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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]e ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michele Poledrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
appellante
contro
, entrambi residenti in [...]e ivi elettivamente CP_1 CP_2
domiciliati, presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellati
e contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Simona Lauterio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 25.3.2024
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione, voglia:
In via principale a riforma della sentenza n. 1613/2023 del 28/06/2023 del Tribunale di Cagliari, G.I. Dott. Antonio
Dessì, accertata la fondatezza dei motivi d'appello di cui alla superiore narrativa:
1) Dichiarare nullo il testamento olografo redatto dalla in data 23/10/2000 per CP_4
incapacità di intendere e volere di quest'ultima al momento della redazione della suddetta scheda testamentaria;
2) per l'effetto:
- previo accertamento della consistenza dell'asse ereditario relitto da reintegrare l'asse CP_4
stesso dei beni immobili e mobili (mobilia ed oggetti d'oro) e delle somme di denaro sia relative ai canoni di locazione dell'immobile sito in Cagliari, viale Sant'Avendrace 272, sia delle somme di denaro depositate sui c/c bancari e/o postali intestati alla;
CP_4
- dichiarare tenuti i convenuti a reintegrare l'asse ereditario dei beni immobili e mobili prelevati indebitamente e di ogni altro bene che dovesse risultare facente parte del patrimonio della de cuius;
ordinare e procedere alla divisione dei beni costituenti la massa ereditaria secondo le disposizioni della successione legittima;
3) con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nell'interesse di e : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, voglia CP_1 CP_2
In via preliminare, per i motivi in premessa dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari 1613/2023;
Nel merito
Rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1613/2023 poiché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado.
Nell'interesse di : l'Eccellentissima Corte, ogni avversa istanza eccezione e Controparte_3
deduzione disattesa, voglia:
- valutare la necessità di una nuova CTU e/o un supplemento e/o un'integrazione di quella in atti, - in ogni caso procedere ad una differente ricostruzione giuridica dei fatti di causa per i motivi di cui all'appello proposto;
- per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in via principale da parte attrice;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2006 convenne in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari, il fratello e il nipote , al fine di sentir dichiarare la CP_1 CP_2
nullità del testamento olografo con cui la di lui madre , deceduta in data 10.09.2004, CP_4
oltre ad istituire quali eredi in parti uguali i propri tre figli ( , e ), Pt_1 CP_1 Controparte_3
aveva legato al nipote la proprietà dell'appartamento sito in Cagliari, Viale CP_2
Sant'Avendrace n. 272, piano primo, e ad la proprietà di tutti i propri beni mobili, da CP_1
separarsi dalla quota disponibile della massa ereditaria con preferenza sui legittimari.
A fondamento della domanda l'attore sostenne che al tempo della redazione del testamento, datato
23.10.2000 e pubblicato su richiesta dell'avvocato Giovanni Faa, legale di fiducia della de cuius ed esecutore testamentario da questa nominato, la madre, da tempo affetta da varie patologie clinicamente documentate che avevano comportato varie degenze ospedaliere a partire dal
26.03.1999 fino al decesso, non era in grado di intendere e di volere né di badare ai propri interessi;
la stessa, infatti, era ricoverata a Cagliari, presso la divisione di gastroenterologia dell' CP_5
, a causa del deterioramento delle proprie condizioni di salute e in procinto di sottoporsi ad
[...]
un importante intervento per neoplasia intestinale.
In particolare, secondo l'attore, la grave alterazione del normale equilibrio psico fisico era evincibile, per un verso, dal documentato quadro clinico della testatrice, affetta da tossicosi etilica da alcolismo cronico con cirrosi epatica, diabete mellito e, al tempo, in stato di grave scadimento delle condizioni generali per la neoplasia intestinale che ne aveva impedito perfino la sottoscrizione del modulo per il trattamento dei dati personali all'atto del ricovero, avvenuto in data 13.10.2000;
per altro verso, dalla forma e contenuto della stessa scheda testamentaria, redatta con una particolare terminologia giuridica seppur da parte di un soggetto privo di cultura sia specifica che generale.
Per tali ragioni, l'attore chiese procedersi, previa dichiarazione di nullità del testamento, alla divisione, secondo le regole della successione legittima, dell'asse ereditario reintegrato ad opera dei convenuti dei beni immobili, mobili e delle somme di denaro relative sia ai canoni di locazione dell'immobile oggetto di legato, che al conto corrente bancario della de cuius.
Con atto depositato il 14 marzo 2007 intervenne in giudizio aderendo alle Controparte_3
domande proposte dall'attore e alle ragioni da questi esposte, chiedendo altresì la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall'uso esclusivo dei beni ereditari o accertati in corso di causa, tutti stabiliti secondo equità.
Celebrata la prima udienza e spirati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. concessi dal giudice, si costituirono in giudizio e , contestando le avverse pretese e domandando la CP_1 CP_2
divisione dell'asse ereditario disponibile nel rispetto delle disposizioni testamentarie.
A sostegno delle proprie difese i convenuti asserirono principalmente la piena capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione e sottoscrizione del testamento, esponendo, a tal fine, che al tempo della degenza in nosocomio , consapevole dei rischi derivanti CP_4
dall'operazione cui doveva sottoporsi, aveva chiesto all'avv. Faa di supportarla nella redazione del testamento, esponendogli le sue ultime volontà e affidandogli la scheda testamentaria da lei redatta per la pubblicazione dopo il decesso.
Inoltre, i convenuti sostennero che nel corso di tutto il periodo di ricovero la de cuius aveva la capacità di intendere e di volere, posto che altrimenti se ne sarebbero accorti sia l'avv. Faa che i medici curanti, i quali, dopo l'ingresso in ospedale, avevano raccolto le sottoscrizioni dei moduli di consenso informato contenuti nelle cartelle cliniche prodotte dall'attore.
Infine, precisarono che aveva riscosso i canoni di locazione dell'immobile legatogli CP_2
dalla nonna mentre non era mai stato cointestatario del conto corrente bancario né CP_4
aveva avuto il possesso degli altri due immobili ereditari, le cui chiavi erano nella disponibilità
dell'attore, il quale, peraltro, era al possesso esclusivo dell'immobile sito in Viale Sant'Avendrace
n. 165.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatori formali dei convenuti, prove per testi e una consulenza d'ufficio medico-legale, con sentenza n. 1613/2023 il Tribunale rigettò le domande attoree sul rilievo che non era stato dimostrato che fosse incapace di intendere e di CP_4
volere al momento della redazione e sottoscrizione della scheda testamentaria.
Nello specifico, il Tribunale, aderendo totalmente alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenne che “le pur gravi patologie dalle quali la de cuius risultava pacificamente affetta negli ultimi anni della sua vita” non consentissero “assolutamente di affermare o ritenere anche
solo probabile che alla data di redazione del testamento la stessa presentasse un deterioramento
cognitivo rilevante e idoneo ad incidere negativamente sulle sue capacità percettive, intellettive e
volitive, così da annullarne o farne grandemente diminuire la necessaria capacità di
autodeterminazione, trattandosi di infermità sostanzialmente ininfluenti sotto detti aspetti”.
Data l'infondatezza della domanda principale, il giudice rigettò sia le ulteriori domande attoree sia quelle dell'interveniente in quanto presupponenti l'invalidità della scheda Controparte_3
testamentaria e non essendo state dimostrate condotte appropriative o lesive dei convenuti rispetto ai beni ricompresi nell'eredità ancora indivisa.
Infine, il Tribunale dichiarò inammissibili le richieste dei convenuti, diverse dal rigetto delle domande attrici, giacché tardivamente formulate.
Avverso tale decisione ha proposto appello , cui hanno resistito e Parte_1 CP_1 CP_2
, mentre si è costituita associandosi ai motivi d'appello e chiedendone,
[...] Controparte_3
pertanto, l'accoglimento.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha contestato gli esiti della consulenza d'ufficio, integralmente condivisa dal Tribunale, in quanto affetti da contraddizioni e gravi lacune a fronte delle evidenze documentali attestanti uno stato di scompenso delle capacità psichiche di
. CP_4
In particolare, l'appellante ha esposto che lo stesso c.t.u. aveva confermato le condizioni in cui si trovava la al momento della redazione del testamento, giacché aveva affermato “si evidenzia CP_2
che una grave alterazione delle condizioni psichiche indicanti uno stato di scompenso in atto patologia mentale sarebbero state riscontrate dal personale sanitario che l'aveva in cura il giorno
o nei giorni immediatamente precedenti alla redazione del testamento”.
Nonostante detta premessa, ovvero che il personale sanitario aveva riscontrato la grave alterazione
CP_ psichica della signora , il c.t.u., non aveva poi spiegato adeguatamente perché, in conclusione,
avesse ritenuto “molto probabile che il giorno 23/10/2000, la signora non fosse nelle CP_2
condizioni che farebbero ritenere grandemente scemata la sua capacità di intendere e volere”.
Dette conclusioni, tra l'altro, erano state esposte in termini probabilistici, fondandole su circostanze discutibili e marginali e, in particolare, sul fatto che, per la redazione della scheda testamentaria,
era stata assistita da un notaio, il quale, nel caso, si sarebbe accorto della sua incapacità. CP_4
Secondo l'appellante, invece, tale circostanza non esclude la possibilità di un controllo sulla reale capacità della de cuius, la cui sussistenza era senz'altro da escludere anche alla luce del dettagliato contenuto dell'atto, ricco di terminologia giuridica e manifestazione di una volontà complessa,
nonostante fosse stato redatto da una persona in condizioni di salute scadute, affetta da etilismo cronico, scompenso epatico, cerebropatia cronica involutiva e con un basso livello di istruzione.
La mancanza di coerenza tra la complessità delle disposizioni testamentarie e le condizioni generali psico-fisiche della stessa alla data della redazione deporrebbe, ad avviso dell'appellante, per la assoluta assenza della capacità di intendere e di volere;
in ogni caso, sarebbe indice della assenza di una genuina volontà della testatrice, scevra da condizionamenti esterni, attesa, peraltro, l'erroneità
nella formulazione del quesito posto al ctu, incentrato sulla sussistenza di una incapacità
coincidente a quella richiesta per una pronuncia di infermità.
Il motivo non è fondato.
Con la proposta impugnazione l'appellante, in sostanza, reitera la tesi già sostenuta in primo grado senza, però, confrontarsi né con il decisum della impugnata sentenza né con il contenuto della relazione peritale agli atti, della quale ha, per contro, offerto una lettura frammentaria ed anche erronea.
Il consulente non ha mai affermato la sussistenza, nei termini esposti dall'appellante, di uno scompenso psichico della de cuius al tempo della disposizione testamentaria, né ha rilevato esservi stato alcun accertamento riscontro clinico in tal senso da parte del personale sanitario nel corso della degenza ospedaliera iniziata il 13.10.2000.
La malattia degenerativa cerebrale era stata accertata solo nel marzo 2002, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale SS. Trinità, ossia circa due anni dopo la redazione del testamento.
Al fine di rispondere ai quesiti, specificamente volti ad accertare la totale assenza o grave compromissione della capacità naturale della testatrice, in conformità al granitico insegnamento della giurisprudenza sul punto (Cass. sent. n, 26984/2022, Cass. Ord. n. 3934/2018; Cass. sent. n.
27351/2014; Cass. sent. n. 1444/2003), il c.t.u., studiata l'anamnesi della de cuius, aveva riconosciuto il dato pacifico per cui la stessa “ha presentato nell'ultima parte della sua vita un quadro clinico complesso sia dal punto di vista organico che clinico”, via via aggravatosi nel tempo e a causa del quale “avrebbe presentato momenti di lucidità mentale alternati a momenti di parziale
stato confusionale”.
Del tutto correttamente, peraltro, l'ausiliario aveva focalizzato il proprio campo di indagine alla data di redazione del testamento e, esaminate le cartelle ospedaliere relative alla degenza iniziata in data 13.10.2000, al fine di stabilire se in quel frangente la testatrice presentasse condizioni tali da renderla incapace di intendere e di volere, aveva rilevato che “dalla documentazione clinica […] non si evince alcunché in merito”.
Inoltre, considerata la presenza di patologie croniche (quali, in particolare, l'etilismo)
potenzialmente idonee ad incidere dal punto di vista psicopatologico sulle capacità percettive e di autodeterminazione, l'ausiliario aveva esaminato il pregresso clinico della testatrice, rilevando che
“dalla documentazione sanitaria della de cuius relativa al giorno 23.10.2000 e ai giorni della
settimana antecedente alla redazione del testamento, non emergono quadri clinici che dimostrino
quadri di scompenso psicopatologico in atto relativi a conseguenze dell'etilismo cronico ovvero di
altra patologia neuro psichica presente né esami diagnostico/strumentali quali TAC cerebrale o
RMN dell'encefalo che attestino lesioni cerebrali in atto e non emergono altre valutazioni
diagnostiche, che sarebbero potute essere richieste come consulenza in caso di grave scompenso
neuro psichico da parte di specialisti, quali psichiatri, neurologi ovvero geriatri, che attestino
inequivocabilmente la sussistenza di danni permanenti che influiscano sulla capacità di intendere e
di volere della paziente in quel momento”. Di conseguenza, il perito, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, aveva concluso rimarcando l'assenza di evidenze idonee a dimostrare in capo alla testatrice la totale privazione o anche solo una grave menomazione delle capacità intellettive e cognitive;
anzi, secondo il c.t.u.,
non solo non vi era prova di una compromissione psichica della testatrice alla data di redazione del testamento, ma era “molto probabile” che la stessa fosse in grado di esprimere la sua volontà
nonostante le manifestazioni psicopatologiche che aveva presentato in precedenza e che poi si erano aggravate negli anni successivi.
Al riguardo, in particolare, il c.t.u. aveva evidenziato che una grave alterazione delle condizioni psichiche “sarebbe” stata riscontrata dal personale sanitario che la aveva in cura in quei giorni;
espressione che, all'evidenza, è volta a rilevare che, laddove esistente, il personale medico si sarebbe avveduto di siffatta situazione psichica, e non certo che la aveva rilevata, come invece affermato dall'appellante.
Tali conclusioni appaiono corrette e condivisibili atteso il rilievo fondamentale, ben evidenziato dall'ausiliario ma non colto dall'appellante, per cui, ai fini dell'accertamento in esame, l'oggetto indispensabile di valutazione “non attiene tanto alla gravità delle patologie”, cui pacificamente era affetta, “ma nel grado di interferenza dell'infermità psichica presentata dalla CP_4
paziente nella sua capacità di intendere e di volere”.
Difatti, ribadita l'assenza di documentazione attestante scompensi psicopatologici concomitanti al ricovero del 13.10.2000, ovvero nei giorni immediatamente successivi, va rilevato che, nonostante il “lieve disorientamento” indicato all'atto di ingresso nel nosocomio e l'impossibilità di firmare il consenso informato in tale frangente, la paziente era stata comunque in grado di riferire in merito al proprio sunto anamnestico (vedasi pagina 3 doc. 8 fascicolo appellante) e, successivamente, il
30.10.2000, a firmare alla presenza dei sanitari il consenso informato per il complesso intervento chirurgico per neoplasia del retto e sigma.
Devono, altresì, considerarsi l'assenza, nel corso della degenza ospedaliera, di sedazione della paziente per lo svolgimento di esami richiedenti la necessaria collaborazione di un paziente vigile e la attestazione nella cartella clinica del 16.10.2000, con la quale i sanitari, indicando che la paziente
“sta bene”, avevano rilevato un miglioramento delle condizioni della paziente rispetto all'ingresso in ospedale e, quindi, anche il superamento dello stato di “lieve disorientamento”.
Ebbene, a fronte di tali risultanze, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione del
Tribunale, che correttamente ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'odierno appellante in ordine all'elemento essenziale per la pronuncia di invalidità del testamento ex art. 591 co. 2 n.3 c.c.
Non solo;
oltre a ciò, l'esame del compendio probatorio, e, in particolare, il rilievo incontestato per cui , subito dopo la diagnosi di neoplasia del retto, aveva fatto chiamare il proprio legale CP_4
per la redazione del testamento, sono una ulteriore conferma delle conclusioni del c.t.u., secondo cui era “molto probabile che il giorno 23/10/2000, la signora non fosse nelle condizioni che CP_2
farebbero ritenere grandemente scemata la sua capacità di intendere e volere”.
Infatti, la scelta avveduta e spontanea di farsi assistere in tale contesto dal legale di fiducia (e non da un notaio, come erratamente indicato dall'appellante) non solo spiega il ricorso di termini giuridici nel testamento, ma denota lucidità e chiara espressione della consapevolezza della de cuius in ordine alle proprie condizioni per i rischi correlati all'importante intervento cui stava per sottoporsi ed esclude qualsiasi dubbio in ordine alla genuinità della volontà testamentaria;
dubbio, peraltro,
solo adombrato dall'appellante nell'atto introduttivo del primo grado e inammissibilmente sviluppato in corso di giudizio in assenza di evidenze probatorie a suo sostegno.
L'appello deve, pertanto, esser rigettato, con integrale conferma della impugnata sentenza n.
1613/2023 del Tribunale di Cagliari e condanna dell'appellante, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado in favore degli appellati e;
spese che CP_1 CP_2
si liquidano come da dispositivo con riferimento allo scaglione di cause di valore interminabile –
complessità media.
