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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6187/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Vittorio ROMEO e Cristina SURICO
- Ricorrente -
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Francesco CERTOMA', Antonio
DR e RI TT - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 giugno 2024 chiese al Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare illegittima la richiesta di restituzione:
→ dell'asserito indebito fatto valere dall' con note del 4 novembre CP_1
2021 e 4 aprile 2024, relativamente al periodo gennaio 2020 – novembre
2021, in sede di riliquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità cat. IO n.
15033276, per €.8.591,28;
→ dell'asserito indebito fatto valere dall' con note del 22 maggio CP_1
2024, relativamente al periodo luglio 2020 – giugno 2021, in sede di riliquidazione del trattamento di famiglia erogato sull'assegno ordinario d'invalidità cat. IO n. 15033276, per €.123,96. In particolare, deduceva che nessun dolo fosse ascrivibile a suo carico e che l' , pur essendo a conoscenza delle sue condizioni reddituali, aveva CP_1 provveduto al recupero oltre il termine annuale fissato dall'art. 13, L. n.
412/1991.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso e deducendo, in CP_1 particolare, che:
✓ il primo indebito derivava dalla percezione senza titolo del trattamento integrativo al minimo sull'assegno ordinario d'invalidità, a causa del superamento del limite reddituale, sicché il provvedimento di indebito era stato tempestivamente adottato il 4 novembre 2021, considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 era scaduto il 23 luglio 2020 e da allora (dato reddituale completo) decorre il termine annuale per procedere alla verifica dei redditi, termine che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021 (cioè entro l'anno civile successivo);
✓ il secondo indebito derivava dalla percezione di maggiori somme non dovute a titolo di ANF, sempre a causa del superamento del limite reddituale, ma in questo caso il ricalcolo era derivato dai redditi comunicati dalla ricorrente con la domanda amministrativa del 2 maggio
2024 (con la quale aveva comunicato all' i dati reddituali certi relativi CP_1 agli anni dal 2020 al 2024, peraltro totalmente difformi rispetto a quelli precedentemente comunicati con la domanda amministrativa del 1° ottobre 2021).
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr.
CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
La domanda (concernente, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20
MAGGIO 2021 N° 13915) è infondata e, conseguentemente, deve essere
2 Sentenza R.G. n° 6187/24 rigettata.
E' bene precisare, innanzitutto, che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da Parte_2
5 GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_1 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
3 Sentenza R.G. n° 6187/24 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
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Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata parte CP_1 ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento CP_1 del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N° 20604; conf. CASS. LAV. 6
DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la
4 Sentenza R.G. n° 6187/24 materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS. LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_2
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
5 Sentenza R.G. n° 6187/24 o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS.
SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N°
1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
“non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ.
III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N° 547
e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Ad ogni modo, risulta comunque non condivisibile la (nuova) argomentazione prospettata da parte ricorrente nelle note depositate in data 8 agosto 2025, secondo cui il computo dei redditi effettuato dall' sarebbe CP_1 erroneo perché avrebbe illegittimamente considerato anche la prestazione di cui
6 Sentenza R.G. n° 6187/24 deve verificarsi la integrabilità al minimo, dovendosi invero ritenere che il diritto all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità ex L. n°
222/1984 è soggetto ai limiti reddituali specificamente previsti dall'art. 1, commi quarto e quinto, della medesima legge (con esclusione, quindi, solo del reddito della casa di abitazione), trattandosi di disciplina speciale (relativa al solo assegno di invalidità, e non alla pensione), quindi verosimilmente autonoma rispetto alla disposizione (generale) di cui all'art. 6, co.
1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n.
638 (come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4), che invece è da ritenersi valevole solo per le “pensioni” (per un caso simile, cfr. CASS. LAV. 22
MARZO 2007 N° 7058).
Del resto, la specialità della disciplina prevista dalla L. n° 222/1984 si coglie anche per il fatto che l'art. 3 dispone, a proposito della “pensione ordinaria di inabilità”, che essa sia “… costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: … … “ (criteri che dipendono, in sintesi, dalla retribuzione pensionabile, dalla anzianità contributiva e dall'età pensionabile): cfr. CASS. LAV. 8 LUGLIO 2015 N° 14170.
Sulle differenze tra assegno ordinario d'invalidità e i restanti trattamenti
“pensionistici”, si veda anche C. COST. 11 GIUGNO – 9 LUGLIO 2025 N° 94, in cui è stata rimarcato (seppure ad altri fini) che la disciplina dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario d'invalidità è comunque diversa da quella dettata per l'integrazione dei trattamenti pensionistici.
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Deve quindi, in definitiva, ritenersi dimostrato che gli indebiti fossero stati tempestivamente comunicati alla ricorrente e che l' aveva provveduto al CP_1 recupero nel rispetto del termine annuale fissato dall'art. 13, L. n. 412/1991, dovendosi infatti fare applicazione dei seguenti principî di diritto:
✓ «In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412
7 Sentenza R.G. n° 6187/24 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (sic ex plurimis CASS.
LAV. 19 NOVEMBRE 2024 N° 29689);
✓ «In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito -
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso» (sic CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13918);
✓ «Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico» (sic CASS. SEZ. VI-LAV. 31
MAGGIO 2019 N° 15039).
A ciò si aggiunga (con riferimento maxime al secondo indebito) che – come affermato da 11 OTTOBRE 2024 N° 26579 - «… l'obbligo dell'ente Parte_2 previdenziale di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza della comunicazione di dati reddituali certi (e non presunti). Inoltre, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è
8 Sentenza R.G. n° 6187/24 richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, CP_1 ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_1 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. nn. 15039/19, 13918/21). … …».
**********************
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì, come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 27 ottobre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 6187/24
9 Sentenza R.G. n° 6187/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Vittorio ROMEO e Cristina SURICO
- Ricorrente -
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Francesco CERTOMA', Antonio
DR e RI TT - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 giugno 2024 chiese al Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare illegittima la richiesta di restituzione:
→ dell'asserito indebito fatto valere dall' con note del 4 novembre CP_1
2021 e 4 aprile 2024, relativamente al periodo gennaio 2020 – novembre
2021, in sede di riliquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità cat. IO n.
15033276, per €.8.591,28;
→ dell'asserito indebito fatto valere dall' con note del 22 maggio CP_1
2024, relativamente al periodo luglio 2020 – giugno 2021, in sede di riliquidazione del trattamento di famiglia erogato sull'assegno ordinario d'invalidità cat. IO n. 15033276, per €.123,96. In particolare, deduceva che nessun dolo fosse ascrivibile a suo carico e che l' , pur essendo a conoscenza delle sue condizioni reddituali, aveva CP_1 provveduto al recupero oltre il termine annuale fissato dall'art. 13, L. n.
412/1991.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso e deducendo, in CP_1 particolare, che:
✓ il primo indebito derivava dalla percezione senza titolo del trattamento integrativo al minimo sull'assegno ordinario d'invalidità, a causa del superamento del limite reddituale, sicché il provvedimento di indebito era stato tempestivamente adottato il 4 novembre 2021, considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 era scaduto il 23 luglio 2020 e da allora (dato reddituale completo) decorre il termine annuale per procedere alla verifica dei redditi, termine che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021 (cioè entro l'anno civile successivo);
✓ il secondo indebito derivava dalla percezione di maggiori somme non dovute a titolo di ANF, sempre a causa del superamento del limite reddituale, ma in questo caso il ricalcolo era derivato dai redditi comunicati dalla ricorrente con la domanda amministrativa del 2 maggio
2024 (con la quale aveva comunicato all' i dati reddituali certi relativi CP_1 agli anni dal 2020 al 2024, peraltro totalmente difformi rispetto a quelli precedentemente comunicati con la domanda amministrativa del 1° ottobre 2021).
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr.
CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda (concernente, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20
MAGGIO 2021 N° 13915) è infondata e, conseguentemente, deve essere
2 Sentenza R.G. n° 6187/24 rigettata.
E' bene precisare, innanzitutto, che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da Parte_2
5 GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_1 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
3 Sentenza R.G. n° 6187/24 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
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Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata parte CP_1 ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento CP_1 del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N° 20604; conf. CASS. LAV. 6
DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la
4 Sentenza R.G. n° 6187/24 materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS. LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_2
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
5 Sentenza R.G. n° 6187/24 o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS.
SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N°
1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
“non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ.
III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N° 547
e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Ad ogni modo, risulta comunque non condivisibile la (nuova) argomentazione prospettata da parte ricorrente nelle note depositate in data 8 agosto 2025, secondo cui il computo dei redditi effettuato dall' sarebbe CP_1 erroneo perché avrebbe illegittimamente considerato anche la prestazione di cui
6 Sentenza R.G. n° 6187/24 deve verificarsi la integrabilità al minimo, dovendosi invero ritenere che il diritto all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità ex L. n°
222/1984 è soggetto ai limiti reddituali specificamente previsti dall'art. 1, commi quarto e quinto, della medesima legge (con esclusione, quindi, solo del reddito della casa di abitazione), trattandosi di disciplina speciale (relativa al solo assegno di invalidità, e non alla pensione), quindi verosimilmente autonoma rispetto alla disposizione (generale) di cui all'art. 6, co.
1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n.
638 (come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4), che invece è da ritenersi valevole solo per le “pensioni” (per un caso simile, cfr. CASS. LAV. 22
MARZO 2007 N° 7058).
Del resto, la specialità della disciplina prevista dalla L. n° 222/1984 si coglie anche per il fatto che l'art. 3 dispone, a proposito della “pensione ordinaria di inabilità”, che essa sia “… costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: … … “ (criteri che dipendono, in sintesi, dalla retribuzione pensionabile, dalla anzianità contributiva e dall'età pensionabile): cfr. CASS. LAV. 8 LUGLIO 2015 N° 14170.
Sulle differenze tra assegno ordinario d'invalidità e i restanti trattamenti
“pensionistici”, si veda anche C. COST. 11 GIUGNO – 9 LUGLIO 2025 N° 94, in cui è stata rimarcato (seppure ad altri fini) che la disciplina dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario d'invalidità è comunque diversa da quella dettata per l'integrazione dei trattamenti pensionistici.
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Deve quindi, in definitiva, ritenersi dimostrato che gli indebiti fossero stati tempestivamente comunicati alla ricorrente e che l' aveva provveduto al CP_1 recupero nel rispetto del termine annuale fissato dall'art. 13, L. n. 412/1991, dovendosi infatti fare applicazione dei seguenti principî di diritto:
✓ «In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412
7 Sentenza R.G. n° 6187/24 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (sic ex plurimis CASS.
LAV. 19 NOVEMBRE 2024 N° 29689);
✓ «In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito -
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso» (sic CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13918);
✓ «Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico» (sic CASS. SEZ. VI-LAV. 31
MAGGIO 2019 N° 15039).
A ciò si aggiunga (con riferimento maxime al secondo indebito) che – come affermato da 11 OTTOBRE 2024 N° 26579 - «… l'obbligo dell'ente Parte_2 previdenziale di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza della comunicazione di dati reddituali certi (e non presunti). Inoltre, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è
8 Sentenza R.G. n° 6187/24 richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, CP_1 ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_1 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. nn. 15039/19, 13918/21). … …».
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì, come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 27 ottobre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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