Sentenza 5 luglio 2004
Massime • 1
Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 cod. civ., come possibile fonte di responsabilità, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo e pertanto anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni porodromiche alla messa in marcia. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non afferente alla circolazione la chiusura intempestiva dello sportello da parte del conducente, che aveva arrecato danno ad un soggetto intento a salire sul veicolo).
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Il danno causato dalla chiusura d'uno sportello di un veicolo fermo è da considerare danno causato dalla circolazione dello stesso La vicenda Con atto di citazione l'attore aveva convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa onde sentirsi rimborsata la somma di 14.050,00 euro, oltre accessori. A sostegno della pretesa, l'attore asseriva di aver risarcito un uomo per il danno da lesione da questi sofferto in conseguenza del colpo infertogli al braccio con lo sportello del proprio automezzo durante la disattenta azione di chiusura dello stesso. Riferiva, inoltre, di essersi infruttuosamente rivolto alla Compagnia assicurativa convenuta e di aver deciso perciò, di proporre …
Leggi di più… - 2. Responsabilità civile, circolazione stradale, polizza, carico scarico, coperturaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2004, n. 12284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12284 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ROBINIE 84, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FIGLIOMENI, difeso dall'avvocato MICHELE CONDÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI SPA, PA MA EL, PA IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 180/00 del Tribunale di LOCRI SEZ. DIS. SIDERNO, emessa e depositata il 16/11/00 (R.G. 2004 16324/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/04/04 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11.5.1998 OD AR esponeva che il 10.8.1996, mentre saliva a bordo dell'autovettura Fiat Croma condotta da IN TT e di proprietà di M. Eleonora TT, era stato colpito al capo dallo sportello posteriore, inavvertitamente chiuso dal conducente prima che l'istante fosse completamente salito sul veicolo, ed aveva subito lesioni. Conveniva davanti al Giudice di pace di IO CA IN e M. Eleonora TT e la S.p.a. S.A.I. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni nella misura di L. 20.937.300 oltre rivalutazione ed interessi. Si costituiva solo la S.A.I. contestando l'applicabilità della normativa di cui alla legge n. 990 del 1969 e dell'art. 2054 c.c.. non vertendosi in tema di danno derivante dalla circolazione dei veicoli.
Il giudice di pace, con sentenza del 6.5.1999, aderiva alla tesi difensiva della S.A.I.; dichiarava unico responsabile, ex art. 2043 c.c., IN TT e lo condannava al pagamento della somma di L.
5.000.000 in favore del AR;
estrometteva la S.A.I.; condannava IN TT al pagamento delle spese in favore della S.A.I.;
compensava le spese tra le altre parti.
Proponeva appello il AR dolendosi dell'esclusione dell'applicabilità della normativa in tema di circolazione stradale e della inadeguata liquidazione del danno.
Resisteva la S.A.I.
il Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, con sentenza del 16.11.2000, accoglieva l'appello limitatamene alla liquidazione del danno. Considerava: che il fatto causativo del danno non era riconducibile alla circolazione stradale, non essendo il comportamento del conducente in alcun modo ricollegabile ad una manovra afferente la circolazione stradale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2054 c.c.; che correttamente il primo giudice aveva affermato l'esclusiva responsabilità di IN TT autore della colposa violazione del precetto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., e conseguentemente rigettato la domanda proposta nei confronti della S.A.I.; che per il danno subito dal AR (sindrome soggettiva post-traumatica) doveva essere liquidata la maggior somma complessiva di L.
8.564.400 a titolo di danno biologico, danno da invalidità temporanea e danno morale, con gli interessi legali dal giorno della pronuncia al saldo. Avverso la sentenza, notificata il 20.2.2001, il AR, con atto notificato il 18.4.2001, ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico mezzo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico mezzo denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge 24.12.1969 n. 990 e dell'art. 2054 c.c.; insufficiente motivazione.
Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha escluso sia l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., per quanto concerne il regime probatorio che regola l'obbligo risarcitorio del conducente del veicolo (comma 1) e l'estensione della responsabilità al proprietario del veicolo (comma 3), sia l'operatività della garanzia assicurativa, ai sensi della legge n. 990 del 1969, nei confronti della S.A.I..
Sostiene che il concetto di circolazione stradale deve essere inteso in senso ampio, fino a ricomprendervi il momento in cui un soggetto sale sull'autovettura per essere trasportato, e nel corso di tale operazione, per fatto del conducente (nella specie chiusura di uno sportello) riporta un danno.
2. Il motivo è fondato.
Nel presente giudizio - instaurato dal AR contro il conducente ed il proprietario del veicolo sul quale ha denunciato di aver subito danno in qualità di trasportato, e contro l'assicuratore della responsabilità civile - la riconducibilità o meno del fatto illecito di cui trattasi nell'ambito della circolazione rileva sotto un duplice profilo. Ed infatti, la risposta positiva al quesito determina sia l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., con conseguente operatività, nei confronti del conducente, del regime probatorio di cui al comma 1, ed estensione della responsabilità al proprietario, ai sensi del comma 3 (v. sent. n. 10629/98; n. 681/99), sia la sussistenza della garanzia assicurativa di cui alla legge n. 990 del 1969 (art. 1, comma 2, come modificato dall'art. 27 della legge n. 142 del 1992).
Al quesito va data risposta positiva.
Nella giurisprudenza di questa Corte il concetto di circolazione stradale è inteso in senso ampio, non limitato alla sola fase in cui il veicolo si trova in movimento, ma anche quando si trova in posizione di arresto (sent. n. 11467/90). Nell'ambito di tale ampia nozione non può pertanto escluderai che si trovi in "circolazione" anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni prodromiche alla messa in marcia, qual è quella di consentire la salita del passeggero.
Deve quindi ritenersi afferente alla circolazione la chiusura intempestiva dello sportello da parte del conducente che arrechi danno al soggetto intento a salire sul veicolo, poiché la chiusura degli sportelli costituisce operazione strumentale rispetto all'imminente avvio della marcia.
3. L'impugnata sentenza, che ha pronunciato in difformità, va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, in diversa composizione, che si atterrà al suenunciato principio.
4. Al giudice di rinvio va altresì affidata la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2004