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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 133/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE NICOLÒ MICHELE Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERVODIO CRISTINA CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2919/2021 del 19.10.2021 il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da – dipendente dell'azienda Parte_1
Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale - con la quale si chiedeva di accertare e dichiarare che l'infortunio occorso in data 8.04.2018 costituiva infortunio sul lavoro;
di accertare che dall'infortunio era derivato un danno biologico permanente nella misura dell'8% e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento dell'indennizzo relativo CP_1 all'inabilità temporanea assoluta e permanente. Il Tribunale condannava la ricorrente alla corresponsione delle spese di lite in favore dell' nonché al pagamento delle spese di CP_1
CTU.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame con Parte_1
ricorso depositato in data 11.02.2022.
Resisteva in giudizio l' instando per il rigetto del gravame. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
Erano ammesse due CTU e in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3. In punto di fatto, occorre premettere che con ricorso del 30.09.2019 la ricorrente esponeva di essere dipendente dell' Controparte_2 con qualifica di “Infermiera professionale”;
[...]
specificava che, in data 08.04.2018, alle ore 18.00 circa, nell'agevolare lo spostamento di una paziente affetta da obesità e con sospetto di infarto dalla barella al tavolo relativo alla
TAC, avvertiva un fortissimo dolore all'altezza della spalla destra e che, persistendo il dolore, in data 10/04/2018 si recava al Reparto di Pronto Soccorso dell'
[...]
dove, anche a seguito di visione dell'esame ecografico Controparte_2 effettuato in data 09.04.2018, veniva diagnosticato un “trauma distrattivo alla spalla destra con lesioni tendinee”.
Al successivo controllo ambulatoriale effettuato in data 03.05.2018 lo specialista prescriveva un intervento di riparazione artroscopica di Tenotomia del C.L.B., bursectomia ed acromionplastica, sutura del sovraspinato con apposizione di ancora a doppio filo in titanio (Fastin – RC) del 25-26.06.2018. Deduceva la ricorrente che, a seguito di dimissione, veniva immobilizzata con tutore reggi braccio per tre settimane, con successivo controllo a cinquanta giorni avvenuto in data 04.09.2018, nel quale veniva prescritto un ciclo di fisiokinesiterapia con controllo a tre mesi e che, solo in data 04/12/2018, a condizioni cliniche stabilizzate, si svincolava la paziente da ulteriori controlli con postumi da valutare;
che, nel frattempo veniva sporta regolare denuncia di infortunio alla competente sede
, che con provvedimento definitivo in data 17.05.2018, notificato in data 13.09.2018, CP_1 non riconosceva l'evento quale infortunio sul lavoro “in quanto l'evento che ha determinato
l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”; che, avverso il suddetto provvedimento di rigetto la ricorrente produceva opposizione in data 24.09.2018 contestando il mancato riconoscimento del sinistro quale infortunio sul lavoro.
2 4. Il primo giudice, sulla base dell'espletata prova testimoniale, nonché delle risultanze della CTU medico-legale affidata al dott. , non ravvisava la sussistenza del Persona_1 danno biologico conseguente all'infortunio; pertanto, rigettava la domanda della Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava che il teste , Testimone_1 aveva confermato la dinamica del sinistro come descritta, “poiché era presente quando la avvertì un forte dolore alla spalla nello spostare la paziente” ma dava atto che il Parte_1
c.t.u. dott. aveva appurato che il sinistro doveva essere valutato quale malattia Per_1 comune, non essendoci “correlazione causale o concausale tra le lesioni descritte con
l'infortunio”.
5. L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure per “Errata valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte del Giudice di prime cure con riferimento alla rilevata assenza di correlazione causale o concausale tra le lesioni subite dall'appellante e l'infortunio denunciato”. In particolare, l'appellante contesta l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di quanto emerso dall'espletamento della prova testimoniale e, cioè, la sussistenza della causa violenta del danno patito.
