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Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 46153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46153 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal LL AR nato a [...] il [...] LL UD nato a [...] il [...] LL CA nato a [...] il [...] LL LE nato a [...] il [...] LL LI nato a [...] il [...] OL EL nato a [...] il [...] OL AN nato a [...] il [...] RA IA nato a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 10/06/2022 della Corte di appello di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE Udita la requisitoria del procuratore generale, in persona del Sostituto Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. L'avvocato Barone, nell'interesse dei suoi assistiti e per conto degli avvocati Versaci e Giuffrida, che oggi sostituisce, si sofferma su il punto C) del ricorso presentato;
dopo aver brevemente argomentato in merito a tale punto, chiede l'integrale accoglimento dei ricorsi. L'avvocato Gullino, insiste per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46153 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti ai capi A,C,D,E,F,G (assolvendoli dai capi B e H per l'insussistenza del fatto) - ha assolto tutti gli imputati dai reati di cui ai capi D,E,F,G, perché il fatto non sussiste;
ha confermato la pena per i residui reati di cui ai capi A) e C) per OR AU;
ha, invece, rideterminato la pena nei confronti di OR AR, in virtù delle assoluzioni pronunciate;
nei confronti di OR OM, OR LI, OR IA, AC TR, LA TI e LA EL, ha riconosciuto, in ragione del ruolo secondario, le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla riconosciuta circostanza aggravante contestata ex art. 219 co. 1 L.F., rideterminando le rispettive pene. Nei confronti di OR LI, AC TR, LA TI e LA EL ha anche disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata a OR OM, OR LI, OR IA, AC TR, LA TI, LA EL;
ha revocato anche la confisca delle quote di capitale, delle azioni e delle aziende riferibili a RCD s.r.l. e Epuroxy s.r.I., confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il procedimento ha avuto a oggetto una serie di ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzate dagli imputati nell'ambito di attività legate a società tutte riconducibili alla famiglia OR, essendo state poste in essere operazioni tra società del medesimo gruppo che apparivano finalizzate a distrarre patrimoni sociali sottraendoli alla garanzia dei creditori. All'esito delle assoluzioni pronunciate sia in primo grado che nel giudizio di appello in relazione ai capi B,D,E,F,G,H, è residuata condanna per due fattispecie distrattive rubricate ai capi A) e C): - il capo A) (OR AR, OR LI, OR AU, OR OM, OR IA) ha riguardo alla distrazione dal patrimonio della ER s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 01/02/2013, dell'intera quota del capitale della società SA.GEN. s.r.l. (proprietaria di un notevole complesso immobiliare) detenuta da ER e appostata in bilancio per 4.120.000 tra le immobilizzazioni, conferendola alla HB s.p.a., costituita da Dennoter per scissione, in data 27 agosto 2009; in sintesi, nella prospettazione accusatoria, con tale operazione, avvenuta in un momento in cui la situazione patrimoniale della ER era tale da poter fare ragionevolmente presagire il fallimento, si è realizzata una scissione parziale della ER in HB, a cui la prima ha conferito gran parte del proprio patrimonio immobiliare, privandosene definitamente. - il capo C) ( OR AR, AC TR, LA TI, LA EL) attiene alla cessione in data 06 maggio 2011 di un ramo di azienda, la "Area Italia 1", comprensiva di appalti in corso, alla società Brick s.r.l. che, a sua volta, il 2 maggio 2011, costituiva, attraverso una scissione, Cubo s.p.a., a cui conferiva il ramo di azienda appena acquisito, trattenendo le passività; la peculiarità dell'operazione, secondo i Giudici di merito, è la notevole sproporzione nell'entità degli importi versati per la cessione: 50.000 per la prima( a fronte di un valore 1 ritenuto congruo di euro 1254.952,00); 5.300,000,00 per la seconda cessione( mentre il valore di stima sarebbe pari a 9.201.715) che ha portato a ritenere che fosse finalizzata a danneggiare i creditori della società, oramai prossima al fallimento. 2. Un primo ricorso per cassazione è proposto congiuntamente da AR LL e TR AC, ed è affidato agli avvocati Isabella Barone e Alberto Gullino, i quali svolgono sette motivi. È congiunto anche il ricorso, a firma dell'avvocato Isabella Barone, proposto dagli altri sei ricorrenti, affidato a otto motivi. I ricorsi propongono motivi in parte comuni, che, quindi, possono essere enunciati congiuntamente, nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con un primo motivo - nell'interesse sia di AR OR, che di AU, OM e LI OR - è denunciata erronea applicazione delle norme in tema di proroga delle indagini preliminari, e correlati vizi della motivazione, da cui deriverebbe la nullità della sentenza di primo grado e l'inutilizzabilità del materiale investigativo successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 407 cod.proc.pen. (15 marzo 2013 per AR OR, 11/12/2013 per gli altri tre), in particolare, della consulenza tecnica, giacché, pur risultando iscritti, i predetti, già nel registro degli indagati ( AR OR fin dal 28/08/2012, gli altri tre dal 02/07/2013), il G.I.P. aveva autorizzato la proroga secondo la procedura di cui all'art. 415 cod. proc. pen., come nei confronti di ignoti, omettendo la notifica del provvedimento di proroga all'indagato; inconferente la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato l'analoga doglianza (primo motivo di appello), sul rilievo che non tutti gli indagati erano stati ancora individuati, cosicchè il procedimento risultava ancora iscritto a carico di ignoti, in quanto non attinente alla specifica posizione dei singoli ricorrenti. 2.2. AR OR denuncia, con un secondo motivo, erronea applicazione delle norme in tema di proroga delle indagini preliminari, e correlati vizi della motivazione, laddove la sentenza impugnata si è fondata su materiale inutilizzabile, in quanto acquisito dopo la scadenza del termine per le indagini, fissato, per AR OR, alla data del 19 febbraio 2014, senza neppure affrontare la stessa questione posta con l'atto di appello. 2.2.1. Il secondo motivo formulato, invece, nell'interesse di TI e EL LA, denuncia violazione dell'art. 415 bis cod proc. pen. e vizi della motivazione, del tutto inesistente, con riguardo all'eccezione di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini, formulata sia all'udienza preliminare (disattesa con ordinanza del 26 marzo 2015), che dinanzi al Tribunale (disattesa con ordinanza del 30/10/2015). La Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla stessa eccezione formulata in quella sede. 2.3. Con un terzo motivo, viene denunciata - nell'interesse di tutti i ricorrenti - erronea applicazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen. e nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio per omesso interrogatorio dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
