Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
L'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione.
Commentario • 1
- 1. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 23953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23953 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/05/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA VI - Consigliere - N. 2320
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 40485/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RO N. IL 08/09/1952;
ER PI N. IL 11/12/1975;
ER TO N. IL 22/08/1982;
avverso la sentenza n. 1288/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 03/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 3.2.2014, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti ER RO, ER PI e ER TO, oltre che di FR EN (per il quale veniva dichiarata l'inammissibilità del proposto appello), in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Messina il 10.6.2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER PI in ordine ai reati di cui ai capi N), N1) e N5) e nei confronti di ER RO in ordine al reato di cui al capo M) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena inflitta ad entrambi in anni uno e mesi 7 di reclusione ciascuno, confermando nel resto l'impugnata sentenza, condannando ER TO al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il GUP del Tribunale di Messina aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato:
- ER RO colpevole di tutti i reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, cosi ridotta per effetto della scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ER ET colpevole di tutti i reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, cosi ridotta per effetto della scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ER AL colpevole del reato ascritto al capo A), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., comma 2, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, cosi ridotta per effetto della scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali;
Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione a BE AL, BE ET e BE RO. I reati residui, all'esito del gravame, sono, pertanto:
per ER RO, ER ET e ER AL (in concorso con FR NI e AR RE ME):
A) art. 416 c.p., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 4, 5, 8, 10 quater, art. 640 cpv. c.p., n.
1. Con l'aggravante per ER RO, ER ET, ER AL di essere capi e promotori dell'associazione per delinquere;
per AR RE ME di essere organizzatore dell'associazione criminosa. Accertato in Messina il 20.6.2008 e permanente.
per il solo ER RO:
M1) art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere, in più occasioni, con condotte poste in essere, nella qualità di amministratore unico della società M.T.S. s.a.s. poi divenuta BCE s.a.s, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nell'anno 2006, emesso n. 13 fatture per operazioni inesistenti di vario importo, per una somma complessiva di importo imp.le pari ad Euro314.660,34 iva 20% C 60.2 1 4,50 in favore della TRAN-SLOG, tutte compiutamente indicate nell'all. 11. 107 dell'informativa della Gdf del 22.6.2008. In Messina dal 30.1.2006 al 31.12.2006.
M2) art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, per avere, in più occasioni, con condotte poste in essere nella sua qualità di amministratore unico della società M.T. S. s.a.s., nell'anno 2006, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizzato - nel mod. Unico/06 per l'anno 2005 - 12 fatture di vendita, per operazioni inesistenti emesse dalla TRANSLOG per un importo imp.le di C 109.605,63, IVA 20% Euro 21.921,13 documentando costi fittizi di pari importo e rendendo un tal modo una dichiarazione dei redditi e a fini IVA fraudolenta. In Messina nell'anno 2006.
M3) art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per avere nella suddetta qualità, nell'anno 2007, omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e dell'iva relativa la periodo 2006, omettendo di dichiarare ricavi rilevati dalla comunicazione annuale iva per un importo di Euro 970.471,00 iva esigibile per e 115.422,00. Poiché è stata accertata anche l'emissione di fatture per un importo imp.le di Euro 314.660,34, l'importo complessivo dei ricavi non dichiarati ascende a Euro 655.810,66 iva 20% C 131.162.13 - importi comunque superiori alla soglia di punibilità. In Messina nell'anno 2007.
per il solo ER ET:
N2) art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere, nella qualità di amministratore unico prò tempore della società ER S.p.a., nell'anno 2006, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella dichiarazione modello unico relativa all'anno 2005, utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Translog s.r.L, dalla SLIM.S. e dalla YS s.r.l., per un importo imp.le complessivo di C 550.260,98 iva 20% Euro 110.052,20 rendendo in tal modo una dichiarazione dei redditi e ai fini IVA fraudolenta;
in particolare utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Translog per un importo imponibile pari ad t 399.997,15 - compiutamente indicate negli ali. 89 e 90 della informativa della Gdf del 22,6,2008 - fatture per operazioni inesistenti emesse dalla YS per l'importo importo imponibile parla ad E 8 1.853, 56 - compiutamente indicate nell'all. n. 130 della cit informativa - e 2 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla SI.DI.S. per l'importo imponibile di E 68.410,27, compiutamente indicate nell'all. 31 - pag. 15 - della cit. informativa.
