Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 5576
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Sentenza 26 marzo 1998

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Il commissario liquidatore chiamato a rispondere,nella sua qualità di pubblico ufficiale (art.199 del R.D.16 marzo 1942 n.267),del reato di peculato,per essersi appropriato di somme di denaro provenienti dall'attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa,non può validamente invocare a proprio favore la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (art.51 cod.pen.),sull'assunto di essersi soltanto "autoliquidato"degli acconti sul compenso finale a lui dovuto ai sensi dell'art.213 del R.D. n. 267/42, non avendo egli un diritto soggettivo alla percezione di tali acconti, i quali possono essergli soltanto discrezionalmente accordati dal tribunale,in applicazione analogica dell'art.39 del medesimo R.D. n. 267/42.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 5576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5576
    Data del deposito : 26 marzo 1998

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