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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 21.05.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2516/2018 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Leto;
e
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, resistente CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Correnti;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e (c.f. CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistenti rappresentati e difesi P.IVA_5 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2018 l'istante proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 295802011800000559, notificato a mezzo pec l'11.04.2018, nonché degli atti ivi indicati: n. 29520060039755371 n. 59520120000765814,
59520120002009178, n. 595201200002210344, n. 59520120002408674, n 59520120002672718, n.
595201200029665361, n. 59520120003100114, n. 59520120004437589 e 5952012004786545 con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro 670.130,84 a seguito di cartelle emesse a vario titolo. Precisava che l'esattore aveva comunicato che in caso di mancato pagamento dell'importo ingiunto sarebbe stata avviata la procedura di fermo sui seguenti beni mobili registrati intestati alla ricorrente: targa CZ889XR; FIAT Controparte_5 PUNTO targa CT132ML; IVECO 75 targa CS005CL; AUDI4 targa EM491WG e IVECO 60E targa CD374FT. Chiedeva preliminarmente la sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'atto opposto e degli atti ivi indicati stante la fondatezza dell'opposizione e il pregiudizio che sarebbe stato arrecato ricorrente;
che venisse dichiarata l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e degli atti indicati nella comunicazione preventiva di ipoteca per intervenuta prescrizione dei crediti conseguentemente l'annullamento e/o revoca dell'iscrizione a ruolo CP_3 recata dagli atti indicati nel preavviso di fermo amministrativo relativamente ai crediti Con CP_3 condanna di spese, compensi ed onorari del giudizio.
Con memoria depositata il 26.03.2019, si costituiva in giudizio l in proprio e quale CP_3 mandatario della il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, Controparte_4 parte resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva da parte della relativamente ai CP_4 contributi successivi al 31.12.2005 e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle ed avvisi presupposti nel termine di quaranta giorni come per legge. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine alla irregolarità formale degli atti esecutivi, CP_6 trattandosi di vizi attinenti l'esclusiva attività del concessionario della riscossione. Infine, sulla eccezione di prescrizione l' evidenziava che gli avvisi di addebito erano stati notificati CP_6 precisando che, successivamente all'iscrizione a ruolo dei contributi non versati dall'assicurato e la trasmissione di esso al concessionario, tutti gli atti interruttivi della prescrizione competevano esclusivamente alla Controparte_2
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della il rigetto CP_4 dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e, per l'effetto, il rigetto del ricorso con condanna Contr dell'opponente al pagamento delle somme portate dagli atti presupposti al fermo di impugnato, oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo, come per legge e al pagamento delle spese e competenze di causa.
Con memoria depositata il 24.04.2019, si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando la fondatezza del ricorso. In particolare, il concessionario della riscossione contestava la mancata dimostrazione della strumentalità dei beni oggetto del preavviso, l'infondatezza della violazione del principio del contraddittorio, nonché l'eccezione di prescrizione quinquennale attesa la rituale notifica degli atti presupposti. Contestava, inoltre, l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché l'asserita illegittimità della procedura adottata e della mancata sottoscrizione del ruolo. Chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda nei confronti del concessionario, con conseguente estromissione di dal giudizio, e la condanna al pagamento delle spese del giudizio. Controparte_2
2 L'udienza del 21.05.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del DL n.
73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/7/2021, la società è stata Controparte_2 sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall che è subentrata, a titolo universale, nei rapporti Controparte_1 giuridici attivi e passivi di Controparte_2
3. Va quindi rilevato che il ruolo di cui alla cartella n. 29520060039755371 è stata azzerato, come da estratto depositato dall con note del 16.03.2023. CP_1 Controparte_1
4. Inoltre va rilevata la carenza di legittimazione passiva della con riferimento ai Controparte_4 contributi relativi a periodi successivi all'ultima operazione di cessione relativa ai crediti CP_3 maturati fino al 31 dicembre 2005.
5. Con riferimento alla mancata previa notifica dell'intimazione ad adempiere si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata”.
6. Nel merito dall'esame della documentazione prodotta risulta provato che gli avvisi di addebito n. 59520120000765814, n.59520120002009178, n. 595201200002210344, n. 59520120002408674,
n 59520120002672718, n. 595201200029665361, n. 59520120003100114, n. 59520120004437589
e 5952012004786545 sono stati tutti ritualmente notificati alla Parte_1
In particolare l'avviso di addebito n. 59520120000765814 risulta esser stato notificato in data
14.5.2012, il n. 59520120002009178 in data 28.9.2012, n. 595201200002210344 in data 9.10.2012,
n. 59520120002408674 in data 15.10.2012, n 59520120002672718 in data 8.11.2012, n.
595201200029665361 in data 7.11.2012, n. 59520120003100114 in data 23.11.2012, n.
59520120004437589 in data 24.1.2013 e 5952012004786545 in data 23.1.2013.
Nonostante la regolarità della notifica, gli avvisi non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione. Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
3 l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando
l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cass.
N.4506/2007).
Tuttavia vai rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione.
Inoltre va evidenziato che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione, che nel caso di specie è pari a cinque anni.
Ne consegue che il precedente termine prescrizionale di cinque anni è ricominciato a decorrere dalla notifica degli avvisi di addebito.
Deve infatti ritenersi che solo nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (quinquennale) in quello decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c.
Diversamente la notifica della cartella di pagamento non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione quinquennale, il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.
In questo senso si richiama la giurisprudenza di legittimità “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” (Cass. 2016 n. 23397).
Ciò posto l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo in questione, non opposto - ammissibile nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - non risulta fondata atteso che, sebbene il preavviso di fermo opposto sia stato notificato l'11.04.2018, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201500000349 è stata notificata in data 19.02.2015 mediante raccomandata n. 15159591150-9 interrompendo pertanto il termine di prescrizione quinquennale.
4 7. Infine va rilevata la legittimità del calcolo degli interessi. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art.
30 d.P.R. n. 602 del 1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto (o provvedimento dell' , che resta efficace fino alla Controparte_1 deliberazione del nuovo provvedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto, per il periodo 2001-
2008, in difetto del d.m. relativo a tali annualità, valido il saggio previsto nell'ultimo decreto emesso per l'anno
2000).”(Cass. 16778 del 2020).
8. Inoltre con riferimento all'aggio si richiama la Corte Costituzionale secondo cui “Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con modif., in l. 28 gennaio 2009,
n. 2, censurato per violazione degli artt. 3,23,24,53,76 e 97 Cost., in quanto prevede un aggio di riscossione, pari
a una percentuale fissa delle somme riscosse, anziché riferito all'effettivo costo del servizio. Al riscontrato vulnus degli evocati valori costituzionali la Corte non può, allo stato, porre rimedio, dato che il quomodo delle soluzioni attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un “aggio” proporzionato. Si ritiene, però, opportuno rimarcare, ancora una volta, l'indifferibilità della riforma, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione (sentt. nn. 45 del 1963,
222 del 2018, 51, 219, 288 del 2019).”(Cort Cost. 2021 n. 120).
Inoltre si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di riscossione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), del d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, per violazione degli artt. 3,25,53 e 97 Cost., nella misura in cui detta disposizione, onerando il contribuente di corrispondere l'aggio esattoriale, nell'ipotesi sia di pagamento tempestivo che tardivo, in quest'ultimo caso in misura integrale, introdurrebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria nuova tassa con effetti retroattivi, in violazione dell'art. 25 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art.
3 Cost., di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97
Cost., atteso che l'aggio ha natura retributiva e non tributaria.” (Cass. 2018 n. 1311).
9. Infine va rilevato che l'art. 86 del DPR 602/73 al co.2 per quanto qui rileva statuisce “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita'
5 di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione”.
Sul punto la commissione tributaria del Lazio, sezione IX, con sentenza del 17.06.2015 n. 3559, con argomentazioni condivise dal giudicante, ha ritenuto che “…se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività. La pignorabilità dei beni strumentali non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La natura strumentale del bene sottoposto a pignoramento comporta l'illegittimità dell'atto”.
L'istante ha documentato la strumentalità degli autoveicoli Iveco 75 targa CS005CL,
MERCEDES TE targa CZ889XR e FIAT PUNTO targa CT132ML attraverso il deposito della ove questi due veicoli sono inseriti quali Controparte_8 beni ammortizzabili.
Non risulta invece provato il carattere strumentale del veicolo audi A4 targa EM491WG e del veicolo IVECO targa CD 274FT non essendo sufficiente la mera proprietà in capo alla società.
Ne consegue che il preavviso di fermo amministrativo va dichiarato illegittimo limitatamente agli avvisi di addebito n. 59520120000765814, 59520120002009178, n. 595201200002210344, n.
59520120002408674, n 59520120002672718, n. 595201200029665361, n. 59520120003100114, n.
59520120004437589 e 5952012004786545 nei limiti degli autoveicoli Iveco 75 targa CS005CL,
MERCEDES TE targa CZ889XR e FIAT PUNTO targa CT132ML.
9. Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo Controparte_1 ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520060039755371;
- dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo limitatamente agli autoveicoli Iveco
75 targa CS005CL, targa CZ889XR e FIAT PUNTO targa CT132ML, Controparte_5 limitatamente agli avvisi di addebito n. 59520120000765814, 59520120002009178, n.
595201200002210344, n. 59520120002408674, n 59520120002672718, n. 595201200029665361,
n. 59520120003100114, n. 59520120004437589 e 5952012004786545;
6 - compensa le spese in ragione di due terzi e pone a carico dell' Controparte_1 la restante quota che si liquida in euro 3.091,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese tra le altre parti.
Messina, 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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