Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 9.6.2025, nella causa civile iscritta al n.847/24 R.G. Trib.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4
Rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio Dall'Ara, in virtù di procura alle liti conferita ed apposta in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
- ricorrenti-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Parente dell'Avvocatura interna, giusta Procura
Generale alle liti in atti rep. n. 55418 racc. 16104, Notaio in Roma del 27 Persona_1
aprile 2022 reg, il 4 maggio 2022 al n.5514 serie 1/T , elettivamente domiciliato presso la sede di
Poste Italiane S.p.A. Affari Legali Territoriali Sud Via Lequile snc c/o CDM Lecce
- resistente -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1
e MA , comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla
[...] Parte_5
resistente , sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta e le memorie Controparte_1
istruttorie e da ultimo le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e le note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 16.9.2024 sulle eccezioni preliminari formulate dalla resistente la causa veniva rinviata per la Controparte_1 precisazione elle conclusioni all'udienza cartolare del 9.12.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies all'udienza del
9.6.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'eccezione di prescrizione avanzata da sia fondata e Controparte_1
meriti accoglimento.
Risulta documentalmente che i buoni postali oggetto di causa, sottoscritti in data 11.10.1993 e
20.11.1993, intestati a e (deceduto), appartengano Parte_1 Persona_2 alla serie a termine “AD” istituita con D.M. Tesoro 23 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale 22 settembre
1987, n. 221) dove all'art. 2 comma 1 veniva previsto “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso” e all'art. 3 si prevedeva “I buoni della serie speciale “AD” verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000,
5.000.000 e 10.000.000”. Alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si
2 prescrivevano decorso il successivo decennio. Il termine di prescrizione decorrente dalla data di scadenza, era, all'epoca di emissione dei titoli, di cinque anni ma l'art. 8, comma 1, del Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 20003
(pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha stabilito che : “…i diritti dei titolari dei Buoni
Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”. Pertanto l'art. 8, comma 1 DM 19 dicembre 2000 ha modificato la precedente disciplina estendendo il termine di prescrizione da 5 a 10 anni a favore dei risparmiatori. Di talchè il buono fruttifero postale a termine serie “AD” sottoscritto in data 11.10.1993 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità in data 11.10.2004, è stato rimborsabile fino all'11.10.2014, si è prescritto in data 12.10.2014.
Il buono fruttifero postale a termine serie “AD” sottoscritto in data 20.11.1993 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 20.11.2004, è stato rimborsabile fino al 20.11.2014 e si è prescritto il 21.11.2014.
Lamentano i ricorrenti che , al momento dell'acquisto dei buoni postali, abbia omesso CP_1
di informare gli intestatari e il defunto circa la Parte_1 Persona_2
scadenza dei buoni (che, a detta degli stessi, per quelli emessi in quel periodo era di 30 anni) e non abbia consegnato alcun prospetto informativo.
Rileva il giudice che, in quegli anni, l'emissione dei buoni veniva effettuata per “serie”, con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, resi noti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, circa le caratteristiche del titolo, nonché di ogni altro elemento ritenuto necessario.
Non era infatti prevista alcuna consegna di brochure o depliant informativi ai risparmiatori, opportunità che invece veniva introdotta solo successivamente con l'entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000. Pertanto le condizioni alle quali erano sottoposti i buoni non erano rinvenibili dalla leggibilità e o dalla presenza o meno di timbri sugli stessi, ma dai Decreti Ministeriali di riferimento.
Giova rammentare, come da granitica giurisprudenza di merito, che i buoni postali fruttiferi non possono qualificarsi come titoli di credito ex art.1992 e seguenti c.c.. Gli stessi devono qualificarsi quali meri documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (vedi Cass. 27809/2005 e Cass. 4761/2018).