Sottolinea la che dall'esame della relazione specialistica del consulente di parte Parte_1
Dott. , appare evidente la sussistenza del nesso tra la causa violenta e le patologie da cui Pt_2 ella è affetta (ossia l'edema osseo intraspongioso in corrispondenza della porzione paraarticolare dell'acromion e l'ipertrofia articolare dell'articolazione acromion-daveare su base degenerativa, condizione predisponenti l'impingement). Aggiunge l'appellante che nell'elaborato del CTU è stata omessa la valutazione del certificato medico datato
10.05.2018.
6. Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione e mancata applicazione dell'art.79
D.P.R. 1124/65 e dell'art. 13, comma 6, D.Lgs. 38/2000. Mancata valutazione del danno biologico a mezzo della cd “ . Con tale secondo motivo, l'appellante Parte_3
sostiene che la sentenza impugnata è illegittima in quanto condivide acriticamente una c.t.u. che avrebbe dovuto procedere “in ogni caso alla quantificazione del danno biologico, utilizzando per il danno biologico permanente la c.d. . Parte_3
7. Alla luce delle specifiche e motivate circostanze evidenziate nel gravame, idonee a sollecitare un approfondimento medico-legale, in questo grado del giudizio è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica.
8. La Corte ha nominato dapprima come c.t.u. il dott. , che ha riconosciuto Per_2
3 un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 20 giorni (dall'8.4.2018 al 27.4.2018) ma ha escluso il nesso causale tra l'infortunio e la malattia, qualificando quest'ultima come malattia comune sulla scorta delle seguenti conclusioni: “non possiamo riconoscere il nesso eziologico tra le patologie denunciate (trauma distrattivo della spalla destra con lesioni tendinee) e l'evento in oggetto, trattandosi di patologie documentate a carattere degenerativo in cui il predetto evento rappresentò un'occasione di riacutizzazione di patologie preesistenti di natura degenerativa. Per quanto su esposto possiamo considerare le infermità denunciate (lesione del tendine sovraspinoso spalla destra, tendinosi del capo lungo del bicipite e sottoscapolare) come malattia comune. In particolare, riteniamo che sia riconducibile eziologicamente all'infortunio in oggetto esclusivamente il trauma distrattivo di spalla, in assenza di una documentata lesione traumatica del tendine sovraspinoso, che ha riesacerbato clinicamente e temporaneamente una preesistente patologia su base degenerativa (sindrome da impingement) ed è possibile il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni”.
9.Poichè il CTU Dr. non ha fornito risposte adeguate alle condivisibili Per_3
osservazioni dell'appellante, che aveva evidenziato la possibilità di un nesso causale tra evento e danno alla luce dell'art. 41 c.p., ritenendo, così, che l'infortunio fosse comunque determinante per l'insorgenza della patologia, la Corte ha ritenuto questa consulenza tecnica non sufficientemente esaustiva, rendendo necessario un ulteriore approfondimento. Pertanto, in accoglimento dell'istanza dell'appellante e al fine di fornire chiare risposte alla questione oggetto di causa, la Corte ha disposto la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio.
Si è affidato così l'incarico al dott. il quale ha concluso, dopo Persona_4
aver esaminato approfonditamente la documentazione e le circostanze del caso, che il trauma subito costituisce effettivamente un infortunio sul lavoro e, di conseguenza, ha riconosciuto il nesso causale tra l'evento traumatico e la malattia.
In particolare, il scondo c.t.u. ha evidenziato che: “La storia clinica della ricorrente é caratterizzata da esiti di lesione del sovraspinato della spalla destra e sottoposta ad intervento ortopedico in artroscopia di tenotomia del C.L.B., bursectomia ed acromionplastica, sutura del sovraspinato con apposizione ad una ancora a doppio filo di titanio. Obiettivamente è emerso che la muscolatura del cingolo scapolare destro è normotonica e normotrofica, mentre l'escursione dell'articolazione scapolo-omerale presenta limitazioni già ampiamente indicate dai test effettuati. In particolare, hanno un
4 valore diagnostico il test dell'arco doloroso e quello relativo dell'elevazione attiva dell'arto.
(v. capitolo Esame Obiettivo). L'indagine diagnostica ecografica, effettuata il giorno dopo
l'evento traumatico, ha dimostrato fenomeni degenerativi alla cuffia dei rotatori, "ispessiti ed edematosi", segni di una sindrome algo-disfunzionale, compatibile con l'attività lavorativa, in quanto rientra nelle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori la cui esposizione è sufficiente a causare una rottura tendinea (lacerazione tendinea recente). La RMN (effettuata dopo 10 giorni) ha confermato la lesione parziale del tendine sovraspinato, nonché la presenza di borsite e infiammazione dei tessuti molli periarticolare.” Nelle considerazioni cliniche e medico-legali il c.t.u. ha poi affermato:
“Qualsiasi lesione che coinvolga un sistema complesso, come quello della spalla, deve essere valutata tenendo conto dell'organizzazione del sistema stesso e della sua complessità.
La chiave di lettura, che consente di interpretare correttamente la lesione tendinea della spalla, deve sempre muoversi dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, infermiera professionale, che è terapeutica in quanto fornisce assistenza primaria e gestisce ogni aspetto del trattamento del paziente, accettando qualsiasi incarico, svolgendolo con scrupolo e diligenza richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso. Nelle dinamiche lavorative si affrontano situazioni di emergenza di ogni tipo che compromettono il sistema muscolo-articolare e la spalla, per la sua struttura anatomica, per l'ampio raggio di movimento che può compiere e l'esteso uso che se ne fa nella pratica quotidiana. È l'articolazione maggiormente esposta al rischio di tendinopatia, sia in seguito ad un trauma acuto, sia come effetto di movimenti ripetuti, anche di bassa intensità, e relative lesioni e infiammazioni da usura. Lo studio della RMN effettuata il
18.04.2018 ha confermato "ipertrofia articolare dell'articolazione acromion-claveare su base degenerativa, condizione predisponente l'impingement". Il tendine lesionato rientra nel compartimento superiore che comprende il tetto acetabolare, i muscoli deltoidee sovraspinato, la borsa sottoacromiale, il ligamento coraco-acromiale, l'apparato capsulo- ligamentoso superiore e gleno-omerale superiore. È noto che le patologie della cuffia dei rotatori, e in particolare il tendine sovraspinato, sono legate a fattori predisponenti (età, usura, movimenti errati e/o ripetuti, abitudini di vita) che possono contribuire a ridurre lo spazio intra-articolare e causare la compressione tendinea tra la borsa, la testa dell'omero
e la scapola con comparsa di tendinosi e/o tendinite secondaria. In questi casi si parla di sindrome da conflitto subacromiale o sindrome da impingement. Dei tendini che supportano
5 la mobilità della spalla il sovraspinato è quello più spesso interessato da tendinosi e sindrome da conflitto subacromiale. In generale si ritiene che stress meccanici prolungati possano indurre processi degenerativi che, se non contrastati per tempo, possono sviluppare lesioni parziali o totali dei tendini. Nella storia clinica della ricorrente non sono riferiti pregressi eventi clinici o traumatici che possano svolgere alcun ruolo ai fini della presente valutazione medico-legale. Allo stato attuale esiste una limitazione funzionale in esito alla lesione del sovraspinoso. Il percorso terapeutico ha seguito un corretto iter: riposo - intervento ortopedico - fisioterapia, documentato e stabilizzato secondo la consueta criteriologia medico-legale. La ricorrente è autonoma nei movimenti. Il tono e il trofismo muscolare sono integri, mentre la forza è ridotta. In presenza di sollecitazioni può emergere una rigidità e tensione muscolare all'arto superiore destro che riacutizza e amplifica il dolore. Inoltre, un corretto esame delle capacità fisiche e della realtà lavorativa della sig.ra ha determinato la necessità di modificare le precedenti mansioni lavorative”. Parte_1
Prosegue il CTU asserendo che può ritenersi dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa della la lesione parziale del tendine sopraspinoso con le Parte_1 relative complicanze e che: “L'attività svolta in questa occasione assume il ruolo di causa in quanto è raggiunta la prova del rapporto causale fornito dal rapido sforzo di sollevare una paziente obesa e comunque sofferente, e la lesione parziale del tendine sovraspinoso. Sul piano valutativo, la tabella ( ) di indennizzo del danno biologico e la tabella dei CP_1
