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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6513 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 24/09/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22759/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale Is. G1, Parte_1 sc. D, int. 143, presso e nello Studio dell' avv. Maria Giovanna Cannavacciuolo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto notar . rep 17705 dall'avv. Ida Rampino Persona_1 con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04.12.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere Ufficiale di Coperta/Comandante oggi in pensione e di essere stato dipendente di società armatoriali italiane, o riscattate ai fini previdenziali, dal 1975 al 2015, per un periodo di 16 anni, 01 mesi, 26 giorni, come si evinceva dagli estratti matricola mercantile e conto previdenziale;
di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata e la prolungata esposizione all'amianto, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, aveva inoltrato regolare denunzia all competente diretta al riconoscimento della percentuale permanente invalidante CP_1 nella misura quantomeno del 6%, rigettata dall;
che avverso il provvedimento CP_2 di rigetto aveva proposto ricorso amministrativo anch'esso rigettato;
che godeva già di una rendita per malattia professionale riconosciuta nella misura del 19 % per altra patologia. Tanto premesso, chiedeva, l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ Accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare il diritto del Ricorrente al giusto riconoscimento della malattia professionale contratta, nonché, il diritto dello stesso a conseguire la giusta rendita, da quantificare nella misura unica di Danno Biologico, stante la pregressa rendita del 19%, già riconosciutagli dall' per danno CP_1 professionale caso n. 3567651 dell'11/2011, che sarà individuata a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà disporre;
Condannare, quindi, l' al pagamento delle relative somme dovute a seguito della CP_1 costituzione della nuova rendita unificata secondo quanto risulterà dovuto anche all'esito della C.T.U., con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale inoltrata ovvero, dalla data dell'opposizione ex art. 104 T.U. o, da quella diversa individuata dall'Ill.mo Tribunale adito, e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria”; il tutto con vittoria di spese di lite. L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. nonché la prescrizione del credito e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 26.10.2022. Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_1 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, e ex Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Inoltre, il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ QUADRO CLINICO-RADIOLOGICO-ANAMNESTICO DI INTERSTIZIOPATIA MILD IN SOGGETTO CON PREGRESSA ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALL'AMIANTO”, da considerarsi come malattia professionale, comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 5 %. Ha, inoltre, affermato che” È AFFETTO DA MALATTIA Parte_1
PROFESSIONALE DEL 26/10/2022 DETERMINANTE UN GRADO DI RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELLA MISURA DEL 005% ( ). PERTANTO, IN CONSIDERAZIONE DI PRECEDENTE Parte_2
VALUTAZIONE COL RICONOSCIMENTO DI UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELLA MISURA DEL 019% SI PROCEDE ALLA NUOVA VALUTAZIONE NELLA MISURA DEL 023% (VENTITREPERCENTO)”. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione triennale così come sollevata dall resistente dal momento che la domanda amministrativa è stata presentata in CP_1 data 26.10.2022 a fronte di tutta la documentazione sanitaria il cui contenuto è riportato, in rigoroso ordine cronologico, alla voce “anamnesi patologica remota” della relazione peritale, segnatamente alle pagine 27-30. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della rendita per inabilità permanente corrispondente alla percentuale di invalidità del 23% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2022. Sui ratei di rendita maturati ( dai quali va detratto quanto già corrisposto, in favore del ricorrente, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in suo favore, della rendita per malattia professionale nella misura del 19%) vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda e per i ratei successivi dalla maturazione di ciascuno di essi fino all'effettivo soddisfo (art. 16, 6° comma, legge 412 del 1991). Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 04.12.2023 nei confronti dell , in persona del legale
[...] CP_1 rapp.te p.t., così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della patologia “QUADRO CLINICO-RADIOLOGICO-ANAMNESTICO DI INTERSTIZIOPATIA MILD IN SOGGETTO CON PREGRESSA ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALL'AMIANTO”; b) per l'effetto, condanna l a costituire, in suo CP_1 favore, la rendita corrispondente all'invalidità del 23% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2022, con la condanna al pagamento, nella misura di legge, dei relativi ratei, oltre accessori come per legge (dai quali va detratto quanto già corrisposto, in favore del ricorrente, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in suo favore, della rendita per malattia professionale nella misura del 19%); d) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per compenso CP_1 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
e) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Napoli in data 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 24/09/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22759/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale Is. G1, Parte_1 sc. D, int. 143, presso e nello Studio dell' avv. Maria Giovanna Cannavacciuolo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto notar . rep 17705 dall'avv. Ida Rampino Persona_1 con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04.12.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere Ufficiale di Coperta/Comandante oggi in pensione e di essere stato dipendente di società armatoriali italiane, o riscattate ai fini previdenziali, dal 1975 al 2015, per un periodo di 16 anni, 01 mesi, 26 giorni, come si evinceva dagli estratti matricola mercantile e conto previdenziale;
di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata e la prolungata esposizione all'amianto, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, aveva inoltrato regolare denunzia all competente diretta al riconoscimento della percentuale permanente invalidante CP_1 nella misura quantomeno del 6%, rigettata dall;
che avverso il provvedimento CP_2 di rigetto aveva proposto ricorso amministrativo anch'esso rigettato;
che godeva già di una rendita per malattia professionale riconosciuta nella misura del 19 % per altra patologia. Tanto premesso, chiedeva, l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ Accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare il diritto del Ricorrente al giusto riconoscimento della malattia professionale contratta, nonché, il diritto dello stesso a conseguire la giusta rendita, da quantificare nella misura unica di Danno Biologico, stante la pregressa rendita del 19%, già riconosciutagli dall' per danno CP_1 professionale caso n. 3567651 dell'11/2011, che sarà individuata a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà disporre;
Condannare, quindi, l' al pagamento delle relative somme dovute a seguito della CP_1 costituzione della nuova rendita unificata secondo quanto risulterà dovuto anche all'esito della C.T.U., con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale inoltrata ovvero, dalla data dell'opposizione ex art. 104 T.U. o, da quella diversa individuata dall'Ill.mo Tribunale adito, e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria”; il tutto con vittoria di spese di lite. L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. nonché la prescrizione del credito e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 26.10.2022. Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_1 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, e ex Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Inoltre, il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ QUADRO CLINICO-RADIOLOGICO-ANAMNESTICO DI INTERSTIZIOPATIA MILD IN SOGGETTO CON PREGRESSA ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALL'AMIANTO”, da considerarsi come malattia professionale, comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 5 %. Ha, inoltre, affermato che” È AFFETTO DA MALATTIA Parte_1
PROFESSIONALE DEL 26/10/2022 DETERMINANTE UN GRADO DI RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELLA MISURA DEL 005% ( ). PERTANTO, IN CONSIDERAZIONE DI PRECEDENTE Parte_2
VALUTAZIONE COL RICONOSCIMENTO DI UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELLA MISURA DEL 019% SI PROCEDE ALLA NUOVA VALUTAZIONE NELLA MISURA DEL 023% (VENTITREPERCENTO)”. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione triennale così come sollevata dall resistente dal momento che la domanda amministrativa è stata presentata in CP_1 data 26.10.2022 a fronte di tutta la documentazione sanitaria il cui contenuto è riportato, in rigoroso ordine cronologico, alla voce “anamnesi patologica remota” della relazione peritale, segnatamente alle pagine 27-30. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della rendita per inabilità permanente corrispondente alla percentuale di invalidità del 23% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2022. Sui ratei di rendita maturati ( dai quali va detratto quanto già corrisposto, in favore del ricorrente, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in suo favore, della rendita per malattia professionale nella misura del 19%) vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda e per i ratei successivi dalla maturazione di ciascuno di essi fino all'effettivo soddisfo (art. 16, 6° comma, legge 412 del 1991). Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 04.12.2023 nei confronti dell , in persona del legale
[...] CP_1 rapp.te p.t., così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della patologia “QUADRO CLINICO-RADIOLOGICO-ANAMNESTICO DI INTERSTIZIOPATIA MILD IN SOGGETTO CON PREGRESSA ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALL'AMIANTO”; b) per l'effetto, condanna l a costituire, in suo CP_1 favore, la rendita corrispondente all'invalidità del 23% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2022, con la condanna al pagamento, nella misura di legge, dei relativi ratei, oltre accessori come per legge (dai quali va detratto quanto già corrisposto, in favore del ricorrente, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in suo favore, della rendita per malattia professionale nella misura del 19%); d) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per compenso CP_1 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
e) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Napoli in data 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario