Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1999, n. 854
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché, quanto all'elemento psicologico, è sufficiente il dolo generico, che si estrinseca nella coscienza e volontà di compiere atti di distrazione, una volta provato che la società fallita ebbe a disposizione determinati beni ed accertato che l'amministratore non è stato in grado di giustificare il loro mancato reperimento, ovvero di indicarne la destinazione al soddisfacimento di effettive necessità dell'impresa, deve presumersi che lo stesso li abbia dolosamente distratti.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art.223 comma 1 legge fallimentare e 2621 cod. civ., il dolo ha natura specifica e consiste nella fraudolenta esposizione, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, di fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, ovvero nell'occultamento, totale o parziale, di fatti concernenti le suddette condizioni, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, al fine di procurare ingiusto profitto a sè o ad altri. Non è dunque necessario -perché sia integrato l'elemento psicologico- il proposito di cagionare un danno, bastando la semplice previsione del suo verificarsi, quale correlativo all'ingiusto profitto perseguito. (Fattispecie in cui, per un decennio, non si era fatto figurare nei bilanci societari l'ammontare di prestiti ricevuti dalla società, poi fallita).

Per la sussistenza del delitto di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali, non è richiesta la presenza del nesso eziologico tra la condotta degli amministratori o degli altri soggetti indicati dal n. 1 dell'art. 2621 cod. civ. (che, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, espongano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero in ordine alla costituzione della società, ovvero nascondano -in tutto od in parte- fatti concernenti le condizioni medesime) ed il successivo fallimento.

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1999, n. 854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 854
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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