Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 26
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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Il termine annuale per l'impugnazione della sentenza, decorrente dalla data del suo deposito, trova applicazione anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327, secondo comma, cod proc. civ., senza che, a fronte della portata inequivoca di questa ultima disposizione, possa darsi all'art. 292, quarto comma, cod. proc. civ., valore diverso da quello di semplice indicazione delle modalità di esecuzione ("alla parte personalmente") della notificazione della sentenza nei confronti della parte contumace.

Il criterio di liquidazione dettato dal comma settimo bis dell'art. 5 bis del D.L. n. 333/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 319/1992), introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 223/1996 si applica in relazione al danno subito dal proprietario di un immobile a seguito della perdita del diritto dominicale sul bene, per effetto della sua occupazione acquisitiva, o espropriazione sostanziale, con acquisto del diritto di proprietà sullo stesso da parte del soggetto occupante, e quindi non è applicabile per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima ne' per il risarcimento del danno per l'occupazione, illegittima, dopo la scadenza (nella specie, all'occupazione, disposta in base all'art. 7 D.L. 26/11/1980 n. 776, come modificato dalla legge di convenzione 22/12/1980 n.874, per l'installazione di insediamenti provvisori nelle zone terremotate, e protratte oltre il termine, era seguita da restituzione al proprietario). terreno era stato poi restituito all'avente diritto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 26
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26
Data del deposito : 5 febbraio 1999

Testo completo