Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
La regola secondo cui si decade dal diritto di far valere la nullità generale a regime intermedio, se l'eccezione è proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto, nel caso della contestuale presenza della parte, trova applicazione prioritaria rispetto a quella di cui all'art. 180 cod. proc. pen., recante termini più ampi, che al pari prevede la stessa decadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2010, n. 43219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43219 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 26/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 885
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S.- Consigliere - N. 15535/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DE NO E\ N. IL *01/12/1969*;
avverso la sentenza n. 18/2009 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 17/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
Udito i difensori dell'imputato, avvocati D'Ascola Vincenzo Nico e Marcello Manna, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Rileva:
1. - Con sentenza deliberata il 17 novembre 2009 e depositata il 18 gennaio 2010, la Corte di assise di appello di Reggio di Calabria, esclusa la aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, ha confermato, nel resto, la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, 15 maggio 2008, di condanna alle pene principali della reclusione in anni trenta e della multa in euro mille, a carico di IU @D NO, imputato, in concorso con AR SA UD e con NO @F dell'omicidio di IU PI e dei connessi e concorrenti delitti concernenti le armi.
1.1 - Sulla base a) del compendio probatorio, costituito precipuamente dalla chiamata in correità di ME (alla stregua della prima delle tre rappresentazioni del fatto di sangue operata del dichiarante), b) delle testimonianze della moglie (CA A\) e della cognata (AN AL) della vittima e C) delle emergenze della prova generica, la Corte territoriale ha accertato quanto segue.
AR SA UD per il deterioramento dei rapporti personali e per contrasti insorti col sodale IU PI, con lui coinvolto in imprese criminali, aveva concordato con IU DE NO, esponente eponimo della cosca locale, e costui con ME, sicario della associazione mafiosa, di sopprimere la vittima. ME aveva controllato i movimenti di NE. Per vincere la sua diffidenza i tre decisero di tendergli un agguato. E, a tal fine, DE NO aveva inscenato un invito a cena, al quale NE non aveva potuto sottrarsi. La sera del *2 settembre 1994*, per precostituire l'alibi, DE NO e ME si erano fatti notare al bar *Morabito* e dinnanzi al locale ME aveva parcheggiato la propria autovettura Peugetot 309. Quindi ME, dopo esseri fatto accompagnare a casa da un amico, aveva raggiunto colla Toyota (intestata ai genitori) O\ presso il suo ufficio, luogo del concordato l'appuntamento con NE. Indotto costui a lasciare colà la propria autovettura, ME e NE avevano preso posto nella autovettura (Toyota) del primo;
DE NO e O\ in una Micra bianca. Col pretesto di prelevare un quinto commensale, tale CE @Z, si erano recati in via *Lupardini*; NE e ME erano scesi dalla macchina;
a questo punto ME, da tergo, aprì il fuoco colla pistola, Beretta calibro mm. 7,65 (munita di silenziatore) consegnatagli poco prima da O\ nel suo ufficio. ME atterrò la vittima con un primo colpo nella regione glutea e, immediatamente dopo, lo finì con tre o quattro colpi alla testa. Consumato l'omicidio, ME soppresse l'arma del delitto;
per depistare le indagini prelevò il portafoglio di NE e, quindi, spostò l'autovettura della vittima. DE NO e ME - per far notare la loro presenza - andarono a cenare al ristorante *Papirus di Gallico*.
Il corpo di NE venne scoperto, il giorno successivo (*3 settembre 1994*) in via *Lupardini*. Il cadavere presentava ferite mortali di arma da fuoco al capo e un'altra ferita al bacino. Sulla scena del crimine la polizia giudiziaria sequestrò quattro bossoli e tre proiettili, calibro mm. 7,65.
La mancata percezione delle deflagrazioni da parte di tutti gli abitanti di via *Lupardini* confermava l'impiego del silenziatore. La autovettura di NE fu trovata nel luogo ove ME la aveva parcheggiata.
1.2 - Con riferimento alle censure dell'appellante (in rito, circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ME nel corso degli interrogatori del 28 febbraio 2002 e del 15 aprile 2002, acquisite di ufficio dal giudice della udienza preliminare ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, e circa la nullità della sentenza di primo grado, sotto il profilo che la omessa allegazione da parte del Pubblico Ministero al fascicolo formato a corredo dalla richiesta di rinvio a giudizio degli atti in questione aveva leso il diritto di difesa e inciso sulla opzione pel rito abbreviato;
nel merito, circa la mancanza di attendibilità del chiamante in correità e di riscontri individualizzanti;
circa riscontri negativi;
gradatamente, circa la definizione giuridica della condotta concorsuale, da qualificarsi piuttosto ai sensi dell'art. 116 c.p.; circa il trattamento sanzionatorio, circa il diniego delle generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e circa la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva) la Corte territoriale, in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, ha motivato nei termini che seguono.
1.2.1 - Le eccezioni difensive di inutilizzabilità e di nullità sono infondate.
Effettivamente gli interrogatori di ME acquisiti di ufficio dal giudice della udienza preliminare (con ordinanza del 6 maggio 2008, dopo essersi ritirato nella camera di consiglio in esito alle conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio abbreviato) concernono "la ricostruzione storica del fatto e la attribuibilità di esso all'imputato".
Si tratta, tuttavia, di atti che non erano mai stati sottratti "alla integrale discovery" della difesa.
Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di inutilizzabilità in relazione alla violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2. La inosservanza dell'art. 130 disp. att. c.p.p., in cui è incorso il Pubblico Ministero nell'allestimento del fascicolo, formato a corredo dalla richiesta di rinvio a giudizio, non è, invece, sanzionata da alcuna norma - ne' generale, ne' speciale - a pena di inutilizzabilità.
Peraltro, al di là della considerazione del formale provvedimento di acquisizione degli interrogatori del 28 febbraio e del 15 aprile 2002, le dichiarazioni rese in tali occasioni da ME sono riportate nel processo verbale dell'interrogatorio del 18 ottobre 2004 "già formalmente facente parte del fascicolo dibattimentale" (rectius: del fascicolo formato per l'udienza preliminare); infatti, nel corso di tale terzo interrogatorio, il Pubblico Ministero diede integrale lettura all'imputato di quanto aveva dichiarato nei precedenti interrogatori del 28 febbraio e del 15 aprile 2002. La nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla "possibilità .. di vagliare adeguatamente la linea difensiva da adottare alla stregua di tutti gli elementi gravanti a .. carico", soggiace alle "preclusioni" stabilite dall'art. 182, comma 2, e dall'art. 180 c.p.p. Epperò l'imputato è decaduto dal diritto di far valere la nullità in quanto la difesa, pur presente, non ha sollevato la relativa eccezione ne' alla udienza del 6 maggio 2008 (all'esito della lettura della ordinanza di acquisizione dei nuovi atti), ne' alla successiva udienza del 15 maggio 2008, fissata per la trattazione del giudizio. Consegue la sanatoria della nullità, "non più deducibile in sede di appello".
1.2.2 - Quanto al merito, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato e in ordine ai relativi protocolli di scrutinio e valutazione, è, innanzi tutto, da escludere ogni dubbio sulla credibilità e la attendibilità soggettiva di ME. Costui, componente di rilievo della cosca DE NO colla specifica mansione di esecutore dei delitti di sangue, dopo la rottura della relazione sentimentale (durata sei anni) con la sorella di DE NO, intraprese la collaborazione, in libertà, senza che all'epoca fosse gravato da alcun indizio;
rivelò le responsabilità di delitti ancora attributi a ignoti;
consentì il rinvenimento e il sequestro dell'arsenale della cosca. La affidabilità del collaborante è stata positivamente vagliata nel processo a carico di MA UA @D AR e altri (dal quale è stato stralciato il presente giudizio), definito con pronuncia passata in giudicato;
e, laddove alle chiamate in correità non sono seguite le condanne, tanto è dipeso dalla carenza di adeguati elementi di conferma, mai dalla dimostrazione della falsità della accusa.
Effettivamente, in ordine all'omicidio di NE, ME ha reso ulteriori dichiarazioni, nel corso del procedimento, modificando la originaria rappresentazione dei fatti.
Nell'interrogatorio, del 18 ottobre 2004, sostenuto ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 3, dopo l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il collaborante ha negato che l'intento dell'incontro colla vittima del *2 settembre 1994*, fosse la soppressione di NE, sostenendo, invece, che il concorsuale proposito sarebbe stato soltanto quello di impartire una severa lezione, con vie di fatto, un "linciaggio" - secondo la terminologia adottata dal dichiarante - alla persona offesa;
a tal fine esso ME si era munito di un bastone e, solo a scopo precauzionale, aveva portato con sè una pistola;
ma la situazione era degenerata, evolvendo verso il tragico epilogo: nel corso del colloquio, NE si era avventato
contro
DE NO;
egli, allora, aveva sparato un colpo di pistola puntando alle gambe dell'aggressore; se non che O\, inopinatamente, gli aveva strappato di mano la pistola e, dopo aver insultato e percosso a calci il ferito, colla stessa arma gli aveva esploso più colpi alla testa. Ad avviso del dichiarante, O\ colla propria condotta aveva inteso coinvolgere nel fatto di sangue e, così, "tenere sotto" esso collaborante e lo stesso DE NO, il quale era intervenuto all'incontro colla vittima con funzione di paciere, per comporre i contrasti tra O\ e NE.
Quindi, in fase processuale, interrogato a sua richiesta il 21 aprile 2006, ME ha ulteriormente modificato la propria versione. Dopo aver ribadito che l'incontro non aveva alcuna finalità omicida e precisato che, non ostante la iniziale perplessità, aveva portato seco l'arma, fornitagli da O\, su sollecitazione di costui a scopo precauzionale, per neutralizzare eventuali reazioni di NE, ME ha narrato, che una volta giunti in via *Lupardini*, NE, subodorando le intenzioni ostili, aveva fatto l'atto di scagliarsi
contro
DE NO;
il quel preciso istante O\ gli aveva sfilato la pistola dalla cintola e aveva sparato "quasi tutti i colpi alla testa dello NE" finché l'arma non si era inceppata;
consumato l'omicidio, esso ME, su ordine di DE NO, aveva, colla stessa arma, esploso "un altro colpo al basso ventre del cadavere dello NE al fine di depistare le indagini e far pensare a una questione di donne". Orbene ricorre una ipotesi di "frazionabilità della chiamata in correità".
Ha certamente errato il primo giudice nel considerare attendibili le dichiarazioni del 18 ottobre 2004. La comune esperienza e "i principi basilari della logica" dimostrano che col passare del tempo i ricordi si affievoliscono e si diradano, sicché è da escludere che la versione ammannita nel 2004 costituisca, come sostiene il giudice della udienza preliminare, "espressione di una maturazione progressiva dei ricorso;
ne', tampoco, la considerazione delle condizioni di salute del collaborante nel 2002, da minimamente conto delle propalazioni rese dopo due e dopo quattro anni. Siffatte successive dichiarazioni sono "tardive, artefatte e parziali" e tali "da poter essere logicamente giustificate solo se finalizzate a favorire DE NO IU\", mediante la esclusione del premeditato accordo omicida e colla attribuzione del fatto di sangue alla inopinata iniziativa del solo O\, il quale, peraltro, è sicuramente l'ideatore e il promotore della concorsuale compartecipazione delittuosa.
E, infatti, innanzi tutto il comportamento tenuto dal ME nel corso dell'interrogatorio del 2004 risulta "altamente sospetto":
l'imputato "non faceva altro che leggere continuamente quanto da lui stesso scritto" in un memoriale preparato "come se non ricordasse i fatti", sì da provocare il richiamo del Pubblico Ministero. La tesi prospettata (dell'incontro programmato per dare una lezione alla vittima) è contraddetta dalla considerazione: a) dei complessi preparativi, attuati con il pedinamento della vittima per quindici giorni e colla accurata precostituzione dell'alibi; b) della provvista di una pistola munita di silenziatore;
c) dalla carenza di alcun pregresso cenno al bastone, comparso soltanto nella rappresentazione del 2004; d) della palese incongruenza e inverosimiglianza del motivo addotto da ME per modificare le originarie dichiarazioni, col mendace assunto di aver fatto confusione con l'omicidio di IU @Guanta\, commesso tre anni prima in concorso con DE NO (in agro di *Curinga nel maggio 1991*), laddove (al di là della identità del succitato compartecipe) i due fatti di sangue divergono completamente per circostanze, per causale e per sviluppo della azione, così da rendere impossibile ogni possibilità di sovrapposizione sui punti cruciali della condotta omicida.
La terza e ultima versione (prospettata nel 2006) è, infine, ulteriormente smentita dalla prova generica: dal responso del consulente necroscopo, Dott. AR @Matarazzo\, risulta che la ferita inferta nella regione dorsale precedette (e non seguì) i colpi mortali che attinsero la vittima alla testa.
Prive di pregio sono le obiezioni formulate dall'appellante per contestare la veridicità della originaria chiamata in correità di ME.
Costui, mero esecutore materiale del delitto, non era a conoscenza del preciso movente. E le causali dell'omicidio sono state prospettate dal collaborante in termini ipotetici e dichiaratamente dubitativi.
Nulla rileva, pertanto, che l'omicidio di \Emilio I\ (annoverato da ME come possibile movente) sia successivo (peraltro secondo una mera illazione dell'appellante) a quello di NE. Nè la attendibilità della chiamata di correo è infirmata dalla circostanza che CE @Z avrebbe trasferito la propria residenza in via *Lupardini*, solo a far tempo dal 29 aprile 1999. Il riferimento a PP costituiva, infatti, oggetto del mendacio cui fecero ricorso i compartecipi per giustificare la digressione e la fermata nel luogo scelto per l'agguato.
La chiamata in correità a carico dell'appellante nell'omicidio premeditato di NE è, piuttosto, confermata dalle testimonianze della moglie (separata di fatto) della vittima, CA A\, e della cognata, AN AL, la quale curava i rapporti tra i coniugi in vista della loro conciliazione. Si tratta di dichiarazioni rese subito dopo il fatto di sangue, il 3 settembre 1994.
La vedova di NE ha dichiarato che la sera del delitto la sorella AN\ le aveva comunicato il messaggio del marito che costui non si sarebbe potuto recare da lei, in quanto era stato invitato a cena da IU @D NO.
AN AL ha confermato la circostanza, riferendo che l'inusuale invito - non giustificato dai rapporti tra NE e \D NO - era stato accolto controvoglia dal cognato, il quale avrebbe preferito incontrarsi con la consorte in vista della agognata riconciliazione.
La prova orale conferma pertanto significativamente la chiamata in correità sul punto specifico della concorsuale condotta dell'appellante nella compartecipazione delittuosa. Peraltro, soccorre la considerazione che la perpetrazione del fatto di sangue nel territorio di radicamento della cosca non avrebbe potuto prescindere dal coinvolgimento di DE NO, avuto riguardo alla sua posizione di vertice nella associazione criminale, oggetto di accertamento nella sentenza della Corte di assise di appello di Reggio di Calabria nel giudizio
contro
MA UA @D AR, passata in giudicato. Inoltre - a tacere della ulteriore circostanza dell'avvistamento la sera del delitto di DE NO in compagnia della vittima intorno alle 21.30 nella piazzetta di *San Brunello* (riferita da AB AL, per averla appreso dalla sorella AN\, la quale tuttavia, non ha fatto cenno in proposito nel corso delle informazioni rese), confermano definitivamente la attendibilità della accusa a) l'ammissione dell'appellante di aver incontrato il 2 settembre 1994 ME e O\, b) il sintomatico mendacio dell'imputato, nella negativa dell'invito a cena fatto alla vittimale;
c) la ingiustificata irreperibilità del DE NO, subito dopo il delitto, dal 3 all'8 settembre 1994.
1.2.3 - L'operato accertamento della concorsuale condotta, addebitata all'appellante sulla base della chiamata in correità originaria, e la confutazione delle postume propalazioni di ME travolgono la tesi difensiva del concorso anomalo, la quale si fonda sulla base delle tardive dichiarazioni del collaborante in precedenza confutate. La possibilità di qualificare la condotta dell'appellante ai sensi dell'art. 116 c.p. è, infatti, "automaticamente preclusa" dal rilievo che fu proprio DE NO a coinvolgere ME nella compartecipazione omicida, consistita nella orchestrazione e nella realizzazione dell'agguato mortale.
1.2.4 - La esclusione della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non influisce sul trattamento sanzionatorio.
Deve essere confermata la pena inflitta dal primo giudice: la pena detentiva della reclusione in anni trenta consegue inderogabilmente alla sostituzione, per l'effetto premiale del rito abbreviato, della pena perpetua, che - in difetto della diminuente dell'art. 442 c.p.p., comma 2, - avrebbe dovuto essere irrogata per l'omicidio premeditato.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Marcello Manna, mediante atto recante la data del 29 marzo 2010, dal quale sono enucleabili cinque motivi, nonché col ministero dell'avvocato Vincenzo Nico D'Ascola, mediante atto depositato il 27 luglio 2010, col quale dichiara di proporre due motivi nuovi.
Ulteriori motivi nuovi sono stati proposti dai succitati difensori, mediante atto depositato il 9 ottobre 2010 dall'avvocato D'Ascola, e mediante atto recante la data del 6 ottobre 2010, inoltrato tramite fax e successivamente depositato dall'avvocato Manna. 2.1 - Con il primo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e),violazione degli artt. 191, 192, 125 c.p.p., n. 3, artt. 416, 441, comma 5, art. 546 c.p.p., lett. e), art. 62 bis, artt. 116, 118 e 133 c.p., e vizio della motivazione, deducendo anche con anticipazione di censure sviluppate nei seguenti motivi: manca la dimostrazione della responsabilità del giudicabile;
l'"unica fonte di prova" è costituita dalle dichiarazioni del collaborante ME;
ma il dichiarante, nel corso degli interrogatori, ha modificato la narrazione dei fatti, prospettando versioni inconciliabili;
in rito la deduzione con i motivi di appello della nullità generale (relativa alla acquisizione officiosa, disposta dal giudice di primo grado, del verbale riassuntivo dei contenuti della collaborazione 22 marzo 2002 e delle trascrizioni delle registrazioni foniche degli interrogatori *28 febbraio 2002, 7 marzo 2002 e 15 aprile 2002*, "concernenti la ricostruzione storica del fatto e la attribuibilità di esso all'imputato") è tempestiva ai sensi dell'ultima previsione dell'art. 180 c.p.p.; infatti, le nullità veri-ficatesi nel giudizio non possono più essere dedotte solo dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo;
ne' la parte può opporsi alla ordinanza del giudice "se non attraverso la presentazione di specifici motivi di impugnazione"; concorrono, inoltre, la violazione della disposizione dell'art. 416 c.p.p., comma 2 e la conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti, "rilevanti per gli interessi della difesa" e posti a base dell'accertamento della Corte di assise di appello;
la sentenza impugnata è illogica in quanto "sostiene la palese inutilizzabilità dei citati interrogatori, ma nel contempo sono gli unici che vengono utilizzati per emettere la .. condanna". 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, e art. 195 c.p.p. e allega copia delle sommarie informazioni testimoniali assunte da AN AL il *3 settembre 1994*. Il difensore, censurando la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni di ME, operata dalla Corte territoriale, oppone, previo richiamo degli arresti di legittimità in materia: non è provata "la ragione specifica" che abbia indotto il collaborante "a dichiarare il falso" in relazione alle successive versioni, ritenute inattendibili dalla stessa Corte di merito;
i giudici formulano in proposito "solo delle supposizioni"; è illogica la congettura che ME si proponesse "di alleggerire la posizione di DE NO", in quanto, sia del corso del giudizio di primo grado, che nel corso di quello di appello, ME, rivolgendosi al ricorrente "gli ha chiesto di confessare il suo coinvolgimento nel fatto delittuoso";
l'affermazione della responsabilità è caratterizzata dal "ricorso alla categoria della verosimiglianza"; il giudice a quo ha travisato la prova;
ha sostenuto che ME "non conoscerebbe la causale del delitto", mentre ha indicato diverse causali, "smentite dai dati fattuali;
al riguardo l'omicidio di AT non è correlabile, in quanto successivamente intervenuto, a quello di NE;
la ricostruzione operata è contraddetta dalla circostanza che all'epoca del fatto di sangue PP non abitava nella casa indicata dal collaborante;
la chiamata in correità difetta, pertanto, di precisione, specificità e concordanza;
sul punto dei "riscontri e- strinseci individualizzanti la Corte di merito è incorsa in ulteriore travisamento della prova, in relazione alla circostanza riferita de relato dalla moglie della vittima circa la segnalata presenza del ricorrente in compagnia di NE alle ore 21.30 del giorno del delitto;
alla circostanza non hanno fatto riferimento ne' il collaborante, ne' AN AL, fonte diretta dell'avvistamento; la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità circa la prevalenza della testimonianza diretta, che abbia "escluso quanto riferito" dal testimone de relato;
infine il ricorrente difetta di "causale".
2.3 - Con il terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul punto del diniego della esclusione della aggravante della premeditazione, assertivamente illogicamente estesa al ricorrente, pur avendo la Corte di assise di appello attribuito la ideazione del delitto ad O\.
2.4 - Con il quarto motivo il difensore reitera analoga censura, sul punto del diniego del concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 c.p., opponendo che ME, nel corso degli interrogatori del 18 ottobre 2004 e del 24 giugno 2006, ha dichiarato che DE NO non era al corrente del proposito omicida ed era intervenuto all'incontro colla vittima "per fare da paciere".
2.5 - Con il quinto motivo il ricorrente denunzia, ancora, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, in ordine alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, censurando che il giudice a quo non ha dato conto delle ragioni della decisione.
2.6 - Col primo dei motivi nuovi il difensore ripropone le censure in ordine alla acquisizione officiosa degli interrogatori di ME:
dopo aver contestato che la eccezione della nullità possa ritenersi intempestiva, postula, con richiamo di arresto di legittimità, la sussunzione della violazione denunciata nella previsione della inutilizzabilità, lamentando che la ammissione ex officio ha "unilateralmente" comportato la alterazione "della piattaforma probatoria", in considerazione della quale il giudicabile aveva optato per il rito abbreviato.
2.7 - Con il secondo dei motivi nuovi il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) violazione degli artt. 110 e 575 c.p., art. 192, comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, deducendo: la chiamata in correità di ME è intrinsecamente inattendibile per le contrastanti versioni prospettate del fatto di sangue;
la fonte non è credibile;
la Corte territoriale ha illogicamente motivato la difforme valutazione, rispetto al primo giudice, delle dichiarazioni del collaborante;
le iniziali dichiarazioni furono rese da ME, dopo ben otto anni dal fatto;
nessun elemento probatorio suffraga la illazione della Corte di assise di appello che le modifiche delle iniziali dichiarazioni fossero preordinate "ad alleggerire la posizione processuale di IU @D NO"; ME non ha scagionato completamente DE NO;
ne' ha modificato l'accusa a carico di costui per l'omicidio di GU;
nella fattispecie non può trovare applicazione il principio della valutazione frazionata, in quanto le dichiarazioni del collaborante concernono non già accanimenti diversi -compatibili colla "analisi differenziata e disgiunta della attendibilità" della fonte - bensì il medesimo fatto;
le "profonde discrasie" delle propalazioni minano ab intrinseco la veridicità della chiamata in correità; i dati fattuali smentiscono la fondatezza dell'accusa, sia in ordine ad una delle causali prospettate (l'omicidio di AT), sia in ordine al riferimento alla circostanza relativa alla abitazione di PI VI, il quale solo nell'anno 2001 prese casa a via *Lupardini*; la Corte territoriale ha illogicamente sminuito il dato, mentre la vittima avrebbe dovuto ben sapere che PP non abitava in quella strada;
i giudici di merito, in buona sostanza, hanno affermato la colpevolezza del giudicabile "quale concorrente morale, unicamente a titolo di responsabilità di posizione", sulla base della supposta partecipazione alla cosca omonima, così contraddicendo i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità dell'accertamento del contributo effettivo alla compartecipazione delittuosa;
difetta, infine, ogni riscontro esterno "dotato di carattere individualizzante" che confermi la chiamata di correo;
in proposito (1) la testimonianza di AN AL comprova "tutt'al più" l'invito a cena, ma non il coinvolgimento del ricorrente nel fatto di sangue;
è, peraltro, illogico che la vittima facesse il nome di DE NO col quale non correva "una grossa amicizia", piuttosto che i nomi degli altri commensali, O\ e ME;
la circostanza, riferita de relato dalla moglie della vittima, dell'avvistamento del giudicabile in compagnia del ricorrente la sera del delitto, non è stata indicata dalla fonte diretta (AN AL), ne' ME ha mai fatto riferimento alla circostanza de qua;
(2) è una pura congettura, priva di valenza probatoria, la considerazione che O\ per perpetrare il delitto avrebbe dovuto coinvolgere il giudicabile;
(3) la negativa dell'imputato circa l'invito a cena non è frutto di mendacio, conciliandosi con l'assenza di rapporti personali che giustificassero l'incontro conviviale;