coefficienti, eroga in capitale per le menomazioni in oggetto una percentuale del 6%. È da sottolineare che, l'incidenza della lesione riscontrata su specifiche mansioni svolte abitualmente e su quelle potenzialmente svolgibili in attività similari, abbia determinato sulla ricorrente la necessità di modificare lo svolgimento dell'attività lavorativa in limiti più fisiologici tali da diminuire l'usura del segmento corporeo interessato”. Nelle conclusioni della consulenza il dott. ha accertato che “Sul piano valutativo sono stati Per_4
soddisfatti tutti i parametri che impongono il nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica) a riprova che l'entità lesiva è scaturita da una chiara correlazione causale con l'infortunio avvenuto in data 8/04/2018 durante l'attività lavorativa. Non emergono criticità nell'istruttoria medico-legale per i seguenti motivi. Sono presenti: l'anamnesi lavorativa e la valutazione del nesso eziologico del trauma con le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente;
i criteri utilizzati: le diagnosi clinico - strumentali e il processo diagnostico e terapeutico”.
6 Occorre altresì sottolineare che l'evento scatenante l'infortunio è stato confermato dalle dichiarazioni del teste il quale ha affermato, essendo OSS presso il Testimone_1 reparto di neuroradiologia ove operava la ricorrente in qualità di dipendente dell'
[...]
, che, essendo presente al momento Controparte_2 dell'accaduto, “la ricorrente accusava un fortissimo dolore alla spalla destra per aver agevolato lo spostamento di una paziente affetta da obesità e con sospetto di infarto”.
10. Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni del teste che ha Testimone_1 confermato la dinamica dell'evento infortunistico riportata nell'atto introduttivo, e considerata la completezza, la linearità e la persuasività della c.t.u. del dott. Persona_5
quale emerge la sussistenza del nesso causale e del conseguente riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 6% -- la Corte ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
11. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda e dichiarato che
, a causa dell'infortunio lavorativo occorso in data 8.04.2018, Parte_1
ha subito postumi permanenti pari al 6% che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta dall'8.04.2018 al 27.04.2018.
Di conseguenza va disposta la condanna dell' a corrispondere in favore della CP_1 ricorrente l'indennizzo per danno biologico rapportato al 6% di inabilità conseguente all'infortunio di cui sopra e l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo indicato, oltre accessori come per legge sui ratei arretrati.
12. Le spese del doppio grado di giudizio, comprensive delle spese delle c.t.u., come liquidate con separati provvedimenti, restano a carico dell' in virtù del principio della CP_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 11/02/2022, avverso la sentenza n. 2919/2021 resa in data 19/10/2021 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che
, a causa dell'infortunio lavorativo occorso in data 8.04.2018, Parte_1
ha subito postumi permanenti pari al 6% che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta dall'8.04.2018 al 27.04.2018;
7 condanna l' a corrispondere in favore della ricorrente l'indennizzo per danno CP_1 biologico rapportato al 6% di inabilità conseguente all'infortunio di cui sopra e l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo indicato, oltre accessori come per legge sui ratei arretrati;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 1600,00 e, quanto al secondo grado in €
2000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, che distrae in favore dell'avv. De Nicolò dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU. CP_1
Così deciso in Bari, il 3/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
8
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 133/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE NICOLÒ MICHELE Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERVODIO CRISTINA CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2919/2021 del 19.10.2021 il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da – dipendente dell'azienda Parte_1
Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale - con la quale si chiedeva di accertare e dichiarare che l'infortunio occorso in data 8.04.2018 costituiva infortunio sul lavoro;
di accertare che dall'infortunio era derivato un danno biologico permanente nella misura dell'8% e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento dell'indennizzo relativo CP_1 all'inabilità temporanea assoluta e permanente. Il Tribunale condannava la ricorrente alla corresponsione delle spese di lite in favore dell' nonché al pagamento delle spese di CP_1
CTU.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame con Parte_1
ricorso depositato in data 11.02.2022.
