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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/11/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1235/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FREDIANI SERGIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. SINI FRANCO;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione dell'affidamento e del mantenimento della prole.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 20.11.2025, celebrata in trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come in atti. MOTIVAZIONE ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “In Via definitiva ed anche in via temporanea ed urgente:
1) affidamento condiviso al padre e alla madre del figlio con domiciliazione Per_1
esclusiva presso la madre, e con possibilità di frequentazione del figlio da parte del padre a fine settimana alternati senza pernottamenti, o secondo le modalità che lo stesso vorrà proporre compatibilmente alle condizioni di salute ed esigenze sanitarie del figlio ed alle esigenze lavorative e familiari del padre. Resta inteso, in ogni caso, che nei tempi di visita del figlio, il padre si occuperà di accompagnarlo nelle varie attività riabilitative, sportive e/o ricreative e/o, comunque, seguire gli impegni programmati, impegnandosi ad acquisire le necessarie competenze dovute per una necessaria assistenza. Entrambi genitori conformemente al principio della bigenitorialità cui è ispirato l'affidamento condiviso introdotto dalla legge 54/2006, eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione ed all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Sebbene tutte le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il figlio dovranno essere prese di comune intesa fra i genitori, e sempre previa comunicazione ed informazione dell'altro, quelle di natura medica urgente saranno di esclusiva valutazione del genitore che lo accudisce stabilmente.
2) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio la somma di € 800, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente Per_1
mese di Luglio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Grosseto, e dovranno essere regolarizzate fra le parti entro il giorno 10 di ogni mese. Per tutte le spese di natura straordinaria, la eventuale deducibilità ai fini fiscali delle stesse sarà nella misura del 50 % ciascuno. L'assegno di invalidità e l'indennità ex L. 5 febbraio 1992, n. 104 saranno percepite dalla sig.ra che le destinerà alle necessità di Analogamente Parte_1 Per_1 l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito integralmente dalla madre. Parimenti verranno percepiti dalla madre nella misura del 100% eventuali rimborsi e/o sovvenzioni per la scuola.
3) Per le festività solenni verrà seguito il principio dell'alternanza, con la precisazione per le festività natalizie rimarrà con un genitore per le giornate di Natale e Santo Stefano Per_1
e con l'altro genitore per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio.
Per le festività pasquali potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il Per_1
giorno della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive senza pernottamenti, potrà trascorrere con il padre due Per_1
settimane non consecutive durante i mesi di Luglio ed Agosto. Tali periodi dovranno essere comunicati tempestivamente all'altro genitore entro la fine del mese di marzo di ciascun anno, così da consentire l'organizzazione dei ricoveri periodici e delle ferie estive. Le parti si impegnano comunque a collaborare qualora si rappresenti la necessità di individuare ulteriori o diverse modalità e/o tempi di frequentazione con i genitori, nonché comunque rispettare la volontà del minore anche tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, adoperandosi in ogni caso affinché venga mantenuto un rapporto equilibrato con entrambi genitori e venga rispettato il principio della bigenitorialità.
4) I genitori prestano fin d'ora reciproco consenso ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai trattamenti sanitari programmati e dei documenti per l'espatrio”.
Si è costituito , chiedendo: “In Via definitiva 1) Affidamento CP_1
condiviso, con ogni decisione medica comunque delegata in via esclusiva alla sig.ra
2) Assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di € 600,00 Parte_1
mensili con aggiornamento ISTAT automatico a decorrere dalla data del ricorso oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso Tribunale di Grosseto;
le spese mediche, salvo quelle debitamente prescritte, dovranno essere preventivamente concordate fra le parti;
3) Qualsiasi ulteriore somma ( a titolo di indennità, assegno unico, pensione, invalidità ect) verrà amministrata ordinariamente e straordinariamente dalla sig.ra
4) un fine settimana al mese il minore starà con il padre dal sabato mattina al Parte_1 sabato sera e dalla domenica mattina alla domenica sera 5) Nel periodo natalizio il padre terrà il bambino per 4gg. dal 28/12, mentre nel periodo estivo, ad agosto, il primo anno lo terrà una settimana, il secondo anno 10 gg. e dal terzo anno per 2 settimane, anche non consecutive, da concordare fra i genitori entro il 31/05 di ogni anno”.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo per la conciliazione della lite, secondo le condizioni rassegnate dal resistente.
Con le note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) affidamento condiviso al padre ed alla madre del figlio minore con domiciliazione esclusiva presso Per_1
l'abitazione ove risiede la madre;
2) entrambi genitori, conformemente al principio della bigenitorialità cui è ispirato l'affidamento condiviso introdotto dalla legge 54/2006, eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione ed all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre ogni decisione medica viene delegata in via esclusiva alla sig.ra 3) il sig. con Parte_1 CP_1
decorrenza dalla data del ricorso, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di € 600 mensili, annualmente da rivalutarsi in Per_1
base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Grosseto;
Le spese mediche, salvo quelle debitamente prescritte, dovranno essere preventivamente concordate fra le parti;
4) Qualsiasi ulteriore somma percepita in conseguenza della disabilità del minore a titolo di indennità, assegno unico, pensione, contributi, invalidità, etc., verrà amministrata in via esclusiva, ordinariamente e straordinariamente, dalla sig.ra 5) Il padre trascorrerà con il minore un fine Parte_1
settimana al mese, dal sabato mattina al sabato sera e dalla domenica mattina alla domenica sera. Nel periodo natalizio il padre terrà il bambino per 4gg. dal 28/12, mentre nel periodo estivo, ad agosto, il primo anno lo terrà una settimana, il secondo anno 10 gg. e dal terzo anno per 2 settimane, anche non consecutive, da concordare fra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
Spese compensate”. Le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse morale e materiale del minore , Persona_2
nato il [...], sicché possono senz'altro recepirsi.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1235/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nelle note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 20/11/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1235/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FREDIANI SERGIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. SINI FRANCO;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione dell'affidamento e del mantenimento della prole.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 20.11.2025, celebrata in trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come in atti. MOTIVAZIONE ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “In Via definitiva ed anche in via temporanea ed urgente:
1) affidamento condiviso al padre e alla madre del figlio con domiciliazione Per_1
esclusiva presso la madre, e con possibilità di frequentazione del figlio da parte del padre a fine settimana alternati senza pernottamenti, o secondo le modalità che lo stesso vorrà proporre compatibilmente alle condizioni di salute ed esigenze sanitarie del figlio ed alle esigenze lavorative e familiari del padre. Resta inteso, in ogni caso, che nei tempi di visita del figlio, il padre si occuperà di accompagnarlo nelle varie attività riabilitative, sportive e/o ricreative e/o, comunque, seguire gli impegni programmati, impegnandosi ad acquisire le necessarie competenze dovute per una necessaria assistenza. Entrambi genitori conformemente al principio della bigenitorialità cui è ispirato l'affidamento condiviso introdotto dalla legge 54/2006, eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione ed all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Sebbene tutte le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il figlio dovranno essere prese di comune intesa fra i genitori, e sempre previa comunicazione ed informazione dell'altro, quelle di natura medica urgente saranno di esclusiva valutazione del genitore che lo accudisce stabilmente.
2) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio la somma di € 800, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente Per_1
mese di Luglio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Grosseto, e dovranno essere regolarizzate fra le parti entro il giorno 10 di ogni mese. Per tutte le spese di natura straordinaria, la eventuale deducibilità ai fini fiscali delle stesse sarà nella misura del 50 % ciascuno. L'assegno di invalidità e l'indennità ex L. 5 febbraio 1992, n. 104 saranno percepite dalla sig.ra che le destinerà alle necessità di Analogamente Parte_1 Per_1 l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito integralmente dalla madre. Parimenti verranno percepiti dalla madre nella misura del 100% eventuali rimborsi e/o sovvenzioni per la scuola.
3) Per le festività solenni verrà seguito il principio dell'alternanza, con la precisazione per le festività natalizie rimarrà con un genitore per le giornate di Natale e Santo Stefano Per_1
e con l'altro genitore per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio.
Per le festività pasquali potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il Per_1
giorno della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive senza pernottamenti, potrà trascorrere con il padre due Per_1
settimane non consecutive durante i mesi di Luglio ed Agosto. Tali periodi dovranno essere comunicati tempestivamente all'altro genitore entro la fine del mese di marzo di ciascun anno, così da consentire l'organizzazione dei ricoveri periodici e delle ferie estive. Le parti si impegnano comunque a collaborare qualora si rappresenti la necessità di individuare ulteriori o diverse modalità e/o tempi di frequentazione con i genitori, nonché comunque rispettare la volontà del minore anche tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, adoperandosi in ogni caso affinché venga mantenuto un rapporto equilibrato con entrambi genitori e venga rispettato il principio della bigenitorialità.
4) I genitori prestano fin d'ora reciproco consenso ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai trattamenti sanitari programmati e dei documenti per l'espatrio”.
Si è costituito , chiedendo: “In Via definitiva 1) Affidamento CP_1
condiviso, con ogni decisione medica comunque delegata in via esclusiva alla sig.ra
2) Assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di € 600,00 Parte_1
mensili con aggiornamento ISTAT automatico a decorrere dalla data del ricorso oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso Tribunale di Grosseto;
le spese mediche, salvo quelle debitamente prescritte, dovranno essere preventivamente concordate fra le parti;
3) Qualsiasi ulteriore somma ( a titolo di indennità, assegno unico, pensione, invalidità ect) verrà amministrata ordinariamente e straordinariamente dalla sig.ra
4) un fine settimana al mese il minore starà con il padre dal sabato mattina al Parte_1 sabato sera e dalla domenica mattina alla domenica sera 5) Nel periodo natalizio il padre terrà il bambino per 4gg. dal 28/12, mentre nel periodo estivo, ad agosto, il primo anno lo terrà una settimana, il secondo anno 10 gg. e dal terzo anno per 2 settimane, anche non consecutive, da concordare fra i genitori entro il 31/05 di ogni anno”.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo per la conciliazione della lite, secondo le condizioni rassegnate dal resistente.
Con le note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) affidamento condiviso al padre ed alla madre del figlio minore con domiciliazione esclusiva presso Per_1
l'abitazione ove risiede la madre;
2) entrambi genitori, conformemente al principio della bigenitorialità cui è ispirato l'affidamento condiviso introdotto dalla legge 54/2006, eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione ed all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre ogni decisione medica viene delegata in via esclusiva alla sig.ra 3) il sig. con Parte_1 CP_1
decorrenza dalla data del ricorso, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di € 600 mensili, annualmente da rivalutarsi in Per_1
base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Grosseto;
Le spese mediche, salvo quelle debitamente prescritte, dovranno essere preventivamente concordate fra le parti;
4) Qualsiasi ulteriore somma percepita in conseguenza della disabilità del minore a titolo di indennità, assegno unico, pensione, contributi, invalidità, etc., verrà amministrata in via esclusiva, ordinariamente e straordinariamente, dalla sig.ra 5) Il padre trascorrerà con il minore un fine Parte_1
settimana al mese, dal sabato mattina al sabato sera e dalla domenica mattina alla domenica sera. Nel periodo natalizio il padre terrà il bambino per 4gg. dal 28/12, mentre nel periodo estivo, ad agosto, il primo anno lo terrà una settimana, il secondo anno 10 gg. e dal terzo anno per 2 settimane, anche non consecutive, da concordare fra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
Spese compensate”. Le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse morale e materiale del minore , Persona_2
nato il [...], sicché possono senz'altro recepirsi.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1235/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nelle note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 20/11/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia