Art. 3. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 , concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, e' definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 3, comma 2, del D.L. n. 245/1989 (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "2. Il termine previsto dall' art. 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli e' prorogato al 31 dicembre 1989".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 3, comma 2, del D.L. n. 245/1989 (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "2. Il termine previsto dall' art. 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli e' prorogato al 31 dicembre 1989".