Resisteva in giudizio l' instando per il rigetto del gravame. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
Erano ammesse due CTU e in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3. In punto di fatto, occorre premettere che con ricorso del 30.09.2019 la ricorrente esponeva di essere dipendente dell' Controparte_2 con qualifica di “Infermiera professionale”;
[...]
specificava che, in data 08.04.2018, alle ore 18.00 circa, nell'agevolare lo spostamento di una paziente affetta da obesità e con sospetto di infarto dalla barella al tavolo relativo alla
TAC, avvertiva un fortissimo dolore all'altezza della spalla destra e che, persistendo il dolore, in data 10/04/2018 si recava al Reparto di Pronto Soccorso dell'
[...]
dove, anche a seguito di visione dell'esame ecografico Controparte_2 effettuato in data 09.04.2018, veniva diagnosticato un “trauma distrattivo alla spalla destra con lesioni tendinee”.
Al successivo controllo ambulatoriale effettuato in data 03.05.2018 lo specialista prescriveva un intervento di riparazione artroscopica di Tenotomia del C.L.B., bursectomia ed acromionplastica, sutura del sovraspinato con apposizione di ancora a doppio filo in titanio (Fastin – RC) del 25-26.06.2018. Deduceva la ricorrente che, a seguito di dimissione, veniva immobilizzata con tutore reggi braccio per tre settimane, con successivo controllo a cinquanta giorni avvenuto in data 04.09.2018, nel quale veniva prescritto un ciclo di fisiokinesiterapia con controllo a tre mesi e che, solo in data 04/12/2018, a condizioni cliniche stabilizzate, si svincolava la paziente da ulteriori controlli con postumi da valutare;
che, nel frattempo veniva sporta regolare denuncia di infortunio alla competente sede
, che con provvedimento definitivo in data 17.05.2018, notificato in data 13.09.2018, CP_1 non riconosceva l'evento quale infortunio sul lavoro “in quanto l'evento che ha determinato
l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”; che, avverso il suddetto provvedimento di rigetto la ricorrente produceva opposizione in data 24.09.2018 contestando il mancato riconoscimento del sinistro quale infortunio sul lavoro.
2 4. Il primo giudice, sulla base dell'espletata prova testimoniale, nonché delle risultanze della CTU medico-legale affidata al dott. , non ravvisava la sussistenza del Persona_1 danno biologico conseguente all'infortunio; pertanto, rigettava la domanda della Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava che il teste , Testimone_1 aveva confermato la dinamica del sinistro come descritta, “poiché era presente quando la avvertì un forte dolore alla spalla nello spostare la paziente” ma dava atto che il Parte_1
c.t.u. dott. aveva appurato che il sinistro doveva essere valutato quale malattia Per_1 comune, non essendoci “correlazione causale o concausale tra le lesioni descritte con
l'infortunio”.
5. L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure per “Errata valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte del Giudice di prime cure con riferimento alla rilevata assenza di correlazione causale o concausale tra le lesioni subite dall'appellante e l'infortunio denunciato”. In particolare, l'appellante contesta l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di quanto emerso dall'espletamento della prova testimoniale e, cioè, la sussistenza della causa violenta del danno patito.
Sottolinea la che dall'esame della relazione specialistica del consulente di parte Parte_1
Dott. , appare evidente la sussistenza del nesso tra la causa violenta e le patologie da cui Pt_2 ella è affetta (ossia l'edema osseo intraspongioso in corrispondenza della porzione paraarticolare dell'acromion e l'ipertrofia articolare dell'articolazione acromion-daveare su base degenerativa, condizione predisponenti l'impingement). Aggiunge l'appellante che nell'elaborato del CTU è stata omessa la valutazione del certificato medico datato
10.05.2018.
6. Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione e mancata applicazione dell'art.79
D.P.R. 1124/65 e dell'art. 13, comma 6, D.Lgs. 38/2000. Mancata valutazione del danno biologico a mezzo della cd “ . Con tale secondo motivo, l'appellante Parte_3
sostiene che la sentenza impugnata è illegittima in quanto condivide acriticamente una c.t.u. che avrebbe dovuto procedere “in ogni caso alla quantificazione del danno biologico, utilizzando per il danno biologico permanente la c.d. . Parte_3
7. Alla luce delle specifiche e motivate circostanze evidenziate nel gravame, idonee a sollecitare un approfondimento medico-legale, in questo grado del giudizio è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica.
8. La Corte ha nominato dapprima come c.t.u. il dott. , che ha riconosciuto Per_2
3 un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 20 giorni (dall'8.4.2018 al 27.4.2018) ma ha escluso il nesso causale tra l'infortunio e la malattia, qualificando quest'ultima come malattia comune sulla scorta delle seguenti conclusioni: “non possiamo riconoscere il nesso eziologico tra le patologie denunciate (trauma distrattivo della spalla destra con lesioni tendinee) e l'evento in oggetto, trattandosi di patologie documentate a carattere degenerativo in cui il predetto evento rappresentò un'occasione di riacutizzazione di patologie preesistenti di natura degenerativa. Per quanto su esposto possiamo considerare le infermità denunciate (lesione del tendine sovraspinoso spalla destra, tendinosi del capo lungo del bicipite e sottoscapolare) come malattia comune. In particolare, riteniamo che sia riconducibile eziologicamente all'infortunio in oggetto esclusivamente il trauma distrattivo di spalla, in assenza di una documentata lesione traumatica del tendine sovraspinoso, che ha riesacerbato clinicamente e temporaneamente una preesistente patologia su base degenerativa (sindrome da impingement) ed è possibile il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni”.
9.Poichè il CTU Dr. non ha fornito risposte adeguate alle condivisibili Per_3
osservazioni dell'appellante, che aveva evidenziato la possibilità di un nesso causale tra evento e danno alla luce dell'art. 41 c.p., ritenendo, così, che l'infortunio fosse comunque determinante per l'insorgenza della patologia, la Corte ha ritenuto questa consulenza tecnica non sufficientemente esaustiva, rendendo necessario un ulteriore approfondimento. Pertanto, in accoglimento dell'istanza dell'appellante e al fine di fornire chiare risposte alla questione oggetto di causa, la Corte ha disposto la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio.
Si è affidato così l'incarico al dott. il quale ha concluso, dopo Persona_4
aver esaminato approfonditamente la documentazione e le circostanze del caso, che il trauma subito costituisce effettivamente un infortunio sul lavoro e, di conseguenza, ha riconosciuto il nesso causale tra l'evento traumatico e la malattia.
In particolare, il scondo c.t.u. ha evidenziato che: “La storia clinica della ricorrente é caratterizzata da esiti di lesione del sovraspinato della spalla destra e sottoposta ad intervento ortopedico in artroscopia di tenotomia del C.L.B., bursectomia ed acromionplastica, sutura del sovraspinato con apposizione ad una ancora a doppio filo di titanio. Obiettivamente è emerso che la muscolatura del cingolo scapolare destro è normotonica e normotrofica, mentre l'escursione dell'articolazione scapolo-omerale presenta limitazioni già ampiamente indicate dai test effettuati. In particolare, hanno un
4 valore diagnostico il test dell'arco doloroso e quello relativo dell'elevazione attiva dell'arto.
(v. capitolo Esame Obiettivo). L'indagine diagnostica ecografica, effettuata il giorno dopo
l'evento traumatico, ha dimostrato fenomeni degenerativi alla cuffia dei rotatori, "ispessiti ed edematosi", segni di una sindrome algo-disfunzionale, compatibile con l'attività lavorativa, in quanto rientra nelle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori la cui esposizione è sufficiente a causare una rottura tendinea (lacerazione tendinea recente). La RMN (effettuata dopo 10 giorni) ha confermato la lesione parziale del tendine sovraspinato, nonché la presenza di borsite e infiammazione dei tessuti molli periarticolare.” Nelle considerazioni cliniche e medico-legali il c.t.u. ha poi affermato:
“Qualsiasi lesione che coinvolga un sistema complesso, come quello della spalla, deve essere valutata tenendo conto dell'organizzazione del sistema stesso e della sua complessità.
La chiave di lettura, che consente di interpretare correttamente la lesione tendinea della spalla, deve sempre muoversi dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, infermiera professionale, che è terapeutica in quanto fornisce assistenza primaria e gestisce ogni aspetto del trattamento del paziente, accettando qualsiasi incarico, svolgendolo con scrupolo e diligenza richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso. Nelle dinamiche lavorative si affrontano situazioni di emergenza di ogni tipo che compromettono il sistema muscolo-articolare e la spalla, per la sua struttura anatomica, per l'ampio raggio di movimento che può compiere e l'esteso uso che se ne fa nella pratica quotidiana. È l'articolazione maggiormente esposta al rischio di tendinopatia, sia in seguito ad un trauma acuto, sia come effetto di movimenti ripetuti, anche di bassa intensità, e relative lesioni e infiammazioni da usura. Lo studio della RMN effettuata il
18.04.2018 ha confermato "ipertrofia articolare dell'articolazione acromion-claveare su base degenerativa, condizione predisponente l'impingement". Il tendine lesionato rientra nel compartimento superiore che comprende il tetto acetabolare, i muscoli deltoidee sovraspinato, la borsa sottoacromiale, il ligamento coraco-acromiale, l'apparato capsulo- ligamentoso superiore e gleno-omerale superiore. È noto che le patologie della cuffia dei rotatori, e in particolare il tendine sovraspinato, sono legate a fattori predisponenti (età, usura, movimenti errati e/o ripetuti, abitudini di vita) che possono contribuire a ridurre lo spazio intra-articolare e causare la compressione tendinea tra la borsa, la testa dell'omero
e la scapola con comparsa di tendinosi e/o tendinite secondaria. In questi casi si parla di sindrome da conflitto subacromiale o sindrome da impingement. Dei tendini che supportano
5 la mobilità della spalla il sovraspinato è quello più spesso interessato da tendinosi e sindrome da conflitto subacromiale. In generale si ritiene che stress meccanici prolungati possano indurre processi degenerativi che, se non contrastati per tempo, possono sviluppare lesioni parziali o totali dei tendini. Nella storia clinica della ricorrente non sono riferiti pregressi eventi clinici o traumatici che possano svolgere alcun ruolo ai fini della presente valutazione medico-legale. Allo stato attuale esiste una limitazione funzionale in esito alla lesione del sovraspinoso. Il percorso terapeutico ha seguito un corretto iter: riposo - intervento ortopedico - fisioterapia, documentato e stabilizzato secondo la consueta criteriologia medico-legale. La ricorrente è autonoma nei movimenti. Il tono e il trofismo muscolare sono integri, mentre la forza è ridotta. In presenza di sollecitazioni può emergere una rigidità e tensione muscolare all'arto superiore destro che riacutizza e amplifica il dolore. Inoltre, un corretto esame delle capacità fisiche e della realtà lavorativa della sig.ra ha determinato la necessità di modificare le precedenti mansioni lavorative”. Parte_1
Prosegue il CTU asserendo che può ritenersi dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa della la lesione parziale del tendine sopraspinoso con le Parte_1 relative complicanze e che: “L'attività svolta in questa occasione assume il ruolo di causa in quanto è raggiunta la prova del rapporto causale fornito dal rapido sforzo di sollevare una paziente obesa e comunque sofferente, e la lesione parziale del tendine sovraspinoso. Sul piano valutativo, la tabella ( ) di indennizzo del danno biologico e la tabella dei CP_1
coefficienti, eroga in capitale per le menomazioni in oggetto una percentuale del 6%. È da sottolineare che, l'incidenza della lesione riscontrata su specifiche mansioni svolte abitualmente e su quelle potenzialmente svolgibili in attività similari, abbia determinato sulla ricorrente la necessità di modificare lo svolgimento dell'attività lavorativa in limiti più fisiologici tali da diminuire l'usura del segmento corporeo interessato”. Nelle conclusioni della consulenza il dott. ha accertato che “Sul piano valutativo sono stati Per_4
soddisfatti tutti i parametri che impongono il nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica) a riprova che l'entità lesiva è scaturita da una chiara correlazione causale con l'infortunio avvenuto in data 8/04/2018 durante l'attività lavorativa. Non emergono criticità nell'istruttoria medico-legale per i seguenti motivi. Sono presenti: l'anamnesi lavorativa e la valutazione del nesso eziologico del trauma con le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente;
i criteri utilizzati: le diagnosi clinico - strumentali e il processo diagnostico e terapeutico”.
6 Occorre altresì sottolineare che l'evento scatenante l'infortunio è stato confermato dalle dichiarazioni del teste il quale ha affermato, essendo OSS presso il Testimone_1 reparto di neuroradiologia ove operava la ricorrente in qualità di dipendente dell'
[...]
, che, essendo presente al momento Controparte_2 dell'accaduto, “la ricorrente accusava un fortissimo dolore alla spalla destra per aver agevolato lo spostamento di una paziente affetta da obesità e con sospetto di infarto”.
10. Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni del teste che ha Testimone_1 confermato la dinamica dell'evento infortunistico riportata nell'atto introduttivo, e considerata la completezza, la linearità e la persuasività della c.t.u. del dott. Persona_5
quale emerge la sussistenza del nesso causale e del conseguente riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 6% -- la Corte ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
11. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda e dichiarato che
, a causa dell'infortunio lavorativo occorso in data 8.04.2018, Parte_1
ha subito postumi permanenti pari al 6% che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta dall'8.04.2018 al 27.04.2018.
Di conseguenza va disposta la condanna dell' a corrispondere in favore della CP_1 ricorrente l'indennizzo per danno biologico rapportato al 6% di inabilità conseguente all'infortunio di cui sopra e l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo indicato, oltre accessori come per legge sui ratei arretrati.
12. Le spese del doppio grado di giudizio, comprensive delle spese delle c.t.u., come liquidate con separati provvedimenti, restano a carico dell' in virtù del principio della CP_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 11/02/2022, avverso la sentenza n. 2919/2021 resa in data 19/10/2021 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che
, a causa dell'infortunio lavorativo occorso in data 8.04.2018, Parte_1
ha subito postumi permanenti pari al 6% che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta dall'8.04.2018 al 27.04.2018;
7 condanna l' a corrispondere in favore della ricorrente l'indennizzo per danno CP_1 biologico rapportato al 6% di inabilità conseguente all'infortunio di cui sopra e l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo indicato, oltre accessori come per legge sui ratei arretrati;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 1600,00 e, quanto al secondo grado in €
2000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, che distrae in favore dell'avv. De Nicolò dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU. CP_1
Così deciso in Bari, il 3/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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