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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/08/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. 504/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
FRANCESCA DE NICOLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO DE CP_1
LIBRA e dell'Avv. FRANCESCA PICCHIAMI, con elezioni di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.03.2025, a proposto cumulo di domanda Parte_1 di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c.. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con n EC (RI) in data 28.08.2004; CP_1
Per
- che dall'unione coniugale nasceva in data 28.07.2008 il figlio , studente;
- di essere titolare di un'attività commerciale avviata da poco, con un reddito che non supera euro 1.000,00 mensili;
- che il resistente, dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepirebbe una retribuzione di euro 2.500,00 circa mensili e avrebbe ulteriori introiti per lavori che svolge quale geometra arrivando ad un reddito complessivo di euro 3.000,00 mensili;
- che nel corso degli anni veniva meno da parte della ricorrente nei confronti del marito quell'affectio coniugalis su cui si fonda il rapporto matrimoniale;
- che, al contrario, il resistente continuava a mantenere un atteggiamento di negazione della situazione, rifiutando di prendere atto della decisione della moglie, talché la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione, lasciando la decisione al resistente circa l'assegnazione della ex casa coniugale, salvo il diritto del minore a mantenere in essa la sua residenza, con affidamento condiviso del figlio e collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, porre a carico del resistente contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili e contributo al mantenimento della ricorrente pari ad euro 350,00 mensili, oltre Istat annuale e il 70% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo del Tribunale di Terni, con successiva richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
spese legali compensate.
Si è costituito il quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione, si CP_1 opponeva alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, il resistente, in ordine alle richieste economiche di controparte, evidenziava come la coniuge non avesse esattamente rappresentato la propria capacità reddituale, eccessivamente ridimensionata rispetto a quella effettiva. Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, con richiesta di pronuncia della separazione e assegnazione della abitazione familiare allo stesso, affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso Per il genitore indicato dal figlio e con diritto dell'altro genitore di frequentare liberamente il figlio in base alle esigenze di quest'ultimo e previo accordo con esso;
porre a carico del resistente contributo Per al mantenimento del figlio determinato in euro 400,00 mensili, ove sia collocato in via prevalente Per presso la ricorrente, ovvero in euro 300,00 mensili, ove sia collocato in via prevalente presso il padre, oltre il 50% delle spese straordinarie per il minore, opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione delle parti del 23.06.2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di vivere immobile in locazione con canone di euro 480,00, di svolgere l'attività lavorativa di commerciante nel settore alimentare con reddito mensile netto di euro 700,00 – 800,00 circa, di avere le seguenti proprietà immobiliari: quota abitazione familiare (1/6) – negozio al 50% tra le parti in cui si svolge l'attività lavorativa – 50% di immobile locato per 300,00 euro – ¼ di immobile da locare da luglio per euro 420,00 – 50% immobile in Terminillo – 100% terreno coltivato a tartufi – ¼ di terreno edificabile;
il resistente di vivere in immobile in comproprietà tra le parti (5/6), di svolgere la professione di geometra dipendente e libero professionista con p.i., con reddito mensile netto di circa euro 2.000 come dipendente e di circa 800,00 euro come libero professionista, di avere le seguenti proprietà immobiliari: quota dell'abitazione familiare (5/6) – negozio al 50% tra le parti in cui la ricorrente svolge l'attività – 50% di immobile locato per 300 euro mensili – 3/4 di immobile da locare da luglio per euro 420 – 50% immobile in Terminillo – 3/4 di terreno edificabile.
All'esito dell'udienza le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
Per
“1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la abitazione del padre e libere frequentazioni con la madre in ragione dell'età del ragazzo;
2. Assegnazione della casa familiare al resistente con quanto in essa contenuto;
3. Il resistente corrisponderà alla ricorrente contributo di euro 400 mensili per il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025 oltre Istat annuale;
4. Le spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato tribunale saranno suddivise tra le parti al 60% a carico del padre e il 40 % a carico della madre;
5. Le parti si impegnano a mantenere fermo il canone di locazione del negozio di cui sono comproprietarie destinato ad attività commerciale della ricorrente ad euro 500,00 mensili fino alla scadenza dell'attuale contratto;
6. Le parti si impegnano a suddividere il saldo presente nel conto corrente cointestato al 50% e a mantenere tale conto corrente al solo fine del pagamento del mutuo cointestato con versamento mensile sul conto del 50% dell'importo del mutuo da parte di ciascuno;
7. Spese compensate.”
Il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di divorzio e il difensore di parte resistente ha accettato la rinuncia alla domanda di divorzio.
Le parti hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la separazione, con accoglimento delle condizioni congiunte sopra indicate e rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico. L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Le condizioni della separazione come sopra riportate sono da ritenersi congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in EC (RI) in data 28.08.2004 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Greccio (RI) (atto 25, parte II, serie A, dell'anno 2004); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
FRANCESCA DE NICOLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO DE CP_1
LIBRA e dell'Avv. FRANCESCA PICCHIAMI, con elezioni di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.03.2025, a proposto cumulo di domanda Parte_1 di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c.. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con n EC (RI) in data 28.08.2004; CP_1
Per
- che dall'unione coniugale nasceva in data 28.07.2008 il figlio , studente;
- di essere titolare di un'attività commerciale avviata da poco, con un reddito che non supera euro 1.000,00 mensili;
- che il resistente, dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepirebbe una retribuzione di euro 2.500,00 circa mensili e avrebbe ulteriori introiti per lavori che svolge quale geometra arrivando ad un reddito complessivo di euro 3.000,00 mensili;
- che nel corso degli anni veniva meno da parte della ricorrente nei confronti del marito quell'affectio coniugalis su cui si fonda il rapporto matrimoniale;
- che, al contrario, il resistente continuava a mantenere un atteggiamento di negazione della situazione, rifiutando di prendere atto della decisione della moglie, talché la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione, lasciando la decisione al resistente circa l'assegnazione della ex casa coniugale, salvo il diritto del minore a mantenere in essa la sua residenza, con affidamento condiviso del figlio e collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, porre a carico del resistente contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili e contributo al mantenimento della ricorrente pari ad euro 350,00 mensili, oltre Istat annuale e il 70% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo del Tribunale di Terni, con successiva richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
spese legali compensate.
Si è costituito il quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione, si CP_1 opponeva alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, il resistente, in ordine alle richieste economiche di controparte, evidenziava come la coniuge non avesse esattamente rappresentato la propria capacità reddituale, eccessivamente ridimensionata rispetto a quella effettiva. Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, con richiesta di pronuncia della separazione e assegnazione della abitazione familiare allo stesso, affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso Per il genitore indicato dal figlio e con diritto dell'altro genitore di frequentare liberamente il figlio in base alle esigenze di quest'ultimo e previo accordo con esso;
porre a carico del resistente contributo Per al mantenimento del figlio determinato in euro 400,00 mensili, ove sia collocato in via prevalente Per presso la ricorrente, ovvero in euro 300,00 mensili, ove sia collocato in via prevalente presso il padre, oltre il 50% delle spese straordinarie per il minore, opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione delle parti del 23.06.2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di vivere immobile in locazione con canone di euro 480,00, di svolgere l'attività lavorativa di commerciante nel settore alimentare con reddito mensile netto di euro 700,00 – 800,00 circa, di avere le seguenti proprietà immobiliari: quota abitazione familiare (1/6) – negozio al 50% tra le parti in cui si svolge l'attività lavorativa – 50% di immobile locato per 300,00 euro – ¼ di immobile da locare da luglio per euro 420,00 – 50% immobile in Terminillo – 100% terreno coltivato a tartufi – ¼ di terreno edificabile;
il resistente di vivere in immobile in comproprietà tra le parti (5/6), di svolgere la professione di geometra dipendente e libero professionista con p.i., con reddito mensile netto di circa euro 2.000 come dipendente e di circa 800,00 euro come libero professionista, di avere le seguenti proprietà immobiliari: quota dell'abitazione familiare (5/6) – negozio al 50% tra le parti in cui la ricorrente svolge l'attività – 50% di immobile locato per 300 euro mensili – 3/4 di immobile da locare da luglio per euro 420 – 50% immobile in Terminillo – 3/4 di terreno edificabile.
All'esito dell'udienza le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
Per
“1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la abitazione del padre e libere frequentazioni con la madre in ragione dell'età del ragazzo;
2. Assegnazione della casa familiare al resistente con quanto in essa contenuto;
3. Il resistente corrisponderà alla ricorrente contributo di euro 400 mensili per il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025 oltre Istat annuale;
4. Le spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato tribunale saranno suddivise tra le parti al 60% a carico del padre e il 40 % a carico della madre;
5. Le parti si impegnano a mantenere fermo il canone di locazione del negozio di cui sono comproprietarie destinato ad attività commerciale della ricorrente ad euro 500,00 mensili fino alla scadenza dell'attuale contratto;
6. Le parti si impegnano a suddividere il saldo presente nel conto corrente cointestato al 50% e a mantenere tale conto corrente al solo fine del pagamento del mutuo cointestato con versamento mensile sul conto del 50% dell'importo del mutuo da parte di ciascuno;
7. Spese compensate.”
Il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di divorzio e il difensore di parte resistente ha accettato la rinuncia alla domanda di divorzio.
Le parti hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la separazione, con accoglimento delle condizioni congiunte sopra indicate e rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico. L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Le condizioni della separazione come sopra riportate sono da ritenersi congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in EC (RI) in data 28.08.2004 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Greccio (RI) (atto 25, parte II, serie A, dell'anno 2004); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
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PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti