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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1801/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7774/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400003433 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1061/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 40402400003433 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2022, limitatamente ad uno degli immobili in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 3, cat. A/2 e la sua pertinenza sempre sita in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 8, cat. C/2 per un totale di 1.973,33 euro, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'avviso è illegittimo in quanto il Comune di Giugliano in Campania non ha tenuto conto dell'esenzione per abitazione principale.
Si è costituita la Publiservizi s.r.l. e ha rappresentato di aver riconosciuto l'esenzione per l'immobile e la relativa pertinenza.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo del ricorso è il mancato riconoscimento da parte del Comune dell'esenzione per abitazione principale in relazione all'immobile indicato in premessa ed alla pertinenza.
Il ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento in relazione agli altri immobili ma ha chiesto, esclusivamente, una rideterminazione dell'importo dovuto escludendo quello corrispondente ai due cespiti considerati abitazione principale e pertinenza.
Al riconoscimento da parte della Publiservizi s.r.l. delle eccezioni del ricorrente segue un accoglimento del ricorso, non risultando emesso un formale atto di annullamento parziale.
L'accoglimento del ricorso è, dunque, integrale, ma vi è una parte dell'avviso di accertamento che viene confermata.
E' chiaro che, con riferimento alla parte annullata, le sanzioni e gli interessi verranno parimenti annullati e dovranno essere rideterminati dall'Ufficio sulla base del nuovo importo conseguente alla rideterminazione dell'imposta.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della complessità della materia trattata e del comportamento processuale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento esecutivo in relazione all'imposta IMU dell'immobile in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 3, cat. A/2 e la sua pertinenza sempre sita in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 8, cat. C/2 per un totale di 1.973,33 euro. Compensa le spese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7774/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400003433 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1061/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 40402400003433 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2022, limitatamente ad uno degli immobili in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 3, cat. A/2 e la sua pertinenza sempre sita in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 8, cat. C/2 per un totale di 1.973,33 euro, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'avviso è illegittimo in quanto il Comune di Giugliano in Campania non ha tenuto conto dell'esenzione per abitazione principale.
Si è costituita la Publiservizi s.r.l. e ha rappresentato di aver riconosciuto l'esenzione per l'immobile e la relativa pertinenza.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo del ricorso è il mancato riconoscimento da parte del Comune dell'esenzione per abitazione principale in relazione all'immobile indicato in premessa ed alla pertinenza.
Il ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento in relazione agli altri immobili ma ha chiesto, esclusivamente, una rideterminazione dell'importo dovuto escludendo quello corrispondente ai due cespiti considerati abitazione principale e pertinenza.
Al riconoscimento da parte della Publiservizi s.r.l. delle eccezioni del ricorrente segue un accoglimento del ricorso, non risultando emesso un formale atto di annullamento parziale.
L'accoglimento del ricorso è, dunque, integrale, ma vi è una parte dell'avviso di accertamento che viene confermata.
E' chiaro che, con riferimento alla parte annullata, le sanzioni e gli interessi verranno parimenti annullati e dovranno essere rideterminati dall'Ufficio sulla base del nuovo importo conseguente alla rideterminazione dell'imposta.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della complessità della materia trattata e del comportamento processuale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento esecutivo in relazione all'imposta IMU dell'immobile in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 3, cat. A/2 e la sua pertinenza sempre sita in Indirizzo_1, distinto in catasto al foglio 62, num. 108, sub. 8, cat. C/2 per un totale di 1.973,33 euro. Compensa le spese