in particolare, si deduce che il termine per rendere l'interrogatorio era venuto a scadenza durante la fase dell'espletamento dell'incidente probatorio, avente a 2 oggetto la relazione di stima redatto dal dr. Panariello ( relativamente al reato sub C), cosicchè era rimasto di fatto precluso il diritto degli imputati all'esercizio pieno e consapevole dei diritti e delle facoltà di cui all'art. 415-bis cod. proc.pen., alla luce degli esiti dell'incidente probatorio che, invece, erano conosciuti dalla Difesa e dai ricorrenti solo sei giorni prima della celebrazione dell'udienza preliminare. Da qui, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dei termini a comparire all'udienza preliminare, limitati a soli sei giorni dall'ultimo atto di indagine. Dette eccezioni erano state sollevate sia in udienza preliminare che nei giudizi di primo e secondo grado. 2.4. Con il quarto motivo - che predica l'insussistenza del delitto di cui al capo A) - vengono dedotti, nell'interesse di AR OR,AU OR, LI OR, OM OR e IA OR, violazione degli artt. 192 co. 3, 125 co. 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 216 L.F., e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento del fatto e della prova. La sentenza impugnata non si è confrontata con le deduzioni critiche svolte in sede di appello, con cui si evidenziava che, dall'istruttoria dibattimentale, non erano emersi elementi di prova sufficienti per affermare la sussistenza della condotta distrattiva e riconoscere l'elemento soggettivo del dolo. La sentenza impugnata si è conformata alle sole conclusioni del consulente del P.M., senza misurarsi con le dichiarazioni dei consulenti della Difesa, del commissario giudiziale e dei curatori fallimentari, i quali, sconfessando la ricostruzione del C.T. del P.M., avevano escluso una situazione anche solo di difficoltà economica della ER all'atto dell'operazione, nel 2009, e ricostruivano il trasferimento della quota della SA.GEN. a HB s.r.l. riconducendola a una finalità di riorganizzazione aziendale. L'operazione era stata legittimamente condotta mediante scissione di ramo aziendale, che non prevede alcun compenso per la cedente, restando i creditori di quest'ultima garantiti dal regime di tutela incentrato sul diritto di opposizione ex art. 2503 cod. civ. e sulla responsabilità sussidiaria della società beneficiaria per i debiti della scissa anteriori alla scissione. La motivazione risulta apodittica, congetturale e apparente, perché nel 2009 nulla poteva far presagire il fallimento verificatosi a quattro anni di distanza, e anche l'interdittiva antimafia, da cui origina la crisi della società, sarebbe giunta due anni dopo, nel 2011, cosicchè non v'erano ragioni per gli amministratori della ER di dover mettere a riparo i propri beni. Non spiega, la sentenza, la ragione di un'unica operazione distrattiva attuata nel 2009, a distanza di pochi mesi da un'altra di segno contrario, costituita dalla fusione per incorporazione della CMI con annessione al patrimonio della fallita di un opificio del valore di quattro milioni di euro, né la mancata distribuzione degli utili nel triennio considerato. 2.4.1. Manca, inoltre, nelle sentenze di merito, una effettiva valutazione degli elementi sintomatici della coscienza e volontà di distrarre risorse in danno dei creditori, risolvendosi la motivazione di primo grado in una elencazione di dati fattuali, e non esplicitando quella impugnata gli elementi che consentivano di prefigurarsi la natura depauperativa dell'operazione, malgrado la precedente fusione, e l'accettazione del rischio per i creditori. 2.5. Il quinto motivo denuncia analoghi vizi con riguardo all'episodio distrattivo rubricato al capo C), nell'interesse di TR AC e AR OR, EL e TI LA. Posto che i 3 giudici di merito hanno ricostruito la natura distrattiva della cessione del ramo di azienda dalla Demoder alla Brick sulla base della sproporzione tra il prezzo corrisposto per tale cessione e quello conseguito per la successiva cessione, la Difesa richiama le valutazioni del proprio consulente, che ha ritenuto congruo il prezzo (50.000 euro) della prima cessione, e si duole che i Giudici di merito si siano rifatti alle valutazioni del Consulente del P.M. , che, a sua volta, si è basato sulle valutazioni operate dai consulenti dei curatori ai fini dell'azione revocatoria, del tutto provvisorie e con riserve, e superate a seguito degli accertamenti condotti dagli stessi curatori, senza considerare che, invece, per quanto rilevato dai curatori e dal consulente di parte, l'operazione, in quel momento storico, appariva necessitata, giacchè relativa alla cessione di un bene privo di valore, come anche il bene oggetto della seconda cessione. Cosicchè, si è configurata una distrazione che non ha prodotto alcun danno per il ceto creditizio. Senza considerare che la stima di valore era condizionata dalla circostanza che, con la seconda cessione, erano transitati alla cessionaria solo le attività, e omettendo la Corte di appello di confrontarsi con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, obliterati dalla sentenza impugnata, che neppure ha tenuto conto delle osservazioni del consulente della Difesa, che aveva chiarito come con la cessione la ER si fosse realizzata una plusvalenza di tre milioni di euro. Anche qui, ci si duole del mancato scrutinio dell'elemento soggettivo da parte dei due giudici di merito. Nell'interesse dei soli AR OR, AU OR e IA OR sono formulati altri motivi. 2.6. I difensori di AR OR e AU OR denunciano violazione di legge, anche per carenza totale di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità con conseguente applicazione dell'aumento di pena. 2.7. Con altra doglianza denunciano violazione di legge e motivazione apparente per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di AU e AR OR, nonché per la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado a AR OR, nonostante la assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per i capi D,E,F,G. 2.8. Nell'interesse di IA OR, ci si duole dell'immotivato disconoscimento della sospensione condizionale della pena, riconosciuta, invece, ad altri ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati solo con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 co. 1 della Legge fallimentare, punto in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Nel resto, i ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 2. Non è fondato il motivo con il quale AR, AU, OM e LI OR denunciano l'erronea applicazione delle norme in tema di proroga delle indagini preliminari, e correlati vizi della motivazione, da cui deriverebbe la nullità della sentenza di primo grado e l'inutilizzabilità del materiale investigativo successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 407 cod.proc.pen.. 2.1. Le Sezioni Unite - anche a seguito della sentenza n. 409/1990, della Corte costituzionale che, pronunciandosi in merito ai rapporti fra l'art. 409 e l'art. 415 cod. proc. pen, ha aperto 4 all'estensione, nei limiti della compatibilità, della disciplina prevista dall'art. 409 cod. proc. peri. per i procedimenti contro noti, ai procedimenti contro ignoti ex art. 415 stesso codice, - hanno chiarito che, con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 415 cod. proc. pen., nel quale è espressamente previsto (al comma 3) che nel procedimento contro ignoti si "osservano in quanto applicabili" tutte le disposizioni del titolo 8^ del libro 5^ (relative alla chiusura delle indagini preliminari), devono considerarsi estese le garanzie di snellezza, trasparenza e celerità caratterizzanti il procedimento contro persone note alla conduzione delle investigazioni a carico di ignoti, con conseguente applicabilità anche a queste ultime della disciplina di cui all'art. 409 cod. proc. pen. - ivi compreso il disposto di cui al comma 2 bis - e all'art. 407 cod. proc. pen., fatte salve, ovviamente, le disposizioni oggettivamente incompatibili, come ad es. quelle dell'art. 406, comma 3 e 5. (Sez. U, Sentenza n. 13040 del 28/03/2006, Rv. 233197). E, in ragione della descritta equiparazione tra disciplina della proroga contro noti e quella della proroga contro ignoti, restando differenze solo per le norme incompatibili, tra cui l'art. 406 e relativi adempimenti per l'indagato noto, la difesa formula la deduzione in esame, lamentando il mancato rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 406 co. 3 cod. proc. pen.. 2.2. Tuttavia, va fatto il dovuto confronto con alcune decisioni secondo le quali l' omessa notifica non integra né nullità né inutilizzabilità, tra cui l'arresto citato anche dal Tribunale nella ordinanza resa all'udienza del 30/10/2015, secondo cui l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015 Rv. 263653; conf. Sez. 5, n. 19873 del 27/01/2012, Rv. 252520). Si è osservato, in tali arresti, che il codice di procedura penale non commina sanzione di nullità dell'ordinanza di proroga, in caso di omessa notifica della richiesta all'indagato, in quanto ciò che rileva è il controllo da parte del Gip sull'attività di indagine del P.M. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga. Con riguardo, poi, alla dedotta inutilizzabilità di atti di indagine, in caso di omessa notifica all'indagato della richiesta, si è rilevato che tale sanzione colpisce, in caso di provvedimento negativo, solo gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta e prima della comunicazione del provvedimento del giudice, quando sia scaduto il termine originariamente previsto per le indagini. Per queste ragioni, tale doglianza risulta infondata. 3. Con un secondo motivo, AR OR lamenta che la sentenza impugnata si sarebbe fondata su materiale inutilizzabile, in quanto acquisito dopo la scadenza del termine per le indagini. Il motivo risulta, tuttavia, privo di specificità, dal momento che la difesa si limita a formulare una generica, quanto astratta, doglianza, senza dire quali sarebbero le indagini inutilizzabili, e, soprattutto, non argomenta in merito alla decisività delle indagini che si assumono inutilizzabili. E, tuttavia, laddove, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed 5 ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303). 4. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo formulato nell'interesse di TI e EL LA, con cui si denuncia la violazione dell'art. 415 -bis cod proc. pen. e correlati vizi della motivazione, del tutto inesistente, con riguardo all'eccezione di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini, formulata sia all'udienza preliminare (disattesa con ordinanza del 26 marzo 2015), che dinanzi al Tribunale (disattesa con ordinanza del 30/10/2015). In primo luogo, deve osservarsi che il motivo risulta afflitto da genericità, poiché la Difesa ricorrente non dimostra che la nomina fiduciaria avesse effettivamente preceduto l'emissione e la notifica dell'avviso. D'altronde, il motivo è manifestamente infondato, come ha correttamente ritenuto il Tribunale che, nel rigettare la eccezione difensiva già svolta in quella sede, ha osservato, nell'ordinanza del 30 ottobre 2015, che, all'epoca della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'avv. Isabella Barone era già il difensore fiduciario di altri imputati (OR AR, OR LI, AC TR, per citare alcuni degli odierni ricorrenti) e in tale veste ha ricevuto l'avviso, nel quale erano presenti anche i nominativi di LA TI e LA EL. La Procura della Repubblica procedente compilò, infatti, un unico atto, che comprendeva cumulativamente il nominativo di tutti gli indagati, con i rispettivi difensori;
l'avvocato Barone ricevette, quindi, la notifica di quell'atto quale difensore fiduciario dei coindagati, e fu così posta in condizioni di conoscere le determinazioni dell'ufficio requirente anche nei confronti dei EL e TI LA, ciò che esclude la dedotta violazione del diritto di difesa. Il principio che può essere richiamato è quello affermato da Sez. 6, Ordinanza n. 53824 del 09/11/2017, Rv. 27157201, che, pronunciandosi in un caso in cui era stata disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale era stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., ha affermato che "non è dovuta la notificazione de/predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.". Anche nel caso in scrutinio, l'avvocato Barone - che a suo dire aveva già ricevuto la nomina fiduciaria anche dai fratelli LA quando venne adottato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - ha avuto accesso agli atti senza che sia stata dedotta alcuna circostanza pregiudizievole per il diritto di difesa. 5. Non è fondato il motivo, formulato nell'interesse di tutti i ricorrenti, che lamenta violazione dell'art. 415-bis, con riguardo alla facoltà di rendere un interrogatorio consapevole, dal momento che gli imputati non avrebbero avuto la possibilità di esaminare gli atti dell'incidente probatorio. Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi, ha statuito che non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell'avviso stesso, osservando che l'incidente probatorio è del tutto svincolato dalla conclusione delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 35829 del 09/05/2012, Rv. 253891), e che la / 6 partecipazione all'incidente probatorio consente all'indagato, non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all'interno del relativo procedimento, ma, anche, di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell'interrogatorio (Sez. 1 n. 43220 del 23/05/2018, Rv. 274386). A tanto deve aggiungersi che, anche in questo caso, il motivo risulta generico nella sua formulazione, non essendo indicata la lesione effettiva che gli imputati hanno subìto dal mancato interrogatorio, ovvero quali dichiarazioni sarebbero state influenzate dall'esito dell'incidente probatorio e che essi non abbiano potuto rendere. 6. Le doglianze difensive formulate con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto contestato al capo A), per un verso, tendono a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); sotto altro profilo, il motivo risulta aspecifico, facendo difetto un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 6.1. Con riguardo alla questione della notevole distanza temporale tra le condotte distrattive contestate (agosto 2009) e la data del fallimento (febbraio 2013), che sarebbe stata ignorata dalla Corte di merito, di talchè non sarebbe provato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, il motivo è inammissibile, non soltanto perché sollecita, in parte, una non consentita rivalutazione del merito, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ma anche perché è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; in realtà, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). In effetti, la Corte territoriale ha osservato come, seppur non ancora in una situazione di dissesto, quando vi fu il conferimento del complesso immobiliare per scissione nella HB s.p.a., la situazione patrimoniale della ER presentava già degli squilibri patrimoniali e finanziari e anche temporanei problemi di liquidità; che non risultano chiarite le esigenze di riorganizzazione aziendale che sarebbero state asseritamente alla base della scissione e, quindi, che non emerge una giustificazione economica dell'operazione; che, a differenza di quanto considerato per i reati per cui vi è stata assoluzione da parte della Corte di appello, proprio la distanza temporale rispetto alla interdittiva antimafia non consente di individuare altre finalità dell'operazione se non quella di salvaguardare il patrimonio immobiliare della ER, quasi interamente coincidente con quel complesso immobiliare, sottraendolo alla garanzia dei creditori. A tanto si aggiunge, quale oggettivo indice 7 di fraudolenza, la circostanza che, al momento della scissione, tutti i fratelli OR parteciparono all'assemblea che la deliberò, e, soprattutto, che essi acquistarono le azioni della HB s.p.a in proporzione alle quote possedute nella ER, in tal modo beneficiando, corrispondentemente, del patrimonio distratto dalla fallita (cfr. sentenza di primo grado p.g. 17). La motivazione della sentenza impugnata, quindi, lungi dall'incorrere nelle palesi illogicità o contraddittorietà denunciate, poggia, invece, su solide argomentazioni, coerenti con gli accertamenti istruttori, e allineate a consolidati canoni ermeneutici: a fronte, cioè, di un'operazione, in sé astrattamente lecita, quale è la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, in favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, la Corte di appello, sulla base di una valutazione in concreto - che ha tenuto conto di una pluralità di indici di fraudolenza, come sopra richiamati - ha ravvisato, del tutto ragionevolmente, la natura volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078; conf. Sez. 5 n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 27963602). Non risultando revocabile in dubbio l'indice di fraudolenza, la Corte di appello ha tratto, di conseguenza, la natura distrattiva dell'operazione e il dolo. E' noto, infatti, che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie;
e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa (Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori (Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili;
la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. 8 6.2. Non risponde al vero che non siano state vagliate le deduzioni dei consulenti della Difesa: la sentenza di primo grado ha specificamente annotato, in proposito, che la tesi difensiva si fonda su una lettura atomistica delle singole operazioni, che non tiene conto degli elementi evidenziati, costituiti dal coinvolgimento degli stessi soggetti in tutte le operazioni, dalla loro tempistica e dal disegno unitario che le ha connotato tutte. 7. I motivi dedotti con riguardo al reato di cui al capo C), per cui pure si denunciano vizi della motivazione, oltre a richiedere una rivalutazione delle prove, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità (in tal senso i riferimenti ai travisamenti che si traducono in sollecitazioni a rivisitazioni del merito della decisione), sono manifestamente infondati, non ricorrendo la denunciata illogicità della motivazione. Del tutto ragionevolmente, la Corte di appello ha fatto leva sull'enorme sproporzione del prezzo che ha caratterizzato le due successive cessioni, non risultando affatto comprovate le giustificazioni difensive, secondo cui la prima era stata fatta al netto delle passività, e l'operazione avrebbe costituito il tentativo di salvare il patrimonio dagli effetti della emananda interdittiva antimafia: ciò che, peraltro, non dimostra neppure la illogicità della motivazione. Inoltre, il motivo non si confronta con i rilievi della sentenza, certamente persuasivi in merito alla mancanza di giustificazione economica, e alla chiara finalità di sottrazione di risorse alla fallita, con palese emersione del dolo, in relazione a un'operazione depauperativa, peraltro, compiuta in periodo di conclamato dissesto e da parte di soggetti (LA EL e TI) facenti parte anche loro della famiglia OR (quali figli di OM OR). 8. Non hanno pregio le doglianze, formulate nell'interesse di AR e AU OR, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 8.1. Del tutto ragionevolmente la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio individuato, per AU OR, dal primo giudice, ha posto in luce il disvalore del fatto commesso, rispetto al quale ha ritenuto congrua e proporzionata la pena. La motivazione risulta sufficiente, giacchè il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 9 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 8.2. Analoghe considerazioni valgono per le deduzioni, piuttosto generiche, formulate nell'interesse di AR OR, per cui la Corte di appello ha evidenziato la posizione principale assunta negli episodi di bancarotta di cui si è reso responsabile. 8.3. Infondata anche la doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio, formulata nell'interesse di AR OR, poichè la Corte di appello, dopo avere assolto l'imputato dai reati di cui ai capi da D) a E), ha corrispondentemente ridotto, con incensurabile valutazione discrezionale, l'aumento per la circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F. , in coerenza con il principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicchè il venir meno di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, a cui spetta la rivalutazione dell'incidenza del reato estinto sulla complessiva valutazione del fatto (Sez. 5 n. 55390 del 30/10/2018 Rv. 274629). 9. Non ha pregio il motivo, formulato nell'interesse di IA OR, con cui si lamenta il mancato riconoscimento - a differenza di altri coimputati - della sospensione condizionale della pena. Invero, dalla consultazione del certificato penale, emerge che la ricorrente è gravata da un precedente per omicidio colposo, per cui ha subito condanna alla pena di mesi sei di reclusione;
tale precedente condanna risulta, quindi, ostativa ai fini dell'invocato beneficio. E' pur vero che la pena risulta internamente condonata, tuttavia, secondo costante orientamento di questa Corte, la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Rv. 284972). Il principio, in realtà, era stato affermato con un oramai risalente arresto, dalle Sezioni Unite, secondo cui, appunto, l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995 Rv. 201548). Non coglie, dunque, nel segno la deduzione difensiva che, nel confronto con altri coimputati, che si sono visti sospendere condizionalmente la pena, configura una svista della Corte di appello con riguardo alla posizione di IA OR. Le cose, infatti, stanno diversamente: poiché una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, come avvenuto nei confronti di IA OR, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020 Rv. 279794; conf. Sez. 1, n. 13990 10 del 05/03/2020, Rv. 278941; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018 Rv. 273080), la ricorrente non era in condizione di fruire di tale beneficio. 10. E' invece fondato, come premesso, il motivo riguardante la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. A fronte di una sentenza di primo grado che aveva considerato - al fine di definire l'entità del danno prodotto ai ceti creditori - l'entità delle distrazioni correlate alla pluralità di reati per cui era stata pronunciata condanna in quella sede, e che avevano prodotto lo spossessamento del cospicuo patrimonio immobiliare alla ER s.p.a., la Corte di appello, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, -e nonostante l'assoluzione pronunciata per quattro fatti distrattivi ( capi D, E, F, G) - si è limitata a confermare la statuizione sul punto, omettendo di riconsiderare il tema della riconoscibilità della circostanza in questione, alla luce di tali determinazioni, che limitavano la affermazione di responsabilità a due soli reati. 10.1. In tal modo, la motivazione risulta apparente, e si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio, dovrà colmare la indicata lacuna motivazionale, tenendo presente che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). La valutazione del danno, infatti, va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 - , n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 ); cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403). 11. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 primo comma, della legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Nel resto, i ricorsi risultano infondati e devono essere rigettati. 11.1. L'annullamento produce effetto anche nei confronti dei coimputati non ricorrenti sul punto, in virtù del principio di cui all'art. 587 cod. proc. pen.: come affermato dalle Sezioni Unite 'Cacciapuoti', il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come 11 rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato" (Sez. U. sentenza del 24 marzo 1995, n. 9).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2023 Il onsigliere relatore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE Udita la requisitoria del procuratore generale, in persona del Sostituto Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. L'avvocato Barone, nell'interesse dei suoi assistiti e per conto degli avvocati Versaci e Giuffrida, che oggi sostituisce, si sofferma su il punto C) del ricorso presentato;
dopo aver brevemente argomentato in merito a tale punto, chiede l'integrale accoglimento dei ricorsi. L'avvocato Gullino, insiste per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46153 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti ai capi A,C,D,E,F,G (assolvendoli dai capi B e H per l'insussistenza del fatto) - ha assolto tutti gli imputati dai reati di cui ai capi D,E,F,G, perché il fatto non sussiste;
ha confermato la pena per i residui reati di cui ai capi A) e C) per OR AU;
ha, invece, rideterminato la pena nei confronti di OR AR, in virtù delle assoluzioni pronunciate;
nei confronti di OR OM, OR LI, OR IA, AC TR, LA TI e LA EL, ha riconosciuto, in ragione del ruolo secondario, le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla riconosciuta circostanza aggravante contestata ex art. 219 co. 1 L.F., rideterminando le rispettive pene. Nei confronti di OR LI, AC TR, LA TI e LA EL ha anche disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata a OR OM, OR LI, OR IA, AC TR, LA TI, LA EL;
ha revocato anche la confisca delle quote di capitale, delle azioni e delle aziende riferibili a RCD s.r.l. e Epuroxy s.r.I., confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il procedimento ha avuto a oggetto una serie di ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzate dagli imputati nell'ambito di attività legate a società tutte riconducibili alla famiglia OR, essendo state poste in essere operazioni tra società del medesimo gruppo che apparivano finalizzate a distrarre patrimoni sociali sottraendoli alla garanzia dei creditori. All'esito delle assoluzioni pronunciate sia in primo grado che nel giudizio di appello in relazione ai capi B,D,E,F,G,H, è residuata condanna per due fattispecie distrattive rubricate ai capi A) e C): - il capo A) (OR AR, OR LI, OR AU, OR OM, OR IA) ha riguardo alla distrazione dal patrimonio della ER s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 01/02/2013, dell'intera quota del capitale della società SA.GEN. s.r.l. (proprietaria di un notevole complesso immobiliare) detenuta da ER e appostata in bilancio per 4.120.000 tra le immobilizzazioni, conferendola alla HB s.p.a., costituita da Dennoter per scissione, in data 27 agosto 2009; in sintesi, nella prospettazione accusatoria, con tale operazione, avvenuta in un momento in cui la situazione patrimoniale della ER era tale da poter fare ragionevolmente presagire il fallimento, si è realizzata una scissione parziale della ER in HB, a cui la prima ha conferito gran parte del proprio patrimonio immobiliare, privandosene definitamente. - il capo C) ( OR AR, AC TR, LA TI, LA EL) attiene alla cessione in data 06 maggio 2011 di un ramo di azienda, la "Area Italia 1", comprensiva di appalti in corso, alla società Brick s.r.l. che, a sua volta, il 2 maggio 2011, costituiva, attraverso una scissione, Cubo s.p.a., a cui conferiva il ramo di azienda appena acquisito, trattenendo le passività; la peculiarità dell'operazione, secondo i Giudici di merito, è la notevole sproporzione nell'entità degli importi versati per la cessione: 50.000 per la prima( a fronte di un valore 1 ritenuto congruo di euro 1254.952,00); 5.300,000,00 per la seconda cessione( mentre il valore di stima sarebbe pari a 9.201.715) che ha portato a ritenere che fosse finalizzata a danneggiare i creditori della società, oramai prossima al fallimento. 2. Un primo ricorso per cassazione è proposto congiuntamente da AR LL e TR AC, ed è affidato agli avvocati Isabella Barone e Alberto Gullino, i quali svolgono sette motivi. È congiunto anche il ricorso, a firma dell'avvocato Isabella Barone, proposto dagli altri sei ricorrenti, affidato a otto motivi. I ricorsi propongono motivi in parte comuni, che, quindi, possono essere enunciati congiuntamente, nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con un primo motivo - nell'interesse sia di AR OR, che di AU, OM e LI OR - è denunciata erronea applicazione delle norme in tema di proroga delle indagini preliminari, e correlati vizi della motivazione, da cui deriverebbe la nullità della sentenza di primo grado e l'inutilizzabilità del materiale investigativo successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 407 cod.proc.pen. (15 marzo 2013 per AR OR, 11/12/2013 per gli altri tre), in particolare, della consulenza tecnica, giacché, pur risultando iscritti, i predetti, già nel registro degli indagati ( AR OR fin dal 28/08/2012, gli altri tre dal 02/07/2013), il G.I.P. aveva autorizzato la proroga secondo la procedura di cui all'art. 415 cod. proc. pen., come nei confronti di ignoti, omettendo la notifica del provvedimento di proroga all'indagato; inconferente la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato l'analoga doglianza (primo motivo di appello), sul rilievo che non tutti gli indagati erano stati ancora individuati, cosicchè il procedimento risultava ancora iscritto a carico di ignoti, in quanto non attinente alla specifica posizione dei singoli ricorrenti. 2.2. AR OR denuncia, con un secondo motivo, erronea applicazione delle norme in tema di proroga delle indagini preliminari, e correlati vizi della motivazione, laddove la sentenza impugnata si è fondata su materiale inutilizzabile, in quanto acquisito dopo la scadenza del termine per le indagini, fissato, per AR OR, alla data del 19 febbraio 2014, senza neppure affrontare la stessa questione posta con l'atto di appello. 2.2.1. Il secondo motivo formulato, invece, nell'interesse di TI e EL LA, denuncia violazione dell'art. 415 bis cod proc. pen. e vizi della motivazione, del tutto inesistente, con riguardo all'eccezione di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini, formulata sia all'udienza preliminare (disattesa con ordinanza del 26 marzo 2015), che dinanzi al Tribunale (disattesa con ordinanza del 30/10/2015). La Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla stessa eccezione formulata in quella sede. 2.3. Con un terzo motivo, viene denunciata - nell'interesse di tutti i ricorrenti - erronea applicazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen. e nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio per omesso interrogatorio dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