In Messina il 3-1 ottobre del 20060
N3) art. 81 cvp., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, per avere, nella suddetta qualità, per l'anno 2006. J emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti s.r.l. per un importo imp.le complessivo di Euro 104.707,76, iva 20.941,55, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In Messina nell'anno 2006.
N4) art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere, nella qualità di amministratore unico prò- tempore della società ER S.p.a., nell'anno 2007, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella dichiarazione modello unico relativa all'anno 2006, utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Translog s.r.l. per un importo imp.le complessivo di e 998.888,67, iva 199.776,53, tutte compiutamente indicate negli all. 100 e 101 dell'informativa della Gdf del 22.6.2008, rendendo in tal modo una dichiarazione fraudolenta. In Messina il 1 ottobre del 2007.
per ER RO, ER ET e ER AL (in concorso con FR NI e AR RE ME). O) artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, per avere, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi, occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari delle seguenti imprese: SI.DI.S. di EN NI (per l'anno 2004) - M.T.S. s.a.s. (per l'anno 2004) - ()TRANS S.r.l. - EUROLOG s.r.l. - LTD s.rl. - TRANSLOG s.r.l. - MULTISYSTEM s.rl. - GEOBIS S.r.l.- GEO SISTEMA ITALIA S.r.l. - DISTRIBUZIONE FISICA s.r.l. - ER S.p.a. EUROGLO - BAL SERVICE S.A.S di ME ES, già BE S.p.a. (v. informativa Gdf - Nucleo PT del 27.5.2009) In Messina, accertato nel giugno 2008 e permanente della Translog.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto tre separati ricorsi per Cassazione, a mezzo dell'unico difensore di fiducia, ER RO, ER PI e ER TO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
Gran parte dei motivi sono identici per tutti e tre i ricorrenti:
a. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
In via preliminare, si ribadisce l'omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini avanzata dal PM Monaco il 29/4/2008, mai notificata a BE RO, BE ET e BE AL. Infatti, dalla documentazione in atti si rileva che la predetta richiesta della proroga delle indagini avanzata nei confronti degli odierni imputati, è stata inviata a BE RO con raccomandata n. 77313627793-3 a Brolo in Via A. De Gasperi n. 34 con l'indicazione del mittente "BE RO" e restituita per compiuta giacenza decorsi giorni 180; a tal proposito, si rileva che il sig. BE RO a quella data era già residente in [...], ed inoltre agli atti manca la notifica nei confronti di quest'ultimo dell'avviso di deposito, con conseguente nullità della notifica stessa e inutilizzabilità delle indagini successivamente svolte. La mancata notifica della richiesta di proroga - ci si duole - riguarda anche BE AL, al quale la stessa è stata inviata in Saponara con raccomandata n. 773862158-7 e restituita al mittente per irreperibilità del destinatario, il quale dal 2006 era invece residente in [...], e per BE ET il quale nel 2008 era residente in Vigonovo (VE), via Terracini con provenienza da Brolo (ME).
Tutto ciò trova conferma - secondo l'assunto del difensore ricorrente - nel certificato di residenza in atti e comunque esibiti all'udienza del 04/04/2011.
Ciò posto, rilevata l'inutilizzabilità delle indagini effettuate dal 30/4/2008, in ricorso si rileva altresì che i PVC redatti dalla Guardia di Finanza, anche se inutilizzabili per i predetti motivi e per quelli di seguito illustrati, venivano acquisiti dal GUP Micali all'udienza tenuta il 3.12.2010, tuttavia successivamente all'acquisizione, il GUP Micali si asteneva e veniva sostituito dal GUP Lino, la quale non disponeva la rinnovazione degli atti, ne' i difensori prestavano il consenso alla predetta rinnovazione, con conseguente inutilizzabilità nel dibattimento (testualmente in ricorso) di tutta l'attività precedentemente svolta. Il ricorrente deduce inoltre che alla luce dell'acquisizione dei predetti verbali da parte del GIP Micali, la difesa richiedeva l'acquisizione di altri documenti che venivano prodotti, tuttavia, il giudice, pur riservando l'acquisizione, non si pronunciava in merito, con conseguente lesione del diritto di difesa nei confronti degli odierni imputati.
Ciò posto, viene altresì rilevato che gli anni 2002-2006 ricadono nell'indulto e, in ogni caso, che i reati oggi contestati sono comunque prescritti per decorrenza dei termini.
b) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, analizzando i capi di imputazione, si osserva che i PVC della Guardia di Finanza dal quale scaturiscono le contestazioni di cui all'odierno procedimento penale, fanno riferimento ad indagini svolte a carico del EN e di alcune sue società, tra le quali la SI, corrente in Messina, via Ortoliuzzo.
Invero la Guardia di Finanza, mediante gli atti di accertamento redatti, che si assume in ricorso essere palesemente contraddittori, fonda le proprie conclusioni circa l'inesistenza delle operazioni sulle relazioni tra diversi soggetti giuridici, ritenendo per errore che le società sarebbero di fatto riconducibili ad un gruppo societario facente capo alla famiglia BE.
Tuttavia, si rileva in ricorso che nessuno dei clienti delle società facenti capo agli odierni imputati ha mai affermato che le operazioni da questi effettuate non sono veritiere, ne' la Guardia di Finanza ha mai richiesto agli odierni imputati le fatture corredate dai fogli di viaggio e la documentazione del cronotachigrafo, dalla quale era possibile rilevare il nome dell'autista che ha effettuato il trasporto, tempi di percorrenza ecc.
In conclusione, si sostiene che la contraddittoria ricostruzione effettuata dagli agenti della Guardia di Finanza si baserebbe su prove indirette e presuntive, raccolte senza instaurare il contraddittorio con gli odierni imputati e con conseguente lesione del diritto di difesa nei confronti di questi ultimi. In punto di diritto, si osserva altresì che la fattura documenta un costo dell'impresa come si evince chiaramente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, pertanto, nell'ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione provare che l'operazione commerciale non è mai stata posta in essere (vengono in proposito richiamati i precedenti di questa Corte costituiti dalle sentenze n. 18710/2005 e n. 15395/2008). In ordine al contestato art. 416 c.p., si rileva che tra i soggetti coinvolti nel procedimento penale n. 806/07, non sussisterebbe alcun vincolo associativo, ma semplicemente collaborativo, regolato da rapporti di diritto privato (sul punto si richiamano i contratti d'appalto in atti).
A conferma di quanto sostenuto, per quanto riguarda i rapporti tra le società dei BE ed il EN, si rileva che le società di quest'ultimo svolgevano la propria attività anche nei confronti di terzi, ed avevano propri dipendenti tutti assunti con busta paga (come emergente dalle dichiarazioni della GDF in merito al pagamento degli stipendi fatto dal EN in favore dei propri dipendenti). Ciò posto, in ricorso si rileva altresì che mancherebbe l'elemento oggettivo del reato di truffa, infatti le indagini compiute non hanno riscontrato in capo ai BE un patrimonio tale da poter costituire l'ingiusto profitto della presunta truffa aggravata. Ed invero, rilevando l'illegittimità degli accertamenti sui quali si basa l'odierno procedimento, dai quali emergerebbe l'assoluta carenza probatoria da parte degli accertatoti, si osserva che tutti i beni di proprietà degli odierni imputati (anche quelli avuti in eredità) oggi risultano essere oggetto di pignoramento immobiliare, e precisamente del procedimento n. 31/2009 pendente presso il Tribunale di Venezia e dei procedimenti n. 256/ 2006 R.E. E 210/09 R.E. (cfr. All. 15-17), tuttora pendenti presso il Tribunale di Messina. Pertanto, si evidenzia che gli accertamenti portati avanti dalla Guardia di Finanza non troverebbero neppure un riscontro oggettivo nella effettiva situazione reddituale degli odierni imputati. Pur essendo sufficiente quanto fin qui esposto per ottenere una pronuncia di assoluzione nei confronti degli odierni imputati, secondo il difensore ricorrente, analizzando singolarmente la posizione di ciascuno di essi si lamenta inoltre:
c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
In merito al capo di imputazione contrassegnato con la lettera O), comune agli imputati, si osserva, richiamando i relativi atti allegati, che ER RO legale rappresentante della MT SAS di BE RO & C, alla richiesta della GDF di Padova consegnava tutta la documentazione richiesta mentre per ER PI, nella qualità di amministratore della ER SPA, l'unica richiesta fatta dalla GDF riguardava l'elenco anagrafico dei clienti e fornitori;
successivamente la polizia giudiziaria di Padova sequestrava tutti i documenti della BE SpA e questi venivano consegnati dalla Polizia Giudiziaria al Curatore della fallita Euroglobal Servizi sas già BE spa. Nello specifico, invece, per ER TO, già assolto per questo capo di imputazione, si rileva che lo stesso non è mai stato amministratore di queste società e, pertanto, nessuna documentazione gli è stata mai richiesta, ne' nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare gli è stato contestato il predetto capo di imputazione contrassegnato con la lettera O), anzi il G.I.P. Dott.sa Vermiglio, conclude che "a diverse conclusioni deve pervenirsi per l'indagato BE AL non avendo quest'ultimo rivestito la carica di amministratore delle società oggetto di verifica fiscale e non essendo emerso dagli atti un suo concorso quale amministratore di fatto nell'occultamento delle scritture contabili delle società".
