Sentenza 10 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Nell'affermare tale principio con riguardo alla circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, la S.C. ha precisato che l'entità dell'attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l'incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2000, n. 12087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12087 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 10/10/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI " N. 860
3. Dott. GIORGIO SANTACROCE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIUSEPPE DE NARDO " N. 18343/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI UN NA, n. 14.9.1928 a Genova, avverso la sentenza in data 19.11.1999 della Corte d'Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vito MONETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso
Non comparso il difensore
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.3.1996, confermata in appello il 10.4.1997, il Tribunale di Milano dichiarò DI UN NA responsabile di concorrenti ipotesi di bancarotta fraudolenta - distrattiva e documentale - quale amministratore unico della S.r.l. "Ciniplast", dichiarata fallita con sentenza del 12.12.1989, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante dell'art. 219 n. 1 della legge fallimentare. La decisione di appello venne impugnata dall'imputato, il quale fra l'altro, dedusse l'illogicità della motivazione sia in riferimento al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sia in ordine alla mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante. Questa Corte (Sez. V) con sentenza in data 30.1.1998, respinto per il resto il ricorso accoglieva il detto motivo, osservando che dinanzi alla specifica deduzione con l'atto di appello la Corte di merito avrebbe dovuto congruamente motivare sul punto, mentre si era limitata ad una stima del tutto generica della massa attiva, evitando qualsiasi approfondimento circa la consistenza dei beni che tale massa avrebbero costituito e di quelli oggetto di distrazione;
ha osservato, inoltre, che gli stessi beni elencati nel capo d'imputazione erano stati esplicitamente indicati come non esaustivi dell'intero patrimonio e della parte di esso che era stata distratta. In tale situazione non era quindi dato comprendere sulla base di quale ricostruzione del patrimonio oggetto della condotta distrattiva possa negarsi che detta distrazione - in sè indubbiamente accertata - non riguardi beni di speciale tenuità; l'omissione di motivazione sul punto viziava anche il giudizio di prevalenza o equivalenza fra attenuanti e aggravanti, dato che il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 219, co. 3, R.D. 16.3.1942 n. 267 incide inevitabilmente sul giudizio di comparazione. Veniva pertanto disposto il rinvio dinanzi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Questa, pronunciando il 19.11.1999, confermava l'esclusione dell'invocata attenuante, osservando che dall'acquisita relazione del curatore in data 22.9.1995 risultava, nel periodo fra l'agosto e il novembre 1988, immediatamente precedente la conclamata decozione della società e la dichiarazione di fallimento, la conclusione di affari per lire 308.805.000 con la Mitsubishi Italia, per lire 25.830.695 con una società francese e per 882.057 franchi con una ditta belga, operazioni non contabilizzate ne' riferite dall'imputato e costituenti parte rilevante della complessiva attività della Ciniplast, la cui vita non aveva superato l'anno. Le merci così acquisite non furono rinvenute, ne' la loro sorte fu in alcun modo chiarita. I crediti derivanti alle controparti dalle prime due operazioni erano stati insinuati al passivo. Inoltre, mobili e macchinari dell'ufficio in Milano, per un valore stimato di almeno lire 350.000.000, erano stati consegnati - per ammissione dell'imputato - ad una ditta "Farmochimica", che pure a lui faceva capo, il cui recapito non era stato indicato ne' si era potuto accertare, mentre nessuna specifica giustificazione era stata fornita circa la destinazione di eventuali corrispettivi. Distrazioni di tale portata non consentivano certamente il riconoscimento del tenue danno, non ravvisabile oltre il limite di poche diecine di milioni. Quanto al giudizio di comparazione, restava confermata l'impossibilità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, poiché accanto ai precedenti - numerosi, gravi e in parte specifici - andavano considerate la preordinazione dell'insolvenza e la connotazione truffaldina delle operazioni sociali, svoltesi in brevissimo spazio di tempo, con consistenti acquisti di beni in stato di decozione, senza alcun attivo residuo e con un passivo superiore a lire 580.000.000, in gran parte accumulato nella fase finale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando illogicità di motivazione. La sentenza di annullamento aveva infatti censurato la ricostruzione della massa attiva in termini generici, senza approfondimento circa la reale consistenza dei beni che tale massa avrebbero costituito, ne' di quelli che risulterebbero distratti. Il giudice di rinvio aveva in sostanza seguito il medesimo percorso argomentativo, senza considerare che l'attenuante del tenue danno va commisurata non già all'entità del passivo o alla differenza rispetto all'attivo, ma all'effettiva diminuzione patrimoniale causata ai creditori. Nel caso di specie l'accertata distrazione si limitava ad un carrello elevatore (valore lire 5.000.000) ed a scorte di magazzino e arredi per ufficio, di modesta consistenza ed entità economica, la sentenza impugnata si era invece fondata su ricostruzioni induttive "a posteriori", prive del necessario supporto probatorio e di un puntuale accertamento del valore di mercato dei beni distratti.
Il ricorso è infondato. Infatti, come rilevato dallo stesso ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'art. 219 della legge fallimentare la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr., per tutte, Cass., Sez. V, 6.11.1984/3.1.1985, Toran;
Sez. I 27.9/29.10.1993, Bianchi). Ciò non significa, peraltro, che l'entità dell'attivo e delle distrazioni operate debba essere interamente e dettagliatamente ricostruita (e ciò tanto meno quando, come nel caso di specie, tale integrale ricostruzione sia resa impossibile da concomitanti fatti di bancarotta documentale già accertati); in tal caso, ai fini dell'esclusione dell'attenuante di cui al co. 3 dell'art. 219 L.F., sarà sufficiente dimostrare la distrazione di beni di rilevante entità e l'incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto. Correttamente pertanto il giudice di merito ha fondato la decisione, in primo luogo, sull'acquisizione di beni di valore eccedente i 300 milioni di lire nell'imminenza del fallimento e sulla inconsistenza pressoché totale di attivo realizzabile, come da accertamenti degli organi fallimentari, neppure specificamente contestati con il ricorso;
considerazione di per sè assorbente, in quanto da sola idonea a giustificare il diniego dell'attenuante.
Il gravame va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2000