Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 2
Il termine annuale per l'impugnazione della sentenza, decorrente dalla data del suo deposito, trova applicazione anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327, secondo comma, cod proc. civ., senza che, a fronte della portata inequivoca di questa ultima disposizione, possa darsi all'art. 292, quarto comma, cod. proc. civ., valore diverso da quello di semplice indicazione delle modalità di esecuzione ("alla parte personalmente") della notificazione della sentenza nei confronti della parte contumace.
Il criterio di liquidazione dettato dal comma settimo bis dell'art. 5 bis del D.L. n. 333/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 319/1992), introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 223/1996 si applica in relazione al danno subito dal proprietario di un immobile a seguito della perdita del diritto dominicale sul bene, per effetto della sua occupazione acquisitiva, o espropriazione sostanziale, con acquisto del diritto di proprietà sullo stesso da parte del soggetto occupante, e quindi non è applicabile per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima ne' per il risarcimento del danno per l'occupazione, illegittima, dopo la scadenza (nella specie, all'occupazione, disposta in base all'art. 7 D.L. 26/11/1980 n. 776, come modificato dalla legge di convenzione 22/12/1980 n.874, per l'installazione di insediamenti provvisori nelle zone terremotate, e protratte oltre il termine, era seguita da restituzione al proprietario). terreno era stato poi restituito all'avente diritto).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente -
Dott. Antonio SENSALE - Pres. di Sez. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez. -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso, iscritto al n. 1657 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997 proposto da
COMUNE DI AVELLA, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio con delibera della Giunta Municipale n. 1 dei 10 gennaio 1997, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baccarini n. 32, presso il professor Francesco Cozza, rappresentato dall'avvocato Francesco de Beaumont, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dallo stesso difeso,
ricorrente contro
IN RO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eudo Giulioli n. 47/B/18 presso GI IT, rappresentata dall'avvocato Antonio Barra in virtù di procura speciale a margine del controricorso, e dallo stesso difesa,
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2294 del 12 dicembre 1995. Udita, nella pubblica udienza del 24 settembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olia,
Udito, per il ricorrente, l'avvocato De Beaumont;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Barra;
udito, per il Pubblico Ministero l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dottor Paolo Dettori, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ordinanza in data 30 giugno 1981, il Sindaco di Avella - pronunciando in attuazione della ordinanza del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980 - dispose l'occupazione d'urgenza, per il periodo di anni due, di un'area di mq. 7420 sita nel territorio comunale e di proprietà di SA IN, al fine di installarvi, in via provvisoria cinquanta containers.
Il provvedimento fu eseguito il 4 luglio 1981, ma l'occupazione riguardò una superficie di soli mq. 6555.
Sopravvenuto il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19 convertito con modificazioni in L. 18 aprile 1984 n. 80 (che nel suo art. 6 autorizzava i Comuni che avessero disposto l'occupazione d'urgenza di aree ai sensi della predetta ordinanza commissariale n. 69 del 1980, ad espropriarle) con decreto del suo Sindaco in data 28 marzo 1988 il Comune di Avella dispose l'espropriazione dell'area della IN. 2.-La IN impugnò detto provvedimento davanti al T.A.R. Campania -Napoli. Per quel che rileva nel presente giudizio, è da dire che l'impugnazione fu accolta con sentenza del 4 dicembre 1992 che ha annullato il provvedimento ablativo.
3.-Nelle more, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1988, la IN, richiamate le circostanze fin qui esposte, convenne il Comune di Avella davanti al Tribunale di Avellino al quale chiese: a) di dichiarare la nullità del provvedimento di espropriazione per carenza assoluta dei potere ablativo, conseguente al dato che, in concreto, l'occupazione era stata disposta ai sensi dell'ordinanza del Commissario per il Governo per le zone terremotate n. 57 dei 17 dicembre 1980, e non dell'ordinanza dello stesso Commissario n. 69 del 29 dicembre 1980; b) di condannare il convenuto al pagamento sia della indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, che al risarcimento del danno per la protrazione della stessa occupazione dopo il biennio iniziale e, quindi, illegittima.
