Sentenza 12 settembre 2007
Massime • 1
In tema di prescrizione del diritto a rivalutazione di interessi sui ratei di trattamento pensionistico tardivamente erogati, decorrente dal centoventunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, la richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell'assicurato interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a detti istituti dall'art. 1 del d.lgs. C.P.S. n. 804 del 1947, purché l'atto sia comunque sottoscritto da un rappresentante dell'istituto di patronato, atteso che la sola sottoscrizione attesta la provenienza dell'atto dal suo autore. La prova della sottoscrizione deve essere fornita dall'interessato, il quale non può limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente previdenziale destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, erroneamente, non aveva riconosciuto efficacia interruttiva all'istanza proveniente dal patronato, sul solo presupposto che essa non provenisse con certezza dalla parte interessata e, con motivazione inadeguata, aveva ritenuto generico il contenuto dell'istanza, a fronte di un preciso riferimento, nella medesima istanza del patronato, al pensionato e alla sua domanda di accessori sulla pensione specificamente indicata).
Commentario • 1
- 1. PRESCRIZIONE CREDITI: indispensabile la firma sulla lettera di costituzione in mora ai fini dell’interruzione del termineAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2007, n. 19105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19105 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2007 |
Testo completo
I T Aula 'A' T I R I D E T N E S E 19 1 05 .07 I L L REPUBBLICA ITALIANA O B E T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12 SET. 2007 S E - E N O I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Z A Oggetto R T S I G SEZIONE LAVORO E LAVORO R E T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S E Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 5722/05 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.∙19105 Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 13/06/07 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T EN Z A sul ricorso proposto da: AT AT EZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRA ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO SOCIALE;
- intimato 2007 avversO la sentenza n. 6387/03 della Corte d'Appello 2056 di ROMA, depositata il 15/03/04 R.G.N. 6435/02; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/07 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. CH CANCELLIER Giovanni Cantelmo -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, pronunciando in sede di gravame, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto di AT TE AT, erede di AT MO, a a percepire dall'INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico spettante al suo dante causa. Il giudice d'appello, premesso che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine decorrente dal 121° giorno dalla domanda - amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto e, in particolare, ha disatteso la tesi secondo cui l'avvenuta liquidazione dei ratei (senza pagamento degli accessori) avrebbe costituito atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Avverso tale sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo, illustrato con successiva memoria. L'Istituto non si è costituito. Motivi della decisione Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 429 e 442 c.p.c., degli art. 2934, 2935, 2944, 2946 e 2948 c.c., oltre agli art. 1193 e 1194 dello stesso codice, e degli art. 7 della legge n. 533 del 1973, 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e 443 c.p.c., in una con difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte d'appello, pur avendo correttamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale in ragione dell'unitarietà del credito relativo alla prestazione e agli accessori, abbia invece escluso l'effetto interruttivo della comunicazione dell'Istituto di avvenuto accoglimento della domanda di pensione e del susseguente pagamento parziale (del capitale senza accessori), affermando che questo non costituisce riconoscimento di debito, anche relativamente agli accessori, in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del solvens di versare 3 ク soltanto un acconto. Tale principio, secondo la parte ricorrente, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle prestazioni di invalidità civile (aventi diversa procedura di accertamento e di liquidazione, che non prevede comunicazione di accoglimento ma solo l'invio all'assicurato di copia del verbale di visita medica), ma non può essere esteso alle prestazioni previdenziali dell'INPS. In