TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 77 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCHESELLI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to TOMIZZI
FRANCESCO in TERMOLI, VIA BORGO n. 4, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to D'ETTORRE ANTONIO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio elettivamente domiciliato presso il suo studio in
TERMOLI, PIAZZA BEGA n. 28, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 140/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli depositata in data 29.06.2022
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di opposizione ritualmente notificato, il sito Controparte_1 in Termoli, , in persona dell'Amministratore p.t. proponeva Controparte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2020, emesso dal Giudice di Pace di Termoli su ricorso della società con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.754,18 Parte_1
a titolo di servizi di manutenzione e interventi di riparazione dell'ascensore condominiale.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo CP_1 opposto per mancanza della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. e, parimenti nel merito, l'inadeguatezza delle fatture allegate al ricorso a dare prova del credito vantato, in uno all'inesistenza di un contratto che potesse legittimare le pretese creditorie avanzate dalla società nei confronti del Condominio. Ad ogni modo, con riguardo all'esecuzione Parte_1 dei servizi e degli interventi indicati nelle fatture, nel dedurre che si era trattato di interventi manutentivi e sporadici, evidenziava la non correttezza degli stessi, tanto da aver generato pregiudizio alla corretta funzionalità dei sistemi e alla loro fruibilità. Infine, lamentava l'esorbitanza delle somme richieste e contestava i criteri di calcolo adoperati.
Si costituiva la società chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposta deduceva che in data 22.04.2009 era stato stipulato con il Condominio il contratto n. 40495414 denominato “Tranquillità Kone” e codice cliente n. 1055450, con decorrenza dal 01.07.2009 e durata di 5 anni, avente ad oggetto il servizio di manutenzione semicompleta dell'impianto n.
10154943 situato nel Condominio , con canone annuo di euro 1.000,00, Controparte_1 oltre iva. L'opposta, a conforto del proprio credito, evidenziava di aver prodotto non solo le fatture ma anche i rapporti di intervento firmati dal cliente, in uno al fatto che nel corso del rapporto non era stata mai mossa alcuna contestazione, neppure in occasione della comunicazione, da parte del , del proprio recesso dal contratto, in conseguenza del CP_1 quale la aveva emesso fattura per l'importo dovuto in caso di recesso anticipato, Parte_1 secondo quanto previsto dall'art. 10 del contratto. Infine, la convenuta sosteneva l'infondatezza delle contestazioni mosse dal al proprio operato, svolte, difatti, per la prima volta CP_1 solo in sede di opposizione.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società dolendosi Parte_1
pagina 2 di 8 dell'ingiustizia della pronuncia sulla scorta dei seguenti motivi: a) erronea dichiarazione di tardività, inammissibilità ed inutilizzabilità delle prove orali dedotte dalla con la memoria Pt_1 ex art. 320 c.p.c.; b) erronea valutazione delle prove documentali offerte dalla con Parte_1 il procedimento monitorio.
Si è costituito il , eccependo, in limine, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello alla stregua degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, evidenziando l'infondatezza dei motivi di gravame dedotti dall'appellante, attesa la correttezza della pronuncia di primo grado.
*********
L'appello è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.
3. In primo luogo, con riguardo alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, deve rilevarsi che l'appello proposto contiene le indicazioni richieste dall'articolo
342 c.p.c., e tanto a mente del consolidato principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI ord. 22.02.2017 n. 4541; vedi anche sez. VI ord. 30.05.2018 n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica con chiarezza il punto motivazionale – anche trascritto- oggetto di impugnazione, esponendo compiutamente le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado che si offre al
Giudice dell'Appello.
Quanto invece alla censura di cui all'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto non si è palesato prima facie privo di ragionevole probabilità di accoglimento, vale a dire manifestamente infondato, tenuto conto delle argomentazioni addotte dall'appellante, come appresso si dirà.
4. Con il primo motivo di appello, la società ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pagina 3 di 8 sentenza di primo grado per avere il Giudicante ritenuto inammissibili le prove orali articolate con la memoria ex art. 320 c.p.c. L'appellante ha sostenuto che all'udienza di prima comparizione, celebrata in data 9.7.2021, il Giudice di Pace, in accoglimento della richiesta dell'opponente di concessione di un termine per esame della comparsa di costituzione e risposta, rinviava l'udienza a quella del 15.10.2021, di talché quest'ultima era da considerarsi mera prosecuzione della prima udienza;
ciò posto, secondo l'appellante il successivo rinvio all'udienza del 05.11.2021, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., era stato disposto a fronte delle contestazioni svolte dal e per consentire all'opposta di “poter formulare definitivamente le proprie istanze CP_1 istruttorie concernenti le produzioni documentali contestate in prima udienza” (Cfr. pagg. 5 e 6 atto di appello); ne deriverebbe così la piena ammissibilità della prova orale articolata.