Il Comune di Avella non si costituì in giudizio e fu dichiarato contumace.
Il Tribunale di Avellino, pronunciando con sentenza non definitiva depositata il 24 maggio 1990, dichiarò non verificatosi l'effetto espropriativo in favore del Comune di Avella in forza del decreto sindacale dei 28 marzo 1988 e che, di conseguenza, il diritto di proprietà della IN doveva considerarsi non estinto;
indi, dispose la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del danno. Successivamente, lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva depositata il 24 marzo 1993: 1) determinò: a) in ?. 19.619.420, l'ammontare della indennità dovuta per il biennio di occupazione legittima;
b) in ?. 274.155.580, l'ammontare della somma dovuta a titolo di risarcimento danni per il periodo di occupazione illegittima sino al 31 dicembre 1992; c) in ?.
3.976.000 al mese l'indennizzo per il successivo periodo di occupazione abusiva sino al rilascio del fondo, II) condannò il Comune di Avella a pagare dette somme, maggiorate della rivalutazione e degli interessi sino al soddisfo.
4.-Con atto di citazione notificato alla IN il 7 maggio 1994 (e riassunto il 15 settembre 1994) il Comune di Avella impugnò davanti alla Corte d'appello di Napoli sia la sentenza non definitiva del 24 maggio 1990 che quella definitiva del 24 marzo 1993. Con l'impugnazione dedusse: a) il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria;
b) il difetto della propria legittimazione passiva;
e) l'infondatezza della eccepita nullità assoluta del provvedimento ablativo;
d) l'illegittimità della liquidazione sia perché ragguagliata al valore venale del fondo anziché a quello determinato ai sensi della L. 14 maggio 1981 n. 219, ovvero a quello di cui all'art. 5 bis L. n. 35211992; e sia,
comunque, per l'eccessività del valore venale del fondo posto a base dei calcoli.
L'appellata, costituitasi in giudizio, resistette al gravame. La Corte di Napoli, pronunciando con sentenza depositata il 12 dicembre 1995, ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza non definitiva ed ha respinto quello contro la sentenza definitiva.
La Corte territoriale ha così enunciato le ragioni della decisione.
Nell'ipotesi in cui, in un giudizio con una parte contumace sia stata pronunciata una sentenza non definitiva e questa non sia stata notificata al contumace soccombente, questi può impugnare in appello detta sentenza unitamente a quella definitiva così come consentito dall'art. 340 Cod. proc. civ., soltanto ove abbia fatto riserva di impugnazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza in cancelleria;
in difetto della riserva, l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 327 comma 1 Cod. proc. civ.. Di conseguenza - una volta che il Comune di Avella non aveva fatto riserva di appello e che al momento della proposizione dell'appello (7 maggio 1994) era ampiamente decorso l'anno dal deposito della sentenza non definitiva (24 maggio 1990) - l'appello avverso questa sentenza è tardivo ed inammissibile. Tanto determina il passaggio in giudicato formale della stessa sentenza e la sopravvenuta intangibilità delle sue statuizioni in ordine: alla sussistenza della giurisdizione della autorità Giudiziaria Ordinaria;
alla sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Avella;
alla inesistenza giuridica dei provvedimento di espropriazione;
ed alla illiceità della occupazione durante il periodo successivo al biennio iniziale.
Correlativamente, importa che le uniche questioni che possano essere esaminate nel merito sono quelle - sulle quali ha pronunciato la sentenza definitiva -relative alla determinazione delle spettanze indennitarie e risarcitorie.
Le decisioni del Tribunale relative a tali questioni non possono che essere confermate, anche perché le disposizioni invocate dall'appellante <<disciplinano unicamente l'indennità di espropriazione, mentre nel caso di specie trattasi di determinare solo gli importi della indennità per la legittima temporanea occupazione e del risarcimento danni per la successiva occupazione illegittima>>.