in particolare, si deduce che il termine per rendere l'interrogatorio era venuto a scadenza durante la fase dell'espletamento dell'incidente probatorio, avente a 2 oggetto la relazione di stima redatto dal dr. Panariello ( relativamente al reato sub C), cosicchè era rimasto di fatto precluso il diritto degli imputati all'esercizio pieno e consapevole dei diritti e delle facoltà di cui all'art. 415-bis cod. proc.pen., alla luce degli esiti dell'incidente probatorio che, invece, erano conosciuti dalla Difesa e dai ricorrenti solo sei giorni prima della celebrazione dell'udienza preliminare. Da qui, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dei termini a comparire all'udienza preliminare, limitati a soli sei giorni dall'ultimo atto di indagine. Dette eccezioni erano state sollevate sia in udienza preliminare che nei giudizi di primo e secondo grado. 2.4. Con il quarto motivo - che predica l'insussistenza del delitto di cui al capo A) - vengono dedotti, nell'interesse di AR OR,AU OR, LI OR, OM OR e IA OR, violazione degli artt. 192 co. 3, 125 co. 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 216 L.F., e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento del fatto e della prova. La sentenza impugnata non si è confrontata con le deduzioni critiche svolte in sede di appello, con cui si evidenziava che, dall'istruttoria dibattimentale, non erano emersi elementi di prova sufficienti per affermare la sussistenza della condotta distrattiva e riconoscere l'elemento soggettivo del dolo. La sentenza impugnata si è conformata alle sole conclusioni del consulente del P.M., senza misurarsi con le dichiarazioni dei consulenti della Difesa, del commissario giudiziale e dei curatori fallimentari, i quali, sconfessando la ricostruzione del C.T. del P.M., avevano escluso una situazione anche solo di difficoltà economica della ER all'atto dell'operazione, nel 2009, e ricostruivano il trasferimento della quota della SA.GEN. a HB s.r.l. riconducendola a una finalità di riorganizzazione aziendale. L'operazione era stata legittimamente condotta mediante scissione di ramo aziendale, che non prevede alcun compenso per la cedente, restando i creditori di quest'ultima garantiti dal regime di tutela incentrato sul diritto di opposizione ex art. 2503 cod. civ. e sulla responsabilità sussidiaria della società beneficiaria per i debiti della scissa anteriori alla scissione. La motivazione risulta apodittica, congetturale e apparente, perché nel 2009 nulla poteva far presagire il fallimento verificatosi a quattro anni di distanza, e anche l'interdittiva antimafia, da cui origina la crisi della società, sarebbe giunta due anni dopo, nel 2011, cosicchè non v'erano ragioni per gli amministratori della ER di dover mettere a riparo i propri beni. Non spiega, la sentenza, la ragione di un'unica operazione distrattiva attuata nel 2009, a distanza di pochi mesi da un'altra di segno contrario, costituita dalla fusione per incorporazione della CMI con annessione al patrimonio della fallita di un opificio del valore di quattro milioni di euro, né la mancata distribuzione degli utili nel triennio considerato. 2.4.1. Manca, inoltre, nelle sentenze di merito, una effettiva valutazione degli elementi sintomatici della coscienza e volontà di distrarre risorse in danno dei creditori, risolvendosi la motivazione di primo grado in una elencazione di dati fattuali, e non esplicitando quella impugnata gli elementi che consentivano di prefigurarsi la natura depauperativa dell'operazione, malgrado la precedente fusione, e l'accettazione del rischio per i creditori. 2.5. Il quinto motivo denuncia analoghi vizi con riguardo all'episodio distrattivo rubricato al capo C), nell'interesse di TR AC e AR OR, EL e TI LA. Posto che i 3 giudici di merito hanno ricostruito la natura distrattiva della cessione del ramo di azienda dalla Demoder alla Brick sulla base della sproporzione tra il prezzo corrisposto per tale cessione e quello conseguito per la successiva cessione, la Difesa richiama le valutazioni del proprio consulente, che ha ritenuto congruo il prezzo (50.000 euro) della prima cessione, e si duole che i Giudici di merito si siano rifatti alle valutazioni del Consulente del P.M. , che, a sua volta, si è basato sulle valutazioni operate dai consulenti dei curatori ai fini dell'azione revocatoria, del tutto provvisorie e con riserve, e superate a seguito degli accertamenti condotti dagli stessi curatori, senza considerare che, invece, per quanto rilevato dai curatori e dal consulente di parte, l'operazione, in quel momento storico, appariva necessitata, giacchè relativa alla cessione di un bene privo di valore, come anche il bene oggetto della seconda cessione. Cosicchè, si è configurata una distrazione che non ha prodotto alcun danno per il ceto creditizio. Senza considerare che la stima di valore era condizionata dalla circostanza che, con la seconda cessione, erano transitati alla cessionaria solo le attività, e omettendo la Corte di appello di confrontarsi con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, obliterati dalla sentenza impugnata, che neppure ha tenuto conto delle osservazioni del consulente della Difesa, che aveva chiarito come con la cessione la ER si fosse realizzata una plusvalenza di tre milioni di euro. Anche qui, ci si duole del mancato scrutinio dell'elemento soggettivo da parte dei due giudici di merito. Nell'interesse dei soli AR OR, AU OR e IA OR sono formulati altri motivi. 2.6. I difensori di AR OR e AU OR denunciano violazione di legge, anche per carenza totale di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità con conseguente applicazione dell'aumento di pena. 2.7. Con altra doglianza denunciano violazione di legge e motivazione apparente per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di AU e AR OR, nonché per la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado a AR OR, nonostante la assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per i capi D,E,F,G. 2.8. Nell'interesse di IA OR, ci si duole dell'immotivato disconoscimento della sospensione condizionale della pena, riconosciuta, invece, ad altri ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati solo con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 co. 1 della Legge fallimentare, punto in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Nel resto, i ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 2. Non è fondato il motivo con il quale AR, AU, OM e LI OR denunciano l'erronea applicazione delle norme in tema di proroga delle indagini preliminari, e correlati vizi della motivazione, da cui deriverebbe la nullità della sentenza di primo grado e l'inutilizzabilità del materiale investigativo successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 407 cod.proc.pen.. 2.1. Le Sezioni Unite - anche a seguito della sentenza n. 409/1990, della Corte costituzionale che, pronunciandosi in merito ai rapporti fra l'art. 409 e l'art. 415 cod. proc. pen, ha aperto 4 all'estensione, nei limiti della compatibilità, della disciplina prevista dall'art. 409 cod. proc. peri. per i procedimenti contro noti, ai procedimenti contro ignoti ex art. 415 stesso codice, - hanno chiarito che, con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 415 cod. proc. pen., nel quale è espressamente previsto (al comma 3) che nel procedimento contro ignoti si "osservano in quanto applicabili" tutte le disposizioni del titolo 8^ del libro 5^ (relative alla chiusura delle indagini preliminari), devono considerarsi estese le garanzie di snellezza, trasparenza e celerità caratterizzanti il procedimento contro persone note alla conduzione delle investigazioni a carico di ignoti, con conseguente applicabilità anche a queste ultime della disciplina di cui all'art. 409 cod. proc. pen. - ivi compreso il disposto di cui al comma 2 bis - e all'art. 407 cod. proc. pen., fatte salve, ovviamente, le disposizioni oggettivamente incompatibili, come ad es. quelle dell'art. 406, comma 3 e 5. (Sez. U, Sentenza n. 13040 del 28/03/2006, Rv. 233197). E, in ragione della descritta equiparazione tra disciplina della proroga contro noti e quella della proroga contro ignoti, restando differenze solo per le norme incompatibili, tra cui l'art. 406 e relativi adempimenti per l'indagato noto, la difesa formula la deduzione in esame, lamentando il mancato rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 406 co. 3 cod. proc. pen.. 2.2. Tuttavia, va fatto il dovuto confronto con alcune decisioni secondo le quali l' omessa notifica non integra né nullità né inutilizzabilità, tra cui l'arresto citato anche dal Tribunale nella ordinanza resa all'udienza del 30/10/2015, secondo cui l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015 Rv. 263653; conf. Sez. 5, n. 19873 del 27/01/2012, Rv. 252520). Si è osservato, in tali arresti, che il codice di procedura penale non commina sanzione di nullità dell'ordinanza di proroga, in caso di omessa notifica della richiesta all'indagato, in quanto ciò che rileva è il controllo da parte del Gip sull'attività di indagine del P.M. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga. Con riguardo, poi, alla dedotta inutilizzabilità di atti di indagine, in caso di omessa notifica all'indagato della richiesta, si è rilevato che tale sanzione colpisce, in caso di provvedimento negativo, solo gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta e prima della comunicazione del provvedimento del giudice, quando sia scaduto il termine originariamente previsto per le indagini. Per queste ragioni, tale doglianza risulta infondata. 3. Con un secondo motivo, AR OR lamenta che la sentenza impugnata si sarebbe fondata su materiale inutilizzabile, in quanto acquisito dopo la scadenza del termine per le indagini. Il motivo risulta, tuttavia, privo di specificità, dal momento che la difesa si limita a formulare una generica, quanto astratta, doglianza, senza dire quali sarebbero le indagini inutilizzabili, e, soprattutto, non argomenta in merito alla decisività delle indagini che si assumono inutilizzabili. E, tuttavia, laddove, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed 5 ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303). 4. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo formulato nell'interesse di TI e EL LA, con cui si denuncia la violazione dell'art. 415 -bis cod proc. pen. e correlati vizi della motivazione, del tutto inesistente, con riguardo all'eccezione di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini, formulata sia all'udienza preliminare (disattesa con ordinanza del 26 marzo 2015), che dinanzi al Tribunale (disattesa con ordinanza del 30/10/2015). In primo luogo, deve osservarsi che il motivo risulta afflitto da genericità, poiché la Difesa ricorrente non dimostra che la nomina fiduciaria avesse effettivamente preceduto l'emissione e la notifica dell'avviso. D'altronde, il motivo è manifestamente infondato, come ha correttamente ritenuto il Tribunale che, nel rigettare la eccezione difensiva già svolta in quella sede, ha osservato, nell'ordinanza del 30 ottobre 2015, che, all'epoca della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'avv. Isabella Barone era già il difensore fiduciario di altri imputati (OR AR, OR LI, AC TR, per citare alcuni degli odierni ricorrenti) e in tale veste ha ricevuto l'avviso, nel quale erano presenti anche i nominativi di LA TI e LA EL. La Procura della Repubblica procedente compilò, infatti, un unico atto, che comprendeva cumulativamente il nominativo di tutti gli indagati, con i rispettivi difensori;
l'avvocato Barone ricevette, quindi, la notifica di quell'atto quale difensore fiduciario dei coindagati, e fu così posta in condizioni di conoscere le determinazioni dell'ufficio requirente anche nei confronti dei EL e TI LA, ciò che esclude la dedotta violazione del diritto di difesa. Il principio che può essere richiamato è quello affermato da Sez. 6, Ordinanza n. 53824 del 09/11/2017, Rv. 27157201, che, pronunciandosi in un caso in cui era stata disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale era stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., ha affermato che "non è dovuta la notificazione de/predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.". Anche nel caso in scrutinio, l'avvocato Barone - che a suo dire aveva già ricevuto la nomina fiduciaria anche dai fratelli LA quando venne adottato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - ha avuto accesso agli atti senza che sia stata dedotta alcuna circostanza pregiudizievole per il diritto di difesa. 5. Non è fondato il motivo, formulato nell'interesse di tutti i ricorrenti, che lamenta violazione dell'art. 415-bis, con riguardo alla facoltà di rendere un interrogatorio consapevole, dal momento che gli imputati non avrebbero avuto la possibilità di esaminare gli atti dell'incidente probatorio. Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi, ha statuito che non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell'avviso stesso, osservando che l'incidente probatorio è del tutto svincolato dalla conclusione delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 35829 del 09/05/2012, Rv. 253891), e che la / 6 partecipazione all'incidente probatorio consente all'indagato, non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all'interno del relativo procedimento, ma, anche, di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell'interrogatorio (Sez. 1 n. 43220 del 23/05/2018, Rv. 274386). A tanto deve aggiungersi che, anche in questo caso, il motivo risulta generico nella sua formulazione, non essendo indicata la lesione effettiva che gli imputati hanno subìto dal mancato interrogatorio, ovvero quali dichiarazioni sarebbero state influenzate dall'esito dell'incidente probatorio e che essi non abbiano potuto rendere. 6. Le doglianze difensive formulate con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto contestato al capo A), per un verso, tendono a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); sotto altro profilo, il motivo risulta aspecifico, facendo difetto un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 6.1. Con riguardo alla questione della notevole distanza temporale tra le condotte distrattive contestate (agosto 2009) e la data del fallimento (febbraio 2013), che sarebbe stata ignorata dalla Corte di merito, di talchè non sarebbe provato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, il motivo è inammissibile, non soltanto perché sollecita, in parte, una non consentita rivalutazione del merito, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ma anche perché è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; in realtà, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). In effetti, la Corte territoriale ha osservato come, seppur non ancora in una situazione di dissesto, quando vi fu il conferimento del complesso immobiliare per scissione nella HB s.p.a., la situazione patrimoniale della ER presentava già degli squilibri patrimoniali e finanziari e anche temporanei problemi di liquidità; che non risultano chiarite le esigenze di riorganizzazione aziendale che sarebbero state asseritamente alla base della scissione e, quindi, che non emerge una giustificazione economica dell'operazione; che, a differenza di quanto considerato per i reati per cui vi è stata assoluzione da parte della Corte di appello, proprio la distanza temporale rispetto alla interdittiva antimafia non consente di individuare altre finalità dell'operazione se non quella di salvaguardare il patrimonio immobiliare della ER, quasi interamente coincidente con quel complesso immobiliare, sottraendolo alla garanzia dei creditori. A tanto si aggiunge, quale oggettivo indice 7 di fraudolenza, la circostanza che, al momento della scissione, tutti i fratelli OR parteciparono all'assemblea che la deliberò, e, soprattutto, che essi acquistarono le azioni della HB s.p.a in proporzione alle quote possedute nella ER, in tal modo beneficiando, corrispondentemente, del patrimonio distratto dalla fallita (cfr. sentenza di primo grado p.g. 17). La motivazione della sentenza impugnata, quindi, lungi dall'incorrere nelle palesi illogicità o contraddittorietà denunciate, poggia, invece, su solide argomentazioni, coerenti con gli accertamenti istruttori, e allineate a consolidati canoni ermeneutici: a fronte, cioè, di un'operazione, in sé astrattamente lecita, quale è la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, in favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, la Corte di appello, sulla base di una valutazione in concreto - che ha tenuto conto di una pluralità di indici di fraudolenza, come sopra richiamati - ha ravvisato, del tutto ragionevolmente, la natura volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078; conf. Sez. 5 n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 27963602). Non risultando revocabile in dubbio l'indice di fraudolenza, la Corte di appello ha tratto, di conseguenza, la natura distrattiva dell'operazione e il dolo. E' noto, infatti, che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie;