4.1. Il motivo è infondato.
Giova premettere che nel giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace, secondo le disposizioni ratione temporis applicabili al caso in esame (ante d.lgs. 149/2022), la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme. Questa libertà di forme fa sì che non siano individuabili preclusioni con riferimento agli atti introduttivi, che invece si ricollegano alla prima udienza: a norma dell'art. 320, comma 3 c.p.c., infatti, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il g.d.p. invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”. È nella prima udienza, dunque, che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma. Il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 c.p.c. solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso
“quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che il rinvio è disposto quando, per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza, può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che all'udienza del 15.10.2021 non è stata formulata dalle parti alcuna precisazione dei fatti già esposti negli atti introduttivi o richiesta di prova, né alcun nuovo deposito documentale è avvenuto, tale da giustificare l'applicazione del comma 4 dell'art. 320 c.p.c. Sul punto, non è seriamente predicale una diversa lettura della posizione assunta dalle parti all'udienza del 5.11.2021 (come vorrebbe l'appellate): come si legge nel verbale d'udienza del 15.10.2021, entrambe le parti si limitavano a riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, contestando in maniera generica le deduzioni, richieste e produzioni istruttorie avversarie, sicché pagina 4 di 8 è del tutto evidente l'assenza dei presupposti che giustificavano l'applicabilità del co. 4 art. 320
c.p.c. (ex plurimis Cass. n. 7238 del 29.03.2006; Cass. 11946 del 8.8.2003, n. 11946).
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudicante ha fondato la propria decisione solo sulle fatture commerciali, senza prendere in considerazione l'ulteriore documentazione prodotta sin dalla fase monitoria.
5.1. Il motivo è fondato.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova viene ripartito secondo la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio, di talché parte opposta (il creditore) dovrà provare la fonte del proprio diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre l'opponente (debitore ingiunto) dovrà allegare il proprio adempimento ovvero, in caso di inadempimento, dimostrare la non imputabilità dello stesso, con l'ulteriore precisazione che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del
14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv. 505362).
Nel caso di specie, il credito di euro 3.754,18 oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo al pagamento delle fatture nn. 93768856 del 08.01.2018, 93869046 del 29.06.2018,
93978023 del 10.01.2019, 94083768 del 01.07.2019 per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore n. 10154943 situato all'interno del , della fattura n. Controparte_2
94125821 del 23.10.2019 avente ad oggetto un intervento di manutenzione straordinaria e della fattura n. 94278821 del 12.03.2020 per il recesso anticipato dal servizio.
L'odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva allegato di aver concluso con il un contratto avente ad oggetto il servizio di Controparte_1 manutenzione dell'impianto n. 10154943, contratto prodotto sin dalla fase monitoria e contenuto nel relativo fascicolo. In tale contratto, identificato con il codice cliente n. 1055450 e denominato “Tranquillità Kone”, è possibile individuare il nominativo del “Cliente”, ovvero
, l'ubicazione dello stesso, e cioè “ , Controparte_1 Controparte_1
Termoli”, e l'identificativo dell'impianto oggetto di manutenzione, n. 10154943. Al riguardo, ininfluente è la difesa del , peraltro svolta per la prima volta solo nelle memorie CP_1
pagina 5 di 8 finali in sede di appello, concernente la sottoscrizione del contratto a nome di “
[...]
”, poiché trattasi di mero timbro sul quale è apposta, invece, la sottoscrizione Parte_3 del rag. amministratore del in causa, come si desume dal raffronto della Pt_2 CP_1 sottoscrizione impressa su tale timbro con quella apposta in calce alla missiva del 30.12.2019 a sua pacifica firma, missiva che fuga ogni dubbio sulla riconducibilità di tale contratto all'odierna appellata: difatti, in tale comunicazione, inviata dal ragioniere per conto di diversi Pt_2
Condomini alla figura espressamente anche il Parte_1 Controparte_1
e, in relazione ad esso, viene espressamente indicato il numero identificativo per cliente del rapporto, nel caso di specie proprio quello riportato nel contratto menzionato, ovvero n.