più, non era ravvisabile, nella specie, un mero adempimento parziale, poiché nella specie v'era stato il riconoscimento pieno della pretesa creditoria con specifica nota dell'Istituto che, in ragione della predetta particolarità del credito previdenziale, non poteva non riguardare anche interessi e rivalutazione contenendo essa, a tale riguardo, un riconoscimento di debito quanto meno implicito. Il pagamento dei soli ratei arretrati, insomma, non poteva non comportare la consapevolezza del solvens non solo di pagare in ritardo, ma anche della parzialità dell'adempimento; l'accettazione di questo da parte del creditore, poi, non aveva comportato alcuna rinuncia a chiedere il pagamento del residuo, mentre avrebbe dovuto essere l'Istituto, se mai, a porre riserve in ordine all'intento di riconoscere il debito nel suo complesso, e ciò anche in relazione agli obblighi di correttezza e imparzialità imposti all'attività della pubblica amministrazione. Erroneamente, poi, la Corte ha escluso l'efficacia interruttiva di una lettera del patronato SIAS ritenendola generica e priva di delega. In ogni caso, infine, ai sensi degli art. 1193 e 1194 c.c., il pagamento parziale eseguito dall'Istituto doveva essere imputato agli interessi e non al capitale. Il motivo è fondato per quanto di ragione. In tema di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati successivamente al centoventesimo giorno dalla domanda amministrativa e di interruzione della prescrizione decennale del relativo credito, trovano applicazione i seguenti principi, già in gran parte affermati nella giurisprudenza di questa Corte: -la regola secondo cui non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il debitore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme 4 ulteriori (v. ex multis Cass., Sez. un., n. 10955 del 2002), deve trovare applicazione anche con riferimento alle prestazioni previdenziali, nessun rilievo potendo assumere la diversità della procedura di accertamento e liquidazione ed essendo rilevante, in definitiva, solo l'atteggiamento soggettivo dell'ente erogatore: al riguardo, la natura pubblica dell'ente medesimo, con la conseguente “procedimentalizzazione” dell'adempimento della sua obbligazione, incide in misura determinante, ai fini della valutazione di tale atteggiamento, sicchè appare decisiva la considerazione che l'adempimento dell'obbligazione previdenziale avviene attraverso uno specifico procedimento amministrativo di erogazione della spesa, del quale la messa in riscossione, ossia nella disponibilità dell'assicurato delle somme di cui trattasi, è soltanto l'atto conclusivo, che finalizza, ma necessariamente presuppone, quello di determinazione dell'importo della prestazione, che si configura come un tipico atto di certazione;
ne consegue che un riconoscimento del debito relativo agli accessori, formale e specifico, ovvero una rinuncia a far valere la relativa prescrizione, non può con certezza ricollegarsi alla mera “comunicazione di accoglimento” della domanda amministrativa, che attiene al pagamento del credito e non agli accessori (v. Cass. n. 16030 del 2004; n. 6428, 6339 e 8662 del 2005; n. 2267 del 2001). Al riguardo, va aggiunto in questa sede che l'effetto eventualmente ricognitivo, o abdicativo, dei crediti rimasti inadempiuti non può che ricondursi alla volontà del debitore, atteso che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, richiede una specifica intenzione proprio in chi lo compie, cioè il soggetto “contro il quale il diritto può essere fatto valere". La medesima considerazione, d'altra parte, deve valere anche con riguardo al pagamento di interessi, che – in coerenza con i princìpi sopra enunciati – non può costituire ex - se atto di ricognizione di un ulteriore debito per interessi (nel caso in cui la liquidazione abbia interessato solo una parte degli interessi dovuti), ove il pagamento non venga riconosciuto dall'Istituto come mero acconto sull'intero credito per il medesimo titolo (e ferma restando l'inidoneità a interrompere la prescrizione per il credito alla rivalutazione monetaria) (cfr. ex 5 multis Cass. n. 17948 del 2006); ma, con riguardo al predetto accertamento della volontà dell'ente debitore, deve qui aggiungersi che le note dell'INPS, con cui si comunica l'accoglimento della domanda di pensione o degli interessi (modelli CI 28, PLCI 28, CIINT ecc.), non contengono alcun elemento dichiarativo donde possa desumersi che i pagamenti effettuati si concretizzino come meri acconti, cioè come adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens con conseguente riconoscimento del credito nella sua interezza, venendo così meno ogni rilievo decisivo della relativa censura mossa da parte