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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, IG EN, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
, con gli Avv.ti F. Scarpelli e P. Angelone;
Parte_1
e
con l'Avv. C. Santanoceto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva innanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del CP_ Lavoro, l formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'assegno sociale, Parte_1 previsto dall'art. 3, comma 6°, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1° marzo
2025, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
condannare l' a erogare al signor l'assegno CP_1 Parte_1 sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° marzo 2025, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 2.334,32 (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia) maturata al 30 giugno 2025, oltre interessi e/o
1 maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché gli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni;
c) condannare l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario”.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'assegno sociale dal
1 marzo 2025 al giugno 2025 in relazione alla prima domanda del
20.02.2025.
A fondamento della domanda l'istante eccepisce la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno sociale sin dal momento di proposizione della domanda del 20.02.2025, nonché l'illegittimità delle motivazioni dell'Ente a sostegno della reiezione della domanda e del rigetto della istanza di riesame e del successivo ricorso amministrativo. CP_ Si è costituito in giudizio l' , eccependo che la prima domanda amministrativa fosse stata correttamente rigettata, in quanto il ricorrente non aveva fornito riscontro alcuno alla richiesta inoltrata dall'Ente di integrazione documentale entro il termine di 30 giorni, a nulla rilevando un'eventuale domanda di riesame che consista unicamente nella presentazione di documentazione prima non trasmessa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
1.La ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 non è in discussione.
È, infatti, documentalmente provato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa del 20.02.2025, il ricorrente aveva raggiunto il requisito anagrafico richiesto per beneficiare dell'assegno sociale avendo compiuto 75 anni il 9 luglio
2024; risiedeva stabilmente e continuativamente in Italia da ben oltre 10 anni, come si evince dal certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di Genova e si trovava (e si trova tuttora) in stato di bisogno
2 economico, non avendo fonti di reddito personale, come si evince dalla documentazione prodotta. CP_
2. L' non contesta la sussistenza ab origine dello stato di bisogno e di ogni altro requisito, ma eccepisce, quanto alla prima domanda, la trasmissione della documentazione integrativa richiesta oltre il termine di trenta giorni contemplato dall'art. 2, comma 7, L. 214/90 e dall'art. 6 del regolamento adottato dall'Istituto ai sensi dell'art. 2, L. 241/90.
A tal proposito va osservato che ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, L.
214/90: “2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.
Nel caso di specie, il “Regolamento per la definizione dei termini di CP_ conclusione dei procedimenti amministrativi”, adottato dall' in data
21/12/2020 ai sensi dell'art. 2, comma 4bis, L. 241/90, ha portato il termine di definizione del procedimento volto al riconoscimento dell'assegno sociale a 45 giorni.
Resta però fermo il disposto del comma 7 dell'art. 2 cit., a mente del quale “[…] i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni […]”.
3 Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 del Regolamento suddetto, secondo cui il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa. CP_ Orbene, la prospettazione dell' che individua come decadenziale il termine di 30 giorni previsto nelle suesposte disposizioni, non è condivisibile. Si richiama in punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., la sentenza di codesto medesimo Tribunale n. 490 del 24 marzo
2025 resa in fattispecie analoga, secondo la quale: “I termini previsti dall'art. 2, con particolare riferimento a quelli disposti dai commi 2 e 7, sono termini sollecitatori a carico dell'Amministrazione (e non già dell'Amministrato), aventi la funzione di stimolare la chiusura del procedimento amministrativo, iniziato con l'istanza dell'interessato, in tempi ragionevolmente brevi, adatti a soddisfare gli interessi sottostanti e in linea con i precetti di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 cost. Conseguentemente, l'eventuale mancato rispetto di tale termine, a presunta cagione del contegno dell'interessato, che non abbia riscontrato tempestivamente la richiesta dell'Amministrazione di fornire un'integrazione documentale, non può assurgere a motivo di decadenza, improcedibilità o inammissibilità della CP_ suddetta istanza, come sostiene l' .
Va, per altro, osservato che, nei procedimenti amministrativi un termine può essere considerato perentorio, con conseguente maturazione di decadenze o preclusioni alla sua inosservanza, «soltanto qualora vi sia una previsione normativa che, espressamente, gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce quali una preclusione o decadenza. In mancanza, dunque, di una specifica disposizione di legge che preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte della pubblica amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio ed ordinatorio sicché
4 il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo»
(Trib. Benevento, 28 settembre 2022, n. 2100).
Nel caso concreto, «il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 comma 2, l. n. 241 del 1990, non produce l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine che, non essendo indicato come perentorio, ha funzione solo acceleratoria, cosicché l'eventuale ritardo non comporta decadenza della potestà amministrativa né illegittimità dell'atto conclusivo» (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 337).
Alla luce delle considerazioni esplicitate, si può ben affermare che il motivo di diniego (mancata integrazione documentale nel termine di CP_ trenta giorni) opposto dall' all'accoglimento della prima domanda amministrativa, risulta illegittimo, in quanto sganciato da ogni considerazione del dato normativo.
A tal proposito va osservato che la trasmissione in data 14.04.2025 della CP_ documentazione integrativa richiesta dall' si è saldata con la prima domanda amministrativa, peraltro già di per sé considerata dalla legge idonea alla liquidazione, ancorché provvisoria, della prestazione, in quanto corredata da documentazione sulla situazione reddituale del ricorrente (la medesima allegata anche alla seconda domanda amministrativa) riportata sul modulo di domanda di assegno sociale CP_ fornito dalla stessa .
Deve, quindi, riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.03.2025 al 30.06.2025 con la conseguente condanna dell'Ente previdenziale all'erogazione dei ratei per il periodo indicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza CP_ dell' .
P.Q.M.
5 Il Giudice, IG EN, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 5.09.2025 nei Parte_1
CP_ confronti dell' , così provvede:
1) dichiara il diritto dell'istante a percepire l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6°, L. n. 335/1995 con riferimento al periodo CP_ dal 1.03.2025 al 30.06.2025; condanna, di conseguenza, l a corrispondere all'istante la somma di Euro 2.334,32, oltre gli interessi legali a far tempo dal 120° giorno successivo alla data della domanda amministrativa del 20.02.2025;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite dell'istante che CP_1 liquida in complessivi euro 1.769,00, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali al 15% con distrazione in favore dell'Avv.
P.M. Angelone dichiaratosi anticipatario.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice
( IG EN)
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, IG EN, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
, con gli Avv.ti F. Scarpelli e P. Angelone;
Parte_1
e
con l'Avv. C. Santanoceto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva innanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del CP_ Lavoro, l formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'assegno sociale, Parte_1 previsto dall'art. 3, comma 6°, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1° marzo
2025, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
condannare l' a erogare al signor l'assegno CP_1 Parte_1 sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° marzo 2025, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 2.334,32 (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia) maturata al 30 giugno 2025, oltre interessi e/o
1 maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché gli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni;
c) condannare l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario”.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'assegno sociale dal
1 marzo 2025 al giugno 2025 in relazione alla prima domanda del
20.02.2025.
A fondamento della domanda l'istante eccepisce la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno sociale sin dal momento di proposizione della domanda del 20.02.2025, nonché l'illegittimità delle motivazioni dell'Ente a sostegno della reiezione della domanda e del rigetto della istanza di riesame e del successivo ricorso amministrativo. CP_ Si è costituito in giudizio l' , eccependo che la prima domanda amministrativa fosse stata correttamente rigettata, in quanto il ricorrente non aveva fornito riscontro alcuno alla richiesta inoltrata dall'Ente di integrazione documentale entro il termine di 30 giorni, a nulla rilevando un'eventuale domanda di riesame che consista unicamente nella presentazione di documentazione prima non trasmessa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
1.La ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 non è in discussione.
È, infatti, documentalmente provato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa del 20.02.2025, il ricorrente aveva raggiunto il requisito anagrafico richiesto per beneficiare dell'assegno sociale avendo compiuto 75 anni il 9 luglio
2024; risiedeva stabilmente e continuativamente in Italia da ben oltre 10 anni, come si evince dal certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di Genova e si trovava (e si trova tuttora) in stato di bisogno
2 economico, non avendo fonti di reddito personale, come si evince dalla documentazione prodotta. CP_
2. L' non contesta la sussistenza ab origine dello stato di bisogno e di ogni altro requisito, ma eccepisce, quanto alla prima domanda, la trasmissione della documentazione integrativa richiesta oltre il termine di trenta giorni contemplato dall'art. 2, comma 7, L. 214/90 e dall'art. 6 del regolamento adottato dall'Istituto ai sensi dell'art. 2, L. 241/90.
