, con la conseguenza che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei soggetti indagati anche per l'intera entità del profitto accertato, con il limite, però, che il vincolo cautelare d'indisponibilità non deve essere esorbitante, nel senso che non deve eccedere, nel complesso, il valore del detto profitto e non deve determinare ingiustificate duplicazioni, posto che dalla unicità del reato non può che derivare l'unicità del profitto.
L'ordinanza impugnata non chiarisce se l'esecuzione dei decreti di sequestro sui beni della società e su quelli dei ricorrenti si sia concretizzata in una duplicazione totale o parziale del vincolo imposto, per equivalente, sul profitto del reato: non si comprende, infatti, se il valore dei beni sequestrati alla prima corrisponda o no all'importo totale del profitto;
non si precisa, inoltre, il valore dei beni sequestrati ai secondi.
È necessario, pertanto, superare tali incertezze per stabilire se ricorrano o no i presupposti per la revoca totale o parziale del decreto di sequestro di cui si discute.
Deve, inoltre, rilevarsi che non può condividersi la tesi, sostenuta nella pronuncia di riesame, secondo cui il sequestro preventivo dei beni della società non offrirebbe, allo stato, alcuna garanzia in ordine all'effettiva confiscabilità dei beni medesimi a causa dell'intervenuto fallimento della società.
Deve, in contrario, osservarsi che il sequestro preventivo, se ha ad oggetto beni confiscabili in via obbligatoria, è assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l'esigenza di assicurare la definitiva acquisizione dei beni da parte dello Stato. Ma anche se è finalizzato alla confisca facoltativa, compete comunque al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, che deve essere orientato all'equilibrato bilanciamento tra opposti interessi, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei soggetti interessati alla procedura concorsuale (cfr. Cass. S.U. 24/5/2004 n. 29951). Non risulta, peraltro, che, nel caso in esame, a fronte della dichiarazione di fallimento della società "Radiatori Tubor s.p.a.", sia stato adottato un qualsiasi provvedimento di revoca del sequestro eseguito in danno della stessa.
Quest'ultima misura cautelare conserva, quindi, per quello che emerge dagli atti, tutta la sua valenza di garanzia e va coordinata con quella adottata in danno dei ricorrenti, al fine di verificare che entrambe, unitariamente considerate, non incidano su beni di valore superiore a quello del profitto del reato.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Verbania, che dovrà riesaminare, alla luce dei rilievi di cui innanzi, la richiesta di revoca del sequestro avanzata dal PO e dalla ET.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verbania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009