Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2014, n. 12253
CASS
Sentenza 11 febbraio 2014

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Massime1

La facoltà dell'imputato di accedere ad un rito alternativo (nella specie, quello dell'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.) può essere esercitata, nel caso di imputazione alternativa (nella specie, ipotizzandosi il reato di atti persecutori o, altrimenti, quello di maltrattamenti in famiglia), fino al momento in cui il P.M., facendo venir meno l'incertezza determinata dalla duplicità di contestazioni, proceda a formulare l'imputazione definitiva.

Commentario1

  • 1Articolo 444 del codice di procedura penale - Applicazione della pena su richiesta
    https://www.studiocataldi.it/

    Seguici: Testo della norma 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2014, n. 12253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12253
Data del deposito : 11 febbraio 2014

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