Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 3
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché, quanto all'elemento psicologico, è sufficiente il dolo generico, che si estrinseca nella coscienza e volontà di compiere atti di distrazione, una volta provato che la società fallita ebbe a disposizione determinati beni ed accertato che l'amministratore non è stato in grado di giustificare il loro mancato reperimento, ovvero di indicarne la destinazione al soddisfacimento di effettive necessità dell'impresa, deve presumersi che lo stesso li abbia dolosamente distratti.
In tema di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art.223 comma 1 legge fallimentare e 2621 cod. civ., il dolo ha natura specifica e consiste nella fraudolenta esposizione, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, di fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, ovvero nell'occultamento, totale o parziale, di fatti concernenti le suddette condizioni, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, al fine di procurare ingiusto profitto a sè o ad altri. Non è dunque necessario -perché sia integrato l'elemento psicologico- il proposito di cagionare un danno, bastando la semplice previsione del suo verificarsi, quale correlativo all'ingiusto profitto perseguito. (Fattispecie in cui, per un decennio, non si era fatto figurare nei bilanci societari l'ammontare di prestiti ricevuti dalla società, poi fallita).
Per la sussistenza del delitto di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali, non è richiesta la presenza del nesso eziologico tra la condotta degli amministratori o degli altri soggetti indicati dal n. 1 dell'art. 2621 cod. civ. (che, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, espongano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero in ordine alla costituzione della società, ovvero nascondano -in tutto od in parte- fatti concernenti le condizioni medesime) ed il successivo fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1999, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 18/2/1999
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso MALINCONICO " N. 854
3. " Carlo COGNETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Andrea COLONNESE " N. 35166/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 27.10.1997 nei confronti di AL LU, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27.10.1997, emessa all'esito di udienza preliminare, il Tribunale di Arezzo, respinta la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.p., rilevato che sussistevano le condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'imputato, assolveva AL LU dalle imputazioni di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta patrimoniale per insussistenza dei fatti. Riteneva il Tribunale che il decorso di oltre dieci anni tra il fatto di cui all'art. 2621 c.c. e il fallimento della società della quale l'imputato era amministratore, dal momento che l'elemento soggettivo da considerare era quello della bancarotta fraudolenta e non quello del reato societario, portava ad escludere che l'imputato stesso potesse essersi prospettato il fallimento ed il relativo pregiudizio per i creditori e portava altresì ad escludere che l'omessa annotazione con la quale era stato consumato all'epoca il falso in bilancio potesse avere giocato un qualche ruolo nell'insorgenza del dissesto con la conseguenza che doveva escludersi il nesso causale tra il fatto di false comunicazioni sociali e il fallimento;
osservava ancora che l'episodio di false comunicazioni sociali, disancorato dal sopravvenuto fallimento, doveva ritenersi prescritto. Quanto al reato di bancarotta fraudolenta, il Tribunale perveniva all'assoluzione del AL sul rilievo che la distrazione delle somme ricevute dalla società a titolo di mutuo, in ordine alla quale non si aveva alcun riscontro negli atti del fascicolo del pubblico ministero, appariva del tutto irrealistica in quanto la distrazione medesima sarebbe dovuta accadere ben dieci anni prima.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, il quale deduce violazione di legge ed erronea applicazione delle norme di cui all'art. 444 e 129 c.p.p. in relazione agli artt. 223, secondo comma n. 1, 216 legge fallimentare e 2621 c.c. e in relazione agli artt. 223, primo comma n. 1 e 216 legge fallimentare e 158, primo comma, C.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Premesso che l'accertata mancanza dell'elemento soggettivo del reato comporta l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e non con quella "perché il fatto non sussiste", occorre rilevare che il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta impropria di cui agli artt. 223, secondo comma n. 1 legge fallimentare e 2621 c.c., consiste nella fraudolenta esposizione nei bilanci o in altre comunicazioni sociali di fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società o nell'occultamento in tutto o in parte di fatti concernenti le condizioni medesime, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto senza che sia necessario il proposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la previsione di questo come correlativo al profitto perseguito.
Orbene, secondo l'ipotesi accusatoria il AL non ha fatto figurare nei bilanci relativi agli anni dal 1981 al 1991 i prestiti ricevuti dalla società fallita, di talché appare ardua l'esclusione di un'attività ingannevole, effettuata con intento di frode, circa la potenzialità economica della società, atteso che tale omissione era suscettibile, quanto meno sotto l'aspetto del dolo eventuale, di recare pregiudizio ai creditori.
Erroneo è poi il richiamo fatto dal Tribunale al preteso intervallo decennale tra l'episodio di false comunicazioni sociali e la dichiarazione di fallimento, atteso che tale omissione si è ripetuta in tutti i bilanci che vanno dal 1981, anno di entrata delle somme nelle casse della società fallita, al 1991, anno della dichiarazione del fallimento ed essendo stato ciò esplicitamente contestato all'imputato nel capo di imputazione sotto il profilo del reato continuato commesso dal 1981 al dicembre 1991. Altrettanto erroneo è il rilievo effettuato dal Tribunale relativo alla mancanza di nesso causale tra la falsa comunicazione sociale e il fallimento, sia in considerazione della contestata continuazione, sia e soprattutto perché per la sussistenza del delitto di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali non è richiesto alcun nesso di causalità tra la condotta descritta dall'art. 2621 n. 1 c.c. e il fallimento. Erroneo è pure il richiamo effettuato dal Tribunale alla possibilità di ritenere il reato di false comunicazioni sociali, disancorato dal sopravvenuto fallimento, estinto per prescrizione. Ciò perché detto reato, una volta intervenuto il fallimento, non può essere "disancorato" da questo;
ed inoltre perché, ammesso e non concesso che si possa effettuare tale "disancoramento", essendo stata comunque contestata la continuazione, il termine prescrizionale, cominciando a decorrere dalla cessazione della continuazione e cioè dal 1991, non era ancora trascorso. Anche in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione le censure mosse dal ricorrente sono fondate. Una volta provato che la società fallita ebbe a disposizione determinati beni e l'amministratore non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettiva necessità dell'impresa, deve presumersi che egli li abbia dolosamente distratti, essendo sufficiente, al riguardo, la sussistenza del dolo generico, che si desume dalla coscienza e volontà di compiere atti di distrazione. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di escludere nella fattispecie in esame il dolo del reato di bancarotta, risultando irrilevante richiamo al tempo trascorso tra l'avvenuta distrazione e la dichiarazione di fallimento.
Ciò premesso, avendo il Tribunale erroneamente disatteso la richiesta di patteggiamento, pronunciando assoluzione per insussistenza del fatto senza che ne ricorressero le condizioni, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999