5.-Il Comune di Avella propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di annullamento.
L'intimata SA IN resiste con controricorso illustrato da memoria;
in quest'atto deduce anche la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta definitività della sentenza del T.A.R. Campania del 4 dicembre 1992 e la circostanza che il Comune di Avella ha restituito spontaneamente l'area occupata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.-Il primo motivo del ricorso del Comune di Avella avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli attiene al capo di quel provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dallo stesso Comune, con la citazione notificata il 7 maggio 1994, nei confronti della sentenza non definitiva del Tribunale di Avellino del 24 maggio 1990. Il mezzo è articolato in due profili che investano,
rispettivamente, le due autonome ragioni sulle quali il giudice d'appello ha fondato la propria statuizione.
a) Nel primo profilo il ricorrente sostiene che a mente dell'art. 292 ultimo comma Cod. proc. civ., al contumace devono essere necessariamente notificate tutte le sentenze pronunciate nel giudizio nel quale non si è costituito;
che in difetto di quella notificazione non si produce alcuno degli effetti processuali che l'ordinamento positivo riconduce alla pubblicazione di una sentenza, quali, in particolare, quello dell'inizio dei decorso dei termine lungo per appellare;
e che, pertanto, nei confronti del contumace il disposto dell'art. 327 Cod. proc. civ. non trova applicazione. Ne trae che la Corte del merito ha violato ed applicato falsamente detti artt. 292 e 327 Cod. proc. civ. allorché, andando in contrario avviso: ha escluso che al contumace debbano essere notificati - a pena di improduttività dei loro effetti - non solo gli atti indicati nel primo comma del richiamato artt. 292, ma anche tutte le sentenze pronunciate nel procedimento contumaciale;
ha affermato che anche nei confronti dei contumace il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza;
e ne ha fatto discendere la tardività dell'appello proposto da esso Comune nei confronti della sentenza non definitiva, in quanto successivo al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. b) Nel secondo profilo del motivo il Comune di Avella sostiene che l'istituto della riserva facoltativa dell'appello contro le sentenze non definitive di cui all'art. 340 Cod. proc. civ., non trova applicazione nei confronti della parte contumace, di modo che, per questa, il termine per l'appello della sentenza non definitiva non può che essere quello breve decorrente dalla notifica (prescritta dall'art. 292 ultimo comma) della sentenza stessa. Sulla base di tale deduzione denuncia che la Corte partenopea ha violato ed applicato falsamente l'art. 340 Cod. proc. civ. perché ha posto a fondamento della seconda ratio decidendi il principio - a suo avviso errato - secondo cui ove in un giudizio con una parte contumace sia stata pronunciata una sentenza non definitiva, il contumace ha l'onere di appellarla immediatamente, salvo ne abbia fatto espressa riserva nelle forme di rito entro il termine di trenta giorni decorrente dal deposito della sentenza in cancelleria. 1.2.-L'art. 327 Cod. proc. civ. nel disciplinare - ai fini della determinazione dei termini per la proposizione delle impugnazioni ordinarie delle sentenze - l'ipotesi che la sentenza stessa non sia stata notificata, dispone che il regime fissato nel suo primo comma (l'improponibilità di quelle impugnazioni dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza) non trova applicazione nei confronti della parte contumace quando questa dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per la nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.
Stante il suo dettato letterale di univoco significato, tale disposizione non può che essere letta nel senso che, nei confronti del contumace, la deroga al suo assoggettamento al regime di cui al primo comma ed all'onere di proporre l'impugnazione nel termine lungo è rigorosamente circoscritta alla concorrente sussistenza di tre presupposti: la mancata notifica della sentenza, la nullità di uno degli atti indicati nel capoverso e sempre che il loro vizio abbia impedito al contumace di aver conoscenza dei processo, nonché il non aver acquisito aliunde la conoscenza del processo la cui prova contraria è carico della controparte;
e che, pertanto, di per se sola, la mancata notificazione della sentenza non esime il contumace dell'onere di impugnare la sentenza entro Panno dalla sua pubblicazione.
Ne deriva immediatamente, in primo luogo, un argomento sistematico atto a supportare la consolidata esegesi dell'ultimo comma dell'art. 292 Cod. proc. civ. tratta dal dato letterale (che,
perciò deve essere ribadita) secondo cui il suo precetto dispone, non già che al contumace debbano essere sempre notificati, oltre che gli atti di cui al primo comma della medesima norma, anche le sentenze, ma soltanto e più limitatamente, che la notificazione delle sentenze, quando avviene, deve essere effettuata sempre personalmente alla parte. È evidente, infatti, come il regime del l'art. 327 Cod. proc. civ. avanti enunciato trovi il suo indefettibile presupposto nella non riconducibilità delle sentenze agli atti da notificarsi al contumace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 392 Cod. proc. civ.. Ne deriva, inoltre, e soprattutto, la non condivisibilità della contraria costruzione giuridica proposta dal ricorrente nel primo profilo del mezzo.
Tanto determina - in una con la reiezione della relativa censura - la definitività della statuizione della Corte d'appello di Napoli fondata sul principio qui accolto, secondo cui il Comune di Avella è decaduto dalla potestà di impugnare la sentenza non definitiva del Tribunale di Avellino del 24 maggio 1990 per effetto dell'inutile decorso dei termine lungo;
e, secondo cui, di conseguenza, l'appello proposto, dopo quel termine, il 7 maggio 1994, è inammissibile. 1.3.- Stante la conclusione -ora enunciata, si deve escludere che il ricorrente abbia interesse alla censura formulata nell'altro profilo dei mezzo avverso la seconda delle ragioni addotte dalla Corte dei merito- a sostegno della pronuncia di inammissibilità della quale si tratta.
Per vero, il- suo eventuale accoglimento non potrebbe mai portare-all'annullamento della statuizione, atteso che la stessa rimarrebbe pur sempre sorretta dalla prima ratio decidendi divenuta definitiva per effetto della reiezione dei primo profilo dei motivo. Ne consegue l'inammissibilità di questa distinta censura. 1.4.-Le pregresse conclusioni determinano il rigetto del mezzo. 2.-Il secondo ed il terzo motivo di annullamento attengono a due questioni (la carenza della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ed il difetto della propria legittimazione passiva) che l'attuale ricorrente aveva dedotto in via di eccezione nell'atto di appello avverso la sentenza non definitiva del 24 maggio 1990, e che la Corte di Napoli ha escluso di poter esaminare stante l'inammissibilità dell'appello, ed il conseguente formarsi dei giudicato sostanziale sulle statuizioni di quella sentenza contenenti la declaratoria della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e della legittimazione passiva del Comune di Avella. I motivi non censurano l'affermazione del giudice d'appello circa la preclusione all'esame delle anzidette questioni, e si limitano a riproporre dette questioni, condizionatamente all'ipotesi dell'accoglimento dei primo mezzo ed all'annullamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva.
Se ne trae, una volta che il primo mezzo non è stato accolto, l'inammissibiiità dei motivi.
3.-Da ultimo, nel quarto motivo il Comune di Avella sostiene che le statuizioni relative alla liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima e del danno conseguente all'occupazione illegittima devono essere annullate posto che, nella specie, deve trovare applicazione "quale ius superveniens che si applica anche ai giudizi in corso e, quindi, anche all'attuale" il criterio indennitario dettato dal comma 7 bis dell'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni nella L. 8 agosto-1992 n. 319, introdotto nel detto art. 5 bis dall'art. 3, comma 65 L. 23 dicembre 1996 n. 223.
