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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA………………Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI…………...…………………Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO………………………………Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.7350/2019 Rgac
Vertente tra n. 19.10.1940 rapp.tato e difeso da avv. G.Palladino Parte_1 Pt_2
……………………………………………………………… Controparte_1
e n. 16.7.1947 rapp.tata e difesa da avv. A.Tufano. CP_2 Pt_2
..…………………………………………………………………………..….resistente
Nonché
P.M. presso il Tribunale…………..………………………………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2019 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 28.7.1966 con , dalla CP_2
cui unione nascevano due figli, e , ora maggiorenni ed autonomi Per_1 Per_2 economicamente, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , che nulla fosse dovuto per la resistente , che venisse disposta divisione della casa familiare di proprietà comune.
A sostegno della domanda adduceva che con sentenza dell'8.2.2016 n. 421/2016
Tribunale Nola era sta statuita la separazione giudiziale tra dette parti ed era decorso un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel 2016 , perdurando a tutt'oggi la separazione . La sentenza del Tribunale di Nola , che determinava in euro 450,00 il contributo al mantenimento della a carico del CP_2
, veniva appellata da questo ultimo e la Corte di Appello di Napoli con Parte_1
sentenza n. 3134/2017 rideterminava in euro 250,00 detto contributo
All'udienza del 25.1.2021 fissata per la comparizione delle parti, nella presente procedura , compariva la resistente che con memoria del 22.1.2021 chiedeva che venisse determinato in almeno euro 500,00 l'assegno divorzile a proprio favore e che nulla venisse disposto per la divisione della casa familiare .
Il Presidente Delegato non poteva esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del ricorrente;
quindi emetteva , su richiesta di parte resistente, i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l.div. , rimettendo le parti davanti all'Istruttore.
Qui si costituiva ritualmente il ricorrente che eccepiva la tardività delle richieste di controparte e la resistente che ribadiva le rispettive richieste .
Esaurita la fase istruttoria , sulle conclusioni in epigrafe riportate , la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Il Tribunale ritiene che deve essere accolta la domanda svolta dalle parti ex art. 4 comma IX l.1970 n.898.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè sentenza dell' 8.2.2016 n. 421/2016 del Tribunale di Nola previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola nel 2016 , come modificata da sentenza 3134/2017 della Corte di Appello di Napoli Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente , visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data .
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale osserva che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato , per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
Quindi in sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione . Infatti l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico , ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale.
In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale , da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
Va inoltre evidenziato, in coerenza a quanto fin qui espresso, che in esito alla pronuncia della Suprema Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, si è superato il vecchio orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare “l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n. 3341/1978, Cass. n.
4955/1989, Cass. n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La Corte ha stabilito che il criterio del tenore di vita, applicato all'an debeatur, non possa più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perchè, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente.
Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
• il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con “tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Il principio espresso nella suddetta pronunzia è applicabile anche a tutti i processi già pendenti ed avviati prima della pronunzia stessa.
Tuttavia va altresì annoverato il recentissimo orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte Sezioni Unite sent. 18287 del 2018 che in una certa misura ha
“mitigato” i termini del precitato orientamento del 2017.
Invero secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita , proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa .
La decisione del 2018 della Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio. Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell'articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile in un'ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall'orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Nel caso che ci occupa si osserva che , stando a quanto sopra evidenziato, in ogni caso, è d'uopo e preliminare verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nell'an del richiesto assegno divorzile a favore della sig CP_2
In via preliminare va evidenziato che la domanda di assegno divorzile svolta da parte resistente è rituale : la parte ha formulato infatti detta domanda all'atto della costituzione per la udienza presidenziale rispetto alla quale , secondo il cd “ vecchio rito” antecartabia ex artt 706 ss cpc non sussistevano preclusioni e decadenze rispetto alla prima udienza;
va evidenziato che con la ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 709 cpc venivano concessi i termini decadenziali per parte convenuta ex artt 166 e 167 cpc . Nel caso in esame la resistente già per la udienza presidenziale ha richiesto l'assegno divorzile a carico di controparte quindi nei termini di legge
Dalle risultanze in atti , precipuamente dalle deduzioni delle parti , dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale , dalle deposizioni testimoniali, dalle risultanze emergenti dalla prima fase del giudizio separativo , risulta che il sig , di anni Parte_1
85, è stato dipendente di banca , poi in pensione , con introito pensionistico di circa euro 1500,00 lordi , la resistente, di anni 78 , gode di pensione di circa euro 320,00 come risultante per entrambi già dall'epoca della separazione;
le parti durante il menage matrimoniale gestivano un esercizio di vendita di materiale elettrico: precisamente il teste escusso , figlio delle parti in causa , deduce Testimone_1
che tutti i proventi dell'attività erano gestiti ed introitati dal ricorrente , motivo per cui la non aveva alcuna forma di autonomia sia pur minima per soddisfare le proprie CP_2
esigenze . Durante la vita matrimoniale le parti risulta che hanno acquistato il cespite destinato a casa familiare ed il locale ove veniva svolto l'esercizio commerciale , successivamente ceduto a terzi , i cui introiti risulterebbero essere percepiti dal
. Parte ricorrente , che non ha documentato la propria condizione Parte_1
economica , nemmeno degli ultimi tre anni , limitandosi a produrre dichiarazioni redditi del 2017 , lamenta di esposizioni debitorie che comunque non sono precipuamente documentate , documenta situazioni patologiche ( anche fisiologicamente correlate all'età dello stesso) , ma non documenta se ed in che misura ci sono relativi esborsi e spese per tali patologie , i rilievi di difficoltà economica sono vaghi e generici. La resistente vive nella casa familiare , utilizzando promiscuamente spazi comuni con il ricorrente , che sembra in ogni caso onerato del pagamento delle utenze
Alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto sopra svolte, tenuto conto che il matrimonio è durato dal 1966 al 2016 , che la resistente ha 78 anni , che ha dedicato buona parte delle personali risorse ed energie alla cura del menage matrimoniale , in particolare sia nella cura della prole, sia nell'impegno lavorativo profuso nell'attività commerciale i cui proventi comunque risultano essere stati destinati alla famiglia ( il teste in ogni caso evidenzia una gestione assolutista da parte del di tali Parte_1
proventi tanto che la per far fronte alle esigenze primarie della prole era costretta CP_2
ad integrare con lavori saltuari e precari come baby sitter), sia anche con il contributo del lavoro casalingo e domestico , considerate le situazioni economiche delle parti , caratterizzanti in una marcata misura un evidente squilibrio, come d'altra parte evidenziato altresì sia dal Tribunale in sede di separazione in prime cure che dalla Corte di Appello che dal Giudice della fase presidenziale di questo Giudizio, il Tribunale , ponderato quanto precede , ritiene che vada determinato un assegno divorzile a favore della resistente.
Quanto alla misura di tale assegno considerati gli introiti , considerati gli aspetti compensativi dell'assegno , in ragione delle emergenze probatorie acquisite, considerato il possibile tenore di vita delle parti correlabile agli introiti stessi , il
Tribunale ritiene equo determinare l'assegno divorzile a favore della in euro CP_2
400,00.
Quanto alla domanda divisionale della casa familiare , definito bene di proprietà comune svolta da parte ricorrente ,il Tribunale osserva quanto segue
In linea di prospettazione teorica si osserva che la riforma di cui al c.d. divorzio breve ex l. 2015 n. 65 ha inciso espressamente sul momento dal quale si verifica lo scioglimento della comunione legale prevedendo, mediante una modifica dell'art. 191
c.c., che ciò avveniva a seguito della pronuncia dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. ovvero della sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dinanzi al
Presidente, purché omologato.
Prima della riforma de qua lo scioglimento si determinava con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (ovvero con la definitività del decreto di omologa) : infatti l'art. 191 c.c. previgente prevedeva che lo scioglimento della comunione si perfezionava con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o l'omologa di quella consensuale, sicché nel passaggio in giudicato o nell'omologa si individuava il momento nel quale sorgeva l'interesse ad agire, concreto ed attuale, volto allo scioglimento della comunione ed alla divisione, ovvero configurandolo anche come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione.
Sinora dunque la giurisprudenza ha sempre affermato, in coerenza con l'interpretazione dell'art. 191 c.c. avallata in parte qua, che la domanda di divisione poteva invece essere formulata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione giudiziale (ovvero dopo l'omologazione di quella consensuale), con conseguente improponibilità della stessa ove proposta prima di quel momento.
Tuttavia, era stato al contempo chiarito che il passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione non costituiva presupposto processuale ai fini della proposizione della domanda di divisione, bensì condizione di tale azione.
Pertanto anche la giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante statuiva che la domanda di divisione non potesse essere proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione . In effetti il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione era stato indotto anche da una decisione della Corte
Costituzionale la quale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.c. nella parte in cui non avrebbe consentito lo scioglimento della comunione legale che dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, aveva osservato che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. hanno una natura solo provvisoria che non consente agli stessi di incidere sulla comunione tra i coniugi (Corte Cost. 7 luglio 1988,
n. 795).
Da tale impostazione teorica derivava , quasi come effetto “naturale”, che era impedito il cumulo originario tra tali domande, separazione e divisione. Attualmente anche alla luce della novella e considerando la domanda di separazione domanda principale e quella di scioglimento della comunione domanda subordinata si è osservato che, la possibilità di un cumulo tra domanda di separazione personale e domanda di divisione (nonché delle domande restitutorie connesse) potrebbe essere verificata alla luce dell'art. 40, terzo comma, c.p.c.
Tale disposizione è intesa nel senso che è ammesso il simultaneus processus tra cause sottoposte a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, c.d. forte o per subordinazione, nei rapporti di accessorietà, garanzia, incidentalità, compensazione e riconvenzionale. Sul punto si osserva che era stato previsto dal testo unificato della
Commissione Giustizia della Camera nel comma secondo dell'art. 191 c.c. che doveva essere introdotta la previsione della possibilità di proporre contestualmente la domanda di divisione della comunione legale tra coniugi e quella di separazione o di divorzio.
La giurisprudenza di legittimità predominante nel recente passato ha sempre avallato il convincimento della impostazione volta a negare che tale cumulo possa essere predicato nell'ipotesi in esame , in quanto la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è dall'art. 40 c.p.c. consentita solo nei casi di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c., di talché le uniche domande, di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di divorzio e di separazione sono quelle di cui agli art. 4, 5 e 6 l. 898 del 1970 ( per espressa specifica previsione) , cioè le domande strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di beni sussistente tra i coniugi.
Tuttavia già prima della riforma in esame vanno segnalati alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la domanda di separazione/divorzio e quella di divisione dei beni sono avvinte da un nesso di pregiudizialità tecnica, poiché la separazione personale ed il conseguente scioglimento della comunione sono elementi costitutivi della fattispecie dalla quale deriva il diritto di procedere a divisione, con conseguente possibilità di cumulo delle due domande in un unico processo, essendo l'accoglimento dell'una condizionato a quello dell'altro ( cfr: Cass. 12 gennaio 2000,
n. 266; Cass. 29 maggio 1996, n. 4987, Cass. 19 settembre 1997, n. 9313).
Ebbene alla luce di tali considerazioni in diritto questo Tribunale ritiene che non è ravvisabile nesso di pregiudizialità ovvero rapporto di accessorietà ex art. 31 c.p.c. tra la domanda di divisione a quella principale di separazione personale.
E' invero opportuno ricordare, a riguardo, che il vincolo di accessorietà si connota in termini di rapporto di consequenzialità logico-giuridica per il quale la pretesa oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo e la ragione della sua esistenza nella pretesa che forma oggetto della domanda principale.
Si osserva che la caratteristica propria dell'accessorietà rispetto ad altre forme di connessione è costituita dalla partecipazione di fattispecie, ovvero dalla circostanza che il diritto fatto valere con la domanda accessoria nasce da una fattispecie complessa che comprende anche quella da cui sorge il diritto che forma oggetto della domanda principale.
Orbene, se anche altre possono essere le cause di scioglimento della comunione legale tra coniugi ex art. 191 c.c., non pare dubbio che, quando la domanda di divisione è proposta contestualmente a quella di separazione personale/ divorzio tra i coniugi, se
è vero che è la separazione a costituire il presupposto logico-giuridico - oggi mediante lo scioglimento della comunione legale per effetto dei provvedimenti presidenziali - della domanda di divisione, tuttavia la domanda di divisione e quella di separazione si basano su presupposti di accertamento completamenti diversi. Cosicchè potrebbe aversi un giudizio di separazione molto semplice processualmente in quanto non caratterizzato da provvedimenti accessori ed un giudizio di divisione molto complesso per sussistenza di significativa situazione patrimoniale di una o entrambe le parti.
Per economia dei mezzi processuali mai sarebbe auspicabile una trattazione congiunta di tali due giudizi . Analogamente, si osserva che non si ravvisa un vincolo di accessorietà tra la domanda di separazione giudiziale o divorzio e le domande restitutorie conseguenti allo scioglimento della comunione legale, la cui causa petendi se si identifica con il petitum della domanda principale che ha invero determinato il venir meno della comunione tuttavia per le ragioni sopra rappresentate non potrebbe essere considerata strettamente accessoria .
Inoltre non va dimenticato che la trattazione delle domande divisorie (o restitutorie) implicherebbe l'utilizzo di un rito diverso rispetto a quello già previsto per la fase contenziosa delle procedure di separazione e divorzio, in quanto rito ordinario di cognizione, al quale va ricondotto il giudizio di divisione, con le peculiarità previste dagli artt. 784 e ss. c.p.c.
Va infine evidenziato , in ogni caso, che ex art. 40 c.p.c. la questione di inammissibilità del simultaneus processus delle cause divisionali e restitutorie può essere dedotta dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice purchè entro la prima udienza, ossia quella di comparizione e trattazione dinanzi al giudice della separazione ai sensi dell'art. 709 c.p.c.: sicché, in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio, il thema decidendum si cristallizza definitivamente ( Cass. 6 dicembre 2006, n. 26158.
Ebbene nel caso che ci occupa parte resistente in comparsa di costituzione non ha eccepito la inammissibilità della domanda accessoria di divisione .
Pertanto il tribunale ne è teoricamente investito .
Ma parte ricorrente nella fattispecie in esame non ma minimante né dedotto né provato quale è il titolo di provenienza del cespite , chi è effettivamente titolare del cespite , non ne ha indicato in modo preciso dati identificativi e catastali , non ha documentato la divisibilità del bene sia in termini di ammissibilità giuridica ( bene legittimo urbanisticamente) che in termini attuativi della prospettata
La domanda di divisione quindi va rigettata Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze
(cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 CP_2
provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in Pt_2
data 28.7.1966 da n. 19.10.1940 e n. Parte_1 Pt_2 CP_2
Nola 16.7.1947 (atto n.92 P.II S.A anno 1966 ) ;
2) Determina in euro 400,00 l'assegno divorzile a favore di da CP_2
porre a carico del ricorrente da versare entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese in contanti o vaglia postale o bonifico con indicizzazione annuale
ISTAT
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898
e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
4) Spese compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15.2.2025
Il Presidente est.
dott. Vincenza Barbalucca