Per quanto concerne l'appellata si ritiene di dover disporre la integrale Controparte_3
compensazione delle spese del presente grado, considerata la costituzione in giudizio in adesione alle conclusioni dell'appellante.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1613/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna alla rifusione, in favore degli appellati e , delle Parte_1 CP_1 CP_2
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge
3. Dichiara interamente compensate tra e le spese del presente Parte_1 Controparte_3
grado di giudizio;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]e ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michele Poledrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
appellante
contro
, entrambi residenti in [...]e ivi elettivamente CP_1 CP_2
domiciliati, presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellati
e contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Simona Lauterio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 25.3.2024
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione, voglia:
In via principale a riforma della sentenza n. 1613/2023 del 28/06/2023 del Tribunale di Cagliari, G.I. Dott. Antonio
Dessì, accertata la fondatezza dei motivi d'appello di cui alla superiore narrativa:
1) Dichiarare nullo il testamento olografo redatto dalla in data 23/10/2000 per CP_4
incapacità di intendere e volere di quest'ultima al momento della redazione della suddetta scheda testamentaria;
2) per l'effetto:
- previo accertamento della consistenza dell'asse ereditario relitto da reintegrare l'asse CP_4
stesso dei beni immobili e mobili (mobilia ed oggetti d'oro) e delle somme di denaro sia relative ai canoni di locazione dell'immobile sito in Cagliari, viale Sant'Avendrace 272, sia delle somme di denaro depositate sui c/c bancari e/o postali intestati alla;
CP_4
- dichiarare tenuti i convenuti a reintegrare l'asse ereditario dei beni immobili e mobili prelevati indebitamente e di ogni altro bene che dovesse risultare facente parte del patrimonio della de cuius;
ordinare e procedere alla divisione dei beni costituenti la massa ereditaria secondo le disposizioni della successione legittima;
3) con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nell'interesse di e : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, voglia CP_1 CP_2
In via preliminare, per i motivi in premessa dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari 1613/2023;
Nel merito
Rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1613/2023 poiché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado.
Nell'interesse di : l'Eccellentissima Corte, ogni avversa istanza eccezione e Controparte_3
deduzione disattesa, voglia:
- valutare la necessità di una nuova CTU e/o un supplemento e/o un'integrazione di quella in atti, - in ogni caso procedere ad una differente ricostruzione giuridica dei fatti di causa per i motivi di cui all'appello proposto;
- per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in via principale da parte attrice;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2006 convenne in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari, il fratello e il nipote , al fine di sentir dichiarare la CP_1 CP_2
nullità del testamento olografo con cui la di lui madre , deceduta in data 10.09.2004, CP_4
oltre ad istituire quali eredi in parti uguali i propri tre figli ( , e ), Pt_1 CP_1 Controparte_3
aveva legato al nipote la proprietà dell'appartamento sito in Cagliari, Viale CP_2
Sant'Avendrace n. 272, piano primo, e ad la proprietà di tutti i propri beni mobili, da CP_1
separarsi dalla quota disponibile della massa ereditaria con preferenza sui legittimari.
A fondamento della domanda l'attore sostenne che al tempo della redazione del testamento, datato
23.10.2000 e pubblicato su richiesta dell'avvocato Giovanni Faa, legale di fiducia della de cuius ed esecutore testamentario da questa nominato, la madre, da tempo affetta da varie patologie clinicamente documentate che avevano comportato varie degenze ospedaliere a partire dal
26.03.1999 fino al decesso, non era in grado di intendere e di volere né di badare ai propri interessi;
la stessa, infatti, era ricoverata a Cagliari, presso la divisione di gastroenterologia dell' CP_5
, a causa del deterioramento delle proprie condizioni di salute e in procinto di sottoporsi ad
[...]
un importante intervento per neoplasia intestinale.
In particolare, secondo l'attore, la grave alterazione del normale equilibrio psico fisico era evincibile, per un verso, dal documentato quadro clinico della testatrice, affetta da tossicosi etilica da alcolismo cronico con cirrosi epatica, diabete mellito e, al tempo, in stato di grave scadimento delle condizioni generali per la neoplasia intestinale che ne aveva impedito perfino la sottoscrizione del modulo per il trattamento dei dati personali all'atto del ricovero, avvenuto in data 13.10.2000;
per altro verso, dalla forma e contenuto della stessa scheda testamentaria, redatta con una particolare terminologia giuridica seppur da parte di un soggetto privo di cultura sia specifica che generale.
Per tali ragioni, l'attore chiese procedersi, previa dichiarazione di nullità del testamento, alla divisione, secondo le regole della successione legittima, dell'asse ereditario reintegrato ad opera dei convenuti dei beni immobili, mobili e delle somme di denaro relative sia ai canoni di locazione dell'immobile oggetto di legato, che al conto corrente bancario della de cuius.
Con atto depositato il 14 marzo 2007 intervenne in giudizio aderendo alle Controparte_3
domande proposte dall'attore e alle ragioni da questi esposte, chiedendo altresì la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall'uso esclusivo dei beni ereditari o accertati in corso di causa, tutti stabiliti secondo equità.
Celebrata la prima udienza e spirati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. concessi dal giudice, si costituirono in giudizio e , contestando le avverse pretese e domandando la CP_1 CP_2
divisione dell'asse ereditario disponibile nel rispetto delle disposizioni testamentarie.
A sostegno delle proprie difese i convenuti asserirono principalmente la piena capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione e sottoscrizione del testamento, esponendo, a tal fine, che al tempo della degenza in nosocomio , consapevole dei rischi derivanti CP_4
dall'operazione cui doveva sottoporsi, aveva chiesto all'avv. Faa di supportarla nella redazione del testamento, esponendogli le sue ultime volontà e affidandogli la scheda testamentaria da lei redatta per la pubblicazione dopo il decesso.
Inoltre, i convenuti sostennero che nel corso di tutto il periodo di ricovero la de cuius aveva la capacità di intendere e di volere, posto che altrimenti se ne sarebbero accorti sia l'avv. Faa che i medici curanti, i quali, dopo l'ingresso in ospedale, avevano raccolto le sottoscrizioni dei moduli di consenso informato contenuti nelle cartelle cliniche prodotte dall'attore.
Infine, precisarono che aveva riscosso i canoni di locazione dell'immobile legatogli CP_2
dalla nonna mentre non era mai stato cointestatario del conto corrente bancario né CP_4
aveva avuto il possesso degli altri due immobili ereditari, le cui chiavi erano nella disponibilità
dell'attore, il quale, peraltro, era al possesso esclusivo dell'immobile sito in Viale Sant'Avendrace
n. 165.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatori formali dei convenuti, prove per testi e una consulenza d'ufficio medico-legale, con sentenza n. 1613/2023 il Tribunale rigettò le domande attoree sul rilievo che non era stato dimostrato che fosse incapace di intendere e di CP_4
volere al momento della redazione e sottoscrizione della scheda testamentaria.
Nello specifico, il Tribunale, aderendo totalmente alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenne che “le pur gravi patologie dalle quali la de cuius risultava pacificamente affetta negli ultimi anni della sua vita” non consentissero “assolutamente di affermare o ritenere anche
solo probabile che alla data di redazione del testamento la stessa presentasse un deterioramento
cognitivo rilevante e idoneo ad incidere negativamente sulle sue capacità percettive, intellettive e
volitive, così da annullarne o farne grandemente diminuire la necessaria capacità di
autodeterminazione, trattandosi di infermità sostanzialmente ininfluenti sotto detti aspetti”.
Data l'infondatezza della domanda principale, il giudice rigettò sia le ulteriori domande attoree sia quelle dell'interveniente in quanto presupponenti l'invalidità della scheda Controparte_3
testamentaria e non essendo state dimostrate condotte appropriative o lesive dei convenuti rispetto ai beni ricompresi nell'eredità ancora indivisa.
Infine, il Tribunale dichiarò inammissibili le richieste dei convenuti, diverse dal rigetto delle domande attrici, giacché tardivamente formulate.
Avverso tale decisione ha proposto appello , cui hanno resistito e Parte_1 CP_1 CP_2
, mentre si è costituita associandosi ai motivi d'appello e chiedendone,
[...] Controparte_3
pertanto, l'accoglimento.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha contestato gli esiti della consulenza d'ufficio, integralmente condivisa dal Tribunale, in quanto affetti da contraddizioni e gravi lacune a fronte delle evidenze documentali attestanti uno stato di scompenso delle capacità psichiche di
. CP_4
In particolare, l'appellante ha esposto che lo stesso c.t.u. aveva confermato le condizioni in cui si trovava la al momento della redazione del testamento, giacché aveva affermato “si evidenzia CP_2
che una grave alterazione delle condizioni psichiche indicanti uno stato di scompenso in atto patologia mentale sarebbero state riscontrate dal personale sanitario che l'aveva in cura il giorno
o nei giorni immediatamente precedenti alla redazione del testamento”.
Nonostante detta premessa, ovvero che il personale sanitario aveva riscontrato la grave alterazione
CP_ psichica della signora , il c.t.u., non aveva poi spiegato adeguatamente perché, in conclusione,
avesse ritenuto “molto probabile che il giorno 23/10/2000, la signora non fosse nelle CP_2
condizioni che farebbero ritenere grandemente scemata la sua capacità di intendere e volere”.
