Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2024, proposto da
IG ET ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA RI, non costituito in giudizio;
per l'accertamento del silenzio
illegittimamente serbato dal Comune di Gallipoli in relazione alle istanze/diffide formulate dall'Ing. ND in date 16.05.2024, 09.07.2024 e 05.08.2024
e per la conseguente condanna
del Comune di Gallipoli alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 30.09.2024, parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente civico sulle sue istanze - diffide volte a sollecitare l’esercizio delle verifiche di conformità e regolarità dei lavori di ampliamento in corso di esecuzione nell’immobile di proprietà della sig.ra RI TA, ubicato al piano superiore a quello di sua proprietà sito nel complesso immobiliare di via delle Mimose n. 77, in località Baia Verde, a Gallipoli.
Il ricorrente, in particolare, ha premesso in punto di fatto:
-di aver rilevato, nell’autunno 2023, che sull’appartamento di proprietà della controinteressata erano stati avviati dei lavori di ampliamento, idonei tra l’altro, a pregiudicare la staticità dell’edificio e l’incolumità delle persone;
-di aver formulato istanza di accesso alla pratica edilizia presso il Comune di Gallipoli (pdc n. 59/2020);
-di essersi reso conto, tuttavia, che con il procedere dei lavori, questi erano difformi dal titolo edilizio sopra richiamato e di averne dato segnalazione più volte al Comune di Gallipoli, invitando e diffidando lo stesso “anche ai sensi e per gli effetti dell’art.27 d.P.R. n.380/2001, a svolgere ogni accertamento idoneo alla verifica della rispondenza dei lavori di ampliamento dell’immobile di proprietà della sig.ra RI, ad oggi in corso, alle condizioni e alle modalità esecutive stabilite dal Permesso di costruire del 13.05.2021 (p.e. n.59/2020) nonché, in ipotesi di riscontro negativo, ad adottare ogni iniziativa utile al ripristino della legalità, ivi compresa la sospensione dei medesimi lavori ”.
-di ritenere non satisfattive e comunque soprassessorie le note adottate dall’Ente civico in riscontro alle proprie diffide.
Alla luce dei fatti richiamati ha dedotto le seguenti censure:
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, DPR n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento e dell’obbligo di provvedere normativamente sancito dall’art. 2 L. n. 241 del 1990. Violazione del principio di celerità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione dei principi di tempestività, correttezza e buon andamento della PA.
Il Comune di Gallipoli, in data 10.10.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 10.06.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Si può prescindere dal vaglio delle eccezioni in rito, sollevate dall’Amministrazione resistente, poiché il gravame è infondato.
Agli atti vi sono le note provvedimentali, prot. n. 31215 del 20.5.2024, prot. n. 43055 dell’11.07.2024 e prot. n. 48959 del 06.08.2024 con cui il Comune di Gallipoli ha inteso riscontrare, con specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche, le richieste inoltrate dal ricorrente.
Prive di pregio, sul punto, sono le contestazioni attoree relative al carattere asseritamente soprasessorio dei provvedimenti di cui sopra adottati dall’Autorità comunale.
Secondo il pacifico e condivisibile orientamento della giurisprudenza « l’atto cd. ‘soprassessorio’ ricorre in presenza di attività le quali solo apparentemente configurano una spendita di potere, ma che sostanzialmente sfuggono all’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020 n. 1211) » (T.A.R. Lombardia Milano, II, 5 marzo 2021, n. 608):
Nella specie, il Comune con le note provvedimentali richiamate ha dato impulso effettivo alle all’iter sanzionatorio sollecitato; e ciò indipendentemente dall’esito sperato.
Le verifiche richieste, poi, per quanto in atti, sono esitate, da ultimo, nella nota comunale prot. n. 8108 del 4.2.2025 con cui si è inteso, tra le altre statuizioni assunte, ordinare la sospensione dei lavori in danno della controinteressata; con tutto ciò facendo venir meno la lamentata inerzia.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese processuali stante la peculiarità della questione esaminata possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO