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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3703/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. EG DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. EG DI
1
N. 3703/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
EG DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3703 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Domenico Parte_1
RO e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Maddaloni (CE) alla via R. Viviani n. 15/17;
APPELLANTE
e
a, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Patierno e presso di que- sti elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via Battistessa n.23;
APPELLATO
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 come in atti, dall'Avv Luigi Tuccillo e presso di questi elett.te domiciliata in
Napoli (NA) alla via San Tommaso D'Aquino n. 15;
APPELLATA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudi- Parte_1 zio il a, nonché le al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 449/2023, pronunziata dal
Giudice di Pace di Caserta, notificata in data 06.04.2023 nella parte in cui at- tribuiva un concorso di colpa alla stessa nella causazione del sinistro occor- so in data 10.11.2016 in Caserta.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 1227 comma 1 c.c. e attribuendo, per- tanto, un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro ogget- to del giudizio. 2) Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la documentazione depositata in atti nonché l'istruttoria svolta;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere provata la esclusiva responsabilità del
, anche alla luce della dichiarazione testimoniale della sig.ra CP_1 resa in data 23.03.2022, la quale, suffragava pienamente la Testimone_1 domanda attorea.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, riconosca l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 cc del CP_1
a in persona dell'amministratore nella causazione dei danni subito da
[...] Parte_1
e per l'effetto condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni
[...] subiti dall'attrice così come quantificati nel corso del giudizio di primo grado e quindi al pagamento della somma residuale di Euro 2000,00 quale differenza tra somme ricono- sciute in sede di CTU e somme liquidate in sentenza.
Si costituiva in giudizio l'appellato a adducendo: 1) Controparte_1
Inammissibilità appello per violazione dell'art 342 c.p.c.; 2) Infondatezza dell'atto di appello incidentale delle per inoperatività polizza assi- CP_2 curativa;
3) La sentenza di primo grado è corretta e va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Ri- CP_1 gettare l'appello principale e quello incidentale, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio l'appellata che spiegava appello Controparte_2
3
incidentale, adducendo: 1) Il giudice di prime cure errava nel ritenere prova- ta la domanda seppur attribuendo un concorso di colpa all'attrice, odierna appellata, nella misura del 40% e, errava nell'accogliere la domanda di man- leva del Condominio;
2) Per quanto concerne il fatto storico, la domanda non è stata provata in primo grado né mediante la documentazione proba- toria, né mediante la prova testimoniale. In relazione a quest'ultima, la teste
(nuora della ), affermava che la pavimentazio- Testimone_1 Parte_1 ne si presentava “bianca e uniforme in tutto l'androne” e che “l'androne era illumi- nato da una forte luce bianca”; la signora, inoltre, si recava al PS il giorno se- guente l'accaduto dichiarando una “caduta accidentale” senza menzionare che fosse avvenuta il giorno prima e dove fosse avvenuta;
come ribadito dal
Giudice di Pace, qualsiasi persona di ordinaria diligenza si sarebbe accorta dell'eventuale presenza di sostanza oleosa sulla pavimentazione che si pre- sentava bianca e perfettamente illuminata;
3) Per quanto concerne la polizza assicurativa, come già eccepito in primo grado, la stessa in primis non co- priva per i danni causati in relazione agli spazi comuni come nel caso di spe- cie;
infatti, tale tipologia di danno veniva disciplinata dalla clausola speciale
CS52, non sottoscritta dalle parti contraenti;
ma, anche volendo far rientrare la tipologia di danno all'interno della polizza assicurativa, il CP_3 sattendeva la stessa, posto che, la polizza stabilisce che il Condominio avrebbe dovuto informare la società assicurativa entro 3 giorni dal sinistro o comunque entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento dan- ni, tale disposizione non veniva rispettata, pertanto la polizza era inoperati- va;
Ciò posto l'appellata incidentale rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
1) Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, in via incidentale e/o in accoglimento di tutte le altre difese esposte nel presente atto;
2) Riformare la sentenza di primo grado mediante l'adozione di un provvedimento che, in luogo di un riconoscimento di responsabilità del nella CP_1 misura del 60%, escluda qualsivoglia responsabilità del appellato nella fase di CP_1 produzione del (presunto) sinistro occorso alla Sig.ra ovvero l'adozione di Parte_1 un provvedimento con il quale, in luogo dell'accoglimento della domanda di rivalsa propo- sta dal nei confronti della;
3) Rigetti detta domanda per CP_1 Controparte_2 inoperatività della polizza sottoscritta per la mancata previsione della garanza per una tipologia di danno come quella esposta in atti dall'odierna appellante e, nel contempo, ri-
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getti la domanda di condanna in solido formulata dall'appellante con l'atto di impugna- zione ovvero ancora l'adozione di un provvedimento che dichiari la perdita al diritto all'indennità del condominio-assicurato per tutti i motivi esposti sia nel corso del giudizio dinanzi al GdP che nel presente scritto difensivo, con vittoria di spese, competenze ed ono- rari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito l'appello principale non è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 449/2023 emessa dal giudice di Pace di Caserta il quale, a seguito della istruttoria rite- neva corresponsabile, nella misura del 40%, del sinistro occorso in data
10.11.2016 parte attrice, odierna appellante.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisi- bile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che se- guono.
