TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 12924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12924/2023 avente ad oggetto modifica delle condizioni e regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 22.06.1978 (CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ALDISIO VALENTINA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 29.08.1979 (CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. DOLEI DARIO MARIA
RESISTENTE
Conclusioni: con note scritte per l'udienza del 25.09.2024, le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.11.2023 , premettendo di avere intrattenuto una relazione more Parte_1
uxorio con e che dalla loro unione sono nati due figli, Controparte_1 Persona_1
l'08.12.2000 e il 26.11.2014, ha chiesto la modifica del decreto, reso dal Persona_2
Tribunale di Catania in data 05.02.2021, all'esito della causa iscritta al n. 13356/2020 R.G per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
La ricorrente ha esposto che il resistente si era reso responsabile di gravi inadempienze nel rapporto con i figli ed ha richiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.,
l'ammonimento di per le condotte tenute;
di stabilire, ai sensi dell'articolo Controparte_1
614-bis, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione, inosservanza successiva e ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
conseguentemente di condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, a favore della Cassa delle ammende, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
ha chiesto di aumentare il mantenimento del minore , nella misura di € 400,00 mensili. Inoltre, in Per_2
ragione del trasferimento all'estero per lavoro del padre ha chiesto la modifica del diritto di visita nei confronti del figlio minore . Per_2
Si è costituito il resistente con comparsa del 26.07.2024, chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande preliminari avversarie e nel merito, pur non opponendosi alla rimodulazione del diritto di visita ed all'aumento del contributo di mantenimento, ha richiesto di porre a suo carico un assegno di non oltre € 250,00 mensili.
Fissata udienza in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano congiuntamente con note del 24.9.2024, depositando accordo sottoscritto da entrambe le parti, che di seguito si riporta:
“1. Il figlio minorenne, , resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente dello stesso presso la madre, nella casa familiare ubicata in Catania alla via Faraci n. 57, che resta assegnata alla sig.ra genitore collocatario del minore;
Pt_1 2. A fronte dell'attuale domicilio del padre, quest'ultimo terrà con sé , durante le festività Per_2
natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alternati con l'altro genitore, 11 24 dicembre,
Vigilia di Natale ovvero il 25 dicembre giorno di Natale, il 31 dicembre ovvero il 1 gennaio;
per le festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro; in ordine alle vacanze estive, il sig. trascorrerà con i figli un periodo di almeno 15 CP_1
giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre, da comunicare con congruo preavviso a quest'ultima, quantomeno entro il 30 maggio di ogni anno;
3. Per il resto dei periodi, il padre terrà con sé almeno un week-end al mese, Per_2
compatibilmente con i propri impegni di lavoro, ed ogni qual volta il figlio ne faccia richiesta ed il padre acconsenta, facendosi carico, ove nelle possibilità dello stesso, che il figlio lo raggiunga presso il proprio domicilio, nel suddetto week-end, essendo le spese ed i costi del viaggio, semmai, ad esclusivo carico del padre. il giorno del proprio compleanno, potrà, ove vorrà ed ove Per_2
possibile, festeggiarlo con entrambi i genitori, mentre, per il compleanno dei genitori, il figlio, ove lo desideri, potrà trascorrerlo con il genitore "festeggiato";
4. I genitori si impegnano espressamente, consapevoli del proprio ruolo genitoriale, a comunicare tra loro e collaborare in modo attivo per tutto ciò che concerne i figli, adottando di comune accordo le decisioni che afferiscono al figlio, tenendo conto ed accogliendo, ove fattibile e quindi possibile, i desiderata del figlio, senza ostacolare ovvero inficiando, ad esempio con frasi denigratorie, e comunque in alcun modo, il rapporto che il figlio tiene con l'altro genitore, impegnandosi a garantire serenità e armonia familiare, sforzandosi di funzionare come "coppia genitoriale";
5. Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (cinquecento), a Parte_1
titolo di mantenimento per i due figli, di cu € 350,00 mensili in favore del figlio minorenne Per_2
ed € 150,00 mensili in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le parti, a riguardo, espressamente pattuiscono che, allorquando verrà meno, per qualsiasi ragione, anche a fronte di una circostanza oggetto di modifica, l'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio l'importo del mantenimento concordato in favore di Per_1
questo, ossia € 150,00, automaticamente, senza necessità di altro accordo ovvero provvedimento giudiziale ovvero stragiudiziale, andrà ad incrementare il mantenimento pattuito in favore di
, il quale passerà da € 350,00 mensili ad € 500,00 mensili;
Per_2 6. Le spese straordinarie per entrambi i figli verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo termini e modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Catania;
7. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere a titolo di una "Tantum" alla sig.ra Controparte_1
, in favore del figlio minorenne , la somma di € 5.000,00 (cinquemila), dovuta Parte_1 Per_2
a titolo di spese straordinarie, il cui importo verrà versato in n° 10 rate da € 500,00 ciascuna, mensilmente corrisposta in uno all'assegno di mantenimento mensile e sino al completo soddisfacimento (l'ultima rata giugno 2025), ma la cui prima rata verrà accreditata entro e non oltre il 30 settembre 2024, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo;
8. Ciascun genitore già sin d'ora il reciproco consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore , nonché per loro stessi.” Per_2
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non sono in contrasto con gli interessi della prole e che, dunque, il decreto reso dal Tribunale di Catania in data 05.02.2021 nel procedimento n. 13356/2020 R.G., vada modificato nei termini di cui all'accordo depositato ed asseverato dalle parti.
In mancanza di una parte soccombente, stante l'esito congiunto del procedimento, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis -29 c.p.c.:
modifica parzialmente il decreto del 5.2.2021 di questo Tribunale come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a la somma di € 500,00 (cinquecento), a Parte_1
titolo di mantenimento per i due figli, di cui € 350,00 in favore di ed € 150,00 in Persona_2
favore di , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle Persona_1
spese straordinarie;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher