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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Biagio Riccio e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cardito, via Cesare Battisti n. 24, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
– già – (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore dott. (munito dei poteri in forza di scrittura privata autenticata dal Controparte_3
Notaio il 20 febbraio 2024, Racc. 13060 - Rep. 29336), Persona_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Campi e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, via Besana n. 11, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 747/2020, pubblicata il
21/07/2020, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
pagina 1 di 10
1. Applicare i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 12/03/2024, così come riportati in narrativa.
2. Riformare, pertanto, in aderenza ad essi, la sentenza di secondo grado n° 1846/2022 pubblicata il 30/05/2022 dalla Corte di Appello di Milano all'esito del giudizio recante R.G.
628/2021 e ritenere che, nella relazione de qua, essendo una delle parti un ente comunale, non si può non tener conto dell'ineludibile principio, rimarcato dalla riportata giurisprudenza, secondo cui gli atti con i quali gli enti locali si assumano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, secondo, in particolare, il seguente principio di diritto “L'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che — ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) — ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1,
09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni — e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva —, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte,
a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo
Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.). Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte
(tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone
pagina 2 di 10 la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010,
n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)”
3. Condannare, perciò, la al pagamento delle spese ed onorari di causa del Controparte_1 giudizio di primo grado, di quello d'appello, di quello di Cassazione e di quello riassunto, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
Per GIA' Controparte_1 Controparte_2
“ come sopra rappresentata e difesa, chiede che la Corte voglia, in via Controparte_1
pregiudiziale, disporre:
- la rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione afferente la necessità della forma scritta e/o dell'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 191 TUEL ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra società ed enti locali, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza;
- la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 191 TUEL per violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Il con ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n. 2003/2016, con il quale il Tribunale di Pavia, in data 12 agosto 2016, gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 390.789,88 in favore di (già Controparte_1 [...]
e, prima ancora, cessionaria dei crediti di Controparte_2 Controparte_2 [...]
, pretesa a titolo di capitale e di interessi di mora con riferimento a una serie di CP_4
fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica, alcune delle quali rimaste impagate e altre pagate con ritardo.
A sostegno dell'opposizione, il ha evidenziato di avere effettuato pagamenti per euro Pt_1
105.284,63 non tenuti in considerazione dalla controparte e, più in generale, ha contestato la fondatezza dei crediti azionati da Controparte_1
si è costituita nel giudizio di primo grado, dando atto della ricezione,
[...] dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, del pagamento della minor somma di euro 54.754,50
e chiedendo invece il rigetto dell'opposizione con riguardo alle ulteriori eccezioni del Pt_1
pagina 3 di 10 Solo nella comparsa conclusionale, il , richiamando i Parte_1
principi espressi sul tema dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto rilevare che, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali - D.L.vo n. 267/2000), gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria e che, in mancanza, non sono tenuti ad eseguire alcun pagamento;
con la conseguenza che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti esclusivamente se accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne ha autorizzato il compimento quanto del susseguente contratto stipulato. Pertanto, secondo la tesi del
[...]
, nel caso specifico, essendosi in presenza di un impegno di spesa Parte_1 Pt_1
derivante dal contratto di somministrazione non contemplato da alcuna posta nel bilancio di previsione, non avrebbe potuto pretendere il pagamento delle somme portate Controparte_1
dal decreto ingiuntivo.
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale, con la sentenza n. 747/2020 del
21 luglio 2020 ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2003/2016 e, dato atto del versamento di euro 54.754,50 da parte del opponente, lo ha condannato a corrispondere in favore di Pt_1
la somma di euro 300.831,53 per sorte capitale, oltre interessi ex D.L.vo n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
2. Il giudizio di appello
Il con ha impugnato la sentenza n. 747/2020, articolando Parte_1 Pt_1
due motivi di appello. Con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale per avere ritenuto inammissibile e, comunque, per avere disatteso l'eccezione inerente alla mancanza dell'impegno di spesa e della attestazione di copertura previsti dall'art. 191 del T.U.E.L. a pena di nullità. Con il secondo motivo, ha riproposto le eccezioni di merito già svolte nella fase di primo grado in ordine alla assenza di prova dei consumi contabilizzati da Controparte_4
e ha ribadito l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dalla controparte. si è costituita nel giudizio di appello chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1846/2022 pubblicata il 30 maggio 2022, ha rigettato l'eccezione di nullità del rapporto negoziale instaurato tra le parti, non ravvisando la violazione degli artt. 182 e ss. del T.U.E.L.; inoltre, ha ritenuto infondate le eccezioni di merito formulate dall'appellante, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Più precisamente, la Corte d'Appello ha osservato:
pagina 4 di 10 - che la sussistenza o meno, all'inizio del rapporto di somministrazione, dell'impegno di spesa
è da ritenere ininfluente, qualora l'ente locale abbia poi inserito nel proprio bilancio l'ammontare di spese inizialmente non predefinite in contratto;
- che il gravato del relativo onere, non ha dimostrato che le somme azionate non siano Pt_1 state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire dell'erogazione dell'energia elettrica, comunque avvenuta, né che i relativi importi non siano stati inseriti nei bilanci di riferimento;
- che le doglianze svolte con riguardo all'entità dei consumi di energia elettrica contabilizzati da sono prive di adeguati elementi di riscontro e non valgono a scalfire Controparte_4
la rilevanza della documentazione prodotta da nella fase monitoria e nel corso Controparte_1
del processo di opposizione ex art. 645 c.p.c.
3. Il giudizio di cassazione
Il con ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza Parte_1 Pt_1
di secondo grado, deducendo, con il primo motivo, la mancata considerazione da parte di
[...]
di alcuni pagamenti effettuati nel periodo compreso fra il 10 aprile 2017 e il 28 CP_1
giugno 2019, pari complessivamente a euro 90.937,50 e, con il secondo motivo, l'erroneità della interpretazione delle norme del T.U.E.L. seguita dalla Corte d'Appello. ha presentato controricorso, eccependo l'inammissibilità dei nuovi Controparte_1
documenti depositati dal per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione e ha Pt_1 dedotto l'infondatezza delle ulteriori censure dallo stesso rivolte alla sentenza di secondo grado.
La Corte di Cassazione, ritenendo logicamente prioritario e assorbente l'esame del secondo motivo di ricorso, ha accolto le doglianze formulate dal Parte_1 Pt_1
in ordine alla nullità dei contratti di somministrazione dedotti in causa per la violazione della procedura stabilita dal T.U.E.L. per l'assunzione degli impegni di spesa.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue.
- L'art. 191, comma 1, del T.U.E.L. “dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che — ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) — ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione”.
- Gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti “a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di
pagina 5 di 10 spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione”.
- “In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario,
i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente”.
- Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
- “Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute”.
Alla luce dei principi come sopra enunciati, la Corte di Cassazione, con specifico riguardo alla fattispecie di causa, ha quindi precisato: per un verso, che l'avvenuta, pacifica, somministrazione dell'energia elettrica non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale;
per altro verso, che non assume rilievo la circostanza che la questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ma solo successivamente, nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio.
4. Il giudizio di rinvio
Il con ha introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo Parte_1 Pt_1
di applicare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e, per l'effetto, di riformare in aderenza ad essi la sentenza di secondo grado n. 1846/2022, condannando inoltre CP_1
a rifondergli le spese del presente giudizio di rinvio e quelle di tutti i precedenti gradi.
[...]
si è costituita in data 24 febbraio 2025 chiedendo alla Corte d'Appello: Controparte_1
- di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente alla necessità della forma scritta e/o dell'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 191 del T.U.E.L. ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra società ed enti locali;
- di rimettere alla Corte
pagina 6 di 10 Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del T.U.E.L. per incompatibilità con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare prioritariamente le richieste di natura pregiudiziale avanzate da Controparte_1 ha evidenziato l'opportunità di rimettere alla Corte di Giustizia Controparte_1 dell'Unione Europea la questione della compatibilità delle norme del T.U.E.L. in tema di impegno di spesa e di attestazione di copertura con le previsioni del D. L.vo n. 231/02 (che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2000/35/CE) e del D. L.vo n. 192/12 (che ha recepito la
Direttiva comunitaria n. 2011/7/UE) e, comunque, con “le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono la forma scritta dei contratti ad substantiam tra le imprese e gli enti della
Pubblica Amministrazione”.
Al riguardo, occorre premettere che “il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità”. Il Giudice investito della richiesta di rinvio pregiudiziale ha dunque il “potere-dovere di delibare la questione al fine di impegnare la Corte di Giustizia soltanto con questioni che siano effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione, ovvero che siano pertinenti e rilevanti nel caso concreto, non siano già state sollevate in riferimento a fattispecie analoghe, non siano manifestamente infondate” (Cass. S.U. n.
20701/2013).
Con riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che il tema della applicabilità automatica degli interessi moratori agli enti locali che ritardino i pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva
n. 2011/7/EU) sia distinto rispetto a quello dei requisiti di validità dei contratti stipulati con tali enti e, quindi, che non vi sia interferenza né incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D.L.vi n. 231/2002 e n. 192/2012 e gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L.
Piuttosto, la validità (sotto ogni profilo, ivi compreso quello inerente all'impegno di spesa) dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori.
Sulla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 191 del T.U.E.L. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, si reputa sufficiente richiamare le considerazioni già svolte dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 446 del 1995 (relativa alla norma previgente, ma di analogo tenore, di cui all'art. 23 del D.L. n. 66/1989).
pagina 7 di 10 La questione è stata infatti sollevata da in termini pressoché sovrapponibili a Controparte_1
quelli presi in considerazione dalla Corte nella suddetta sentenza. ha dedotto l'illegittimità dell'art. 191 del T.U.E.L. per contrasto: Controparte_1
- con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., in ragione della impossibilità del soggetto fornitore delle prestazioni di agire nei confronti dell'ente pubblico, neppure a titolo di ingiustificato arricchimento, al fine di ottenere il pagamento delle forniture eseguite o dei servizi resi;
- con il principio di “parità delle armi” di cui all'art. 111 Cost., in ragione dell'ingiustificato privilegio concesso agli enti locali, con conseguenze irragionevoli sulle posizioni delle altre parti;
- con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., in ragione della sostanziale impossibilità (rectius della possibilità solo astratta) per i fornitori di rifiutare l'esecuzione della prestazione in mancanza della prova della sussistenza dell'impegno di spesa.
Nella sentenza n. 446 del 1995, la Corte Costituzionale ha osservato che il fornitore, nell'accettare di eseguire determinate prestazioni, non può ignorare che, in mancanza dell'impegno di spesa, il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso direttamente con il funzionario (o l'amministratore), assumendo quindi volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente (e patrimonialmente responsabile).
Inoltre, “il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. 'per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni' quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia”. Si appalesa quindi “infondata, la censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, la quale - nel contesto di una più complessa disciplina diretta a risanare le finanze degli enti locali in dissesto - risulta finalizzata ad assicurare una rigorosa applicazione della normativa contabile e quindi un rigido controllo delle spese” (in questi termini Corte Cost n.
446/1995).
Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 446 del 1995 consentono di affermare, nel presente giudizio, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata da Controparte_1
Entrambe le richieste pregiudiziali avanzate da devono quindi essere disattese. Controparte_1
***
pagina 8 di 10 Al contrario, facendo applicazione dei principi di diritto delineati dalla Corte di
Cassazione, va dichiarata la fondatezza dell'impugnazione proposta dal Parte_1
contro la sentenza n. 747/2020 del Tribunale di Pavia.
[...]
In proposito, si fa rilevare che l'esistenza dell'impegno contabile è un fatto costitutivo del diritto al corrispettivo e che, trattandosi di requisito richiesto da una norma imperativa, non può operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., comma 1, u.p. (v. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3067/2023).
Ne consegue che è onere della parte che ha stipulato il contratto con la P.A. e che propone la domanda di pagamento provare che il contratto sia stato o preceduto dall'impegno contabile registrato nel competente programma del bilancio di previsione o succeduto da una apposita delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio. Peraltro, le informazioni relative all'impegno di spesa devono, per legge, essere comunicate al terzo interessato dal responsabile del procedimento contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
il difetto di prova di tali requisiti è fonte di nullità del contratto, rilevabile d'ufficio, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte.
Nella fattispecie concreta, non è stata dimostrata da parte di la sussistenza Controparte_1 dell'impegno di spesa né del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 747/2020 del Tribunale di Pavia, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 2003/2016, va dichiarata l'infondatezza del credito di euro 300.831,53 vantato da nei confronti del per insussistenza Controparte_1 Parte_1
della copertura di bilancio relativamente a tale somma.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, l'esito della lite determina la condanna di
[...]
soccombente, a rifondere al le spese del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, del secondo grado di giudizio (culminato nella sentenza cassata), del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo, per i giudizi di primo grado e di secondo grado, al D.M. 55/2014 (applicabile ratione temporis) e, per il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio, al D.M. n. 147/2022, nonché tenendo conto del valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria dei tre giudizi di merito, per le quali il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
747/2020, pubblicata il 21/07/2020, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 747/2020 del Tribunale di Pavia, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 2003/2016, dichiara l'infondatezza del credito di euro
300.831,53 azionato da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
per insussistenza della copertura di bilancio relativamente a tale somma. Pt_1
2) Condanna a rifondere in favore del le Controparte_1 Parte_1 Pt_1
spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, per il giudizio di primo grado in euro
18.413,00, per il giudizio di appello in euro 17.480,00, per il giudizio di cassazione in euro 10.773,00 e per il giudizio di rinvio in euro 17.179,00, il tutto oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi e con distrazione in favore dell'avv. Biagio Riccio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Biagio Riccio e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cardito, via Cesare Battisti n. 24, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
– già – (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore dott. (munito dei poteri in forza di scrittura privata autenticata dal Controparte_3
Notaio il 20 febbraio 2024, Racc. 13060 - Rep. 29336), Persona_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Campi e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, via Besana n. 11, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 747/2020, pubblicata il
21/07/2020, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
pagina 1 di 10
1. Applicare i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 12/03/2024, così come riportati in narrativa.
2. Riformare, pertanto, in aderenza ad essi, la sentenza di secondo grado n° 1846/2022 pubblicata il 30/05/2022 dalla Corte di Appello di Milano all'esito del giudizio recante R.G.
628/2021 e ritenere che, nella relazione de qua, essendo una delle parti un ente comunale, non si può non tener conto dell'ineludibile principio, rimarcato dalla riportata giurisprudenza, secondo cui gli atti con i quali gli enti locali si assumano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, secondo, in particolare, il seguente principio di diritto “L'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che — ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) — ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1,
09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni — e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva —, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte,
a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo
Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.). Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte
(tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone
pagina 2 di 10 la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010,
n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)”
3. Condannare, perciò, la al pagamento delle spese ed onorari di causa del Controparte_1 giudizio di primo grado, di quello d'appello, di quello di Cassazione e di quello riassunto, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
Per GIA' Controparte_1 Controparte_2
“ come sopra rappresentata e difesa, chiede che la Corte voglia, in via Controparte_1
pregiudiziale, disporre:
- la rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione afferente la necessità della forma scritta e/o dell'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 191 TUEL ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra società ed enti locali, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza;
- la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 191 TUEL per violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Il con ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n. 2003/2016, con il quale il Tribunale di Pavia, in data 12 agosto 2016, gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 390.789,88 in favore di (già Controparte_1 [...]
e, prima ancora, cessionaria dei crediti di Controparte_2 Controparte_2 [...]
, pretesa a titolo di capitale e di interessi di mora con riferimento a una serie di CP_4
fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica, alcune delle quali rimaste impagate e altre pagate con ritardo.
A sostegno dell'opposizione, il ha evidenziato di avere effettuato pagamenti per euro Pt_1
105.284,63 non tenuti in considerazione dalla controparte e, più in generale, ha contestato la fondatezza dei crediti azionati da Controparte_1
si è costituita nel giudizio di primo grado, dando atto della ricezione,
[...] dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, del pagamento della minor somma di euro 54.754,50
e chiedendo invece il rigetto dell'opposizione con riguardo alle ulteriori eccezioni del Pt_1
pagina 3 di 10 Solo nella comparsa conclusionale, il , richiamando i Parte_1
principi espressi sul tema dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto rilevare che, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali - D.L.vo n. 267/2000), gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria e che, in mancanza, non sono tenuti ad eseguire alcun pagamento;
con la conseguenza che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti esclusivamente se accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne ha autorizzato il compimento quanto del susseguente contratto stipulato. Pertanto, secondo la tesi del
[...]
, nel caso specifico, essendosi in presenza di un impegno di spesa Parte_1 Pt_1
derivante dal contratto di somministrazione non contemplato da alcuna posta nel bilancio di previsione, non avrebbe potuto pretendere il pagamento delle somme portate Controparte_1
dal decreto ingiuntivo.
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale, con la sentenza n. 747/2020 del
21 luglio 2020 ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2003/2016 e, dato atto del versamento di euro 54.754,50 da parte del opponente, lo ha condannato a corrispondere in favore di Pt_1
la somma di euro 300.831,53 per sorte capitale, oltre interessi ex D.L.vo n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
2. Il giudizio di appello
Il con ha impugnato la sentenza n. 747/2020, articolando Parte_1 Pt_1
due motivi di appello. Con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale per avere ritenuto inammissibile e, comunque, per avere disatteso l'eccezione inerente alla mancanza dell'impegno di spesa e della attestazione di copertura previsti dall'art. 191 del T.U.E.L. a pena di nullità. Con il secondo motivo, ha riproposto le eccezioni di merito già svolte nella fase di primo grado in ordine alla assenza di prova dei consumi contabilizzati da Controparte_4
e ha ribadito l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dalla controparte. si è costituita nel giudizio di appello chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1846/2022 pubblicata il 30 maggio 2022, ha rigettato l'eccezione di nullità del rapporto negoziale instaurato tra le parti, non ravvisando la violazione degli artt. 182 e ss. del T.U.E.L.; inoltre, ha ritenuto infondate le eccezioni di merito formulate dall'appellante, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Più precisamente, la Corte d'Appello ha osservato:
pagina 4 di 10 - che la sussistenza o meno, all'inizio del rapporto di somministrazione, dell'impegno di spesa
è da ritenere ininfluente, qualora l'ente locale abbia poi inserito nel proprio bilancio l'ammontare di spese inizialmente non predefinite in contratto;
- che il gravato del relativo onere, non ha dimostrato che le somme azionate non siano Pt_1 state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire dell'erogazione dell'energia elettrica, comunque avvenuta, né che i relativi importi non siano stati inseriti nei bilanci di riferimento;
- che le doglianze svolte con riguardo all'entità dei consumi di energia elettrica contabilizzati da sono prive di adeguati elementi di riscontro e non valgono a scalfire Controparte_4
la rilevanza della documentazione prodotta da nella fase monitoria e nel corso Controparte_1
del processo di opposizione ex art. 645 c.p.c.
3. Il giudizio di cassazione
Il con ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza Parte_1 Pt_1
di secondo grado, deducendo, con il primo motivo, la mancata considerazione da parte di
[...]
di alcuni pagamenti effettuati nel periodo compreso fra il 10 aprile 2017 e il 28 CP_1
giugno 2019, pari complessivamente a euro 90.937,50 e, con il secondo motivo, l'erroneità della interpretazione delle norme del T.U.E.L. seguita dalla Corte d'Appello. ha presentato controricorso, eccependo l'inammissibilità dei nuovi Controparte_1
documenti depositati dal per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione e ha Pt_1 dedotto l'infondatezza delle ulteriori censure dallo stesso rivolte alla sentenza di secondo grado.
La Corte di Cassazione, ritenendo logicamente prioritario e assorbente l'esame del secondo motivo di ricorso, ha accolto le doglianze formulate dal Parte_1 Pt_1
in ordine alla nullità dei contratti di somministrazione dedotti in causa per la violazione della procedura stabilita dal T.U.E.L. per l'assunzione degli impegni di spesa.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue.
- L'art. 191, comma 1, del T.U.E.L. “dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che — ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) — ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione”.
- Gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti “a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di
pagina 5 di 10 spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione”.
- “In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario,
i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente”.
- Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
- “Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute”.
Alla luce dei principi come sopra enunciati, la Corte di Cassazione, con specifico riguardo alla fattispecie di causa, ha quindi precisato: per un verso, che l'avvenuta, pacifica, somministrazione dell'energia elettrica non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale;
per altro verso, che non assume rilievo la circostanza che la questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ma solo successivamente, nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio.
4. Il giudizio di rinvio
Il con ha introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo Parte_1 Pt_1
di applicare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e, per l'effetto, di riformare in aderenza ad essi la sentenza di secondo grado n. 1846/2022, condannando inoltre CP_1
a rifondergli le spese del presente giudizio di rinvio e quelle di tutti i precedenti gradi.
[...]
si è costituita in data 24 febbraio 2025 chiedendo alla Corte d'Appello: Controparte_1
- di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente alla necessità della forma scritta e/o dell'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 191 del T.U.E.L. ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra società ed enti locali;
- di rimettere alla Corte
pagina 6 di 10 Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del T.U.E.L. per incompatibilità con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare prioritariamente le richieste di natura pregiudiziale avanzate da Controparte_1 ha evidenziato l'opportunità di rimettere alla Corte di Giustizia Controparte_1 dell'Unione Europea la questione della compatibilità delle norme del T.U.E.L. in tema di impegno di spesa e di attestazione di copertura con le previsioni del D. L.vo n. 231/02 (che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2000/35/CE) e del D. L.vo n. 192/12 (che ha recepito la
Direttiva comunitaria n. 2011/7/UE) e, comunque, con “le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono la forma scritta dei contratti ad substantiam tra le imprese e gli enti della
Pubblica Amministrazione”.
Al riguardo, occorre premettere che “il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità”. Il Giudice investito della richiesta di rinvio pregiudiziale ha dunque il “potere-dovere di delibare la questione al fine di impegnare la Corte di Giustizia soltanto con questioni che siano effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione, ovvero che siano pertinenti e rilevanti nel caso concreto, non siano già state sollevate in riferimento a fattispecie analoghe, non siano manifestamente infondate” (Cass. S.U. n.
20701/2013).
Con riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che il tema della applicabilità automatica degli interessi moratori agli enti locali che ritardino i pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva
n. 2011/7/EU) sia distinto rispetto a quello dei requisiti di validità dei contratti stipulati con tali enti e, quindi, che non vi sia interferenza né incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D.L.vi n. 231/2002 e n. 192/2012 e gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L.
Piuttosto, la validità (sotto ogni profilo, ivi compreso quello inerente all'impegno di spesa) dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori.
Sulla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 191 del T.U.E.L. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, si reputa sufficiente richiamare le considerazioni già svolte dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 446 del 1995 (relativa alla norma previgente, ma di analogo tenore, di cui all'art. 23 del D.L. n. 66/1989).
pagina 7 di 10 La questione è stata infatti sollevata da in termini pressoché sovrapponibili a Controparte_1
quelli presi in considerazione dalla Corte nella suddetta sentenza. ha dedotto l'illegittimità dell'art. 191 del T.U.E.L. per contrasto: Controparte_1
- con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., in ragione della impossibilità del soggetto fornitore delle prestazioni di agire nei confronti dell'ente pubblico, neppure a titolo di ingiustificato arricchimento, al fine di ottenere il pagamento delle forniture eseguite o dei servizi resi;
- con il principio di “parità delle armi” di cui all'art. 111 Cost., in ragione dell'ingiustificato privilegio concesso agli enti locali, con conseguenze irragionevoli sulle posizioni delle altre parti;
- con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., in ragione della sostanziale impossibilità (rectius della possibilità solo astratta) per i fornitori di rifiutare l'esecuzione della prestazione in mancanza della prova della sussistenza dell'impegno di spesa.
Nella sentenza n. 446 del 1995, la Corte Costituzionale ha osservato che il fornitore, nell'accettare di eseguire determinate prestazioni, non può ignorare che, in mancanza dell'impegno di spesa, il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso direttamente con il funzionario (o l'amministratore), assumendo quindi volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente (e patrimonialmente responsabile).
Inoltre, “il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. 'per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni' quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia”. Si appalesa quindi “infondata, la censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, la quale - nel contesto di una più complessa disciplina diretta a risanare le finanze degli enti locali in dissesto - risulta finalizzata ad assicurare una rigorosa applicazione della normativa contabile e quindi un rigido controllo delle spese” (in questi termini Corte Cost n.
446/1995).
Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 446 del 1995 consentono di affermare, nel presente giudizio, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata da Controparte_1
Entrambe le richieste pregiudiziali avanzate da devono quindi essere disattese. Controparte_1
***
pagina 8 di 10 Al contrario, facendo applicazione dei principi di diritto delineati dalla Corte di
Cassazione, va dichiarata la fondatezza dell'impugnazione proposta dal Parte_1
contro la sentenza n. 747/2020 del Tribunale di Pavia.
[...]
In proposito, si fa rilevare che l'esistenza dell'impegno contabile è un fatto costitutivo del diritto al corrispettivo e che, trattandosi di requisito richiesto da una norma imperativa, non può operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., comma 1, u.p. (v. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3067/2023).
Ne consegue che è onere della parte che ha stipulato il contratto con la P.A. e che propone la domanda di pagamento provare che il contratto sia stato o preceduto dall'impegno contabile registrato nel competente programma del bilancio di previsione o succeduto da una apposita delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio. Peraltro, le informazioni relative all'impegno di spesa devono, per legge, essere comunicate al terzo interessato dal responsabile del procedimento contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
il difetto di prova di tali requisiti è fonte di nullità del contratto, rilevabile d'ufficio, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte.
Nella fattispecie concreta, non è stata dimostrata da parte di la sussistenza Controparte_1 dell'impegno di spesa né del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 747/2020 del Tribunale di Pavia, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 2003/2016, va dichiarata l'infondatezza del credito di euro 300.831,53 vantato da nei confronti del per insussistenza Controparte_1 Parte_1
della copertura di bilancio relativamente a tale somma.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, l'esito della lite determina la condanna di
[...]
soccombente, a rifondere al le spese del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, del secondo grado di giudizio (culminato nella sentenza cassata), del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo, per i giudizi di primo grado e di secondo grado, al D.M. 55/2014 (applicabile ratione temporis) e, per il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio, al D.M. n. 147/2022, nonché tenendo conto del valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria dei tre giudizi di merito, per le quali il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
747/2020, pubblicata il 21/07/2020, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 747/2020 del Tribunale di Pavia, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 2003/2016, dichiara l'infondatezza del credito di euro
300.831,53 azionato da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
per insussistenza della copertura di bilancio relativamente a tale somma. Pt_1
2) Condanna a rifondere in favore del le Controparte_1 Parte_1 Pt_1
spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, per il giudizio di primo grado in euro
18.413,00, per il giudizio di appello in euro 17.480,00, per il giudizio di cassazione in euro 10.773,00 e per il giudizio di rinvio in euro 17.179,00, il tutto oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi e con distrazione in favore dell'avv. Biagio Riccio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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