Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2007, n. 19105
CASS
Sentenza 12 settembre 2007

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In tema di prescrizione del diritto a rivalutazione di interessi sui ratei di trattamento pensionistico tardivamente erogati, decorrente dal centoventunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, la richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell'assicurato interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a detti istituti dall'art. 1 del d.lgs. C.P.S. n. 804 del 1947, purché l'atto sia comunque sottoscritto da un rappresentante dell'istituto di patronato, atteso che la sola sottoscrizione attesta la provenienza dell'atto dal suo autore. La prova della sottoscrizione deve essere fornita dall'interessato, il quale non può limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente previdenziale destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, erroneamente, non aveva riconosciuto efficacia interruttiva all'istanza proveniente dal patronato, sul solo presupposto che essa non provenisse con certezza dalla parte interessata e, con motivazione inadeguata, aveva ritenuto generico il contenuto dell'istanza, a fronte di un preciso riferimento, nella medesima istanza del patronato, al pensionato e alla sua domanda di accessori sulla pensione specificamente indicata).

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  • 1PRESCRIZIONE CREDITI: indispensabile la firma sulla lettera di costituzione in mora ai fini dell’interruzione del termine
    Avv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 marzo 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2007, n. 19105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19105
Data del deposito : 12 settembre 2007

Testo completo