In primis si rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la domanda prospettata dall'attore nell'ottica della responsabilità civile per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la condotta del danneg- giato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragione- vole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno- so, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragione- vole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, in- vece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile
2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
5
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene condivisibile la motivazione de- dotta dal Giudice di Pace in relazione all'assenza di prova circa il compor- tamento prudente e sull'attenzione impegnata dall'appellante nello scendere le scale.
Infatti, dagli atti presenti in giudizio emerge che il sinistro si verificava all'interno dell'androne del citato, intorno alle ore 16:45 e che CP_1 sia l'androne del palazzo che la pavimentazione risultavano ben illuminati
(dichiarazione testimoniale di resa in data 23.03.2022 dinan- Testimone_1 zi al GdP di Caserta).
La teste, altresì, aggiunge, che nei pressi del gradino dove sarebbe caduta la
, era presente un cestino che fungeva sia da portaombrelli e sia Parte_1 da pattumiera;
dichiarava, inoltre, che quel giorno (10.11.2016) pioveva e, che, il cestino/portaombrelli era pieno di immondizia e vi erano anche om- brelli. Alla luce di ciò l'attrice era nelle concrete possibilità di antivedere la presenza dell'acqua proveniente dal cestino e su cui poi scivolava.
Tale circostanza,infatti, avrebbe dovuto indurre la ad utilizzare Parte_1 una maggiore cautela e prudenza nello scendere le scale.
Va, altresì, rigettato l'appello incidentale promosso dalla Controparte_2 in relazione alla inoperatività della polizza assicurativa per i motivi
[...] che seguono.
La compagnia assicurativa parte dall'assunto che la polizza n. 350559330 non copra la fattispecie oggetto del giudizio, in quanto, tale ipotesi di re- sponsabilità sarebbe applicabile al caso concreto solo qualora, all'interno della medesima, fosse stata prevista la clausola “CS52” che estende la co- pertura assicurativa ai sinistri causati dalle parti comuni del fabbricato.
Tale assunto non è condivisibile.
Premesso che al contratto di assicurazione in oggetto è applicabile la disci- plina del contratto a favore del consumatore dettata dal D.Lgs 206/2005, posto che, lo stesso è applicabile anche al condominio perché opera al di fuori di attività di impresa.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 206/2005, le clausole proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro e compren-
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sibile.
Il contratto assicurativo in oggetto non rispetta i requisiti della comprensibi- lità e chiarezza richiesti dalla norma sopra citata, in quanto, non vi è chia- rezza esplicita circa l'oggetto della responsabilità civile.
Invero, nella “Definizione” dell'oggetto del contratto si indica che il mede- simo è dato dal “Fabbricato”, specificandosi che con tale lemma si indicano anche alcune parti comuni, tra cui si annoverano le fondazioni.
Nella Sezione B, al punto 1.1. che disciplina la responsabilità civile si evi- denzia cosa è incluso nella medesima e, al successivo punto 2.1 si disciplina- no le esclusioni. Nella sezione “esclusioni” non vi è alcun riferimento alle parti comuni. Alla luce della indicazione dell'oggetto del contratto e delle esclusioni da applicare non possono quindi dirsi fuori dall'ambito oggettivo del contratto assicurativo i danni causati dalle cose comuni del fabbricato.
Ora, al punto 3 “Condizioni particolari operanti se indicato nella polizza il relativo codice” viene effettuata una inversione logica in quanto si inserisce nella parte dedicata all'espansione dell'ambito oggettivo del contratto quella che in realtà è una surrettizia esclusione, escludendosi i danni provenienti dalle cose comuni del fabbricato se non ne viene specificamente indicata la previsione con apposita clausola.
Orbene alla luce di quanto sopra non può dirsi che la l'oggetto del contratto sia stato chiaramente enunciato e fosse percepibile dal condominio consu- matore, in quanto l'esclusione invocata da parte appellante incidentale è sta- ta indicata in una clausola diversa da quella riservata alle “esclusioni”.
Peraltro, non vi è chi non veda come sia particolarmente anomalo che il condominio sottoscrivi un contratto assicurativo per responsabilità civile con la esclusione però di tutti i danni causati dalle cose comuni e resti poi assicurato per i soli danni causati dalle proprietà esclusiva, stante la circo- stanza che solo dei primi è effettivamente responsabile e certamente non lo
è per i secondi.
Tanto chiarito, analizzando il contratto nella sua unitarietà, deve ritenersi che la clausola in parola sia da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 Codice del Consumo secondo cui “nel contratto concluso tra il consu- matore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fe- de, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli ob- blighi derivanti dal contratto”.
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Lo squilibrio significativo, ad opinione di questo giudice, è dettato dalla cir- costanza che al consumatore non era espresso in maniera chiara e compren- sibile che il premio fosse ancorato alla sola previsione di danni da cose non comuni, per i quali il condominio, quindi, non è responsabile.
In virtù di quanto sinora detto, pertanto, la clausola di cui all'art. 3 “Sezione
B” del contratto in atti deve qualificarsi vessatoria e, dunque, nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Stante la soccombenza reciproca le spese di lite si dichiarano compensate
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello
Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 di per parte appel- lante principale che per parte appellante incidentale.
Santa AR Capua Vetere, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. EG DI
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n. 3703/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. EG DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. EG DI
1
N. 3703/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
EG DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3703 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Domenico Parte_1
RO e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Maddaloni (CE) alla via R. Viviani n. 15/17;
APPELLANTE
e
a, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Patierno e presso di que- sti elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via Battistessa n.23;
APPELLATO
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 come in atti, dall'Avv Luigi Tuccillo e presso di questi elett.te domiciliata in
Napoli (NA) alla via San Tommaso D'Aquino n. 15;
APPELLATA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudi- Parte_1 zio il a, nonché le al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 449/2023, pronunziata dal
Giudice di Pace di Caserta, notificata in data 06.04.2023 nella parte in cui at- tribuiva un concorso di colpa alla stessa nella causazione del sinistro occor- so in data 10.11.2016 in Caserta.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 1227 comma 1 c.c. e attribuendo, per- tanto, un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro ogget- to del giudizio. 2) Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la documentazione depositata in atti nonché l'istruttoria svolta;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere provata la esclusiva responsabilità del
, anche alla luce della dichiarazione testimoniale della sig.ra CP_1 resa in data 23.03.2022, la quale, suffragava pienamente la Testimone_1 domanda attorea.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, riconosca l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 cc del CP_1
a in persona dell'amministratore nella causazione dei danni subito da
[...] Parte_1
e per l'effetto condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni
[...] subiti dall'attrice così come quantificati nel corso del giudizio di primo grado e quindi al pagamento della somma residuale di Euro 2000,00 quale differenza tra somme ricono- sciute in sede di CTU e somme liquidate in sentenza.