Dette conclusioni, tra l'altro, erano state esposte in termini probabilistici, fondandole su circostanze discutibili e marginali e, in particolare, sul fatto che, per la redazione della scheda testamentaria,
era stata assistita da un notaio, il quale, nel caso, si sarebbe accorto della sua incapacità. CP_4
Secondo l'appellante, invece, tale circostanza non esclude la possibilità di un controllo sulla reale capacità della de cuius, la cui sussistenza era senz'altro da escludere anche alla luce del dettagliato contenuto dell'atto, ricco di terminologia giuridica e manifestazione di una volontà complessa,
nonostante fosse stato redatto da una persona in condizioni di salute scadute, affetta da etilismo cronico, scompenso epatico, cerebropatia cronica involutiva e con un basso livello di istruzione.
La mancanza di coerenza tra la complessità delle disposizioni testamentarie e le condizioni generali psico-fisiche della stessa alla data della redazione deporrebbe, ad avviso dell'appellante, per la assoluta assenza della capacità di intendere e di volere;
in ogni caso, sarebbe indice della assenza di una genuina volontà della testatrice, scevra da condizionamenti esterni, attesa, peraltro, l'erroneità
nella formulazione del quesito posto al ctu, incentrato sulla sussistenza di una incapacità
coincidente a quella richiesta per una pronuncia di infermità.
Il motivo non è fondato.
Con la proposta impugnazione l'appellante, in sostanza, reitera la tesi già sostenuta in primo grado senza, però, confrontarsi né con il decisum della impugnata sentenza né con il contenuto della relazione peritale agli atti, della quale ha, per contro, offerto una lettura frammentaria ed anche erronea.
Il consulente non ha mai affermato la sussistenza, nei termini esposti dall'appellante, di uno scompenso psichico della de cuius al tempo della disposizione testamentaria, né ha rilevato esservi stato alcun accertamento riscontro clinico in tal senso da parte del personale sanitario nel corso della degenza ospedaliera iniziata il 13.10.2000.
La malattia degenerativa cerebrale era stata accertata solo nel marzo 2002, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale SS. Trinità, ossia circa due anni dopo la redazione del testamento.
Al fine di rispondere ai quesiti, specificamente volti ad accertare la totale assenza o grave compromissione della capacità naturale della testatrice, in conformità al granitico insegnamento della giurisprudenza sul punto (Cass. sent. n, 26984/2022, Cass. Ord. n. 3934/2018; Cass. sent. n.
27351/2014; Cass. sent. n. 1444/2003), il c.t.u., studiata l'anamnesi della de cuius, aveva riconosciuto il dato pacifico per cui la stessa “ha presentato nell'ultima parte della sua vita un quadro clinico complesso sia dal punto di vista organico che clinico”, via via aggravatosi nel tempo e a causa del quale “avrebbe presentato momenti di lucidità mentale alternati a momenti di parziale
stato confusionale”.
Del tutto correttamente, peraltro, l'ausiliario aveva focalizzato il proprio campo di indagine alla data di redazione del testamento e, esaminate le cartelle ospedaliere relative alla degenza iniziata in data 13.10.2000, al fine di stabilire se in quel frangente la testatrice presentasse condizioni tali da renderla incapace di intendere e di volere, aveva rilevato che “dalla documentazione clinica […] non si evince alcunché in merito”.
Inoltre, considerata la presenza di patologie croniche (quali, in particolare, l'etilismo)
potenzialmente idonee ad incidere dal punto di vista psicopatologico sulle capacità percettive e di autodeterminazione, l'ausiliario aveva esaminato il pregresso clinico della testatrice, rilevando che
“dalla documentazione sanitaria della de cuius relativa al giorno 23.10.2000 e ai giorni della
settimana antecedente alla redazione del testamento, non emergono quadri clinici che dimostrino
quadri di scompenso psicopatologico in atto relativi a conseguenze dell'etilismo cronico ovvero di
altra patologia neuro psichica presente né esami diagnostico/strumentali quali TAC cerebrale o
RMN dell'encefalo che attestino lesioni cerebrali in atto e non emergono altre valutazioni
diagnostiche, che sarebbero potute essere richieste come consulenza in caso di grave scompenso
neuro psichico da parte di specialisti, quali psichiatri, neurologi ovvero geriatri, che attestino
inequivocabilmente la sussistenza di danni permanenti che influiscano sulla capacità di intendere e
di volere della paziente in quel momento”. Di conseguenza, il perito, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, aveva concluso rimarcando l'assenza di evidenze idonee a dimostrare in capo alla testatrice la totale privazione o anche solo una grave menomazione delle capacità intellettive e cognitive;
anzi, secondo il c.t.u.,
non solo non vi era prova di una compromissione psichica della testatrice alla data di redazione del testamento, ma era “molto probabile” che la stessa fosse in grado di esprimere la sua volontà
nonostante le manifestazioni psicopatologiche che aveva presentato in precedenza e che poi si erano aggravate negli anni successivi.
