Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
L'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, nè determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione.
Commentario • 1
- 1. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2012, n. 19873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19873 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/01/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 240
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 13394/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 02/11/1947;
2) ST UR N. IL 08/01/1953;
3) ER LE GE N. IL 03/08/1955;
avverso la sentenza n. 941/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore avv. Alberto Talomone.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 31.3.2010, la corte di appello di Milano,in parziale riforma della sentenza 19.9.07 del tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CA GI, AN UR e RO LE EL, in ordine al reato ex art. 416 c.p., perché è estinto per prescrizione;
ha così rideterminato la pena;
per CA in 6 anni e 8 mesi di reclusione, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta, uniti dal vincolo della continuazione, di cui ai capi B, C, E (limitatamente alla somma di L. 184.029.666) e al capo G, commessi in qualità di amministratore e socio della società Barzago, dichiarata fallita il 23.6.2000, ai capi I - L commessi in qualità di amministratore della società Pozzi, dichiarata fallita l'8.6.2001; per AN in 5 anni di reclusione,in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi B, G, commessi in qualità di collaboratore del CA, ai capi I - L commessi in qualità di amministratore della società Pozzi;
per la RO in 3 anni di reclusione, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi B, G, commessi in qualità di collaboratrice del CA. Ha sostituito le pene accessorie inflitte al AN, di cui agli artt. 29-32 c.p., con la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
ha revocato l'interdizione temporanea nei confronti della RO e la sospensione della potestà genitoriale nei confronti del CA. Ha confermato nel resto. Il difensore di CA e della RO ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 171, 406, 178 c.p.p.: la richiesta di proroga delle indagini è stata notificata alla moglie di CA, che era detenuto, invece che all'imputato medesimo, nel luogo di detenzione, ex art. 156 c.p.p.. Ne derivano la nullità assoluta e insanabile dell'autorizzazione del Gip alla proroga delle indagini e l'inutilizzabilità degli atti conseguenti, tra cui va ricompresa la consulenza tecnica dell'TO, costituente la base dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 597 e 192 c.p.p.: la corte di merito non ha tenuto conto dei motivi aggiunti depositati il 9.11.09, integrati dalla produzione della consulenza tecnica del dr CE, costituente prova decisiva di contestazione di tutti gli addebiti sull'occultamento e sottrazione dei beni aziendali;
nei motivi aggiunti si ribadisce la fondamentale importanza della redazione dell'inventario, omessa dal curatore fallimentare;
3. questa omissione costituisce reato pendendo il curatore potenzialmente indagato e come tale gli andava fatto avviso della facoltà di non rendere dichiarazione. Pertanto la testimonianza è nulla.
4. violazione di legge in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p.:
la motivazione sul rifiuto di concessione delle attenuanti generiche è fondato sui precedenti penali e sul comportamento processuale del CA. Tale ultimo riferimento trascura le garanzia che l'imputato ha conferito nelle operazioni di risanamento della Barzago, nonché la revoca della costituzione della parte civile,ottenuta grazie al versamento di una consistente somma di denaro "attestata da un documento prodotto in udienza. Tale condotta è rilevante sia per la concessione delle attenuanti generiche sia per fissare la pena base al minimo edittale.
5. nullità della contestazione alla RO della condotta di cui al capo G, per assoluta genericità, che giustifica la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima, tanto più che logicamente questa riduzione della pena è giustificata dall'affermazione dei giudici, secondo cui la donna incensurata, è stata portata sulla determinazione criminosa dai rapporti personali con il CA;
6. violazione di legge in riferimento agli artt. 129 e 530 cpv c.p.p., art. 157 c.p.: la corte ha erroneamente privilegiato la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 416 c.p., per prescrizione rispetto alla pronuncia di proscioglimento ex art. 530 cpv c.p.p.;
7. violazione dell'art. 316 c.p.p., comma 2: il sequestro conservativo sui beni del CA andava revocato, in quanto dal verbale di udienza risulta l'avvenuta transazione a definizione dei danni del fallimento Barzago, assentita dall'ufficio del fallimento e sottoscritta dal curatore;
la corte si è riservata di decidere e il ricorrente reitera la richiesta della revoca.
