Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00640/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO CH, rappresentato e difeso dagli avv. Alessia Tiragallo e Mattia Crucioli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del Vice Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
nei confronti
Trenitalia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Munari, Andrea Blasi e Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, piazza della Vittoria, 15/34;
per l’annullamento
della delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1195 del 1/12/2023, pubblicata sul sito internet della Regione Liguria in data 5/12/2023, recante “ Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia spa per il periodo 2018-2032, art. 16 comma 4: adeguamento tariffario dal 1 gennaio 2024 ”, nonché di ogni altro provvedimento o atto del procedimento alla stessa connesso, antecedente e/o successivo, e ivi espressamente della delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1196 del 1/12/2023, pubblicata sul sito internet della Regione Liguria in data 5/12/2023, recante “ Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra regione Liguria, parco nazionale delle Cinque Terre e Comuni di la Spezia, Levanto, Monterosso al mare, Riomaggiore e Vernazza per la razionalizzazione dei flussi turistici nel territorio delle Cinque Terre ”;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
della delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 970 del 19/12/2024, pubblicata sul sito internet della Regione Liguria in data 24/12/2024, recante “ Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia spa per il periodo 2018-2032, art. 16 comma 4. Adeguamento tariffe e implementazione servizi ferroviari a decorrere dal 1 gennaio 2025 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di Trenitalia S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, residente a Milano, dichiara di recarsi frequentemente nel Comune di Monterosso al Mare ove è ubicata la seconda casa della sua compagna. Sottolinea altresì come, per le persone che soggiornano a Monterosso al Mare, risulti fondamentale l’utilizzo del servizio ferroviario sia per raggiungere tale località, in ragione della tipologia delle strade che renderebbe difficoltoso l’uso dell’autovettura, sia per recarsi nelle città vicine e fruire dei servizi amministrativi, sociosanitari e culturali non disponibili nei piccoli centri.
Tanto premettendo, egli aveva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato la deliberazione della Giunta regionale ligure n. 1195 del 1 dicembre 2023 nella parte in cui prevede, per le persone non residenti in [...]9/Cinque Terre” e del relativo supplemento, ossia del prezzo del biglietto di viaggio dei treni regionali che effettuano fermate nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, compresa la stazione di Monterosso al Mare.
Questi i motivi di gravame:
I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 18 decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 - Violazione degli artt. 1, 4, 5 e 18 legge regionale Liguria 7/11/2013, n. 33 - Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché degli artt. 97 Costituzione e 1 legge n. 241/1990 e s.m.i. - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave e manifesta”.
L’aumento “ spropositato della tariffa Cinque Terre ” per i non residenti è stato giustificato con riferimento all’esigenza di calmierare i flussi turistici e di introdurre agevolazioni per i pendolari senza alterare l’equilibrio economico del contratto di servizio: sarebbe stato violato, pertanto, il canone di parametrazione al costo del servizio indicato dall’art. 18 della l.r. Liguria n. 33/2013 ed emergerebbero anche di profili di sviamento di potere.
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 16, 53 e 120 Cost. - Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta - Lesione del principio della libertà di circolazione - Violazione dell’art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e degli artt. 1, 2 e 5 Regolamento UE per il trasporto ferroviario n. 782 del 29/04/2021”.
Siccome giustificati dalle necessità sopra evidenziate, i contestati aumenti avrebbero natura di prestazione patrimoniale imposta (“ tributo occulto ”) in violazione dell’art. 53 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., incidendo altresì sul diritto alla libera circolazione tra una regione e l’altra.
III) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del ‘Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia spa’ di cui alla delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 11/2018 e dell’allegato 6 ‘Sistema tariffario’ sezione 8 - Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 legge regionale Liguria n. 33/2013 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave e manifesta”.
La nuova tariffa integrerebbe una vera e propria modifica del contratto di servizio che prevede solamente aumenti automatici della tariffa.
IV) “Violazione dell’art. 3 L. 10/10/1990 n. 287 - Violazione e/o falsa applicazione art. 102 TFUE - Sviamento, ingiustizia grave e manifesta”.
Trenitalia S.p.a. avrebbe profittato della posizione monopolistica determinata dall’affidamento diretto del servizio per imporre prezzi ingiusti.
A seguito di opposizione da parte della controinteressata Trenitalia S.p.a., il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Si costituivano formalmente in giudizio la Regione Liguria e la Società controinteressata.
Con motivi aggiunti notificati e depositati il 30 gennaio 2025, il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 970 del 19 dicembre 2024 con cui la Giunta regionale, confermando gli incrementi tariffari per i non residenti, ha ampliato le agevolazioni per i residenti. Il ricorrente deduce che la deliberazione sopravvenuta sarebbe inficiata, in via derivata e autonoma, dagli stessi vizi dell’atto gravato con il ricorso principale.
Con memorie depositate in prossimità dell’udienza di trattazione, la Regione Liguria e Trenitalia S.p.a. eccepiscono che il ricorso e i motivi aggiunti sarebbero inammissibili per carenza di legittimazione ed interesse ad agire; esse eccepiscono, altresì, che il ricorso principale sarebbe divenuto improcedibile in quanto l’efficacia dell’impugnata deliberazione è cessata alla data del 31 dicembre 2024; nel merito, le parti resistenti controdeducono alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato un’articolata memoria di replica.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 e ritenuto in decisione.
È fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata, sia pure sulla base di argomenti non del tutto sovrapponibili, dalle parti resistenti.
A suffragio della titolarità di una posizione giuridica differenziata in relazione ai provvedimenti impugnati, il ricorrente allega di essere un abituale frequentatore di Monterosso al Mare e di avere necessità di utilizzare il treno, non solo per raggiungere tale località dal Comune di residenza, ma anche per spostarsi verso le città vicine e fruire dei servizi non disponibili in un piccolo Comune.
Tuttavia, di fronte alla puntuale eccezione sollevata dalla controinteressata, l’esponente non ha prodotto elementi atti a dimostrare l’asserita qualità di fruitore abituale del servizio ferroviario, risultando a tal fine evidentemente inidonea la dichiarazione sottoscritta dallo stesso e dalla sua compagna.
L’esponente non ha dunque assolto l’onere di fornire con idonea documentazione la prova della propria legittimazione a ricorrere.
Peraltro, laddove si voglia ritenere che tale dimostrazione fosse eccessivamente difficoltosa, non può omettersi di rilevare - in una prospettiva di divieto di abuso del processo e, quindi, di indispensabile controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco - come le generiche affermazioni del ricorrente non consentano neppure di apprezzare l’effettiva frequenza di utilizzo del servizio ferroviario per raggiungere Monterosso al Mare e per spostarsi da tale località alle città vicine.
Tale carenza impedisce di accertare se gli aumenti della tariffa ferroviaria possano concretamente cagionare un’apprezzabile lesione alla situazione giuridica affermata dall’esponente, con conseguente inammissibilità del ricorso che appare eccedente rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento e, comunque, non supera la verifica delle condizioni dell’azione svolta secondo un criterio di opportuno rigore.
In considerazione della natura in rito della pronuncia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO