Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2000, n. 12087
CASS
Sentenza 10 ottobre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Nell'affermare tale principio con riguardo alla circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, la S.C. ha precisato che l'entità dell'attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l'incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2000, n. 12087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12087
    Data del deposito : 10 ottobre 2000

    Testo completo