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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa ZI IE, nella causa iscritta al N. 15582 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti GANCI FABIO, MICELI WALTER e RINALDI GIOVANNI ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara la contumacia del resistente. CP_1
Condanna il resistente, al pagamento, a titolo d'indennità sostitutiva per ferie CP_1 non godute, in favore della ricorrente della somma di €. 4.310,78 per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio
NC e IN AN.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente deduceva di aver maturato, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale, senza aver tuttavia percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie
1 non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
24/12/2012; chiedeva pertanto, previo accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute - quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni – la condanna del al relativo pagamento, Controparte_1
col favore delle spese;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in CP_1
giudizio, nonostante la ritualità della notifica, cosicché se ne dichiara la contumacia;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi intere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le sentenze rese dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, in materia analoga;
- rilevato, in particolare, che la questione relativa alla fruizione delle ferie è disciplinata dalla l. 228/2012 la quale, all'art. 1, comma 54, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Considerata la disposizione di cui al comma 8 art. 5 del d.l. 95/2012 ove si prevede che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”, il successivo comma 55 dell'art 1 della l. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate dall'1settembre 2013.
Ciò posto, nel caso di specie è circostanza pacifica quella che la ricorrente abbia
2 maturato un numero di ferie e festività soppresse superiore ai giorni di sospensione dell'attività. Occorre, poi, rilevare che la scelta di non fruire le ferie nel periodo tra l'inizio del rapporto di lavoro e le lezioni, nonché tra la fine delle lezioni o degli esami e la scadenza del contratto deve plausibilmente ascriversi - in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione del datore di lavoro.
- rilevato che, tenuto conto degli a.s. che vengono in rilievo nella specie all'esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 54, L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali – nonché quanto disposto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La recente giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato illavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass. 21780/2022);
- rilevato che l'amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova di aver espletato le superiori formalità, ossia di aver invitato il ricorrente a usufruire delle ferie maturate e non ancora godute entro la data di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato;
- rilevato che, con riferimento al quantum debeatur, il conteggio offerto da parte ricorrente deve intendersi corretto;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni id rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025
La Giudice
ZI IE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa ZI IE, nella causa iscritta al N. 15582 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti GANCI FABIO, MICELI WALTER e RINALDI GIOVANNI ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara la contumacia del resistente. CP_1
Condanna il resistente, al pagamento, a titolo d'indennità sostitutiva per ferie CP_1 non godute, in favore della ricorrente della somma di €. 4.310,78 per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio
NC e IN AN.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente deduceva di aver maturato, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale, senza aver tuttavia percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie
1 non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
24/12/2012; chiedeva pertanto, previo accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute - quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni – la condanna del al relativo pagamento, Controparte_1
col favore delle spese;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in CP_1
giudizio, nonostante la ritualità della notifica, cosicché se ne dichiara la contumacia;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi intere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le sentenze rese dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, in materia analoga;
- rilevato, in particolare, che la questione relativa alla fruizione delle ferie è disciplinata dalla l. 228/2012 la quale, all'art. 1, comma 54, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Considerata la disposizione di cui al comma 8 art. 5 del d.l. 95/2012 ove si prevede che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”, il successivo comma 55 dell'art 1 della l. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate dall'1settembre 2013.
Ciò posto, nel caso di specie è circostanza pacifica quella che la ricorrente abbia
2 maturato un numero di ferie e festività soppresse superiore ai giorni di sospensione dell'attività. Occorre, poi, rilevare che la scelta di non fruire le ferie nel periodo tra l'inizio del rapporto di lavoro e le lezioni, nonché tra la fine delle lezioni o degli esami e la scadenza del contratto deve plausibilmente ascriversi - in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione del datore di lavoro.
- rilevato che, tenuto conto degli a.s. che vengono in rilievo nella specie all'esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 54, L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali – nonché quanto disposto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La recente giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato illavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass. 21780/2022);
- rilevato che l'amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova di aver espletato le superiori formalità, ossia di aver invitato il ricorrente a usufruire delle ferie maturate e non ancora godute entro la data di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato;
- rilevato che, con riferimento al quantum debeatur, il conteggio offerto da parte ricorrente deve intendersi corretto;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni id rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025
La Giudice
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