1055450. Tale missiva, in sé non contestata, non è declassabile- come vorrebbe l'appellata- a
“certificazione” del fatto che “nessuna prestazione è stata eseguita in favore del CP_1 convenuto”, poiché, di tutta evidenza, il recesso presuppone l'esistenza e l'esecuzione di un rapporto contrattuale, peraltro individuato dallo stesso amministratore, all'interno della diffida, tramite richiamo al codice cliente assegnato dalla società al rapporto. Da ultimo, non può non evidenziarsi la contraddittorietà di una siffatta difesa con quella relativa alla non correttezza degli interventi eseguiti dalla che, secondo l'odierna appellata, avrebbero arrecato pregiudizio Pt_1 alla funzionalità dei sistemi e alla fruibilità del servizio: tale circostanza comprova proprio l'esistenza di un contratto a monte e la sua esecuzione, mentre l'assenza di contestazioni in corso di rapporto, neppure svolte all'atto della disdetta, rendono tali doglianze sguarnite di prova.
Assoldata allora l'esistenza del contratto e passando agli interventi di manutenzione dedotti in fattura, la società opposta ha dato prova dell'esecuzione degli stessi versando in atti, sin dalla fase monitoria, i rapporti di intervento sottoscritti per accettazione, sui quali nulla è stato validamente osservato o specificatamente contestato dall'opponente in primo grado. Difatti, ininfluente è la contestazione che gli stessi non sono stati sottoscritti dall'amministratore, non essendo a tanto onerato neppure contrattualmente, mentre non sono state contestate le sottoscrizioni indicate nei rapporti nella parte relativa al “cliente”, la cui contestazione, per il principio di vicinanza della prova, era oltremodo agevole per il , mediante la CP_1 semplice produzione dei nominativi dei condomini, al fine di escludere ad essi la riconducibilità delle accettazioni. Peraltro, sempre in fase monitoria, la aveva già allegato il documento Pt_1 di verifica periodica dell'Ente accertatore EUROCERT datato 16.10.2019 – da cui risulta la quale ditta incaricata della manutenzione dell'impianto di ascensore-, dal quale da un lato Pt_1 non emergono rilievi di non conformità dell'impianto, e dall'altro risultano indicati gli esiti delle verifiche periodiche da parte del manutentore;
anche su tale documento nulla è stato osservato pagina 6 di 8 in primo grado dal . CP_1
Infine, quanto alla fattura n. 94278821 del 13.03.2020, emessa dalla per il recesso Parte_1 anticipato, il credito della a fronte del recesso in corso d rapporto del Condominio, risulta Pt_1 per tabulas dal disposto di cui all'art. 10.2 del Contratto, che prevede che “In caso di recesso anticipato del cliente, avrà diritto a una indennità che sarà quantificata secondo le stesse modalità ed importi di Pt_1 cui alla clausola 10.1 che precede” ovvero “pari al 45% dell'ammontare di tutti i canoni residui fino alla scadenza del Contratto nel caso in cui i Contratti abbia una durata residua fino a 36 mesi. Nel caso in cui il
Contratto abbia una durata residua superiore a 38 mesi, la penale sarà pari al 45% dell'ammontare dei canoni fino alla 36a mensilità, oltre al 30% dei canoni residui dovuti per le mensilità successive alla 36° e fino alla
60a. Nei casi in cui i Contratti abbiano una durata superiore a 60 mesi non sarà dovuta alcuna penale per le mensilità residue dalla 60° mensilità fino alla scadenza del Contratto”.
6. In definitiva, l'appello deve essere accolto, risultando dalla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria- non limitata alla produzione delle sole fatture- la prova del credito vantato dalla società.
La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il . CP_1
Le spese del presente grado di giudizio e di quello di primo grado seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi in primo grado
(e secondo il dm 55/2014 ratione temporis applicabile) e nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, attesa l'esiguità delle attività svolte in tali ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: rigetta l'opposizione proposta dal e Controparte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 369/2020, emesso dal Giudice di Pace di Termoli in data 6.11.2020;
− condanna il al pagamento, per le Controparte_1
pagina 7 di 8 causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, e per il presente grado di giudizio, in € 1.702,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 13/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 77 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCHESELLI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to TOMIZZI
FRANCESCO in TERMOLI, VIA BORGO n. 4, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to D'ETTORRE ANTONIO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio elettivamente domiciliato presso il suo studio in
TERMOLI, PIAZZA BEGA n. 28, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 140/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli depositata in data 29.06.2022
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di opposizione ritualmente notificato, il sito Controparte_1 in Termoli, , in persona dell'Amministratore p.t. proponeva Controparte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2020, emesso dal Giudice di Pace di Termoli su ricorso della società con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.754,18 Parte_1
a titolo di servizi di manutenzione e interventi di riparazione dell'ascensore condominiale.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo CP_1 opposto per mancanza della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. e, parimenti nel merito, l'inadeguatezza delle fatture allegate al ricorso a dare prova del credito vantato, in uno all'inesistenza di un contratto che potesse legittimare le pretese creditorie avanzate dalla società nei confronti del Condominio. Ad ogni modo, con riguardo all'esecuzione Parte_1 dei servizi e degli interventi indicati nelle fatture, nel dedurre che si era trattato di interventi manutentivi e sporadici, evidenziava la non correttezza degli stessi, tanto da aver generato pregiudizio alla corretta funzionalità dei sistemi e alla loro fruibilità. Infine, lamentava l'esorbitanza delle somme richieste e contestava i criteri di calcolo adoperati.
Si costituiva la società chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'opposta deduceva che in data 22.04.2009 era stato stipulato con il Condominio il contratto n. 40495414 denominato “Tranquillità Kone” e codice cliente n. 1055450, con decorrenza dal 01.07.2009 e durata di 5 anni, avente ad oggetto il servizio di manutenzione semicompleta dell'impianto n.
10154943 situato nel Condominio , con canone annuo di euro 1.000,00, Controparte_1 oltre iva. L'opposta, a conforto del proprio credito, evidenziava di aver prodotto non solo le fatture ma anche i rapporti di intervento firmati dal cliente, in uno al fatto che nel corso del rapporto non era stata mai mossa alcuna contestazione, neppure in occasione della comunicazione, da parte del , del proprio recesso dal contratto, in conseguenza del CP_1 quale la aveva emesso fattura per l'importo dovuto in caso di recesso anticipato, Parte_1 secondo quanto previsto dall'art. 10 del contratto. Infine, la convenuta sosteneva l'infondatezza delle contestazioni mosse dal al proprio operato, svolte, difatti, per la prima volta CP_1 solo in sede di opposizione.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società dolendosi Parte_1
pagina 2 di 8 dell'ingiustizia della pronuncia sulla scorta dei seguenti motivi: a) erronea dichiarazione di tardività, inammissibilità ed inutilizzabilità delle prove orali dedotte dalla con la memoria Pt_1 ex art. 320 c.p.c.; b) erronea valutazione delle prove documentali offerte dalla con Parte_1 il procedimento monitorio.
Si è costituito il , eccependo, in limine, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello alla stregua degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, evidenziando l'infondatezza dei motivi di gravame dedotti dall'appellante, attesa la correttezza della pronuncia di primo grado.
*********
L'appello è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.
3. In primo luogo, con riguardo alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, deve rilevarsi che l'appello proposto contiene le indicazioni richieste dall'articolo
342 c.p.c., e tanto a mente del consolidato principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI ord. 22.02.2017 n. 4541; vedi anche sez. VI ord. 30.05.2018 n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica con chiarezza il punto motivazionale – anche trascritto- oggetto di impugnazione, esponendo compiutamente le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado che si offre al
Giudice dell'Appello.
Quanto invece alla censura di cui all'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto non si è palesato prima facie privo di ragionevole probabilità di accoglimento, vale a dire manifestamente infondato, tenuto conto delle argomentazioni addotte dall'appellante, come appresso si dirà.
4. Con il primo motivo di appello, la società ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pagina 3 di 8 sentenza di primo grado per avere il Giudicante ritenuto inammissibili le prove orali articolate con la memoria ex art. 320 c.p.c. L'appellante ha sostenuto che all'udienza di prima comparizione, celebrata in data 9.7.2021, il Giudice di Pace, in accoglimento della richiesta dell'opponente di concessione di un termine per esame della comparsa di costituzione e risposta, rinviava l'udienza a quella del 15.10.2021, di talché quest'ultima era da considerarsi mera prosecuzione della prima udienza;
ciò posto, secondo l'appellante il successivo rinvio all'udienza del 05.11.2021, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., era stato disposto a fronte delle contestazioni svolte dal e per consentire all'opposta di “poter formulare definitivamente le proprie istanze CP_1 istruttorie concernenti le produzioni documentali contestate in prima udienza” (Cfr. pagg. 5 e 6 atto di appello); ne deriverebbe così la piena ammissibilità della prova orale articolata.
4.1. Il motivo è infondato.
Giova premettere che nel giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace, secondo le disposizioni ratione temporis applicabili al caso in esame (ante d.lgs. 149/2022), la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme. Questa libertà di forme fa sì che non siano individuabili preclusioni con riferimento agli atti introduttivi, che invece si ricollegano alla prima udienza: a norma dell'art. 320, comma 3 c.p.c., infatti, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il g.d.p. invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”. È nella prima udienza, dunque, che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma. Il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 c.p.c. solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso
“quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che il rinvio è disposto quando, per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza, può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che all'udienza del 15.10.2021 non è stata formulata dalle parti alcuna precisazione dei fatti già esposti negli atti introduttivi o richiesta di prova, né alcun nuovo deposito documentale è avvenuto, tale da giustificare l'applicazione del comma 4 dell'art. 320 c.p.c. Sul punto, non è seriamente predicale una diversa lettura della posizione assunta dalle parti all'udienza del 5.11.2021 (come vorrebbe l'appellate): come si legge nel verbale d'udienza del 15.10.2021, entrambe le parti si limitavano a riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, contestando in maniera generica le deduzioni, richieste e produzioni istruttorie avversarie, sicché pagina 4 di 8 è del tutto evidente l'assenza dei presupposti che giustificavano l'applicabilità del co. 4 art. 320
c.p.c. (ex plurimis Cass. n. 7238 del 29.03.2006; Cass. 11946 del 8.8.2003, n. 11946).
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudicante ha fondato la propria decisione solo sulle fatture commerciali, senza prendere in considerazione l'ulteriore documentazione prodotta sin dalla fase monitoria.
5.1. Il motivo è fondato.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova viene ripartito secondo la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio, di talché parte opposta (il creditore) dovrà provare la fonte del proprio diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre l'opponente (debitore ingiunto) dovrà allegare il proprio adempimento ovvero, in caso di inadempimento, dimostrare la non imputabilità dello stesso, con l'ulteriore precisazione che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del
14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv. 505362).
Nel caso di specie, il credito di euro 3.754,18 oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo al pagamento delle fatture nn. 93768856 del 08.01.2018, 93869046 del 29.06.2018,
93978023 del 10.01.2019, 94083768 del 01.07.2019 per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore n. 10154943 situato all'interno del , della fattura n. Controparte_2
94125821 del 23.10.2019 avente ad oggetto un intervento di manutenzione straordinaria e della fattura n. 94278821 del 12.03.2020 per il recesso anticipato dal servizio.
L'odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva allegato di aver concluso con il un contratto avente ad oggetto il servizio di Controparte_1 manutenzione dell'impianto n. 10154943, contratto prodotto sin dalla fase monitoria e contenuto nel relativo fascicolo. In tale contratto, identificato con il codice cliente n. 1055450 e denominato “Tranquillità Kone”, è possibile individuare il nominativo del “Cliente”, ovvero
, l'ubicazione dello stesso, e cioè “ , Controparte_1 Controparte_1
Termoli”, e l'identificativo dell'impianto oggetto di manutenzione, n. 10154943. Al riguardo, ininfluente è la difesa del , peraltro svolta per la prima volta solo nelle memorie CP_1
pagina 5 di 8 finali in sede di appello, concernente la sottoscrizione del contratto a nome di “
[...]
”, poiché trattasi di mero timbro sul quale è apposta, invece, la sottoscrizione Parte_3 del rag. amministratore del in causa, come si desume dal raffronto della Pt_2 CP_1 sottoscrizione impressa su tale timbro con quella apposta in calce alla missiva del 30.12.2019 a sua pacifica firma, missiva che fuga ogni dubbio sulla riconducibilità di tale contratto all'odierna appellata: difatti, in tale comunicazione, inviata dal ragioniere per conto di diversi Pt_2
Condomini alla figura espressamente anche il Parte_1 Controparte_1
e, in relazione ad esso, viene espressamente indicato il numero identificativo per cliente del rapporto, nel caso di specie proprio quello riportato nel contratto menzionato, ovvero n.
1055450. Tale missiva, in sé non contestata, non è declassabile- come vorrebbe l'appellata- a
“certificazione” del fatto che “nessuna prestazione è stata eseguita in favore del CP_1 convenuto”, poiché, di tutta evidenza, il recesso presuppone l'esistenza e l'esecuzione di un rapporto contrattuale, peraltro individuato dallo stesso amministratore, all'interno della diffida, tramite richiamo al codice cliente assegnato dalla società al rapporto. Da ultimo, non può non evidenziarsi la contraddittorietà di una siffatta difesa con quella relativa alla non correttezza degli interventi eseguiti dalla che, secondo l'odierna appellata, avrebbero arrecato pregiudizio Pt_1 alla funzionalità dei sistemi e alla fruibilità del servizio: tale circostanza comprova proprio l'esistenza di un contratto a monte e la sua esecuzione, mentre l'assenza di contestazioni in corso di rapporto, neppure svolte all'atto della disdetta, rendono tali doglianze sguarnite di prova.
Assoldata allora l'esistenza del contratto e passando agli interventi di manutenzione dedotti in fattura, la società opposta ha dato prova dell'esecuzione degli stessi versando in atti, sin dalla fase monitoria, i rapporti di intervento sottoscritti per accettazione, sui quali nulla è stato validamente osservato o specificatamente contestato dall'opponente in primo grado. Difatti, ininfluente è la contestazione che gli stessi non sono stati sottoscritti dall'amministratore, non essendo a tanto onerato neppure contrattualmente, mentre non sono state contestate le sottoscrizioni indicate nei rapporti nella parte relativa al “cliente”, la cui contestazione, per il principio di vicinanza della prova, era oltremodo agevole per il , mediante la CP_1 semplice produzione dei nominativi dei condomini, al fine di escludere ad essi la riconducibilità delle accettazioni. Peraltro, sempre in fase monitoria, la aveva già allegato il documento Pt_1 di verifica periodica dell'Ente accertatore EUROCERT datato 16.10.2019 – da cui risulta la quale ditta incaricata della manutenzione dell'impianto di ascensore-, dal quale da un lato Pt_1 non emergono rilievi di non conformità dell'impianto, e dall'altro risultano indicati gli esiti delle verifiche periodiche da parte del manutentore;
anche su tale documento nulla è stato osservato pagina 6 di 8 in primo grado dal . CP_1
Infine, quanto alla fattura n. 94278821 del 13.03.2020, emessa dalla per il recesso Parte_1 anticipato, il credito della a fronte del recesso in corso d rapporto del Condominio, risulta Pt_1 per tabulas dal disposto di cui all'art. 10.2 del Contratto, che prevede che “In caso di recesso anticipato del cliente, avrà diritto a una indennità che sarà quantificata secondo le stesse modalità ed importi di Pt_1 cui alla clausola 10.1 che precede” ovvero “pari al 45% dell'ammontare di tutti i canoni residui fino alla scadenza del Contratto nel caso in cui i Contratti abbia una durata residua fino a 36 mesi. Nel caso in cui il
Contratto abbia una durata residua superiore a 38 mesi, la penale sarà pari al 45% dell'ammontare dei canoni fino alla 36a mensilità, oltre al 30% dei canoni residui dovuti per le mensilità successive alla 36° e fino alla
60a. Nei casi in cui i Contratti abbiano una durata superiore a 60 mesi non sarà dovuta alcuna penale per le mensilità residue dalla 60° mensilità fino alla scadenza del Contratto”.
6. In definitiva, l'appello deve essere accolto, risultando dalla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria- non limitata alla produzione delle sole fatture- la prova del credito vantato dalla società.
La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il . CP_1
Le spese del presente grado di giudizio e di quello di primo grado seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi in primo grado
(e secondo il dm 55/2014 ratione temporis applicabile) e nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, attesa l'esiguità delle attività svolte in tali ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: rigetta l'opposizione proposta dal e Controparte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 369/2020, emesso dal Giudice di Pace di Termoli in data 6.11.2020;
− condanna il al pagamento, per le Controparte_1
pagina 7 di 8 causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, e per il presente grado di giudizio, in € 1.702,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 13/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8