Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Ordinanza collegiale 18 aprile 2024
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2023, proposto da
RI FR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato RI Vittoria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lomagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
nei confronti
AN AS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della “ordinanza di demolizione dei lavori eseguiti presso il fabbricato sito in Via Mazzini, 7, mappale 395 di proprietà della Signora AN RI FR” n. 44 del 27.12.2022 emanata dal Comune di Lomagna;
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti del ricorrente, tra cui a mero titolo esemplificativo:
- l'ordinanza n.38 del 17.11.2022 di sospensione lavori emanata dal Comune di Lomagna;
- la nota prot. 17031 del 30.12.2022;
- il provvedimento di conclusione del procedimento prot. 14492 del 30.12.2022;
- la nota prot. 17031 del 10.01.2023;
- nonché, nell’ipotesi in cui fossero da interpretarsi nel senso prospettato dall'amministrazione, gli artt. 16 e 28 delle Nta del Pgt di Lomagna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lomagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RI FR AN è proprietaria di un immobile a uso abitativo sito in Lomagna (LC), in Via Mazzini n. 7, catastalmente identificato al Foglio 5 mappale 395.
2. La ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che l’immobile veniva edificato in data anteriore al 1967;
- di aver acquistato di un mobile a seguito di procedure esecutive nel 2017;
- che lo stesso era oggetto di numerosi interventi edilizi, tra i quali la Scia n. 114/2021 per un intervento di riqualificazione energetica, che prevedeva anche un innalzamento del tetto di 20 cm, rientrante nella tolleranza del 2% ex art. 34- bis d.P.R. n. 380/2001.
3. Afferma poi la ricorrente che tutte le pratiche edilizie presentate, a partire dal 2001 e inclusa quella del 2021, avrebbero contenuto un errore di rappresentazione dell’altezza dell’edificio, indicata come 9,30 m, a fronte di un’altezza effettiva che sarebbe invece stata di 10,08 m e divenuta poi di 10,28 m a seguito dell’intervento del 2021. In tesi, l’errore sarebbe derivato da una sottostima dell’altezza del piano rialzato, indicata come 3,00 m anziché 3,58 m.
4. A seguito di una segnalazione di terzi, il Comune di Lomagna effettuava un sopralluogo il 7 novembre 2022, rilevando la difformità tra l’altezza reale e quella dichiarata nelle pratiche edilizie e, in data 17 novembre 2022, disponeva dapprima la sospensione dei lavori.
La proprietaria trasmetteva quindi una relazione asseverata dal proprio tecnico, volta a spiegare l’asserito errore di rappresentazione grafica dei precedenti elaborati ed effettuava un rilievo strumentale, trasmesso pure al comune, a supporto della propria tesi.
Infine, in data 27 dicembre 2022, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione n. 44/2022, ordinando il ripristino dell’altezza a 9,30 m.
In particolare, nell’ordinanza predetta si dava atto che, rispetto a quanto indicato nelle pratiche edilizie, l’altezza dell’edificio risulterebbe aumentata di 76 cm sullo spigolo sud ovest, 47 cm sullo spigolo sud est e di 51 cm su quello nord ovest. In definitiva, l’aumento di altezza veniva qualificato come abusivo e si ordinava il ripristino dello status quo ante .
5. Sul presupposto dell’illegittimità dell’ordine di demolizione, la proprietaria ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi di censura.
6. Il Comune di Lomagna si è costituito in giudizio in data 2 marzo 2023, per resistere al ricorso.
7. Ad esito dell’udienza camerale del 21 marzo 2023, con ordinanza n. 278 del 22 marzo 2023, il Tar ha sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato.
A seguito dell’udienza pubblica del 16 aprile 2024, con ordinanza n. 1160/2024, il Tar ha disposto una verificazione per accertare in sostanza se, oltre al sopralzo di 20 cm oggetto della Scia del 2021, fosse stato eseguito un ulteriore innalzamento rispetto all’edificazione originaria oppure se il sopralzo del 2021 fosse stato eseguito in maniera difforme da quanto dichiarato. Il quesito formulato era il seguente: « Letti gli atti di causa, il permesso di costruire e tutti i suoi allegati, l’ordinanza di demolizione n. 44/2022, esaminati i documenti prodotti dalle parti, con particolare riferimento alle aerofotogrammetrie e alle foto estratte da google maps in diversi periodi di tempo, effettuati gli accertamenti e i rilievi ritenuti opportuni sui luoghi, anche con riguardo ai materiali del manto di copertura e all’avvenuta sostituzione edilizia degli stessi rispetto all’originaria edificazione, se il tetto dell’immobile sia stato oggetto di sopralzo rispetto all’edificazione originaria, in che periodo sia avvenuta la modifica e quale la sua consistenza; indichi le modalità di misurazione e gli elementi obiettivi su cui è possibile o meno effettuare l’accertamento delegato, esponendo quant’altro utile ai fini di giustizia ».
I termini inizialmente concessi sono stati prorogati, su richiesta del verificatore, con ordinanza n. 2804 del 15 ottobre 2024.
Il verificatore ha depositato la propria relazione, previo contraddittorio con le parti, in data 23 ottobre 2024 e acquisita al sistema informativo il giorno successivo.
8. In vista dell’udienza pubblica del 25 marzo 2025, fissata per la trattazione di merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive difese, anche alla luce degli esiti della verificazione disposta in via istruttoria.
Infine, all’udienza predetta, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ai fini della soluzione delle questioni dedotte col ricorso, si deve anzitutto dare conto degli esiti degli incombenti istruttori disposti e della condivisibilità degli stessi.
1.1. Come già evidenziato in fatto, il quesito sottoposto al verificatore nominato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano, concerneva la circostanza che l’immobile sito in Via Mazzini n. 7, mappale 395, avesse o meno subito un sopralzo del tetto, e in caso affermativo, di quale entità e in quale epoca.
1.2. Il verificatore nominato, ing. Lorenzo Marziali, dà atto in relazione di aver condotto l’analisi sulla base della documentazione urbanistica e catastale, delle osservazioni delle parti, delle immagini storiche (inclusi rilievi aerofotogrammetrici e Google Maps) e di un sopralluogo tecnico effettuato il 10 luglio 2024 alla presenza dei consulenti delle parti. Durante il sopralluogo, il verificatore rilevava che erano stati eseguiti interventi significativi sulla copertura, tra cui la demolizione e ricostruzione del muro perimetrale di sostegno del tetto, la realizzazione di un cordolo in cemento armato, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la posa di un cappotto termico. Riferisce al Collegio di non aver rinvenuto elementi costruttivi riconducibili alla copertura preesistente e che non è stato possibile accedere alla stratigrafia del tetto attuale per motivi di sicurezza.
1.3. Quanto agli elementi documentali utilizzabili per la risposta al quesito formulato, il verificatore evidenzia nella relazione le ragioni per cui né le aerofotogrammetrie del 1996 e del 2014, né le immagini di Google Maps possono essere ritenute affidabili per la determinazione delle altezze dell’edificio prima e dopo la Scia del 2021: ciò essenzialmente a causa dell’elevato margine di errore altimetrico e della mancanza di riferimenti fisici certi. In questo senso, anche le osservazioni del consulente tecnico del Comune di Lomagna, che proponeva di considerare come riferimento la testa del travetto esterno e la quota strada, sono state ritenute non decisive, in quanto non supportate da misurazioni analoghe ante operam .
1.4. A valle delle considerazioni appena espresse, il verificatore ritiene di poter prendere invece come riferimento la quota al rustico del solaio del piano sottotetto, ciò in quanto la cui posizione altimetrica non è contestata nel contenzioso ed esso non ha formato oggetto delle opere edilizie di cui alla Scia n. 114/2021. Detto solaio veniva infatti solo traslato (per lavori autorizzati mediante permesso di costruire in sanatoria n. 7/2005) in una posizione di 30 cm più bassa di quella dell’edificazione originaria e la condizione, peraltro confermata dalle osservazioni effettuate dal verificatore, è pacifica tra le parti.
Poste tali premesse, il verificatore evidenzia che l’unico sopralzo rilevabile rispetto all’edificazione originaria è quello di 18 cm del sottotetto. In particolare, il verificatore ha preso come riferimento il punto di intersezione tra il cordolo di appoggio della struttura del tetto e il solaio del sottotetto e da tale confronto è emerso che l’altezza rilevata in sede di sopralluogo (108 cm) era effettivamente superiore di 18 cm rispetto a quella rappresentata nei grafici ante operam (90 cm).
L’intervento predetto è stato temporalmente collocato dal verificatore come successivo al 2018 e più precisamente successivo alla data di inizio lavori dichiarata nella Scia del 2021 avente ad oggetto il sopralzo, ovvero il 29 luglio 2021.
1.5. Le conclusioni del verificatore sono argomentate e sostenute da un’analisi dettagliata della documentazione, dello stato dei luoghi e improntate a un principio di precauzione; di esse può essere ricostruito l’intero iter, sicché il Collegio ritiene di condividerle. Inoltre, il verificatore ha – di nuovo condivisibilmente – spiegato le ragioni tecniche per le quali i documenti fotografici su cui il Comune ha fondato i propri accertamenti non siano utilizzabili.
1.6. Nel merito, deve quindi essere accertato che non è ravvisabile con certezza alcuna opera di sopralzo dell’edificio posteriore all’edificazione e anteriore alla Scia del 2021, mentre il sopralzo del 2021 è rimasto nei limiti delle tolleranze costruttive. È quindi verosimile la tesi della ricorrente secondo cui la differente altezza dell’edificio rilevata sia dovuta a un originario difetto di rappresentazione grafica, riportato anche nelle tavole edilizie successive.
2. Devono allora essere accolti il primo motivo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione poiché non si tratterebbe di opere effettivamente abusive, bensì tali – nella consistenza altimetrica – sin dall’edificazione originaria ante 1967.
3. Il secondo motivo di ricorso è svolto in via subordinata per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente una difformità e, a fronte della fondatezza dei motivi svolti in via principale, lo stesso non deve essere deciso.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo.
5. Le spese di verificazione devono essere poste a carico del Comune soccombente.
Quanto all’importo delle stesse:
- vista l’istanza per il pagamento per onorari avanzata dal verificatore, con nota depositata in data 24 ottobre 2024;
- considerato che la liquidazione del compenso spettante ai verificatori è disciplinata dal regolamento approvato con D.M. 20 luglio 2012, n. 140, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ossia al 23 agosto 2012;
- considerato altresì che il sistema dei parametri così introdotto non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, sì da restargli affidata una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del singolo caso (v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 11859; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 23 marzo 2021 n. 762 e 22 luglio 2020 n. 1413);
- considerato infatti che i parametri previsti dalla normativa per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento (cfr. art. 38 D.M. 140/2012) non possono essere esattamente individuati e quantificati, con la conseguenza che bisogna procedere ad una valutazione di carattere equitativo, “ tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione ”;
- preso atto che nel caso in esame il verificatore ha espletato un’accurata attività preliminare di rilievo in loco e una successiva attività di ricostruzione ed elaborazione degli accertamenti compiuti;
- visto il deposito in giudizio in data 24 ottobre 2024 della Relazione redatta all’esito della verificazione;
si ritiene equo liquidare al verificatore, in relazione all’attività svolta, la richiesta somma di euro 6.822,00 (tremilasettecentonovanta/00), comprensiva di ogni voce rilevante, ponendo il tutto a carico del Comune di Lomagna, che verserà il dovuto all’IBAN indicato nella nota di liquidazione (IT 59 R 01000 03228 000000000621), intestato all’Agenzia delle Entrate, e secondo le modalità ivi indicate (specificando nella causale del versamento il numero del Registro Generale al quale è iscritto il ricorso per cui è stata disposta la verificazione in oggetto).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 44 del 27.12.2022 emanata dal Comune di Lomagna.
Condanna il Comune di Lomagna alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali, nonché alla refusione del contributo unificato versato.
Condanna il Comune di Lomagna al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 6.822,00 (seimilaottocentoventidue/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | RI Ada Russo |
IL SEGRETARIO