Sentenza 6 dicembre 2001
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di coltivazione di piante da stupefacenti (art. 26, D.P.R. 309 del 1990) non rileva il grado di maturazione raggiunto dalla pianta ne' il livello di concentrazione del principio attivo (THC), ma il tipo di vegetale coltivato, ferma restando la necessità dell'idoneità della coltivazione a produrre sostanze droganti, per escludere la quale non è sufficiente il richiamo al fatto notorio relativo alle condizioni climatiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2001, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 06/12/2001
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - N. 1393
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 20995/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso dal P.G. contro la sentenza 22 marzo 2001 della Corte d'Appello di Campobasso nei confronti di AR De LM e ER De LM.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Il P.G. ricorre contro la sentenza in epigrafe con cui AR De LM e ER De LM sono stati assolti dal reato di coltivazione di stupefacenti perché il fatto non sussiste.
2. Osserva che, secondo la sentenza impugnata, valore dirimente ha la circostanza che le piantine sequestrate, di cannabis sativa, presentavano un THC pari allo 0,12% e cioè di molto inferiore ai valori minimi droganti (0,5 - 1,5%) e che, a questa circostanza, la Corte ha aggiunto la considerazione che è fatto notorio che nell'alto Molise piante del genere non possono conseguire un'idonea maturazione.
3. Sostiene al contrario che nel reato di coltivazione (la cui condotta va dalla seminagione al raccolto) non può rilevare il grado di concentrazione di THC al momento del sequestro, ma il tipo di pianta coltivato, e che non è affatto notorio che nel territorio dell'alto Molise il clima non consenta una completa maturazione della cannabis, tanto più che nella specie si trattava della zona di Cantalupo nel Sannio assolutamente estranea a quella comunemente detta alto Molise.
4. Il ricorso è fondato.
Il d.P.R. n. 309 del 1990, nel quadro del generale divieto di produzione di droga, punisce la coltivazione con riguardo al tipo di vegetale coltivato, a prescindere dal grado di maturazione raggiunto dalla pianta e senza perciò che sia necessario considerare il livello di concentrazione del principio attivo.
Si tratta dunque di una tutela avanzata, cosa che tuttavia non toglie che la condotta debba pur sempre consistere in una coltivazione che presenti un coefficiente di idoneità. Per escludere il quale, il giudice tuttavia non può limitarsi a richiamare il fatto notorio, specie per quanto riguarda il clima ed il microclima estremamente variegato nelle nostre Regioni.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2002