A tal proposito va osservato che ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, L.
214/90: “2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.
Nel caso di specie, il “Regolamento per la definizione dei termini di CP_ conclusione dei procedimenti amministrativi”, adottato dall' in data
21/12/2020 ai sensi dell'art. 2, comma 4bis, L. 241/90, ha portato il termine di definizione del procedimento volto al riconoscimento dell'assegno sociale a 45 giorni.
Resta però fermo il disposto del comma 7 dell'art. 2 cit., a mente del quale “[…] i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni […]”.
3 Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 del Regolamento suddetto, secondo cui il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa. CP_ Orbene, la prospettazione dell' che individua come decadenziale il termine di 30 giorni previsto nelle suesposte disposizioni, non è condivisibile. Si richiama in punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., la sentenza di codesto medesimo Tribunale n. 490 del 24 marzo
2025 resa in fattispecie analoga, secondo la quale: “I termini previsti dall'art. 2, con particolare riferimento a quelli disposti dai commi 2 e 7, sono termini sollecitatori a carico dell'Amministrazione (e non già dell'Amministrato), aventi la funzione di stimolare la chiusura del procedimento amministrativo, iniziato con l'istanza dell'interessato, in tempi ragionevolmente brevi, adatti a soddisfare gli interessi sottostanti e in linea con i precetti di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 cost. Conseguentemente, l'eventuale mancato rispetto di tale termine, a presunta cagione del contegno dell'interessato, che non abbia riscontrato tempestivamente la richiesta dell'Amministrazione di fornire un'integrazione documentale, non può assurgere a motivo di decadenza, improcedibilità o inammissibilità della CP_ suddetta istanza, come sostiene l' .
Va, per altro, osservato che, nei procedimenti amministrativi un termine può essere considerato perentorio, con conseguente maturazione di decadenze o preclusioni alla sua inosservanza, «soltanto qualora vi sia una previsione normativa che, espressamente, gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce quali una preclusione o decadenza. In mancanza, dunque, di una specifica disposizione di legge che preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte della pubblica amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio ed ordinatorio sicché
4 il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo»
(Trib. Benevento, 28 settembre 2022, n. 2100).
Nel caso concreto, «il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 comma 2, l. n. 241 del 1990, non produce l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine che, non essendo indicato come perentorio, ha funzione solo acceleratoria, cosicché l'eventuale ritardo non comporta decadenza della potestà amministrativa né illegittimità dell'atto conclusivo» (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 337).
Alla luce delle considerazioni esplicitate, si può ben affermare che il motivo di diniego (mancata integrazione documentale nel termine di CP_ trenta giorni) opposto dall' all'accoglimento della prima domanda amministrativa, risulta illegittimo, in quanto sganciato da ogni considerazione del dato normativo.
A tal proposito va osservato che la trasmissione in data 14.04.2025 della CP_ documentazione integrativa richiesta dall' si è saldata con la prima domanda amministrativa, peraltro già di per sé considerata dalla legge idonea alla liquidazione, ancorché provvisoria, della prestazione, in quanto corredata da documentazione sulla situazione reddituale del ricorrente (la medesima allegata anche alla seconda domanda amministrativa) riportata sul modulo di domanda di assegno sociale CP_ fornito dalla stessa .
Deve, quindi, riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.03.2025 al 30.06.2025 con la conseguente condanna dell'Ente previdenziale all'erogazione dei ratei per il periodo indicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza CP_ dell' .
P.Q.M.
5 Il Giudice, IG EN, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 5.09.2025 nei Parte_1
CP_ confronti dell' , così provvede:
1) dichiara il diritto dell'istante a percepire l'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6°, L. n. 335/1995 con riferimento al periodo CP_ dal 1.03.2025 al 30.06.2025; condanna, di conseguenza, l a corrispondere all'istante la somma di Euro 2.334,32, oltre gli interessi legali a far tempo dal 120° giorno successivo alla data della domanda amministrativa del 20.02.2025;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite dell'istante che CP_1 liquida in complessivi euro 1.769,00, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali al 15% con distrazione in favore dell'Avv.
P.M. Angelone dichiaratosi anticipatario.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice
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