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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2024, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 592/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 24.12.2024, promossa da
, con l'avv. Marcello Di Summa;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Antonio Brancaccio;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.1.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue negli anni
2017, 2018 e 2019 a seguito di illegittima cancellazione, dichiararsi non dovuta la restituzione della indennità di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni e dichiararsi illegittima l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti in relazione agli anni dal 2015 al 2013.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante eccepisce in primo luogo la nullità dei provvedimenti di cancellazione per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 l.
241/1990, e per omessa notifica del verbale di primo accesso ispettivo, in violazione dell'art. 13 d.l.vo 124/2004.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, in subiecta materia non trova applicazione la l.
7.8.1990 n. 241: cfr. Cass.
6.10.2022 n. 29108; conformi
Cass. 13198/2019 e Cass. 28141/2018.
Inoltre, l'art. 13 co. 1 d.l.vo 23.4.2004 n. 124 prevede la consegna del verbale di primo accesso ispettivo al datore di lavoro, e non anche ai lavoratori, quale l'istante.
In ogni caso, il presente è un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto i diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la insussistenza dei presupposti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti) e non invece un giudizio di natura impugnatoria avente ad oggetto la legittimità degli atti amministrativi (nella specie, il disconoscimento delle giornate lavorative come operaio a tempo determinato e l'iscrizione di ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti): cfr. Cass. 20.4.2002 n. 5763;
2 ne consegue la irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo: cfr. Cass.
2.2.2023 n. 3129 e Cass. 28.12.2022 n. 37971.
Nel merito, la domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato CP_1
intercorsi negli anni di riferimento tra l'istante e l'azienda agricola Ivoli sarl sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016023196/DDL del 13.4.2021 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha univocamente confermato che l'istante negli anni di riferimento ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa per 102 giornate annue, su terreni ubicati in agro di
Francavilla Fontana e coltivati a orto, quale addetta alla piantumazione e raccolta di pomodori, rape, finocchi, cipolle e fagiolini, per sei ore al giorno, sotto le direttive di un rappresentante aziendale e dietro retribuzione: si vedano, in tal senso, le concordanti deposizioni rese dai testi , , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, non smentite da alcun'altra di segno opposto. Tes_4
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, ove si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
3 Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d.
24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., negli anni di riferimento per 102 giornate annue, e per l'effetto deve dichiararsi non dovuta all' la restituzione CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola già percepita per gli stessi anni.
Illegittima si rivela altresì l'iscrizione dell'istante negli elenchi dei coltivatori diretti – quale coadiuvante del nucleo coltivatore diretto di cui era titolare non attiva la madre – disposta di ufficio Parte_2
dall con decorrenza dall'1.4.2015, a seguito dei verbali unici di CP_1
accertamento e notificazione n. 2021.002644 e n. 2021.002591/DDL,
entrambi in data 14.4.2021.
L'art. 32 co. 1 lett. a) l. 29.4.1949 n. 264 estende infatti l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione “ai lavoratori agricoli che
prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi,
giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e
individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in
proprio”.
A sua volta, l'art. 2 d.p.r.
3.12.1970 n. 1049 dispone al co. 1 che “i
lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o
non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto
all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi del
lavoratori agricoli” ed aggiunge al co. 2 che “sono in ogni caso considerati
esercenti le attività di cui al co. 1 i lavoratori iscritti, ai fini
4 dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, negli elenchi
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni…”.
E' agevole desumere, dal combinato disposto delle norme appena citate,
che il lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi ha diritto di percepire il trattamento di disoccupazione se esercita un'attività agricola in proprio in via sussidiaria, mentre perde tale diritto se esercita un'attività agricola autonoma in via esclusiva, abituale o prevalente.
Deve a questo punto evidenziarsi che, a norma dell'art. 2 l.
9.1.1963 n. 9,
per attività prevalente deve intendersi “quella che impegni il coltivatore
diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e
che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Nel caso in esame, l' non ha provato che l'attività agricola autonoma CP_1
esercitata dalla ricorrente, nella detta qualità, sia stata, negli anni di riferimento, esclusiva, abituale o prevalente rispetto all'attività di lavoro agricolo subordinato.
Né a tale scopo soccorrono i verbali di accertamento ispettivo in atti, in quanto privi di specifici elementi di prova al riguardo.
Conclusivamente, deve disporsi la cancellazione dell'istante dagli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni dal 2015 al 2023.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
5 dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 per n. 102
giornate annue;
dichiara non dovuta all la restituzione dell'indennità CP_1
di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni;
ordina all' la CP_1
cancellazione dell'istante dagli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni dal
2015 al 2023; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marcello Di
Summa.
Taranto, 24.12.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 592/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 24.12.2024, promossa da
, con l'avv. Marcello Di Summa;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Antonio Brancaccio;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.1.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue negli anni
2017, 2018 e 2019 a seguito di illegittima cancellazione, dichiararsi non dovuta la restituzione della indennità di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni e dichiararsi illegittima l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti in relazione agli anni dal 2015 al 2013.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante eccepisce in primo luogo la nullità dei provvedimenti di cancellazione per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 l.
241/1990, e per omessa notifica del verbale di primo accesso ispettivo, in violazione dell'art. 13 d.l.vo 124/2004.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, in subiecta materia non trova applicazione la l.
7.8.1990 n. 241: cfr. Cass.
6.10.2022 n. 29108; conformi
Cass. 13198/2019 e Cass. 28141/2018.
Inoltre, l'art. 13 co. 1 d.l.vo 23.4.2004 n. 124 prevede la consegna del verbale di primo accesso ispettivo al datore di lavoro, e non anche ai lavoratori, quale l'istante.
In ogni caso, il presente è un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto i diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la insussistenza dei presupposti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti) e non invece un giudizio di natura impugnatoria avente ad oggetto la legittimità degli atti amministrativi (nella specie, il disconoscimento delle giornate lavorative come operaio a tempo determinato e l'iscrizione di ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti): cfr. Cass. 20.4.2002 n. 5763;
2 ne consegue la irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo: cfr. Cass.
2.2.2023 n. 3129 e Cass. 28.12.2022 n. 37971.
Nel merito, la domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato CP_1
intercorsi negli anni di riferimento tra l'istante e l'azienda agricola Ivoli sarl sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016023196/DDL del 13.4.2021 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha univocamente confermato che l'istante negli anni di riferimento ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa per 102 giornate annue, su terreni ubicati in agro di
Francavilla Fontana e coltivati a orto, quale addetta alla piantumazione e raccolta di pomodori, rape, finocchi, cipolle e fagiolini, per sei ore al giorno, sotto le direttive di un rappresentante aziendale e dietro retribuzione: si vedano, in tal senso, le concordanti deposizioni rese dai testi , , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, non smentite da alcun'altra di segno opposto. Tes_4
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, ove si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
3 Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d.
24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., negli anni di riferimento per 102 giornate annue, e per l'effetto deve dichiararsi non dovuta all' la restituzione CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola già percepita per gli stessi anni.
Illegittima si rivela altresì l'iscrizione dell'istante negli elenchi dei coltivatori diretti – quale coadiuvante del nucleo coltivatore diretto di cui era titolare non attiva la madre – disposta di ufficio Parte_2
dall con decorrenza dall'1.4.2015, a seguito dei verbali unici di CP_1
accertamento e notificazione n. 2021.002644 e n. 2021.002591/DDL,
entrambi in data 14.4.2021.
L'art. 32 co. 1 lett. a) l. 29.4.1949 n. 264 estende infatti l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione “ai lavoratori agricoli che
prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi,
giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e
individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in
proprio”.
A sua volta, l'art. 2 d.p.r.
3.12.1970 n. 1049 dispone al co. 1 che “i
lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o
non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto
all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi del
lavoratori agricoli” ed aggiunge al co. 2 che “sono in ogni caso considerati
esercenti le attività di cui al co. 1 i lavoratori iscritti, ai fini
4 dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, negli elenchi
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni…”.
E' agevole desumere, dal combinato disposto delle norme appena citate,
che il lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi ha diritto di percepire il trattamento di disoccupazione se esercita un'attività agricola in proprio in via sussidiaria, mentre perde tale diritto se esercita un'attività agricola autonoma in via esclusiva, abituale o prevalente.
Deve a questo punto evidenziarsi che, a norma dell'art. 2 l.
9.1.1963 n. 9,
per attività prevalente deve intendersi “quella che impegni il coltivatore
diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e
che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Nel caso in esame, l' non ha provato che l'attività agricola autonoma CP_1
esercitata dalla ricorrente, nella detta qualità, sia stata, negli anni di riferimento, esclusiva, abituale o prevalente rispetto all'attività di lavoro agricolo subordinato.
Né a tale scopo soccorrono i verbali di accertamento ispettivo in atti, in quanto privi di specifici elementi di prova al riguardo.
Conclusivamente, deve disporsi la cancellazione dell'istante dagli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni dal 2015 al 2023.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
5 dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 per n. 102
giornate annue;
dichiara non dovuta all la restituzione dell'indennità CP_1
di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni;
ordina all' la CP_1
cancellazione dell'istante dagli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni dal
2015 al 2023; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marcello Di
Summa.
Taranto, 24.12.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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