La deduzione del Comune di Avella non può trovare accoglimento. L'attuale intimata SA IN non ha mai perso il diritto di proprietà sulla porzione dei suo fondo- occupata dal Comune di Avella a seguito dell'ordinanza del Sindaco di quel Comune dei 30 giugno 1981; ed è ben per questo che, come è incontroverso, in data 22 dicembre 1997 del Comune di Avella ha restituito alla- IN il bene in questione.
Infatti, il decreto 28 marzo 1988 col quale Sindaco di Avella aveva disposto l'espropriazione per pubblica utilità della porzione in questione in favore dei Comune di Avella è stato- dichiarata non applicabile, con la sentenza non definitiva- del Tribunale di Avellino del 24 maggio 1990, ormai divenuta definitiva stante la reiezione dei primo- motivo d'annullamento; e-, in ogni caso, è stato annullato dal T.A.R. Campania con sentenza del 4 dicembre 1992, anch'essa divenuta definitiva.
Inoltre, nella specie non si è prodotta neanche la occupazione acquisitiva o espropriazione sostanziale della porzione in questione, posto che non vi è stata realizzata alcuna opera pubblica, ne', comunque, la stessa è stata irreversibilmente trasformata. Quindi, anche qui come ha statuito con autorità di giudicato la sentenza non definitiva del Tribunale di Avellino del 24 maggio 1990:
- il Comune di Avella ha occupato il fondo IN,
legittimamente per il biennio 4 luglio 1981-4 luglio 1983; e, illegittimamente, per il periodo successivo e sino alla sua restituzione;
- correlativamente, la IN ha diritto: a) ad una indennità per il periodo di occupazione legittima, occupazione che, tra l'altro, come risulta affermato in modo non più contestabile dalle più volte richiamate sentenze del Tribunale di Avellino del 24 maggio 1990 e del T.A.R.. Campania, non solo non è stata disposta in funzione della successiva espropriazione dei fondo avendo di mira unicamente il suo temporaneo possesso al fine di potervi appoggiare in via transitoria dei containers, ma, addirittura, non legittimava il Comune di Avella ad espropriare l'area; b) al risarcimento del danno subito per la perdita dei possesso durante il periodo della occupazione illegittima.
Ebbene, è da escludere che la posizione creditoria della IN così accertata e qualificata sotto il profilo giuridico sia assoggettabile alla disciplina fissata nella disposizione normativa invocata dal ricorrente.
Per vero, essa norma fissa il criterio per la liquidazione del danno subito dal proprietario di un suolo a seguito della perdita dei proprio diritto dominicale su quel bene, per effetto della sua occupazione acquisitiva o espropriazione sostanziale e l'acquisizione della proprietà sullo stesso da parte del soggetto occupante. Nel contempo, non si individua alcun argomento letterale o sistematico che consenta di estenderne la portata precettiva alla liquidazione del credito del proprietario a seguito (così come nella specie) della perdita del solo possesso del suolo per effetto della sua occupazione legittima (l'indennità di occupazione), o della sua occupazione illegittima durante il periodo successivo alla scadenza di quella legittima, ove - non essendosi verificata l'espropriazione sostanziale - detto proprietario non abbia perso il diritto dominicale ed abbia diritto alla restituzione del suolo (risarcimento del danno da perdita del possesso). Non solo, ma le modalità di de terminazione del danno ed i parametri di riferimento non possono che ribadire la conclusione secondo cui il criterio fissato nella norma riguarda in modo- esclusivo la liquidazione del danno conseguente alla perdita della proprietà del suolo.
Ne discende l'infondatezza ed il rigetto anche di questo, motivo.
4.-La reiezioni di tutti i motivi di annullamento comporta il rigetto del ricorso.
Sul ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE -rigetta il ricorso proposto dal Comune di Avella avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2294 del 12 dicembre 1995;
-condanna il ricorrente a rimborsare alla controcorrente le spese, del giudizio di cassazione che liquida in ?.160.000 oltre a ?.
6.000.000 per onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 24 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 05 febbraio 1999.