Per il solo ER PI:
d. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
Il ricorrente sottolinea che nel 2005 la BE SP riceveva fatture della SI per Euro 1.420.550,20 pari al 23 % dei costi per servizi indicati nel bilancio del 2005. A tal proposito, si precisa che la BE SP nel 2005 aveva appaltato alla SI la movimentazione merci a Padova, e questa a sua volta subappaltò alla LA VIGONOVESE SCARL i trasporti nel Veneto;
si precisa che la Sidis aveva propri dipendenti regolarmente assunti e svolgeva anche l'attività d'Agenzia di Trasporto.
Sul punto, si osserva in ricorso che gli stessi agenti accertatori hanno dato atto che la SI era iscritta all'albo nazionale dei trasportatori e disponeva di propri mezzi e, in ogni caso, non è onere degli odierni imputati verificare l'adempimento degli obblighi fiscali di terze società, o di eventuali loro fornitori, (cfr. PVC la GDF, convocazione dei sub vettori che hanno fatturato alla SI, i quali hanno prodotto fogli di viaggio e borderò emessi dalla TR e dalla BE SPA).
Sempre nel 2005 la BE SP riceveva le fatture dalla SI, dalla MUL-TISYSTEM e dalla TRANSLOG per Euro 550.260,98, sempre per operazioni realmente esistenti.
Ciò posto, si rileva che la EM s.r.l. gestiva un appalto in Verona Interporto consistente nella movimentazione, gestione operativa documenti e servizio Commerciale di ricerca clienti, e fatturava alla CASSOL S.R.L. ed a BE SP;
per lo svolgimento del proprio lavoro, la EM aveva la propria organizzazione aziendale ed i propri dipendenti regolarmente assunti, tuttavia, la a GDF riconosceva le fatture prodotte dalla CASSOL srl, e contestava solo quelle fatte dalla YS alla BE SP, servizi eseguiti dalle stesse persone, nello stesso capannone e con i medesimi uffici.
Per quanto riguarda i rapporti tra la BE S.p.A. e la TRANSLOG S.R.L., si osserva che quest'ultima, con propria organizzazione e personale alle dipendenze (di cui 16 autisti riscontrati dalla GDF), aveva in appalto il servizio di ritiro e consegna nella città di Padova.
Per il solo ER RO:
e. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Il ricorrente evidenzia che BE RO nel 2003 decise di trasferirsi a Vigonovo (VE), per motivi imprenditoriali, ed appaltò alla SI e poi alla TRANS-LOG S.r.l. di EN NI i servizi sulla propria sede di Messina per la Sicilia e, conseguentemente, i dipendenti NO VI - Lo Re ES ecc., prima dipendenti della MT SAS, vennero assunti dalla Translog S.r.l..
Si precisa che la MT emetteva regolari fatture nei confronti del proprio cliente Translog per operazioni realmente esistenti, e precisamente gli importi fatturati riguardavano i canoni mensili di nolo degli automezzi, attività rientrante nell'oggetto sociale della MT SAS. (Cfr. Contratto d'appalto).
Nel 2005, la Translog emetteva regolari fatture alla MT per la somma di Euro 109.605,63 (centonovemilaseicentocinque virgola sessantatrè), imputate a pagamento dei servizi che la società aveva realmente effettuato presso la sede operativa della MT sas di Villafranca Tirrena, e precisamente per facchinaggio, e movimentazione merce, il solo BE RO: A tal proposito, si porta a conoscenza che la MT SAS aveva diversi clienti e fatturava servizi di logistica e stoccaggio.
Infine, in merito alla contestazione di cui al punto, si osserva che la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 è stata presentata dalla MT sas anche se in ritardo (cfr. ricevuta di presentazione i atti).
Tutti chiedono, pertanto, di annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Quanto alla lamentata violazione di norme processuali, si tratta di una doglianza palesemente infondata.
Ed invero, questa Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato che l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, ne' determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione (sez. 5, n. 19873 del 27.1.2012, Beccalli ed altro, rv. 252520; conf. sez. 6, n. 16171 del 7.4.2011, Passarelli, rv. 249893).
Quanto alla mancata rinnovazione degli atti dopo il mutamento del giudice, l'istituto, come peraltro si rileva nello stesso ricorso, attiene al dibattimento ed al giudizio ordinario, mentre nel caso che ci occupa si era proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, rito alternativo richiesto da tutti gli imputati.
3. Infondati sono, inoltre, gli ulteriori motivi con i quali si deduce vizio motivazionale, ma, in realtà, si sollecita una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità del compendio probatorio, inibita in questa sede.
Sul punto va ricordato, infatti, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6,2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
4. La Corte territoriale, come si legge a pag.. 2 della motivazione del provvedimento impugnato, quanto al reato di associazione a delinquere, ha richiamato, condividendone l'assunto, le argomentazioni del giudice di primo grado. E va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv. 254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). È stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988). Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato come, contrariamente all'assunto difensivo, i tre imputati, peraltro tra loro stretti congiunti, così come il coimputato EN NI all'inizio richiamato, si fossero effettivamente associati tra loro al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di frode fiscale e truffa aggravata, in tal senso ritenendo rilevante, in particolare, la circostanza, puntualmente accertata e documentata dalla Guardia di Finanza, che gli imputati avessero costituito - o comunque avessero agito per conto di - una serie di società tra loro collegate, molte delle quali risultavano avere l'unico scopo di fungere da "cartiere".
A tale conclusione - secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento impugnato - si perviene sulla scorta di quanto acclarato in sede di indagini preliminari (attraverso atti pienamente utilizzabili, in quanto, come sopra ricordato, si è proceduto con rito abbreviato) secondo cui si trattava di società (risultando di fatto inesistenti alle sedi formalmente indicate) non dotate di alcuna autonomia gestionale o struttura propria, evidentemente necessarie ad operare effettivamente sul mercato, prive di propria struttura organizzativa e di personale, in possesso di documentazione esigua, quando non denunciata come sottratta o distrutta, pur avendo esse rilasciato una serie infinita di documenti fiscali in favore di altre società del medesimo gruppo, utilizzati da queste ultime ai fini delle dichiarazioni reddituali o comunque annotati nei registri contabili.
Così è stato, secondo la Corte territoriale, per EN NI, quale titolare della società SI.DI.S., che oggi non ricorre, ma anche per BE RO, quale amministratore della MT;
per LI ET, quale amministratore unico della OT s.r.l. e della LI s.p.a.; per LI AL, quale gerente e delegato della stessa BE s.p.a., nonché con riferimento a tutte le altre società collegate, secondo quanto puntualmente ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata sulla scorta di richiamati accertamenti documentali.
Già il giudice di primo grado, peraltro (alle pagg. 13 e ss. della motivazione del provvedimento richiamato) aveva ripercorso analiticamente la storia delle singole società (che vedevano il EN in molti casi legale rappresentante ma che erano state costituite dall'odierno ricorrente ER RO, affine del EN in quanto marito della cognata, aventi tutte ad oggetto attività nel campo dell'autotrasporto e i loro rapporti, così come i ruoli in esse ricoperti, formalmente o di fatto, dalla moglie CI ME, e dai figli ER PI e ER TO. Per l'esistenza del reato associativo contestato, quantunque avente come base una struttura familiare, vengono valorizzati plurimi elementi, quali l'articolata struttura organizzativa approntata mediante la costituzione delle plurime entità societarie, peraltro aventi sede anche in luoghi diversi e distanti, il numero spropositato delle singole condotte frodatrici, la durata nel tempo delle attività criminose poste in essere. E sul punto la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza di questa Corte (di cui viene richiamato l'arresto costituito da sez. 2, n. 21606 del 18.2.2009, tv. 244449, secondo cui ricorre la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere quando i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione familiare ma realizzano, nell'ambito della preesistente struttura o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività criminosa.
5. Eloquente è quanto ricordava in motivazione il giudice di primo grado secondo cui le società MT, OT e BE s.p.a. mediante assegni bancari e bonifici saldavano i pagamenti delle transazioni effettivamente poste in essere da altre imprese del gruppo le quali a loro volta giravano i titoli ai fornitori e pagavano i salari ai dipendenti di volta in volta utilizzati dalle diverse società. Il GUP messinese evidenziava anche che alcuni dipendenti, impiegati presso la sede di Villafranca Tirrena, sentiti a sommarie informazioni, avevano dichiarato di essere stati assunti da BE RO e di essere stati impiegati successivamente anche da altre imprese del gruppo. A loro volta alcuni dipendenti assunti presso le società con sede a Padova, con un esposto indirizzato al Comando Interregionale Sicilia della Guardia di Finanza ed al Comando Provinciale di Messina della Guardia di Finanza, si dolevano di essere stati impiegati, loro malgrado, in più imprese appartenenti tutte al gruppo "BE" ma di avere svolto di fatto sempre le stesse mansioni nel medesimo luogo. L'unitarietà del gruppo poteva, altresì, desumersi dall'unicità di utenza telefonica, dall'unitaria ubicazione delle sedi e degli uffici, dalla coincidenza delle attività produttive, dalla concentrazione negli stessi uffici dell'attività amministrativa e contabile, nonché dall'utilizzazione promiscua del personale. I militari della Guardia di Finanza, a seguito degli accertamenti bancari effettuati, appuravano, altresì, che la maggior parte delle imprese, sebbene inattive - essendo prive di mezzi e di risorse per svolgere qualunque tipo di attività produttiva - emetteva una serie di fatture per operazioni di fatto inesistenti in favore di altre società del gruppo, consentendo così alle imprese riceventi di azzerare i debiti di imposta. In particolare, dai molteplici controlli incrociati effettuati e dai questionari inviati ai fornitori delle varie ditte - dava ancora conto il GUP nella richiamata sentenza di primo grado - si desumeva che la SI, la prima società del gruppo esaminata dagli operanti, emetteva fatture per operazioni inesistenti trasferendo alle altre società del gruppo, segnatamente la TR, prima e la BE s.p.a. dopo, un credito IVA fittizio utilizzato dalle predette imprese per abbattere le imposte dovute e per compensare i debiti previdenziali.
La Guardia di finanza verificava nella specie che ciascuna impresa del gruppo adoperava la stessa tecnica della emissione di false fatture per favorire di fatto le imprese capogruppo. Al riguardo gli operanti, tramite controlli effettuati sulla documentazione relativa ad alcune delle società del gruppo constatavano che la ditta individuale di EN NI, denominata SI, costituita in origine da EN NI con socio BE RO e poi acquistata dalla famiglia BE (socio accomandatario BE RO e socio accomandante la moglie di quest'ultimo CI ME), prima come M.T.S. di BE RO & C. e dopo come B.C.E. s.a.s. di BE RO & C., risultava formalmente operante nel settore del trasporto merci nella provincia di Messina curando in un primo momento la distribuzione delle merci ed in seguito anche la movimentazione delle stesse per conto terzi, ma di fatto non aveva le strutture amministrative ed operative, ne' tantomeno i mezzi e le risorse per svolgere tale tipo di attività. Risulta, infatti, dalla documentazione contabile della ditta tenuta in forma semplificata ed esibita soltanto fino all'anno 2003 (perché per gli anni successivi il EN dichiarava agli operanti che questa era stata distrutta in occasione dell'incendio che aveva attinto l'autovettura del Ricciardi), che la società fino all'anno 2002 aveva come sede legale un'abitazione privata ottenuta in affitto, non disponeva di beni strumentali, non dichiarava di avere personale alle proprie dipendenze e non aveva strutture organizzative.
Ciò nonostante la società, negli anni dal 2000 al 2002, risultava avere emesso numerose fatture per rapporti commerciali inerenti l'attività di trasporto per conto di clienti della Repubblica di San Marino a fronte dei quali non risultavano, dalle verifiche bancarie effettuate, pagamenti provenienti dalla Repubblica di San Marino. Così, analiticamente, il GUP messinese dava conto degli elementi in atti per affermare la penale responsabilità degli odierni imputati anche in relazione ai reati-fine loro ascritti (cfr, in particolare pag. 30 per quelli di cui ai capi M, M2 e M3, pagg. 30-34 per quelli di cui ai capi N, N1, N2, N3, N4 e N5 e pagg. 35-37 per quello di cui al capo O), nonché del ruolo svolto dai vari imputati (e in particolare, a pag. 39, circa il pieno coinvolgimento anche di BE AL).
Con i motivi di appello, come si evince dagli atti, quella motivazione non venne sottoposta a confutazione specifica, ma gli odierni ricorrenti si limitarono a riproporre al giudice del gravame del merito le argomentazioni difensive già spese in primo grado, da qui derivandone la legittimità, come detto, di una motivazione qual è quella della Corte territoriale che, ampiamente, richiama per relationem, quella del GUP.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere non è consentito in questa sede perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
6. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015