Al riguardo, in particolare, il c.t.u. aveva evidenziato che una grave alterazione delle condizioni psichiche “sarebbe” stata riscontrata dal personale sanitario che la aveva in cura in quei giorni;
espressione che, all'evidenza, è volta a rilevare che, laddove esistente, il personale medico si sarebbe avveduto di siffatta situazione psichica, e non certo che la aveva rilevata, come invece affermato dall'appellante.
Tali conclusioni appaiono corrette e condivisibili atteso il rilievo fondamentale, ben evidenziato dall'ausiliario ma non colto dall'appellante, per cui, ai fini dell'accertamento in esame, l'oggetto indispensabile di valutazione “non attiene tanto alla gravità delle patologie”, cui pacificamente era affetta, “ma nel grado di interferenza dell'infermità psichica presentata dalla CP_4
paziente nella sua capacità di intendere e di volere”.
Difatti, ribadita l'assenza di documentazione attestante scompensi psicopatologici concomitanti al ricovero del 13.10.2000, ovvero nei giorni immediatamente successivi, va rilevato che, nonostante il “lieve disorientamento” indicato all'atto di ingresso nel nosocomio e l'impossibilità di firmare il consenso informato in tale frangente, la paziente era stata comunque in grado di riferire in merito al proprio sunto anamnestico (vedasi pagina 3 doc. 8 fascicolo appellante) e, successivamente, il
30.10.2000, a firmare alla presenza dei sanitari il consenso informato per il complesso intervento chirurgico per neoplasia del retto e sigma.
Devono, altresì, considerarsi l'assenza, nel corso della degenza ospedaliera, di sedazione della paziente per lo svolgimento di esami richiedenti la necessaria collaborazione di un paziente vigile e la attestazione nella cartella clinica del 16.10.2000, con la quale i sanitari, indicando che la paziente
“sta bene”, avevano rilevato un miglioramento delle condizioni della paziente rispetto all'ingresso in ospedale e, quindi, anche il superamento dello stato di “lieve disorientamento”.
Ebbene, a fronte di tali risultanze, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione del
Tribunale, che correttamente ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'odierno appellante in ordine all'elemento essenziale per la pronuncia di invalidità del testamento ex art. 591 co. 2 n.3 c.c.
Non solo;
oltre a ciò, l'esame del compendio probatorio, e, in particolare, il rilievo incontestato per cui , subito dopo la diagnosi di neoplasia del retto, aveva fatto chiamare il proprio legale CP_4
per la redazione del testamento, sono una ulteriore conferma delle conclusioni del c.t.u., secondo cui era “molto probabile che il giorno 23/10/2000, la signora non fosse nelle condizioni che CP_2
farebbero ritenere grandemente scemata la sua capacità di intendere e volere”.
Infatti, la scelta avveduta e spontanea di farsi assistere in tale contesto dal legale di fiducia (e non da un notaio, come erratamente indicato dall'appellante) non solo spiega il ricorso di termini giuridici nel testamento, ma denota lucidità e chiara espressione della consapevolezza della de cuius in ordine alle proprie condizioni per i rischi correlati all'importante intervento cui stava per sottoporsi ed esclude qualsiasi dubbio in ordine alla genuinità della volontà testamentaria;
dubbio, peraltro,
solo adombrato dall'appellante nell'atto introduttivo del primo grado e inammissibilmente sviluppato in corso di giudizio in assenza di evidenze probatorie a suo sostegno.
L'appello deve, pertanto, esser rigettato, con integrale conferma della impugnata sentenza n.
1613/2023 del Tribunale di Cagliari e condanna dell'appellante, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado in favore degli appellati e;
spese che CP_1 CP_2
si liquidano come da dispositivo con riferimento allo scaglione di cause di valore interminabile –
complessità media.
Per quanto concerne l'appellata si ritiene di dover disporre la integrale Controparte_3
compensazione delle spese del presente grado, considerata la costituzione in giudizio in adesione alle conclusioni dell'appellante.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1613/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna alla rifusione, in favore degli appellati e , delle Parte_1 CP_1 CP_2
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge
3. Dichiara interamente compensate tra e le spese del presente Parte_1 Controparte_3
grado di giudizio;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu