Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2001, n. 3895
CASS
Sentenza 6 dicembre 2001

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Ai fini della sussistenza del delitto di coltivazione di piante da stupefacenti (art. 26, D.P.R. 309 del 1990) non rileva il grado di maturazione raggiunto dalla pianta ne' il livello di concentrazione del principio attivo (THC), ma il tipo di vegetale coltivato, ferma restando la necessità dell'idoneità della coltivazione a produrre sostanze droganti, per escludere la quale non è sufficiente il richiamo al fatto notorio relativo alle condizioni climatiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2001, n. 3895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3895
    Data del deposito : 6 dicembre 2001

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