ricorrente ex art. 360 n. 5 c.p.c.; - in mancanza di specifici atti interruttivi a parte creditoris idonei ad interrompere la prescrizione, non può valere, ex se, che il pensionato abbia accettato il pagamento senza riserve, in quanto le eventuali riserve possono assumere rilievo solo se concretizzate in una specifica richiesta costituente atto di costituzione in mora: v. Cass. n. 6428/05, 8662/05, 17948/06 cit. ; · l'interruzione della prescrizione è bensì rilevabile ex officio, integrando un'eccezione in senso lato (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del 2005), ma il rilievo del giudice non può che avvenire sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, e non, quindi, in base a prove dalle quali la parte sia decaduta per non avere prodotto tempestivamente la prova dedotta (cfr. Cass. n. 2035 e n. 2468 del 2006); né rileva che si tratti di documenti, cioè di prove precostituite, atteso che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8202 e 8203 del 2005, l'inammissibilità di nuove prove in grado d'appello, sancita dagli art. 345 e 437 c.p.c., è riferibile a tutte le prove, comprese quelle documentali (cfr. Cass. n. 17948 del 2006). La decadenza, peraltro, è rilevabile d'ufficio da parte del giudice d'appello, restando ininfluente l'inesistenza della relativa eccezione della controparte (cfr. Cass. n. 4745 del 1984); - d'altra parte, il ricorrente in cassazione ha l'onere di indicare adeguatamente gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, specificando se e in quale atto del giudizio di 6 ク appello essi erano stati allegati e se sia stata dedotta la omessa valutazione del documento, pur ritualmente prodotto, essendo comunque necessaria tale deduzione anche in relazione al principio di rilevabilità d'ufficio della c.d. controeccezione di interruzione della prescrizione (enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15661 del 2005) e trovando comunque piena operatività il criterio generale secondo cui anche per le eccezioni in senso lato allegazione e prova del fatto non possono essere disgiunti (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 1099 del 1998); -al mancato assolvimento di tale onere non può supplire la memoria ex art. 378 c.p.c., che ha solo una funzione illustrativa del contenuto del ricorso o del controricorso (v. Cass. n. 8662/05 e 17948/06 cit.); - l'eventuale atto interruttivo della prescrizione riguardante la sola rivalutazione monetaria non può spiegare effetto interruttivo anche in relazione agli interessi (e viceversa), in quanto l'unitaria natura del credito (nel senso che gli accessori sono componenti del credito complessivo) non esclude l'autonoma azionabilità delle parti che lo compongono (v. Cass. n. 12776 del 2004 e successive conformi;
in senso contrario, Cass. 18485 del 2005; da ultimo, cfr. Cass. n. 17948/06 e altre conformi); - l'atto interruttivo può anche identificarsi con la richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell'assicurato, anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a tali istituti dall'art. 1 del d.lgs. n. 804 del 1947 (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del 2005, cit.), con la precisazione, peraltro, che tale facilitazione non esclude che l'atto debba comunque essere sottoscritto da un rappresentante del medesimo istituto di patronato, in quanto solo con la sottoscrizione - pure in un àmbito di semplificazione delle forme - si attesta la provenienza dell'atto dal suo autore, e che la prova della sottoscrizione debba essere fornita dall'interessato, il quale non può limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto che è nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente previdenziale destinatario (cfr. infra); r in generale, quanto all'istanza di esibizione di atti interruttivi della prescrizione, il "modello CI 28", il mandato di pagamento dei ratei e la comunicazione di pagamento degli interessi non possono valere, in base ai princìpi sopra enunciati, ai fini interruttivi pretesi dall'istante, conseguendone che non può configurarsi alcuna rilevanza della domandata esibizione;
d'altra parte, tali documenti e altri atti asseritamene interruttivi possono essere acquisiti al processo ad iniziativa dell'istante, e ciò vale ad escludere la stessa ammissibilità dell'esibizione, che non può in nessun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass.n. 17948 del 2006, cit.; n. 149 del 2003; n. 9126 del 1990). - è irrilevante, ai fini in esame, il richiamo al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione, poiché tale principio, per quanto previsto in via generale dagli art. 1175 e 1375 c.c. ed applicabile anche in materia di obbligazioni previdenziali, non comporta comunque a carico dell'Istituto l'obbligo di riconoscere debiti ancora in essere al fine di impedirne la prescrizione, non essendo il debitore tenuto a sopperire all'inerzia del creditore nel far valere i propri diritti (v. Cass. n. 6428/05 cit.); - alla proposizione della domanda giudiziale per il conseguimento degli accessori possono ricondursi effetti sostanziali indiretti derivanti dalla volontà manifestata dalla parte, se pure mediante il ministero del difensore;
pertanto, così come ne deriva l'effetto di interrompere la prescrizione del diritto del quale distintamente si domanda il riconoscimento giudiziale, allo stesso modo può considerarsi conseguente la implicita accettazione del pagamento parziale, eseguito dall'Istituto debitore, come pagamento del capitale: e ciò, configurando il consenso richiesto dall'art. 1194, primo comma, c.c., vale ad escludere l'imputabilità del suddetto pagamento agli accessori del credito (v. Cass. nn. 161, 9074 e 17948 del 2006); il termine decennale di prescrizione non può rimanere sospeso in pendenza del procedimento amministrativo, atteso che i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di r 8 interpretazioni estensive: sotto il primo profilo, nessuna efficacia può riconoscersi alla previsione sospensiva dell'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935, trattandosi di disposizione contenuta nella disciplina dei “ricorsi”, ivi prevista all'interno del titolo terzo ("ricorsi e controversie”) - abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, a seguito dell'intervenuta nuova regolamentazione della intera materia del “contenzioso amministrativo” ad opera, dapprima, del d.P.R. n. 639 del 1970 (art. 44-46, inseriti all'interno del titolo terzo “ricorsi e controversie in materia di prestazioni”) e, poi, della legge n. 88 del 1989 (art. 46, intitolato “contenzioso in materia di prestazioni”, che al comma 10 ha abrogato la precedente disciplina dettata dagli art. 44-47 d.P.R. n. 639/1970 cit.) (cfr. da ultimo Cass. n. 17948/06, cit., e altre conformi;
in senso contrario, cfr. Cass. 11684 del 2005); sotto il secondo profilo, non può assumere rilievo che in altri procedimenti contenziosi relativi al riconoscimento di prestazioni analoghe la legge preveda la sospensione della prescrizione (cfr. art. 111 d.P.R. n. 1124 del 1965). E mette conto rilevare, infine, che la stessa previsione di improcedibilità della domanda giudiziale prima della definizione del procedimento amministrativo o del decorso dei termini fissati per tale definizione è destinata ad operare esclusivamente in relazione alla proposizione della domanda giudiziale, ma non può incidere sulla determinazione del decorso della prescrizione in esame, poiché il diritto agli accessori, in caso di ritardo nell'erogazione della prestazione, può essere fatto valere al centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, mentre la “procedimentalizzazione” delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto e non costituisce un impedimento al suo esercizio (cfr., sul punto, Cass. n. 8662/05, cit., e altre conformi;
Cass. n. 17948/06, cit.). - alla streguaApplicando tali princìpi alla controversia in esame, rileva il Collegio dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito – che ai fini della prescrizione del diritto agli accessori, decorrente dal centoventunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, assume rilievo l'istanza del 15 dicembre 1995 proveniente dal patronato SIAS. A tale istanza erroneamente la Corte territoriale non ha ク 9 riconosciuto efficacia interruttiva, sul solo presupposto che essa non provenisse con certezza dalla parte interessata e fosse generica: da un lato, infatti, come sopra si è ricordato, la giurisprudenza di questa Corte riconosce efficacia agli atti provenienti dagli istituti di patronato anche senza una specifica delega del soggetto rappresentato e, dall'altro, il rende inadeguata la contenuto dell'istanza - così come riportato puntualmente nel ricorso - motivazione di “genericità” adottata dal giudice di merito, a fronte di un preciso riferimento, nella medesima istanza del patronato, al pensionato e alla sua domanda di accessori sulla pensione specificamente indicata. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata, limitatamente all'esame della predetta istanza, con rinvio alla stessa Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 giugno 2007 Il Consigliere estensore сте Мисичей Vepare Morcelle Il Presidente IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 12 SET 2007 ○ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 @ggi. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE CANCELLIERE.₤1 Giovanni Cantalmo 10