e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa (Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori (Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili;
la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. 8 6.2. Non risponde al vero che non siano state vagliate le deduzioni dei consulenti della Difesa: la sentenza di primo grado ha specificamente annotato, in proposito, che la tesi difensiva si fonda su una lettura atomistica delle singole operazioni, che non tiene conto degli elementi evidenziati, costituiti dal coinvolgimento degli stessi soggetti in tutte le operazioni, dalla loro tempistica e dal disegno unitario che le ha connotato tutte. 7. I motivi dedotti con riguardo al reato di cui al capo C), per cui pure si denunciano vizi della motivazione, oltre a richiedere una rivalutazione delle prove, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità (in tal senso i riferimenti ai travisamenti che si traducono in sollecitazioni a rivisitazioni del merito della decisione), sono manifestamente infondati, non ricorrendo la denunciata illogicità della motivazione. Del tutto ragionevolmente, la Corte di appello ha fatto leva sull'enorme sproporzione del prezzo che ha caratterizzato le due successive cessioni, non risultando affatto comprovate le giustificazioni difensive, secondo cui la prima era stata fatta al netto delle passività, e l'operazione avrebbe costituito il tentativo di salvare il patrimonio dagli effetti della emananda interdittiva antimafia: ciò che, peraltro, non dimostra neppure la illogicità della motivazione. Inoltre, il motivo non si confronta con i rilievi della sentenza, certamente persuasivi in merito alla mancanza di giustificazione economica, e alla chiara finalità di sottrazione di risorse alla fallita, con palese emersione del dolo, in relazione a un'operazione depauperativa, peraltro, compiuta in periodo di conclamato dissesto e da parte di soggetti (LA EL e TI) facenti parte anche loro della famiglia OR (quali figli di OM OR). 8. Non hanno pregio le doglianze, formulate nell'interesse di AR e AU OR, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 8.1. Del tutto ragionevolmente la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio individuato, per AU OR, dal primo giudice, ha posto in luce il disvalore del fatto commesso, rispetto al quale ha ritenuto congrua e proporzionata la pena. La motivazione risulta sufficiente, giacchè il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 9 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 8.2. Analoghe considerazioni valgono per le deduzioni, piuttosto generiche, formulate nell'interesse di AR OR, per cui la Corte di appello ha evidenziato la posizione principale assunta negli episodi di bancarotta di cui si è reso responsabile. 8.3. Infondata anche la doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio, formulata nell'interesse di AR OR, poichè la Corte di appello, dopo avere assolto l'imputato dai reati di cui ai capi da D) a E), ha corrispondentemente ridotto, con incensurabile valutazione discrezionale, l'aumento per la circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F. , in coerenza con il principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicchè il venir meno di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, a cui spetta la rivalutazione dell'incidenza del reato estinto sulla complessiva valutazione del fatto (Sez. 5 n. 55390 del 30/10/2018 Rv. 274629). 9. Non ha pregio il motivo, formulato nell'interesse di IA OR, con cui si lamenta il mancato riconoscimento - a differenza di altri coimputati - della sospensione condizionale della pena. Invero, dalla consultazione del certificato penale, emerge che la ricorrente è gravata da un precedente per omicidio colposo, per cui ha subito condanna alla pena di mesi sei di reclusione;
tale precedente condanna risulta, quindi, ostativa ai fini dell'invocato beneficio. E' pur vero che la pena risulta internamente condonata, tuttavia, secondo costante orientamento di questa Corte, la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Rv. 284972). Il principio, in realtà, era stato affermato con un oramai risalente arresto, dalle Sezioni Unite, secondo cui, appunto, l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995 Rv. 201548). Non coglie, dunque, nel segno la deduzione difensiva che, nel confronto con altri coimputati, che si sono visti sospendere condizionalmente la pena, configura una svista della Corte di appello con riguardo alla posizione di IA OR. Le cose, infatti, stanno diversamente: poiché una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, come avvenuto nei confronti di IA OR, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020 Rv. 279794; conf. Sez. 1, n. 13990 10 del 05/03/2020, Rv. 278941; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018 Rv. 273080), la ricorrente non era in condizione di fruire di tale beneficio. 10. E' invece fondato, come premesso, il motivo riguardante la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. A fronte di una sentenza di primo grado che aveva considerato - al fine di definire l'entità del danno prodotto ai ceti creditori - l'entità delle distrazioni correlate alla pluralità di reati per cui era stata pronunciata condanna in quella sede, e che avevano prodotto lo spossessamento del cospicuo patrimonio immobiliare alla ER s.p.a., la Corte di appello, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, -e nonostante l'assoluzione pronunciata per quattro fatti distrattivi ( capi D, E, F, G) - si è limitata a confermare la statuizione sul punto, omettendo di riconsiderare il tema della riconoscibilità della circostanza in questione, alla luce di tali determinazioni, che limitavano la affermazione di responsabilità a due soli reati. 10.1. In tal modo, la motivazione risulta apparente, e si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio, dovrà colmare la indicata lacuna motivazionale, tenendo presente che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). La valutazione del danno, infatti, va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 - , n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 ); cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403). 11. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 primo comma, della legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Nel resto, i ricorsi risultano infondati e devono essere rigettati. 11.1. L'annullamento produce effetto anche nei confronti dei coimputati non ricorrenti sul punto, in virtù del principio di cui all'art. 587 cod. proc. pen.: come affermato dalle Sezioni Unite 'Cacciapuoti', il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come 11 rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato" (Sez. U. sentenza del 24 marzo 1995, n. 9).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2023 Il onsigliere relatore