Si costituiva in giudizio l'appellato a adducendo: 1) Controparte_1
Inammissibilità appello per violazione dell'art 342 c.p.c.; 2) Infondatezza dell'atto di appello incidentale delle per inoperatività polizza assi- CP_2 curativa;
3) La sentenza di primo grado è corretta e va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Ri- CP_1 gettare l'appello principale e quello incidentale, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio l'appellata che spiegava appello Controparte_2
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incidentale, adducendo: 1) Il giudice di prime cure errava nel ritenere prova- ta la domanda seppur attribuendo un concorso di colpa all'attrice, odierna appellata, nella misura del 40% e, errava nell'accogliere la domanda di man- leva del Condominio;
2) Per quanto concerne il fatto storico, la domanda non è stata provata in primo grado né mediante la documentazione proba- toria, né mediante la prova testimoniale. In relazione a quest'ultima, la teste
(nuora della ), affermava che la pavimentazio- Testimone_1 Parte_1 ne si presentava “bianca e uniforme in tutto l'androne” e che “l'androne era illumi- nato da una forte luce bianca”; la signora, inoltre, si recava al PS il giorno se- guente l'accaduto dichiarando una “caduta accidentale” senza menzionare che fosse avvenuta il giorno prima e dove fosse avvenuta;
come ribadito dal
Giudice di Pace, qualsiasi persona di ordinaria diligenza si sarebbe accorta dell'eventuale presenza di sostanza oleosa sulla pavimentazione che si pre- sentava bianca e perfettamente illuminata;
3) Per quanto concerne la polizza assicurativa, come già eccepito in primo grado, la stessa in primis non co- priva per i danni causati in relazione agli spazi comuni come nel caso di spe- cie;
infatti, tale tipologia di danno veniva disciplinata dalla clausola speciale
CS52, non sottoscritta dalle parti contraenti;
ma, anche volendo far rientrare la tipologia di danno all'interno della polizza assicurativa, il CP_3 sattendeva la stessa, posto che, la polizza stabilisce che il Condominio avrebbe dovuto informare la società assicurativa entro 3 giorni dal sinistro o comunque entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento dan- ni, tale disposizione non veniva rispettata, pertanto la polizza era inoperati- va;
Ciò posto l'appellata incidentale rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
1) Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, in via incidentale e/o in accoglimento di tutte le altre difese esposte nel presente atto;
2) Riformare la sentenza di primo grado mediante l'adozione di un provvedimento che, in luogo di un riconoscimento di responsabilità del nella CP_1 misura del 60%, escluda qualsivoglia responsabilità del appellato nella fase di CP_1 produzione del (presunto) sinistro occorso alla Sig.ra ovvero l'adozione di Parte_1 un provvedimento con il quale, in luogo dell'accoglimento della domanda di rivalsa propo- sta dal nei confronti della;
3) Rigetti detta domanda per CP_1 Controparte_2 inoperatività della polizza sottoscritta per la mancata previsione della garanza per una tipologia di danno come quella esposta in atti dall'odierna appellante e, nel contempo, ri-
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getti la domanda di condanna in solido formulata dall'appellante con l'atto di impugna- zione ovvero ancora l'adozione di un provvedimento che dichiari la perdita al diritto all'indennità del condominio-assicurato per tutti i motivi esposti sia nel corso del giudizio dinanzi al GdP che nel presente scritto difensivo, con vittoria di spese, competenze ed ono- rari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito l'appello principale non è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 449/2023 emessa dal giudice di Pace di Caserta il quale, a seguito della istruttoria rite- neva corresponsabile, nella misura del 40%, del sinistro occorso in data
10.11.2016 parte attrice, odierna appellante.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisi- bile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che se- guono.
In primis si rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la domanda prospettata dall'attore nell'ottica della responsabilità civile per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la condotta del danneg- giato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragione- vole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno- so, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragione- vole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, in- vece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile
2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
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P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene condivisibile la motivazione de- dotta dal Giudice di Pace in relazione all'assenza di prova circa il compor- tamento prudente e sull'attenzione impegnata dall'appellante nello scendere le scale.
Infatti, dagli atti presenti in giudizio emerge che il sinistro si verificava all'interno dell'androne del citato, intorno alle ore 16:45 e che CP_1 sia l'androne del palazzo che la pavimentazione risultavano ben illuminati
(dichiarazione testimoniale di resa in data 23.03.2022 dinan- Testimone_1 zi al GdP di Caserta).
La teste, altresì, aggiunge, che nei pressi del gradino dove sarebbe caduta la
, era presente un cestino che fungeva sia da portaombrelli e sia Parte_1 da pattumiera;
dichiarava, inoltre, che quel giorno (10.11.2016) pioveva e, che, il cestino/portaombrelli era pieno di immondizia e vi erano anche om- brelli. Alla luce di ciò l'attrice era nelle concrete possibilità di antivedere la presenza dell'acqua proveniente dal cestino e su cui poi scivolava.
Tale circostanza,infatti, avrebbe dovuto indurre la ad utilizzare Parte_1 una maggiore cautela e prudenza nello scendere le scale.
Va, altresì, rigettato l'appello incidentale promosso dalla Controparte_2 in relazione alla inoperatività della polizza assicurativa per i motivi
[...] che seguono.
La compagnia assicurativa parte dall'assunto che la polizza n. 350559330 non copra la fattispecie oggetto del giudizio, in quanto, tale ipotesi di re- sponsabilità sarebbe applicabile al caso concreto solo qualora, all'interno della medesima, fosse stata prevista la clausola “CS52” che estende la co- pertura assicurativa ai sinistri causati dalle parti comuni del fabbricato.
Tale assunto non è condivisibile.
Premesso che al contratto di assicurazione in oggetto è applicabile la disci- plina del contratto a favore del consumatore dettata dal D.Lgs 206/2005, posto che, lo stesso è applicabile anche al condominio perché opera al di fuori di attività di impresa.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 206/2005, le clausole proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro e compren-
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sibile.
Il contratto assicurativo in oggetto non rispetta i requisiti della comprensibi- lità e chiarezza richiesti dalla norma sopra citata, in quanto, non vi è chia- rezza esplicita circa l'oggetto della responsabilità civile.
Invero, nella “Definizione” dell'oggetto del contratto si indica che il mede- simo è dato dal “Fabbricato”, specificandosi che con tale lemma si indicano anche alcune parti comuni, tra cui si annoverano le fondazioni.
Nella Sezione B, al punto 1.1. che disciplina la responsabilità civile si evi- denzia cosa è incluso nella medesima e, al successivo punto 2.1 si disciplina- no le esclusioni. Nella sezione “esclusioni” non vi è alcun riferimento alle parti comuni. Alla luce della indicazione dell'oggetto del contratto e delle esclusioni da applicare non possono quindi dirsi fuori dall'ambito oggettivo del contratto assicurativo i danni causati dalle cose comuni del fabbricato.
Ora, al punto 3 “Condizioni particolari operanti se indicato nella polizza il relativo codice” viene effettuata una inversione logica in quanto si inserisce nella parte dedicata all'espansione dell'ambito oggettivo del contratto quella che in realtà è una surrettizia esclusione, escludendosi i danni provenienti dalle cose comuni del fabbricato se non ne viene specificamente indicata la previsione con apposita clausola.
Orbene alla luce di quanto sopra non può dirsi che la l'oggetto del contratto sia stato chiaramente enunciato e fosse percepibile dal condominio consu- matore, in quanto l'esclusione invocata da parte appellante incidentale è sta- ta indicata in una clausola diversa da quella riservata alle “esclusioni”.
Peraltro, non vi è chi non veda come sia particolarmente anomalo che il condominio sottoscrivi un contratto assicurativo per responsabilità civile con la esclusione però di tutti i danni causati dalle cose comuni e resti poi assicurato per i soli danni causati dalle proprietà esclusiva, stante la circo- stanza che solo dei primi è effettivamente responsabile e certamente non lo
è per i secondi.
Tanto chiarito, analizzando il contratto nella sua unitarietà, deve ritenersi che la clausola in parola sia da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 Codice del Consumo secondo cui “nel contratto concluso tra il consu- matore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fe- de, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli ob- blighi derivanti dal contratto”.
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Lo squilibrio significativo, ad opinione di questo giudice, è dettato dalla cir- costanza che al consumatore non era espresso in maniera chiara e compren- sibile che il premio fosse ancorato alla sola previsione di danni da cose non comuni, per i quali il condominio, quindi, non è responsabile.
In virtù di quanto sinora detto, pertanto, la clausola di cui all'art. 3 “Sezione
B” del contratto in atti deve qualificarsi vessatoria e, dunque, nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Stante la soccombenza reciproca le spese di lite si dichiarano compensate
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello
Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 di per parte appel- lante principale che per parte appellante incidentale.
Santa AR Capua Vetere, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. EG DI
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