Rigetto
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/05/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03741/2025REG.PROV.COLL.
N. 02215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2023, proposto da LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Blasi e Filippo Calcioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Calcioli in Roma, via Muzio Clementi n. 58,
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11117/2022, resa tra le parti, sul ricorso avverso il Decreto del Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, n. 556 del 20 novembre 2015, pubblicato in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto: “ Definizione del limite massimo di finanziamento per l'anno 2015 per le prestazioni di Laboratorio Analisi erogate dalle strutture private con onere S.S.R. ”
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierna appellante, la società LA S.r.l., struttura privata accreditata con il S.S.R, ha impugnato dinanzi al TAR per il Lazio il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, n. 556 del 2015, avente ad oggetto “ Definizione del limite massimo di finanziamento per l’anno 2015 per le prestazioni di laboratorio analisi erogate dalle strutture private con onere S.S.R. ”.
Con il ricorso in primo grado, la LA ha denunciato l’illegittimità del Decreto Commissariale, quale riflesso delle vicende societarie riguardanti due strutture incorporate in essa, la Griba 2 S.r.l. e la Griba S.r.l.: LA ha evidenziato come dalla mancata assegnazione alla prima struttura di un budget per l’attività di Patologia clinica per l’anno 2014 e dal mancato trasferimento alla seconda del budget fosse derivata la lesività delle modalità di determinazione del budget per l’anno 2015 di cui al Decreto impugnato.
Nel corso del giudizio di prime cure, la ricorrente, nel dichiarare di avere ancora interesse alla decisione, ha richiesto la sospensione del giudizio, motivandola sulla base della pendenza dinanzi al Consiglio di Stato di una vicenda giudiziaria strettamente connessa con la questione oggetto del ricorso di primo grado e conclusasi dinanzi al TAR con pronuncia di rigetto, n. 10328 del 2019, della domanda di annullamento del D.C.A. n. 246/2015, recante la determinazione del budget relativo ai primi sette mesi del 2015.
2. – Il giudice di prime cure ha preliminarmente respinto la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti, sia della sospensione necessaria ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., sia della sospensione facoltativa ex art. 337, co. 2, c.p.c.
Dopodiché, il TAR, in adesione all’eccezione spiccata dalla difesa della Regione Lazio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, affermando che, stante l’inderogabilità della fissazione del tetto totale per le prestazioni di laboratorio di analisi e la conseguente incidenza dell’eventuale accoglimento del ricorso sul budget assegnato agli altri operatori - a causa della ridistribuzione del tetto massimo che ne conseguirebbe -, il ricorso si sarebbe dovuto notificare ad almeno una delle strutture accreditate, considerata la relativa posizione di controinteressate.
3. – Avverso la prefata decisione in rito la LA è insorta con rituale ricorso in appello.
3.1. – Con un primo motivo di impugnazione, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. e, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., secondo comma. Nell’ottica dell’appellante, il giudizio all’epoca pendente dinanzi a questo Consesso e originato dall’impugnazione della sentenza del Tar Lazio, n. 10328/2019, si sarebbe posto come elemento pregiudiziale al presente giudizio, avendo la sentenza de qua statuito sulla determinazione del budget attuata per i primi sette mesi del 2015 con il D.C.A. n. 246/2015. Dinanzi al carattere “ prodromico e complementare ” di tale atto rispetto al Decreto Commissariale n. 556/2015, il quale ha determinato i budget dell’intero anno 2015 riassorbendo, senza modifiche, le prime sette mensilità previste nel Decreto n. 246/2015, per la LA sussisterebbe un pericolo di contrasto di giudicati, dovuto alla parziale sovrapponibilità dell’oggetto dei due giudizi. A detta della società appellante, infatti, l’accoglimento delle doglianze avanzate dalla struttura nel giudizio NRG 3899/2020 comporterebbe la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento anche dell’attribuzione dei budget alla LA determinata dal D.C.A. n. 556/2015.
3.1. – Con una seconda doglianza, l’odierna appellante ha lamentato l’ error in iudicando in relazione all’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione di almeno una struttura accreditata, e conseguentemente l’ error in iudicando per carente e perplessa motivazione. A detta della LA, l’eventuale struttura accreditata evocata in giudizio in qualità di controinteressata non possiederebbe alcun interesse qualificato al mantenimento del D.C.A. n. 556/2015 con riguardo alla sola posizione dell’appellante, in quanto l’elemento lesivo risiederebbe in un “ macroscopico errore ” della Regione, dapprima commesso nella determinazione del budget di Patologia clinica, poi consistente nell’accorpamento al finanziamento dedicato all’Altra Specialistica, infine rappresentato dalla totale scomparsa del budget dovuta alla decisione di scorporare i budget di Laboratorio dalle altre branche. Inoltre, secondo la Società appellante, proprio in virtù dell’“assenza” del budget, non sussisterebbe il rischio che “ le altre strutture accreditate si vedano elidere l’entità del proprio finanziamento in caso di accoglimento del ricorso, ma emergerebbe esclusivamente un diritto della LA al ripristino della situazione quo ante , che non può in alcun modo ricadere sugli altri erogatori accreditati ”.
4. – Si è costituita nel giudizio di appello la Regione Lazio che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e, in aggiunta, per l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù della avvenuta sottoscrizione del relativo accordo contrattuale recante la clausola di salvaguardia con rinunzia ai contenziosi in essere. La Regione appellante ha, inoltre, precisato che il giudizio allibrato al N.R.G. 3899/2020, che la ricorrente aveva indicato come strettamente correlato a quello in esame, per cui aveva anche chiesto la sospensione del giudizio di primo grado, si è concluso recentemente con la sentenza n. 7026/2024 della Sesta sezione di questo Consiglio di Stato che ha rigettato l’appello.
5. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 27 marzo 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
6. – L’appello è infondato per le ragioni che si espongono dappresso.
7. – In primo luogo, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del primo motivo di appello stante l’intervenuta definizione del giudizio allibrato al NRG 3899/2020 – ritenuto pregiudicante dall’odierno appellante - con la sentenza n. 7026/2024 con la quale la Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato l’appello della struttura sanitaria sulle precedenti note regionali in materia di assegnazione di budget. Al riguardo, il decisum ha fatto leva sulla giurisprudenza ormai granitica che ritiene legittima la c.d. clausola di salvaguardia che la struttura privata deve firmare, se vuole operare in regime di accreditamento, e che la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2023, n. 4076).
8. – La seconda doglianza è, invece, inconferente e deve trovare conferma la statuizione di rito pronunciata dal primo giudice circa l’inammissibilità per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato.
Checché opini parte appellante, la doglianza sostanziale verte sull’erronea determinazione del budget annuale che non avrebbe tenuto conto della branca della patologia clinica, per asseriti errori materiali perpetuatisi negli anni a seguito della fusione per incorporazione di Griba 2 s.r.l. con LA. Orbene, quale che sia la ragione che ha occasionato l’attribuzione del budget in discussione – e dunque pur ammettendo un primigenio errore materiale -, non può dubitarsi che l’eventuale ripristino dello status quo ante a favore dell’appellante si riverbererebbe sui saldi complessivi implicando una necessaria redistribuzione delle risorse assegnate tra le strutture accreditate per la medesima branca pur di rispettare il tetto massimo di finanziamento complessivo. Siffatta redistribuzione sulle relative quote riveste chiaramente natura lesiva e fa sorgere in capo alle altre strutture l’interesse a difendere la legittimità del D.C.A. impugnato con la conseguenziale assunzione della veste di controinteressate nel presente giudizio.
La quaestio iuris è già stata estesamente affrontata e risolta nei termini suddetti dalla giurisprudenza di merito, col successivo avallo delle pronunce di questa Sezione (Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8766; Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2024, n. 3603; Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10891).
In conclusione, non essendo stata evocata sin dal primo giudizio alcuna struttura sanitaria controinteressata, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile dal giudice di prime cure.
9. – Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello deve essere conclusivamente respinto.
10. – Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO