Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo
Commentario • 1
- 1. Danni compiuti a scuola: responsabilità dei genitori per ''culpa in educando''Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 settembre 2000
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/09/1999, n. 9672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9672 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC SE SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FELICE GROSSI GONDI 62, presso lo studio dell'avvocato FOTI CARLO SEBASTIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL ND in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore RU AR, RU CE, RU NI, tutti quali eredi di RU UA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO LA BUA, difesi dall'avvocato ANTONIO SACCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 600/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 12/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato Carlo Sebastiano FOTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1986 UA UN - assegnatario con patto di riservato dominio di un terreno dell'Opera Valorizzazione Sila, che aveva venduto il 27 maggio 1985 a PP SA GE, ricevendo un acconto di lire 30.000.000 sul prezzo concordato di lire 50.000.000 - citò l'acquirente davanti al Tribunale di Crotone, chiedendo che fosse condannata al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni, previa dichiarazione di nullità del contratto, in quanto l'alienazione era avvenuta senza che l'appezzamento fosse stato riscattato. La convenuta resistette, chiedendo che la nullità fosse dichiarata limitatamente agli effetti traslativi della vendita e che l'attore fosse condannato al pagamento della penale di lire 10.000.000, nonché all'adempimento del contratto, nella parte relativa agli effetti obbligatori. Con sentenza del 4 marzo 1994 il Tribunale accolse le domande del UN e respinse quelle della GE.
Quest'ultima impugnò la decisione con citazione notificata il 28/5/94 nei confronti di ND LE, in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli minorenni NI, CE e AR UN, tutti eredi dell'originario attore, eccependo la nullità della pronuncia, perché emessa nei confronti di UA UN, quando era già deceduto, nonché deducendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dato che i successori del UN non avevano diritto al subingresso automatico nel rapporto di assegnazione e non avevano, perciò, titolo alla restituzione dell'immobile. Contestando la fondatezza del gravame, la LE, anche in nome dei figli, ne chiese il rigetto.
Con sentenza del 12 novembre 1996 la Corte di appello di Catanzaro in vestità del gravame, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo: - che la morte del UN non era stata dichiarata dal suo procuratore ne' i suoi eredi si erano ritualmente costituiti;
che una loro comparsa di costituzione era bensì inclusa nel fascicolo di primo grado della parte attrice, ma difettava di ogni attestazione di deposito in cancelleria o nei verbali di udienza, ne' l'indice che la menzionava era stato sottoscritto dal cancelliere;
- che il diritto dell'assegnatario non è assolutamente intrasmissibile agli eredi ne' si estingue con la sua morte;
che quindi gli appellati avevano un concreto e attuale interesse alla successione nel giudizio di nullità del contratto stipulato dal de cuius e di restituzione del bene, quanto meno ai fini della sua attribuzione a chi fosse legittimato al subingresso, o altrimenti allo scopo della doverosa restituzione del fondo all'ente assegnante;
che a maggior ragione avevano interesse alla domanda di risarcimento dei danni, la cui trasmissibilità era fuori discussione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione PP SA Geremica, in base a sue motivi. CE UN, NI UN e ND LE, anche in rappresentanza della figlia AR UN, hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360, 3 e 4 c.p.c. - Nullità della sentenza di primo grado - Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 110 c.p.c. e 74 D.A. c.p.c.
Lamenta che la Corte di appello ha attribuito valore sostanziale all'attestazione prescritta dall'art. 74 disp. att. c.p.c., la cui mancanza costituisce una semplice irregolarità formale del tutto irrilevante, essendo stato raggiunto lo scopo di mettere gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo a disposizione dell'altra parte e del giudice. Osserva inoltre che la comparsa di costituzione degli eredi contenendo la dichiarazione del decesso dell'originario attore e costituendo atto del processo, si intendeva con ciò stesso comunicata alla controparte ai sensi dell'art. 170, ult. co. cpc. Peraltro la successiva comparsa conclusionale risultava "depositata dagli eredi e successori nel processo della parte originaria", così perfezionando la loro successione ex art. 110 cpc. (fol. 5 ricorso).
1.1. Il motivo è infondato.
L'inosservanza degli adempimenti di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzare quanto di fatto allegato al proprio fascicolo e al giudice di merito di utilizzarlo. Le formalità previste dalla legge per la rituale produzione in giudizio di atti rispondono ad un'esigenza di garanzia del contraddittorio, sicché essi atti non sono utilizzabili al di fuori di quelle formalità. A torto, pertanto, il ricorrente ritiene avvenuta la comunicazione di detti atti (certificato di morte compreso) ex art. 170 ult. co. c.p.c. col semplice informale deposito. Irrilevante è altresì, in difetto delle attività ex art.300 c.p.c., la mera intestazione agli eredi della comparsa conclusionale. La dichiarazione della morte della parte non integra un dovere per il difensore, ma un diritto potestativo di natura processuale. Ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del procedimento, sicché deve essere inequivocabilmente diretta a tal fine (non essendo sufficiente quello meramente informativo, insito, per es., nella produzione di un certificato di morte).
Aggiungersi che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che difetta di interesse l'altra parte a dolersi della irrituale continuazione del processo (ex plurimis v. sent. n. 2708 del 1996 e sent. n. 6625 del 1997, Sez. II e sez. I, rispettivamente, di questa Corte;
sulle altre affermazioni di principio che precedono v. Sez. II n. 3778/96 e 1791/95; sez. I n. 2837/87 e 6062/95).
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 100 c.p.c., 7 legge 29.5.1967 n. 379;
vizio di motivazione, il tutto in relazione ai vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la GE sostiene che la Corte del merito non aveva tenuto presente che, oltre all'azione di accertamento (nullità del contratto), l'originario attore aveva proposto altre azioni "di natura costitutiva", così omettendo di motivare sulla "eccezione di intrasmissibilità (agli eredi) del diritto di restituzione del terreno" (fog. 6 ricorso).
Non costituiva risposta a tale eccezione la motivazione data da quel Collegio in ordine all'interesse che gli eredi UN avevano alla restituzione in vista della loro posizione verso l'Ente assegnante (opera per la valorizzazione della Sila, poi A.R.
S.S.A.).
Secondo la ricorrente la legittimazione degli eredi di UA UN all'azione di rilascio, una volta cessato il rapporto di assegnazione in seguito alla morte del titolare, non poteva derivare (come aveva ritenuto il giudice di secondo grado) dal fine di attribuire il bene a chi sia legittimato al subingresso o di procedere alla restituzione all'ente proprietario, in quanto il primo diritto è esercitabile nei confronti dell'O.V.S., al quale a sua volta spettano le azioni verso i detentori senza titolo. Inoltre il giudice di secondo grado non aveva dato alcuna spiegazione sugli effetti della totale inerzia degli appellati nel provare la loro posizione di aventi diritto a quanto reclamato, diritto immotivatamente ritenuto come "non assolutamente intrasmissibile" (fog. 7 ricorso).
2.1 Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. Va anzitutto rilevato che la pretesa "eccezione di intrasmissibilità del diritto alla restituzione" non figura in questi termini proposta nei gradi di merito, sicché costituisce un "novum", inammissibile in questa sede.
Invero non la si ritrova nelle conclusioni formulate in appello, ove si parla di intrasmissibilità del diritto che il UN poteva vantare sul fondo: a tale censura la Corte territoriale ha risposto che il diritto dell'assegnatario non è assolutamente intrasmissibile agli eredi. Tale affermazione è in linea con il disposto dell'art. 7 della legge 29.5.1967 n. 379, che prevede il subentro,
nell'assegnazione dei fondi non riscattati, dei discendenti in linea retta aventi i requisiti di cui al co. 1° dell'art. 16 della legge 12.5.1950 n. 230 (norme sulla riforma fondiaria), sicché in tali sensi va integrata sul punto la motivazione del giudice di appello. Non la si trova nemmeno nelle conclusioni di cui alla comparsa di risposta 13.3.1989, richiamate in appello.
In ordine alla contestata legittimazione degli eredi all'azione di rilascio, i ricorrenti non sottopongono a censura il principio ritenuto nella sentenza impugnata, alla stregua del quale per il giudizio di nullità del contratto è legittimato, ex art. 1421 c. civ., chiunque vi ha interesse;
interesse nella specie, individuato nel possibile subentro nell'assegnazione sia nella restituzione del bene, che è conseguenza normale della declaratoria di nullità, con cui le parti vengono rimesse nella posizione quo-ante (v. fog. 9, 1° capov., rigo 8° e segg. sent. primo grado). Aggiunga che, indipendentemente da ogni situazione di titolarità dei diritti, già quella possessoria (ripristinando con l'azione di nullità) legittima gli eredi a invocare detta pronuncia conseguenziale, visto che essi (non altri, non aventi alcun rapporto col bene ne' col de cuius) subentrano nel possesso di questo ultimo (art. 1146 c. civ.). Nè ha titolo, essa ricorrente (acquirente in base ad un contratto nullo e annullato), a interferire nel rapporto tra gli eredi dell'assegnatario e l'O.V.S., rapporto che - peraltro - il giudice di appello ha già detto - ai fini dell'interesse alla restituzione - esser caratterizzato, quanto meno, dalla "doverosa restituzione dell'intero fondo" per non "incorrere in eventuali responsabilità da mancata o ritardata consegna". Non è in discussione il diritto degli eredi nel rapporto di assegnazione - diritto da accertare nei confronti dell'O.V.S. che non è parte nel giudizio ma quello di proseguire il processo come eredi di UN UA.
3. Rigetto, in definitiva, del ricorso e conseguente condanna della ricorrente alle spese, da liquidare come in dispositivo a favore dei medesimi (art. 385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio in favore dei resistenti, spese liquidate in complessive L. 2.178.900, di cui L.
2.000.000 per onorari.