I titoli di credito sono connotati dai requisiti della letteralità, dell'autonomia e dell'astrattezza, per cui le loro condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo medesimo. I documenti di legittimazione, invece, sono definiti dall'art. 2002 c.c. come quei
“documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”. La Suprema Corte
3 a Sezioni Unite con sentenza n. 3963 del 2019 ha evidenziato come al titolare dei buoni fruttiferi postali non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori né gli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo. La disciplina dei titoli per cui è causa trova dunque fonti integrative in atti normativi e amministrativi esterni al titolo ed è onere del titolare del buono attivarsi per conoscere tali fonti. Sul punto una recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 4679 del 2024 ha statuito che : “….Questa
Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c……………i buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo
a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.”
“..…Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore
(Cass. Sez. Un. citata, n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass.,
n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022;
Cass., n. 15363/2024).”
Pertanto, stante la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sussisterebbe, in capo ai titolari dei buoni un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di
4 prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale. Pertanto gli obblighi di informazione e di comunicazione ai risparmiatori vengono, in ogni caso, puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Ministeriale che ha istituito la serie dei titoli (vedi Cass. n. 4679/2024; la già citata Cass. SS. UU. n.
3963/2019; Corte d'App.di Venezia n. 67/2025 ; Corte d'App. di Napoli n. 2141/2025 e
2390/2025; Corte d'App. di Salerno n. 302/2023; Corte d'App. di Napoli n. 2141/2025. Inoltre : “I decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare
e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “ (vedi, a tal proposito, diverse sentenze Controparte_1
del Tribunale di Lecce quali la n. 3317/2023 del 05.12.2023 (dott.ssa G. Imperiale;
); la n.
1671/2025; la n. 1101/2023 del 12.4.2023 e nell'Ordinanza del 28.3.2022 (dott. A. Maggiore).
Ed ancora : “Né d'altronde appare ravvisabile una violazione degli obblighi informativi in capo a
. Nel premettere che i buoni postali oggetto di causa recano l'espressa e inequivoca CP_1 dizione “A TERMINE”, va chiarito che essi fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento ritenuto necessario per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente. In altre parole la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di buoni, presso gli uffici postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass. S. U.
3963/2019)….[..omissis….]..Nessuna violazione dei principi di correttezza è dunque ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dei ricorrenti, il quale era tenuto a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita, dal momento che la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta ufficiale garantisce la conoscenza o comunque la conoscibilità delle condizioni di emissione e assolve agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario” (vedi Tribunale di Napoli Nord ord. del 21.3.2022).
E' irrilevante la “colpevole” ignoranza dei titolari dei buoni, che per loro negligenza non hanno avuto puntuale contezza delle caratteristiche dei buoni come riportati negli avvisi pubblicati in
G.U.. A tal riguardo, va infatti osservato che la Corte di Cassazione ha affermato che “…
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex
5 art. 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione prescritti essendo decorso anche il termine decennale previsto: infatti, i buoni fruttiferi postali ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento…” (Cass sent. n. 22072/2018 e, successivamente anche la già citata Cass. S.U. n. 3963/2019).
Per questi motivi
, alcuna responsabilità può addebitarsi a se gli intestatari Controparte_1
ed il defunto né al momento della sottoscrizione, Parte_1 Persona_2
né dopo, abbiano assunto informazioni utili in merito ai buoni da sottoscrivere, relativamente al rendimento ed al termine di scadenza, ai quali, perciò, va ascritta l'inerzia informativa e la tardività di riscossione.
Per tali motivi, non può accogliersi né la domanda attorea di pagamento dei titoli per essere intervenuta prescrizione degli stessi, né quella risarcitoria in quanto la responsabilità della omessa tempestiva informativa in ordine alle caratteristiche dei buoni, del termine di scadenza e del tempo della riscossione, come riportate negli avvisi pubblici pubblicati in G.U. ed affissi negli uffici postali, ricade sugli stessi attori.
Ogni altra questione sollevata nel presente giudizio rimane assorbita da quanto deciso.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate soggette a continui mutamenti giurisprudenziali, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di in persona del suo Parte_3 Parte_4 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da e dichiara la Controparte_1
prescrizione dei buoni postali oggetto di causa per le ragioni di cui in premessa.
2. Rigetta la domanda di risarcimento per i motivi di cui in premessa.
3. Spese del giudizio interamente compensate.
Lecce, 9.6.2025 ore 16.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
6 7