Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2025, proposto da
LL Impianti S.n.c. di LL RT e F.Lli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CA Nazionale del Notariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Onofrio Antonio Spinoso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 17 febbraio 2025 con cui è la CA Nazionale del Notariato ha respinto la richiesta, presentata dal ricorrente il 17 gennaio 2025, di prendere visione ed estrarre copia di una documentazione, nella disponibilità della CA, relativa alle procedure di acquisto e ristrutturazione di un immobile sito in Roma, Via Cavour n. 185 di proprietà della stessa CA medesima;
nonché la condanna della CA Nazionale del Notariato all'ostensione dei documenti richiesti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CA Nazionale del Notariato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NC LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, mediante il quale la resistente ha rigettato l’istanza di accesso agli atti, nella disponibilità della CA, relativa alle procedure di acquisto e ristrutturazione di un immobile sito in Roma, Via Cavour n. 185 di proprietà della stessa CA.
Considerato che l’interesse sotteso alla predetta istanza di accesso risulta circoscritto, in sede di ricorso, nei seguenti testuali termini: “ la richiesta di accesso si inserisce in un complesso contenzioso che ha visto l’LL Impianti s.n.c. di LL RT e F.lli contrapporsi alla CA Nazionale del Notariato”; “[…] occorre, nella tutela degli interessi del ricorrente, comprendere chi ha stipulato gli accordi per la ristrutturazione dello stabile di via Cavour 185 e la connessa installazione degli impianti e, soprattutto, chi e come avrebbe dovuto, per legge, stipularli. […]”; “Nonostante l’avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell’LL impianti s.n.c., la CA Nazionale del Notariato non ha corrisposto, come avrebbe dovuto, alcun pagamento alla società subappaltatrice”; “la CA ha acquisito i lavori eseguiti dal sub appaltatore senza corrispondergli il dovuto compenso, assumendo di aver pagato l’unico appaltatore riconosciuto sulla base neppure si sa di quale contratto, considerato, come si è visto, che i contratti esibiti in giudizio, ammessa anche la loro legittimità, con la Ciaccio Appalti srl non potevano avere quale oggetto lavori diversi dalla manutenzione ordinaria o comunque neppure riguardavano l’immobile di cui si discute”; “Nonostante l’evidente ingiustificato arricchimento derivante dall’acquisizione delle opere realizzate, la CA ha costantemente negato ogni rapporto con il subappaltatore, sottraendosi agli obblighi di pagamento e cercando di eludere le regole della contrattazione pubblica. Questo sul presupposto – palesemente non vero e di cui si è ampiamente detto - che i lavori fossero stati commissionati da un privato proprietario – la CC Real Estate – e non dalla CA”; “Per il riconoscimento del proprio credito, la LL Impianti s.n.c. ha adito il Tribunale Civile di Roma con RG n. 66820, causa attualmente pendente dinanzi alla II Sez. Civile ”;
Letta la memoria difensiva di parte resistente, con la quale ha nel merito dedotto che la documentazione relativa “ all’acquisto di tale immobile era invece da ascrivere ad un’attività a carattere privato e pertanto non poteva essere consegnata giacché nel caso in esame non vi era alcuna connessione tra il diritto di accesso e l’attività di pubblico interesse svolta dalla CA (gestione previdenza e assistenza in favore dei notai e dei loro familiari). […] Nel caso in esame, se si ha riguardo alla vicenda giuridico-fattuale posta dalla ricorrente a fondamento della propria “actio ad exhibendum” e si mette in luce la natura dei documenti al cui ottenimento l’azione mira (documenti attinenti all’acquisto ed all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Roma – Via Cavour n. 185 ), appare immediatamente evidente che le posizioni soggettive della CA evocate dalla ricorrente vanno riferite alla qualità, rivestita da quest’ultima, di proprietaria del predetto immobile. Ciò significa che i rapporti giuridici sostanziali sottesi all’istanza ostensiva concernono la CA quale proprietaria dell’immobile e non si configurano diversamente da come lo sarebbero nei confronti di un qualsiasi soggetto privato. Essi, pertanto, non attengono a rapporti di natura pubblicistica, né sono riconducibili all’ “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Questa decisiva obiezione alla pretesa ostensiva non può essere superata dall’argomento secondo cui anche gli atti (di diritto privato) sono soggetti alle regole dell’accesso, se correlati al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla cura della CA, correlazione che nella specie – ad avviso diparte ricorrente - dovrebbe ammettersi in quanto la gestione immobiliare della CA contribuisce alla funzione di erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai propri iscritti (v. ricorso pag. 13).
Orbene, la LL Impianti è del tutto estranea a tali prestazioni di natura pubblicistica e all’attività istituzionale-funzionale propria dell’ente CA Notariato rispetto alla quale non può vantare alcuna posizione né differenziata né qualificata”;
Ritenuto che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”), atteso che l’interesse, seppur difensivo, sotteso all’istanza di accesso agli atti in questione ha natura meramente privatistica, essendo quest’ultima finalizzata alla tutela del diritto di credito asseritamente vantato dalla ricorrente verso la resistente e, peraltro, già oggetto di una specifica azione proposta dinanzi al giudice ordinario (nelle more del presente giudizio peraltro decisa, con sentenza di rigetto), nell’ambito della quale parte ricorrente avrebbe piuttosto dovuto azionare, al fine di acquisire la documentazione di interesse, il rimedio di cui all’art. 210 c.p.c. (per il quale “ Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118, l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo ”);
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente
NC LE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LE | DO SA |
IL SEGRETARIO