Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/06/1995, n. 23
CASS
Sentenza 9 giugno 1995

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Massime1

L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti "ope legis" dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari. Ne consegue che, qualora ad una condanna a pena sospesa segua, nei termini, una successiva condanna a pena interamente condonata che, cumulato con la prima, supera il limite di concedibilità del beneficio, è obbligatoria la revoca della prima sospensione condizionale concessa.

Commentario1

  • 1La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il
    Cristiano Cupelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per scaricare la sentenza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Con la sentenza in commento, i giudici della IV Sezione della Cassazione tornano ad occuparsi del perimetro applicativo della legge Balduzzi, segnando, attraverso una lettura garantista dell'art. 3, co. 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, un plateale distacco dall'orientamento, sin qui maggioritario in seno alla medesima Sezione, diretto a circoscrivere l'irrilevanza della colpa lieve alle sole condotte mediche connotate da imperizia. L'occasione per una riflessione di più ampio respiro sulla portata e sugli effetti del meccanismo di esenzione della responsabilità in ambito sanitario è offerta da una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/06/1995, n. 23
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23
Data del deposito : 9 giugno 1995

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