Il difensore di AN ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 526 c.p.p.: senza il consenso delle parti di utilizzazione degli atti compiuti davanti a un diverso collegio, antecedentemente al 19.10.05, il tribunale li ha utilizzati. La inutilizzabilità di questi atti,che hanno avuto un peso nella decisione del giudice di merito, rende nulla la sentenza;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato. Ricostruiti i fatti emersi dall'istruttoria dibattimentale, il ricorrente rileva che, in relazione alle condotte contestate al AN, non vi è prova della coscienza e volontà di fornire un utile apporto alle condotte distruttive del CA. L'accertamento dell'apertura, da parte del AN, di un conto corrente bancario a suo nome e la relativa movimentazione finanziaria non consentono di ritenere provata la sua penale responsabilità. Il primo motivo del ricorso di CA e RO è infondato, come già affermato dalla corte di appello, in quanto:
a) nessuna violazione di legge è scaturita dalla notifica della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari a mani della moglie convivente del CA, in quanto l'art. 406 c.p.p., non prevede la necessaria notifica a mani dell'indagato,nè commina sanzione di nullità dell'ordinanza di proroga,in caso di omessa notifica della richiesta all'indagato, in quanto ciò che rileva è il controllo da parte del Gip sull'attività di indagine del PM e sulle ragioni che rendono legittima la proroga. Nè è prevista l'inutilizzabilità di atti di indagine, in caso di omessa notifica all'indagato della richiesta, in quanto tale sanzione colpisce,in caso di provvedimento negativo, solo gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta e prima della comunicazione del provvedimento del giudice, quando sia scaduto il termine originariamente previsto per le indagini.
b) il secondo e terzo motivo si incentrano sull'asserita rilevanza dell'inventario, sia sotto il profilo della idoneità di questo documento ad eliminare l'efficacia dimostrativa del materiale probatorio a carico dell'imputato CA, sia sotto il profilo della configurazione di un reato a carico del curatore fallimentare per aver omesso la sua redazione. Questa rilevanza rimane del tutto indimostrata, rendendo del tutto infondati i correlati motivi di impugnazione, sia perché questo argomento è del tutto nuovo rispetto a quelli dedotti nei motivi di appello, sia perché nessuna rilevanza penale è stata attribuita a comportamenti omissivi del curatore fallimentare;
in ogni caso la ricostruzione dei comportamenti illeciti sono puntualmente individuati e analizzati sul piano storico;
la loro valutazione, sul piano tecnico e giuridico,all'esito del confronto e della comparazione con gli argomenti difensivi, è avvenuta in maniera completa e razionale in modo da essere incensurabile in sede di giudizio di legittimità;
c) il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi i ricorrenti è stato fissato e argomentato in maniera assolutamente conforme a un razionale esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal legislatore al giudice di merito;
le critiche dei ricorrenti si pongono - senza proporre alcun convincente argomento critico- in contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo,secondo cui il diniego, la concessione e il calcolo della diminuzione della pena,in relazione alle attenuanti generiche, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non richiedono un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.(sez. 1, 21.9.1999, n. 12496, in Cass Pen. 2000, n. 1078, p. 1949). Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla spiccata capacità a delinquere, dimostrata, ex art.133 c.p., comma 2, n. 2, dai precedenti penali, quanto al CA,
e alla elevata gravità dei fatti, ex art. 133 c.p., comma 1, quanto a entrambi gli imputati. Non vi è agli atti copia di pagamento, da parte del CA, effettuato comunque allo specifico scopo di ottenere il dissequestro dei beni.
d) la configurazione della responsabilità penale della RO è stata scandita dai giudici di merito nel pieno rispetto del diritto di difesa e in perfetta aderenza alle risultanze processuali e alla loro logica interpretazione, giungendo alla ineccepibile conclusione che,al di là della sua formale qualità di socia della Barzago, ella ha mostrato di non corrispondere allo stereotipo della casalinga prestanome e di aver svolto invece efficace attività illecita, all'interno della società;
e) la sentenza del tribunale ha descritto con puntuale chiarezza e con incontrastata descrizione fattuale l'elevato grado di professionalità e di inserimento nel mondo commerciale degli imputati, l'idoneità di queste doti - nell'ambito bancario, della produzione e distribuzione di materie plastiche, nell'ambito finanziario e gestionale delle imprese - per la realizzazione delle fasi prodromiche ed esecutive dei delitti, di cui ai capi successivi delle imputazioni ed accertati nel presente procedimento. Questo compatto materiale probatorio, dimostrativo della organizzazione criminosa impostata e gestita dai ricorrenti,in concorso con il AN, è del tutto incompatibile con alcuna delle ipotesi di assoluzione ex art. 530 c.p.p., in ordine al reato associativo, di cui è stata correttamente dichiarata l'estinzione per prescrizione;
f) la decisione di rigettare la richiesta di revoca del sequestro conservativo allo stato degli atti è pienamente conforme al condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'ordinamento processuale non prevede la revoca della misura cautelate se non in presenza di cauzione (sez. 3, n. 35396 del 14.7.2010 rv 248368; sez. 5 n. 45929 del 4.10.05,rv 233216). Il ricorso di AN è ugualmente immeritevole di accoglimento . La censura relativa alla violazione dell'art. 526 c.p.p. è manifestamente infondata. Il tribunale, nella nuova composizione, all'udienza 19.10.05, ha iniziato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alle udienze 19.4.06 e 11.7.07 ha esaminato il consulente TO senza che altre richieste ostative siano state formulate dalla difesa e senza che siano state formulate opposizioni all'acquisizione delle plurime relazioni redatte dallo stesso. Quanto alle censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro valutazione giuridica, è di tutta evidenza la loro infondatezza, al limite della inammissibilità, in quanto la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della sua partecipazione nei reati di bancarotta emerge incontestabilmente dalle sentenze di primo e secondo grado che hanno affermato e confermato:
le doti professionali e il ruolo di AN, dimostrati dagli accertamenti tecnici (conoscenza del mercato nello specifico settore delle materie plastiche;
organizzazione della vendita, scelta degli acquirenti in grado di ricevere la merce, capacità di impiego del ricavato e della risorse finanziarie nelle condotte criminose di bancarotta, scandite nei singoli comportamenti delittuosi, individuati principalmente dalle indagini bancarie);
la sua collaborazione nella illecita gestione finanziaria, commerciale e contabile della Barzago srl;
il suo ruolo di protagonista, in concorso con CA, quale amministratore di fatto della Pozzi srl esercitato:
a) nella distrazione dei proventi delle vendite di materiali in plastica e in acciaio-effettuate a prezzi di molto inferiori a quelli di acquisto- il cui importo in buona parte è stato da lui incassato;
b) nella distrazione di somme che non hanno trovato alcuna giustificazione nell'attività della Pozzi;
c) nel suo ruolo di protagonista,in concorso con il CA, nella distruzione e sottrazione delle scritture contabili obbligatorie. È quindi del tutto fondata- in presenza del compatto materiale probatorio, assolutamente non smentito da altre emergenze processuali- la conclusione dei giudici di merito sulla piena sussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della penale responsabilità del ricorrente. Va infine rilevato che risulta l'errore di fatto nel calcolo della pena inflitta al Beccali, compiuto nella motivazione, in quanto: fissata la pena base in 6 anni di reclusione, detratti 8 mesi di reclusione,
la pena risultante è indicata in 5 anni e 4 mesi di reclusione, aumentata di mesi 3 di reclusione per l'aggravante L. Fall., ex art.219, la pena risultante è di 5 anni e 7 mesi;
aumentata di 5 mesi, la pena risultante è di 6 anni di reclusione. Limitatamente al calcolo della pena inflitta al CA, il cui risultato è affetto da errore di fatto, la sentenza va quindi annullata senza rinvio e la pena è rideterminata nella misura di 6 anni di reclusione.
Nel resto il ricorso del CA e i ricorsi degli altri imputati vanno rigettati con condanna di AN e RO ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del CA GI, limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in anni sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso predetto nonché degli altri ricorrenti (AN UR e RO LE) condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012