Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9964 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN0 9 9 6 4/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4401/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere- Cron..27069 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Ud. 14/05/02 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 2137 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata duel ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 4579/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/03/99 R.G.N.2356/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 4401/00 ud. 14 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al pretore di Roma AS RO esponeva che era titolare in Italia di una pensione di vecchiaia liquidata in regime internazionale e che l'INPS gli aveva comunicato un provvedimento recante l'accertamento della indebita percezione di lire 8.503.550 erogate quale quota di integrazione al minimo non più dovuta ai sensi dell'art. 8 della legge 30.4.1969 n. 153 a partire dalla data in cui era stata liquidata la pensione di vecchiaia corrispostagli da un ente assicuratore francese. Esaurita la procedura amministrativa il AS con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore di Roma deducendo la non ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e altre norme vigenti. Costituito il contraddittorio il Pretore di Roma con sentenza del 24.1.1996 rigettava la domanda. Contro la sentenza del Pretore proponeva appello il AS davanti al Tribunale di Roma sostenendo la non ripetibilità dell'indebito e l'applicabilità dell'art. 52 in questione, in quanto l'INPS era incorso nell'errore di continuare il pagamento non dovuto e aveva ritardato per molto tempo il ricalcolo della pensione italiana;
l'indebito quindi era imputabile all'Istituto e non era ripetibile. Deduceva inoltre l'appellante che era applicabile la sentenza n. 166 del 1996 della Corte Costituzionale che ha affermato 3 che la ripetibilità dell'indebito cessa laddove l'INPS ha continuato a pagare la integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie circa le condizioni impeditive del diritto alle prestazioni. Il Tribunale di Roma Sezione Lavoro con sentenza n. 4579 del 14.10.1998-13.03.1999 ha rigettato l'appello. In particolare il tribunale ha rilevato che la somma richiesta in ripetizione è stata dall'Istituto erogata in adempimento dell'obbligo posto dall'art. 8. 3° e 4° comma. L. 30.4.1969, n. 153, secondo il quale l'Istituto è tenuto al pagamento, quale anticipazione a titolo provvisorio, e salvo riassorbimento, della integrazione al minimo sul trattamento pensionistico liquidato in applicazione di convenzioni internazionali, relativamente al pro-rata a carico dell'ente previdenziale italiano, salva ripetizione della integrazione al sopravvenire dell'erogazione del trattamento pensionistico estero. L'obbligo posto a carico dell'INPS dalla norma citata impedisce -- secondo il tribunale - che ad essa possa applicarsi sia il regime generale dell'indebito posto dall'art. 2033 c.c., che quello vigente nel regime previdenziale via via posto nel tempo. Inoltre il tribunale ha affermato che non trovava applicazione l'art.
1. comma 260 L. 662/96. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione il AS deducendo due motivi di impugnazione. L'INPS si è costituito unicamente con procura. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, dell'art. 52 della 4 legge 9 marzo 1989 n. 88 nonché dell'art. 2033 codice civile anche in relazione alla sentenza della Corte 24.5.1996 n. 166; si duole poi anche della motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione e falsa applicazione dei commi da 260 a 265 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1966 n.662, disposizioni queste che erroneamente il tribunale non avrebbe applicato.
2. Va esaminato innanzi tutto il secondo motivo del ricorso, che è fondato. La questione che esso pone concernente l'applicabilità, o meno, della nuova (seppur transitoria) disciplina dell'indebito previdenziale al c.d. pro-rata estero è già stata - risolta da questa Corte (Cass., sez. lav., 1 luglio 1999, n. 6756; in senso conforme v. anche Cass., sez. lav., 11 giugno 1998, n. 5840, Cass., sez. lav., 23 marzo 1998, n. 3063, Cass., sez. lav., 4 novembre 1997, n. 10809, Cass., sez. lav., 23 ottobre 1997, n. 10446)) che ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1. 260° comma seg., 1. n. 662 del 1996 per tutte le erogazioni indebite non ascrivibili a dolo del percipiente eseguite sino al 31 dicembre 1995 per pensioni, ratei di pensione. rendite o trattamenti di assegni familiari, qualunque sia il titolo dell'indebita erogazione - e, quindi anche nell'ipotesi di pro- rata esteri contemplati dall'art. 8 1. n. 153 del 1969 - il divieto di ripetizione delle somme indebitamente percepite opera alla duplice condizione che il loro recupero non sia stato già realizzato dall'istituto di previdenza obbligatoria al momento dell'entrata in vigore della citata 1. n. 662 del 1996 e che l'assicurato abbia percepito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a sedici milioni di lire: qualora tale reddito risulti essere stato superiore all'importo indicato il recupero è, invece, consentito all'istituto previdenziale entro il limite di tre quarti dell'intera somma indebitamente erogata. Pertanto erroneamente il tribunale ha ritenuto inapplicabile il menzionato jus superveniens nella fattispecie in esame. Del resto più in generale le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 30) hanno già affermato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 (qual è, appunto, quella di specie) sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, legge 23 dicembre 1996 n. 662. che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile;
nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Questo orientamento è stato ripetutamente confermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 26 luglio 2001 n.10270) e non sussistono ragioni per discostarsene. Non rileva invece ratione temporis lo jus superveniens ulteriore, di cui all'art. 38, comma 7, legge 28 dicembre 2002, n.448, che riguarda gli indebiti previdenziali che risultino non solo anteriori al 1° gennaio 2001, ma anche ex art. 1, comma 260, 1. 23 dicembre 1996 n.662 - successivi al 31 dicembre 1995. 6 4. Il ricorso deve quindi essere accolto e conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, che si adeguerà ai principi di diritto sopra indicati (quanto all'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 1, 260° comma ss., legge n. 662 del 1996).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Guglielmo Sciarelli) (Giovanni Amoroso) s m and почато Phi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi,-9 LUG. 2002. IL CANCELLIERE T R O C 01 7