inoltre nella specie ricorrerebbe, semmai, il caso dell'alibi fallito, probatoriamente neutro;
(4) altrettanto neutra è la valenza della circostanza dell'allontanamento da Reggio di Calabria nei sei giorni successivi all'omicidio, trattandosi, peraltro, di condotta non congruente colla supposta precostituzione dell'alibi. 2.8 - Con gli ulteriori motivi nuovi, depositati il 9 ottobre 2010, l'avvocato D'Ascola dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) violazione degli artt.110, 575 c.p., art. 192, comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e),
e vizio di motivazione, censurando: la Corte territoriale ha trascurato la censura difensiva sul punto che all'epoca del delitto si trovava ristretto in carcere DEmetrio SO, detto TA, assertivamente identificato nella persona chiamata Ù*, cui CA AN aveva - sia pur in termini dubitativi - fatto riferimento come uno dei commensali della cena, secondo quanto appreso dalla vittima. Deduce ancora il difensore: il chiamante in correità ha avuto la disponibilità degli atti;
ha letto le cronache del fatto di sangue;
le propalazioni del 28 febbraio 2002 "collidono" con i dati di generica in ordine all'ora del delitto, al numero dei colpi, alla autovettura della vittima, alla sottrazione delle chiavi e dell'orologio di NE;
l'assunto della Corte territoriale circa l'avvistamento, la sera del 2 settembre 1994, di ME "in compagnia del DE NO e anche dell'O\" non trova alcun riscontro.
2.9 - Con i motivi nuovi, da ultimo presentati, l'avvocato Manna, allegando in copia i processi verbali di assunzione di informazioni da IU DI NO, in data 8 settembre 1994, da CA A\, in data 3 settembre 1994, ore 10.35 e ore 14.55, 7 settembre 1994; ribadisce le censure formulate;
ripropone la deduzione relativa a GN, formulata dall'altro difensore;
e deduce: la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni di CA AN e \A\; la prima non ha mai riferito di aver scorto la vittima e il ricorrente verso le ore 21.30 a *San Brunello*; la circostanza neppure narrata da ME costituisce dato processualmente inesistente;
la Corte territoriale ha utilizzato "in maniera suggestiva" la testimonianza di IU IN, gestore della discoteca, il quale ha negato di aver visto il ricorrente e la vittima la sera del delitto e di averli mai notati cenare a assieme, "per aggravare la posizione del DE NO", addebitandogli di incutere timore;
illogica è la valutazione sia della "temporanea irreperibilità" del ricorrente;
costui si è presentato alla Questura e ha "chiarito cosa ha fatto"; sia della negativa del giudicabile circa l'invito a cena, essendo "del tutto pacifico che questa cena non vi è stata".
3. - La Corte rileva in limine la pregressa, intervenuta maturazione (già anteriormente alla pronuncia di primo grado) dei termini di prescrizione dei delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo (capo sub B della rubrica).
Secondo l'art. 157 c.p. (applicabile nella vigente formulazione quale legge più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4), tenuto conto dell'epoca dei reati (*2 settembre 1994*) e delle pene edittali massime stabilite dalla legge, la prescrizione è spirata per i delitti in parola rispettivamente il 2 settembre 2000 e il 2 maggio 2001.
Conseguono - in difetto di alcuna delle ipotesi previste dall'art.129 c.p.p., comma 2, per la adozione della formula assolutoria -
l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi ai delitti concernenti le armi, perché i reati sono estinti per prescrizione, e la eliminazione della pena pecuniaria applicata a titolo di continuazione per i suddetti delitti. 4. - Il ricorso è fondato limitatamente al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, pur avendo rappresentato nella rassegna delle censure formulate dall'appellante la doglianza, proposta in via subordinata, per la concessione delle "attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravanti (v. p. 12 della sentenza), ha completamente omesso di dar conto della conferma in parte de qua della appellata sentenza.
L'omissione comporta l'annullamento, per mancanza di motivazione, della sentenza impugnata, relativamente al diniego delle attenuanti generiche - restano assorbite le questioni dell'eventuale comparazione tra le circostanze, nel caso di riconoscimento della attenuanti generiche, e del trattamento sanzionatorio conseguenti -e il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio di Calabria per nuovo giudizio sul punto.
5. - Nel resto il ricorso è infondato.
5.1 - Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. È appena il caso di aggiungere che la Corte di assise di appello - contrariamente all'assunto del ricorrente - ha motivatamente escluso che alla inosservanza da parte del Pubblico Ministero della disposizione dell'art. 130 disp. att. c.p.p. conseguisse - in carenza di alcuna comminatoria di legge - la sanzione della inutilizzabilità degli atti acquisiti di ufficio dal primo giudice ai sensi dell'art.441 c.p.p., comma 5. In ordine, poi, alla eccepita invalidità, nel concorso tra le diverse disposizioni recanti la previsione della decadenza del diritto di far valere le nullità generali a regime intermedio, trova prioritaria applicazione quella dell'art. 182 c.p.p., comma 2, primo inciso, la quale prescrive, nel caso -
ricorrente appunto nella fattispecie - della contestuale assistenza della parte, che la eccezione deve essere proposta (ove non sia possibile prima), immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido. Mentre la disposizione dell'art. 180 c.p.p., recante termini più ampi (ed erroneamente invocata dal ricorrente), ha carattere residuale: il secondo inciso dell'art. 182 c.p.p., comma successivo, contiene, infatti, la clausola di chiusura: "Negli altri casi cioè quando la parte non assiste al compimento dell'atto nullo la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4".
Infine, in relazione alla circostanza riferita de relato dal teste AB AL circa l'avvistamento operato dalla sorella AN\ del ricorrente in compagnia della vittima la sera del delitto - indizio peraltro considerato dalla Corte di assise di appello ad abundantiam, con dichiarata pretermissione: "anche a non voler tenere conto ..." - è appena il caso di aggiungere che il giudice a quo non è incorso nella inosservanza del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità in materia di testimonianza in diretta, nel caso della smentita da parte della fonte primaria di quanto riferito dal teste de relato. Nella specie, infatti, alla stregua dei processi verbali delle sommarie informazioni testimoniali assunte il *3 settembre 1994* dalla Squadra mobile della Questura di Reggio di Calabria, allegate a corredo del ricorso, risulta soltanto che CA AN non ha fatto cenno alla circostanza de qua, senza che sul punto specifico sia stata esaminata e, tantomeno, senza che abbia smentito l'avvistamento attribuitole dalla sorella e da quest'ultima riferito alla polizia giudiziaria. Del mancato approfondimento, peraltro, il ricorrente non ha titolo per dolersi, avendo optato per il giudizio abbreviato. 5.2 - Non ricorre vizio alcuno della motivazione, neppure sotto il profilo della inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3, (al riguardo è appena il caso di ricordare che nello scrutinio di legittimità l'inosservanza dei criteri dell'art. 192 c.p.p., assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione. Il vizio in questione è, infatti, integrato non solo dalla violazione degli altri principi logico - argomentativi concernenti le inferenze fattuali, ma anche, per l'appunto, dalla formale inosservanza dei canoni normativi di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 c.p.p., cfr.: Cass., Sez. 6^, 8 gennaio 2004, n. 7336, Meta, massima n. 229159; Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 1997, n. 9104, Arena, massima n. 211578; Sez. 1^, 3 aprile 1997, n. 5036, Pesce, massima n. 207789; Sez. 1^, 16 dicembre 1994, n. 1381, Felice, massima n. 201488).
5.2.1 - In tema di osservanza dell'art. 192 c.p.p. - fin dal terzo anno dalla entrata in vigore dell'attuale codice di rito - questa Corte suprema è intervenuta, a Sezioni Unite, per indicare la nota metodica del triplice scrutinio in ordine alla credibilità del dichiarante, in ordine alla attendibilità intrinseca della dichiarazione e in ordine agli elementi di conferma della attendibilità ovverosia ai cd. riscontri esterni (Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653, Marino). La giurisprudenza di legittimità, successivamente affermatasi, ha, quindi, chiarito che la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della "attendibilità oggettiva" delle dichiarazioni non procedono "secondo partimenti stagno", in quanto "l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al pari di quanto avviene per ogni .. prova dichiarativa", .. discendendo dai generali criteri epistemologie - senza che l'art. 192 c.p.p., comma 3, prescriva al riguardo "alcuna specifica regola derogatoria" - il corollario della "considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili (Sez. 6^, 13 marzo 2007, n. 11599, Pelaggi;
cfr. pure Sez. 2^, 16 febbraio 2009, 21599, Emmanuello, p. 31). E, ancora, nel ribadire tale aspetto, asserendo che "il metodo non è una regola iuris", ma indica "semplicemente una scansione logica", questa Corte ha ulteriormente spiegato che "il primo passaggio" rileva non ai fini della affermazione della "assolutamente improbabile esistenza di un soggetto credibile in sè ovvero, al contrario, di un soggetto il quale non può che mentire", bensì ai fini dell'apprezzamento della "propensione (della fonte dichiarativa) a dire il vero o il falso", sicché "il risultato della valutazione sulla credibilità soggettiva" e sulla "affidabilità del dichiarante .. non può essere assoluto, ne' decisivo", ma deve "essere verificato alla luce degli altri elementi che confermano o contraddicono la veridicità delle sue dichiarazioni con riferimento al caso concreto", sicché - conclusivamente - "è in ogni caso imposta" la "considerazione unitaria di tutti gli aspetti fattuali acquisiti pur logicamente scomponibili" (Sez. 1^, 15 luglio 2010, n. 35073, Abbruzzese). Orbene, nella fattispecie, risulta pacificamente - e la Corte territoriale ne ha puntualmente dato atto - che dichiarazioni rese, in tre riprese ad intervallo di alcuni anni, dal collaborante, autore della chiamata in correità, divergono significativamente in ordine alla rappresentazione a) della materiale condotta dello stesso ME nella esecuzione della compartecipazione omicida;
b) del correlato sviluppo della azione delittuosa;
c) del comune intento concordato dai compartecipi, atteso che le dichiarazioni successive alla prima si caratterizzano per la progressiva attenuazione del contributo materiale offerto dal dichiarante e dal ricorrente alla causazione dell'evento mortale e per la negazione dell'intento omicida, con addossamento della esclusiva responsabilità ad O\ (nel frattempo deceduto).
