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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13802/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13802/2024 avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DELL'ABATE ROSARIO ACHILLE elettivamente domiciliato in VIA GALLO PECCA N. 20 10086 RIVAROLO CANAVESE presso il difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Accertato l'inadempimento del dott. nel pagamento della somma di € 10.277,00, quale debito residuo del CP_1 conduttore per canoni e spese, condannare il medesimo all'immediato pagamento della somma di € 10.277,00, in favore di
oltre interessi moratori dalla data del riconoscimento del debito al saldo;
Parte_1
− in subordine, condannare il dott. al pagamento della rate scadute e di quelle a scadere, sino all'estinzione del CP_1 debito, oltre interessi moratori dalla data del riconoscimento del debito al saldo;
− con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase stragiudiziale di negoziazione assistita.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.7.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza il 3.9.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto sig. CP_1 esponendo in fatto: 1) di aver concluso, con il convenuto conduttore, un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'unita immobiliare sita in Torino, C.so Trapani, 30 ad uso Studio
Odontoiatrico; 2) il contratto veniva consensualmente risolto dalle parti in data 27 gennaio 2024 (doc.1); 3) le parti avevano convenuto che il debito residuo del conduttore, pari ad € 10.277,00, fosse onorato con pagamento rateali mensili di € 500,00 sino al saldo (doc.2); 4) il conduttore, tuttavia, non aveva pagato neppure una rata ed i solleciti di pagamento inviati dal locatore non avevano sortito esito alcuno;
5) con comunicazione in data 10.6.2024, inviata a mezzo pec, il ricorrente, assistito dal difensore, aveva notificato alla controparte l'invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, ma tale invito era restato privo di riscontro;
6) il debitore era quindi decaduto dal beneficio del pagamento rateale. In diritto argomentava in merito alla proponibilità del ricorso ex art 281 decies c.p.c. trattandosi di causa di natura documentale, in ordine al verificarsi della condizione di procedibilità, alla decorrenza degli interessi dal giorno del riconoscimento del debito.
Concludeva, pertanto, richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito da ordinario semplificato in locatizio e alla successiva udienza, dopo il deposito della memoria integrativa la parte ricorrente, senza necessità di svolgere attività istruttoria, discuteva la causa ex art 429 c.p.c. ed il giudice la decideva con lettura del dispositivo e riserva delle motivazioni.
2. Il ricorso è fondato.
Il sig. ha concluso con il sig un contratto di locazione Parte_1 CP_1 ad uso diverso dall'abitazione avente ad oggetto immobile sito in sito in Torino corso Trapani n. 30.
Il contratto veniva consensualmente risolto in data 27.1.2024 (doc 1).
La riconsegna dell'immobile (al termine del rapporto) non costituisce l'unica obbligazione posta a carico del conduttore, giacché, tra gli obblighi a carico del conduttore, vi è quello principale di dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).
Parte locatrice ha esposto che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento della somma di
10.277 euro quale residuo per canoni e spese.
pagina 2 di 4 La prova è stata raggiunta con la produzione del doc. 2 che rappresenta il riconoscimento del debito effettuato il 27.1.2024 da parte del conduttore che si è contestualmente impegnato al pagamento rateale nella misura di euro 500 al mese.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass.
Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Parte conduttrice non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto, ma si è limitata a rilasciare l'immobile in seguito all'accordo sulla risoluzione consensuale del contratto.
Parte conduttrice deve, pertanto, essere condannata al pagamento dei canoni e degli oneri accessori nella misura richiesta da parte locatrice, ossia al pagamento di 10277,00 euro, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del riconoscimento del debito (27.1.2024) al saldo come da domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22, in relazione all'effettivo valore della controversia e all'attività svolta, tenuto conto della natura documentale del giudizio e della contumacia della parte convenuta, esclusa la fase istruttoria non svolta:
✓ fase di studio: 500 euro;
✓ fase introduttiva: 400 euro;
✓ fase decisionale: 900 euro.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento di nel pagamento della somma di € 10.277,00, CP_1 quale debito residuo del conduttore per canoni e spese;
2. Condanna il convenuto a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
10.277,00, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del debito al saldo;
pagina 3 di 4 3. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 337,20 per esposti e in € 1800,00 per compensi professionali (fase studio euro 500,00, fase introduttiva euro 400,00, e fase decisionale euro 900,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 8.5.2025
Il Giudice
Andrea De Magistris
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13802/2024 avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DELL'ABATE ROSARIO ACHILLE elettivamente domiciliato in VIA GALLO PECCA N. 20 10086 RIVAROLO CANAVESE presso il difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Accertato l'inadempimento del dott. nel pagamento della somma di € 10.277,00, quale debito residuo del CP_1 conduttore per canoni e spese, condannare il medesimo all'immediato pagamento della somma di € 10.277,00, in favore di
oltre interessi moratori dalla data del riconoscimento del debito al saldo;
Parte_1
− in subordine, condannare il dott. al pagamento della rate scadute e di quelle a scadere, sino all'estinzione del CP_1 debito, oltre interessi moratori dalla data del riconoscimento del debito al saldo;
− con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase stragiudiziale di negoziazione assistita.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.7.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza il 3.9.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto sig. CP_1 esponendo in fatto: 1) di aver concluso, con il convenuto conduttore, un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'unita immobiliare sita in Torino, C.so Trapani, 30 ad uso Studio
Odontoiatrico; 2) il contratto veniva consensualmente risolto dalle parti in data 27 gennaio 2024 (doc.1); 3) le parti avevano convenuto che il debito residuo del conduttore, pari ad € 10.277,00, fosse onorato con pagamento rateali mensili di € 500,00 sino al saldo (doc.2); 4) il conduttore, tuttavia, non aveva pagato neppure una rata ed i solleciti di pagamento inviati dal locatore non avevano sortito esito alcuno;
5) con comunicazione in data 10.6.2024, inviata a mezzo pec, il ricorrente, assistito dal difensore, aveva notificato alla controparte l'invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, ma tale invito era restato privo di riscontro;
6) il debitore era quindi decaduto dal beneficio del pagamento rateale. In diritto argomentava in merito alla proponibilità del ricorso ex art 281 decies c.p.c. trattandosi di causa di natura documentale, in ordine al verificarsi della condizione di procedibilità, alla decorrenza degli interessi dal giorno del riconoscimento del debito.
Concludeva, pertanto, richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito da ordinario semplificato in locatizio e alla successiva udienza, dopo il deposito della memoria integrativa la parte ricorrente, senza necessità di svolgere attività istruttoria, discuteva la causa ex art 429 c.p.c. ed il giudice la decideva con lettura del dispositivo e riserva delle motivazioni.
2. Il ricorso è fondato.
Il sig. ha concluso con il sig un contratto di locazione Parte_1 CP_1 ad uso diverso dall'abitazione avente ad oggetto immobile sito in sito in Torino corso Trapani n. 30.
Il contratto veniva consensualmente risolto in data 27.1.2024 (doc 1).
La riconsegna dell'immobile (al termine del rapporto) non costituisce l'unica obbligazione posta a carico del conduttore, giacché, tra gli obblighi a carico del conduttore, vi è quello principale di dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).
Parte locatrice ha esposto che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento della somma di
10.277 euro quale residuo per canoni e spese.
pagina 2 di 4 La prova è stata raggiunta con la produzione del doc. 2 che rappresenta il riconoscimento del debito effettuato il 27.1.2024 da parte del conduttore che si è contestualmente impegnato al pagamento rateale nella misura di euro 500 al mese.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass.
Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Parte conduttrice non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto, ma si è limitata a rilasciare l'immobile in seguito all'accordo sulla risoluzione consensuale del contratto.
Parte conduttrice deve, pertanto, essere condannata al pagamento dei canoni e degli oneri accessori nella misura richiesta da parte locatrice, ossia al pagamento di 10277,00 euro, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del riconoscimento del debito (27.1.2024) al saldo come da domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22, in relazione all'effettivo valore della controversia e all'attività svolta, tenuto conto della natura documentale del giudizio e della contumacia della parte convenuta, esclusa la fase istruttoria non svolta:
✓ fase di studio: 500 euro;
✓ fase introduttiva: 400 euro;
✓ fase decisionale: 900 euro.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento di nel pagamento della somma di € 10.277,00, CP_1 quale debito residuo del conduttore per canoni e spese;
2. Condanna il convenuto a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
10.277,00, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del debito al saldo;
pagina 3 di 4 3. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 337,20 per esposti e in € 1800,00 per compensi professionali (fase studio euro 500,00, fase introduttiva euro 400,00, e fase decisionale euro 900,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 8.5.2025
Il Giudice
Andrea De Magistris
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