Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11150/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11150/2024,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Aurora Di Mattea, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to Achille Palermo, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28/10/2024, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Paternò l'11/07/2008, unione dalla quale sono nati i figli CP_1 CP_1
1
separazione personale dal marito con addebito.
Parte ricorrente ha chiesto altresì di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Per_2
con collocamento presso la madre;
di regolamentare le modalità di permanenza con il padre come in ricorso;
di assegnare a sé la casa coniugale di proprietà del marito sita in Paternò via Campo dei
Fiori 1 A, nonché di disporre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento della CP_1
figlia minore con un assegno mensile di euro 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre l'assegno unico per intero alla ricorrente ed il 50% delle spese condominiali.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dato atto dell'esistenza di un accordo raggiunto CP_1
tra le parti chiedendo pertanto di convertire il rito del procedimento da separazione giudiziale in separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p. alle condizioni di cui al citato accordo del
15/4/2025.
All'udienza del 22/05/2025, le parti sono comparse personalmente ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Preso atto della volontà delle parti di insistere nell'accoglimento integrale delle condizioni di cui all'accordo, i procuratori hanno chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, alle condizioni che di seguito si riportano:
“a) i coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia Parte_1 CP_1
richiesta di addebito della responsabilità del fallimento dell'unione coniugale e della conseguente separazione;
b) il sig. si obbliga a rimettere la querela proposta nei confronti della sig.ra CP_1 [...]
in data 04.04.2025 entro e non oltre giorni quindici dalla conferma del presente Parte_1
accordo per la già fissata udienza del 22 maggio 2025;
c)I coniugi e , in virtù del presente accordo, manifestano Parte_1 CP_1
la concorde volontà di vivere legalmente separati l'uno dall'altra, come di fatto vivono da anni,
con assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Patèrnò in via Campo dei Fiori n.1 A, di proprietà del , in godimento alla moglie, genitore collocatario della minore, perché continui CP_1
ad abitarla insieme alla figlia minore, unitamente ai mobili che la arredano (si veda all. ricorso);
2 d) Le spese condominiali della casa coniugale di Paternò via Campo dei Fiori 1 A, in proprietà al sig. ed assegnata alla , comprese quelle che risultino ad oggi maturate e CP_1 Pt_1
non pagate, verranno divise a metà fra i coniugi, impegnandosi il marito a versare mensilmenle le somme dovute per tale causale, per la sua quota, direttamente all'amministratore del condominio esibendone alla moglie la relativa ricevuta;
e) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, disponendo che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza, e separatamente in relazione ai tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, con collocamento presso la madre con la seguente regolamentazione dei tempi di permanenza paterni:
- salvo diverso accordo tra le parti, la frequentazione tra la figlia e il padre CP_1
avverranno secondo il seguente calendario: due pomeriggi la settimana dalle ore 16,00 alle ore
20,00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento. Riguardo alle festività e le vacanze i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: nelle festività natalizie cinque giorni che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
nelle festività pasquali giorni tre che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; quindici giorni nel periodo delle vacanze estive da concordarsi anno per anno. In ogni caso, tuttavia, avendo la minore , di anni 14, raggiunto età sufficiente per decidere autonomamente Per_2
ed essendo dotata di dispositivo cellulare, qualora la predetta si dovesse rifiutare di frequentare il padre nei giorni e tempi suindicati, ciò non potrà imputarsi responsabilità della madre;
d)relativamente al mantenimento della figlia minore, il padre si obbliga a far data dal presente ricorso a versare alla madre, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 400,00
CP_ (quattrocento) somma da rivalutarsi annualmente applicando rivalutazione ISTAT, oltre alla rinuncia del alla metà dell'assegno unico in favore della , che dunque lo percepirà per intero oltre il 50% delle Pt_1
spese straordinarie secondo le modalità e nei termini di cui alle linee guida in uso presso il Tribunale di
Catania, da ritenersi tacitamente concordate in caso di mancato dissenso dell'altro genitore entro 7 gg dalla ricezione della comunicazione inoltrata anche a mezzo mail, sms. Il diniego ingiustificato e/o tardivamente espresso di un genitore legittimerà l'altro a richiedere l'assenso mancante all'AG competente. L'obbligo di mantenimento decorre dalla sottoscrizione della presente scrittura.
3 e) i coniugi prestano sin d'ora il consenso rispettivamente al rilascio/rinnovo di documento d'identità e/o passaporto valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
Per_2
f) il Sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma complessiva di Euro 730,00 in CP_1 Pt_1
quattro rate mensili di Euro 182,50 ciascuna, rate che verranno corrisposte a decorrere dal mese di maggio e contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia come sopra pattuito, a titolo di spese straordinarie arretrate per la minore (danza, gita scolastica e libri scolastici), non avendo la null'altro da prendere a titolo di arretrati;
Pt_1
g) a titolo di mantenimento dei coniugi nulla.
h) I Sigg.ri e dichiarano di non avere beni immobili in comune. Pt_1 CP_1
i) Sin d'ora i Sigg.ri e manifestano il reciproco consenso affinché a ciascuno di Pt_1 CP_1
essi venga rilasciato, dalle competenti autorità, il permesso per l'espatrio e cio sia per motivi di lavoro, di studio e di turismo.
1) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscalì o rimborsi assicurativi, i coniugi si impegnano a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture. ricevute etc.) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
m) le spese del giudizio sono interamente compensate e i procuratori delle parti sottoscrivono il presente accordo per espressa rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
La causa, previo mutamento del rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione, con contestuale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il pubblico ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
4 Le spese vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il mutamento del rito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11150/2024 r.g. ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Paternò (atto n. 25, parte 1, anno 2008).
Così deciso in Catania, il 6/06/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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