L'evidente difetto della costanza delle dichiarazioni del collaborante (annoverata tra i requisiti della attendibilità soggettiva intrinseca e, comunque, rifluente sulla credibilità della fonte) non comporta, tuttavia, alla stregua dei succitati principi di diritto, la conclusione postulata dal ricorrente della "manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per la inosservanza del protocollo gnoseologico prescritto dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Giova, innanzi tutto, considerare che la attendibilità assume rilievo normativo quale predicato delle dichiarazioni e non del dichiarante: la particella pronominale contenuta nella proposizione subordinata dell'art. 192 c.p.p., comma 3, si riferisce, infatti, al soggetto della proposizione principale "le dichiarazioni"; e, pertanto, si connota in senso affatto oggettivo nella prospettiva della valutazione - imposta dalla norma - del concorso degli "altri elementi di prova" che confermino, per l'appunto, l'attendibilità delle dichiarazioni stesse.
Il profilo soggettivo della attendibilità intrinseca - precipuamente quando, come nella specie, le dichiarazioni del collaborante si susseguano a notevole intervallo di tempo -deve essere, pertanto, apprezzato autonomamente in funzione delle singole dichiarazioni e delle correlate verifiche, senza che possa essere negata aprioristicamente e indiscriminatamente (sulla base del rilievo della discordanza delle rappresentazioni stratificate nel tempo) l'intrinseca attendibilità di tutte le dichiarazioni. In proposito la Corte territoriale, applicando il criterio della scindibilità delle dichiarazioni ai dieta del collaborante (concernenti il medesimo fatto) in senso diacronico (epperò in modo indubbiamente diverso rispetto alla usuale accezione, ma non per ciò manifestamente illogico), ha dimostrato di aver adeguatamente scrutinato le contrastanti versioni;
quindi, accertata la patente non veridicità delle dichiarazioni più recenti (risalenti agli anni 2004 e 2006), ha compiutamente indicato gli elementi di prova che confermano la attendibilità della chiamata in correità, secondo la originaria versione, formulata da ME (le testimonianze della moglie e della cognata della vittima attengono affatto significativamente al ruolo specifico ed essenziale esercitato dal ricorrente nell'agguato mortale, ordito, per l'appunto, col tranello dell'invito a cena rivolto alla vittima proprio da DE NO). Nè, poi, il positivo accertamento della condotta dell'imputato nella compartecipazione delittuosa, operato nella osservanza del criterio stabilito dall'art. 192 c.p.p., comma 3, può essere infirmato (sulla base del rilievo della non costanza delle dichiarazioni) dalla considerazione delle successive, tardive propalazioni del collaborante (contrastanti anche tra loro), una volta acclarato che le succitate dichiarazioni non sono veridiche, e, dunque, sono prive di alcuna valenza sul piano probatorio: diversamente opinando, l'accertamento giurisdizionale delle condotte di reato sarebbe rimesso all'insindacabile ripensamento, ad libitum, del collaboran- te.
5.2.2 - Con particolare riferimento al terzultimo motivo di ricorso, giova, ancora, considerare che l'accertamento fattuale dalla Corte di merito in ordine al ruolo avuto da DE NO nel concorso omicida, in relazione al reclutamento dell'esecutore materiale, alla attività preparatoria commessa a ME, al tranello ordito alla vittima (col falso invito a cena), alla perpetrazione dell'agguato mortale (e al correlato elemento psicologico necessariamente insito in siffatta compartecipazione delittuosa), da implicitamente conto della sussistenza della premeditazione direttamente in capo al ricorrente, sicché non si pone la questione della estensione della aggravante. 5.2.3 - Nè, poi, devono confondersi con la premeditazione - nella fattispecie comune a tutti e tre gli autori dell'omicidio - la promozione della compartecipazione nel fatto di sangue o la primigenia ideazione del proposito omicida attribuite dalla Corte territoriale ad O\, senza che ricorra contraddizione alcuna. 5.2.4 - Per il resto, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, della inosservanza dell'art. 192 c.p.p. o del travisamento delle emergenze processuali, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo i difensori non offrono (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1^, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1^, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppongono la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5.3 - Consegue il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi ai delitti concernenti le armi, perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina la pena della multa.
Annulla, altresì, la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Reggio di Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010