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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23/9/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.563 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. De Angelis Natale, Parte_1 con cui elett.te domicilia in Caivano (NA), via S. Barbara n.29
APPELLANTE
E
in persona del in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Mario Quaranta, presso il cui Studio sito in Napoli, al Viale Gramsci n.14, elett.te domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/3/2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.951/2025, pubblicata il 28/2/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli il 29/2/24 dalla alle CP_1 cui dipendenze lavorava dal 28/12/15 con qualifica di assistente tecnico software e hardware, svolgendo le mansioni indicate nel dettaglio nell'atto introduttivo del giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sostenendo l'erronea valutazione e ricostruzione dei fatti di causa per avere il Tribunale ritenuto, senza nemmeno ammettere i mezzi istruttori richiesti, che egli fosse addetto unicamente al reparto hardware, che tale reparto fosse stato soppresso e che il datore di lavoro non potesse ricollocarlo in altre mansioni.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di illegittimità, inefficacia, invalidità del recesso intimatogli e per l'effetto condannarsi la società resistente alla sua reintegra in servizio ed al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni medio tempore maturate, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione, ovvero e in via subordinata, condannare la , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento o alla differente somma determinata secondo prudente apprezzamento dell'Ufficio.
Ricostituito il contraddittorio, la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto per le varie ragioni evidenziate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei limiti della sua fondatezza.
Con i primi tre articolati motivi di censura l'impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza del motivo addotto dalla società a fondamento del disposto licenziamento, ossia la soppressione del suo posto di lavoro.
Ha evidenziato, in particolare, che, come ammesso della stessa società resistente nel suo atto difensivo, egli non era addetto unicamente e prettamente al reparto hardware, in quanto si occupava prevalentemente della manutenzione dei software aziendali, attività ben distinta da quella dismessa di vendita ed assistenza hardware, posta alla base del licenziamento, che pertanto non era collegabile alle ragioni addotte.
La doglianza, a parere della Corte, è fondata.
Bisogna prendere le mosse dalla lettera di licenziamento il cui testo è il seguente:” «La Scrivente ha avviato un'analisi della propria organizzazione interna, dovuta dalla necessita di ottimizzare e razionalizzare i servizi offerti, aspetto che ha portato a rivedere le attività disimpegnate, anche in un'ottica di contenimento dei costi. In ragione delle sopra esposte necessità, la vendita di hardware e il servizio di supporto/assistenza e laboratorio tecnico per assemblaggio, riparazione e funzionamento delle apparecchiature hardware offerto ai clienti della Scrivente non appare più rispondente alle esigenze della Società e agli attuali modelli organizzativi. In virtù di quanto sopra, la scrivente Società è pervenuta alla decisione di non offrire ulteriormente la vendita di hardware e il servizio supporto/assistenza e laboratorio tecnico per assemblaggio, riparazione e funzionamento delle apparecchiature hardware ai propri clienti. Di conseguenza, è volontà della scrivente provvedere alla cessazione di tali attività. Per i suddetti motivi, quindi, la scrivente si vede costretta ad abolire con effetto immediato il ruolo di Assistente tecnico e di laboratorio da Lei ricoperto. Non avendo rinvenuto altre posizioni all'interno della nostra organizzazione a cui poterLa adibire, Le comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato dalla ricezione della presente e, pertanto, La esoneriamo dal prestare servizio per il periodo di preavviso contrattualmente previsto, per il quale le verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva”.
Orbene, come si legge nella memoria difensiva di parte appellata, 1) la è una software house che si occupa dello sviluppo, CP_1 fornitura ed assistenza di software e sistemi informatici per studi professionali, aziende, enti pubblici e privati.
Si legge altresì nel predetto atto e si ribadisce in sede di gravame che 2)“dal 28.12.2015 al 29.02.2024, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 ove all'atto dell'assunzione è stato inquadrato al 4° Livello Operai CCNL Metalmeccanica - Artigianato, con qualifica di “assistente tecnico software e hardware”.
3)“In ordine alle mansioni espletate dal ricorrente, occorre evidenziare come quest'ultimo, sin dal momento dell'assunzione, si occupasse prettamente della manutenzione dei software aziendali.
5) In particolare, il doveva garantire la continuità Pt_1 operatività delle procedure informatiche con interventi di manutenzione, sulla scorta delle puntuali indicazioni fornite dal Sig. titolare dei diritti autoriali del vecchio Parte_2 programma ERP ed assunto allo scopo dalla New Net a far data dal 4.10.2016”.
6) “Avuto riguardo ai software New Net GestOpen, GestOpenFE, CashOpen, GOPDA, NScan, GestBan ed Espando Studio, il contributo fornito dal era limitato all'installazione, predisposizioni Pt_1 tecniche e ripristino operativo”.
7)“L'azienda adopera per il monitoraggio e la gestione delle richieste clienti di assistenza hardware/software e di tipo applicativo una procedura denominata “Registro Chiamate”. 16) “L'organigramma aziendale della affisso alla bacheca CP_1 aziendale, è strutturato in reparti ove sono chiaramente evincibili membri e ruoli. Il non è mai figurato nel reparto di Pt_1 programmazione, né ha mai avanzato richiesta di farne parte (doc. 4 organigramma aziendale)”.
17) “In ordine ai punti 7 e 8 del ricorso, si evidenzia come il non prestava attività lavorativa esterna presso i clienti. Pt_1
Poteva capitare che quest'ultimo eseguiva interventi tecnici presso la sede dei clienti solo di natura tecnica hardware (ad es. accensione del pc)”.
34) “In ragione della disastrata situazione economica sin qui descritta, anche alla luce dei dati del bilancio 2023, a cui si aggiunge il trend negativo confermato nel 2024, la Società si è vista costretta a sopprimere il reparto ove il ricorrente era impiegato, unitamente alla posizione di “Assistente tecnico e di laboratorio” dallo stesso ricoperta, con la conseguente cessazione dell'attività di rivendita ed assistenza tecnica hardware (doc. 11 – comunicazione cessazione attività hardware).
35. “Attesa l'impossibilità di adibire il ricorrente ad altre mansioni, anche afferenti ad un livello contrattuale inferiore, tenuto pure conto del bagaglio professionale da quest'ultimo posseduto, in data 29.2.2024, la Società gli comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Questi sostanzialmente gli argomenti difensivi della società, che, però, non danno conto, specie in questo grado del gravame in cui vi è una specifica censura in ordine alla motivazione del recesso datoriale, delle ragioni per cui la dedotta ed acclarata dismissione del servizio di assistenza tecnica e fornitura hardware abbia comportato il licenziamento del , che, come si è visto in Pt_1 precedenza, si occupava solo in minima parte di questo servizio, svolgendo principalmente mansioni di manutenzione software, ossia una attività del tutto distinta che non risulta affatto cessata;
né è stato dedotto e dimostrato che, per una esigenza di contenimento dei costi aziendali e di riorganizzazione aziendale, le sue mansioni siano state soppresse o ripartite tra gli altri dipendenti occupati in azienda.
Di qui l'illegittimità del disposto licenziamento per l'insussistenza del giustificato motivo addotto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, occorre dare atto in questa sede che, fin dal primo grado, la società ha dedotto e documentato di avere sempre impiegato meno di 15 dipendenti (cfr visura camerale ed organigramma aziendale), circostanza questa nemmeno contestata dal lavoratore appellante, con la conseguenza che non può essere disposta alcuna reintegra in servizio, trovando applicazione l'art. 9 D.Lgs. 23/2015 intitolato “piccole imprese e organizzazioni di tendenza”, essendo il rapporto di lavoro sorto a dicembre 2015.
La predetta norma, invero, al primo comma dispone: “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato”.
All'appellante compete, quindi, solo la tutela indennitaria prevista dalla predetta norma, quale risultante in seguito al recente intervento della Corte Costituzionale (sent. n.2025/118), che, tenuto conto della anzianità di servizio del (meno di nove Pt_1 anni), del minimale numero di dipendenti occupati dalla Società (sei) e del comportamento processuale delle parti, si determina in sei mensilità.
Ciò alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 194/2018) secondo cui: «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio».
In conclusione, per tutto quanto fin qui evidenziato, la sentenza di prime cure deve essere riformata nel senso che, dichiarata l'illegittimità del recesso datoriale, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato risolto alla data del recesso e la società datrice di lavoro condannata al pagamento di sei mensilità di retribuzione, così dimezzata l'indennità minima prevista dall'art. 3, comma 1, e 9 del d.lgs 23/15.
Le spese del doppio grado si compensano per metà tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e delle ragioni della decisione, mentre la restante metà è a carico della società appellante e si liquida nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al
, estinto il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna Pt_1 della società appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado, con condanna della società appellata al pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 1.500,00, per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. De Angelis. Napoli 23/9/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23/9/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.563 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. De Angelis Natale, Parte_1 con cui elett.te domicilia in Caivano (NA), via S. Barbara n.29
APPELLANTE
E
in persona del in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Mario Quaranta, presso il cui Studio sito in Napoli, al Viale Gramsci n.14, elett.te domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/3/2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.951/2025, pubblicata il 28/2/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli il 29/2/24 dalla alle CP_1 cui dipendenze lavorava dal 28/12/15 con qualifica di assistente tecnico software e hardware, svolgendo le mansioni indicate nel dettaglio nell'atto introduttivo del giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sostenendo l'erronea valutazione e ricostruzione dei fatti di causa per avere il Tribunale ritenuto, senza nemmeno ammettere i mezzi istruttori richiesti, che egli fosse addetto unicamente al reparto hardware, che tale reparto fosse stato soppresso e che il datore di lavoro non potesse ricollocarlo in altre mansioni.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di illegittimità, inefficacia, invalidità del recesso intimatogli e per l'effetto condannarsi la società resistente alla sua reintegra in servizio ed al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni medio tempore maturate, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione, ovvero e in via subordinata, condannare la , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento o alla differente somma determinata secondo prudente apprezzamento dell'Ufficio.
Ricostituito il contraddittorio, la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto per le varie ragioni evidenziate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei limiti della sua fondatezza.
Con i primi tre articolati motivi di censura l'impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza del motivo addotto dalla società a fondamento del disposto licenziamento, ossia la soppressione del suo posto di lavoro.
Ha evidenziato, in particolare, che, come ammesso della stessa società resistente nel suo atto difensivo, egli non era addetto unicamente e prettamente al reparto hardware, in quanto si occupava prevalentemente della manutenzione dei software aziendali, attività ben distinta da quella dismessa di vendita ed assistenza hardware, posta alla base del licenziamento, che pertanto non era collegabile alle ragioni addotte.
La doglianza, a parere della Corte, è fondata.
Bisogna prendere le mosse dalla lettera di licenziamento il cui testo è il seguente:” «La Scrivente ha avviato un'analisi della propria organizzazione interna, dovuta dalla necessita di ottimizzare e razionalizzare i servizi offerti, aspetto che ha portato a rivedere le attività disimpegnate, anche in un'ottica di contenimento dei costi. In ragione delle sopra esposte necessità, la vendita di hardware e il servizio di supporto/assistenza e laboratorio tecnico per assemblaggio, riparazione e funzionamento delle apparecchiature hardware offerto ai clienti della Scrivente non appare più rispondente alle esigenze della Società e agli attuali modelli organizzativi. In virtù di quanto sopra, la scrivente Società è pervenuta alla decisione di non offrire ulteriormente la vendita di hardware e il servizio supporto/assistenza e laboratorio tecnico per assemblaggio, riparazione e funzionamento delle apparecchiature hardware ai propri clienti. Di conseguenza, è volontà della scrivente provvedere alla cessazione di tali attività. Per i suddetti motivi, quindi, la scrivente si vede costretta ad abolire con effetto immediato il ruolo di Assistente tecnico e di laboratorio da Lei ricoperto. Non avendo rinvenuto altre posizioni all'interno della nostra organizzazione a cui poterLa adibire, Le comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato dalla ricezione della presente e, pertanto, La esoneriamo dal prestare servizio per il periodo di preavviso contrattualmente previsto, per il quale le verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva”.
Orbene, come si legge nella memoria difensiva di parte appellata, 1) la è una software house che si occupa dello sviluppo, CP_1 fornitura ed assistenza di software e sistemi informatici per studi professionali, aziende, enti pubblici e privati.
Si legge altresì nel predetto atto e si ribadisce in sede di gravame che 2)“dal 28.12.2015 al 29.02.2024, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 ove all'atto dell'assunzione è stato inquadrato al 4° Livello Operai CCNL Metalmeccanica - Artigianato, con qualifica di “assistente tecnico software e hardware”.
3)“In ordine alle mansioni espletate dal ricorrente, occorre evidenziare come quest'ultimo, sin dal momento dell'assunzione, si occupasse prettamente della manutenzione dei software aziendali.
5) In particolare, il doveva garantire la continuità Pt_1 operatività delle procedure informatiche con interventi di manutenzione, sulla scorta delle puntuali indicazioni fornite dal Sig. titolare dei diritti autoriali del vecchio Parte_2 programma ERP ed assunto allo scopo dalla New Net a far data dal 4.10.2016”.
6) “Avuto riguardo ai software New Net GestOpen, GestOpenFE, CashOpen, GOPDA, NScan, GestBan ed Espando Studio, il contributo fornito dal era limitato all'installazione, predisposizioni Pt_1 tecniche e ripristino operativo”.
7)“L'azienda adopera per il monitoraggio e la gestione delle richieste clienti di assistenza hardware/software e di tipo applicativo una procedura denominata “Registro Chiamate”. 16) “L'organigramma aziendale della affisso alla bacheca CP_1 aziendale, è strutturato in reparti ove sono chiaramente evincibili membri e ruoli. Il non è mai figurato nel reparto di Pt_1 programmazione, né ha mai avanzato richiesta di farne parte (doc. 4 organigramma aziendale)”.
17) “In ordine ai punti 7 e 8 del ricorso, si evidenzia come il non prestava attività lavorativa esterna presso i clienti. Pt_1
Poteva capitare che quest'ultimo eseguiva interventi tecnici presso la sede dei clienti solo di natura tecnica hardware (ad es. accensione del pc)”.
34) “In ragione della disastrata situazione economica sin qui descritta, anche alla luce dei dati del bilancio 2023, a cui si aggiunge il trend negativo confermato nel 2024, la Società si è vista costretta a sopprimere il reparto ove il ricorrente era impiegato, unitamente alla posizione di “Assistente tecnico e di laboratorio” dallo stesso ricoperta, con la conseguente cessazione dell'attività di rivendita ed assistenza tecnica hardware (doc. 11 – comunicazione cessazione attività hardware).
35. “Attesa l'impossibilità di adibire il ricorrente ad altre mansioni, anche afferenti ad un livello contrattuale inferiore, tenuto pure conto del bagaglio professionale da quest'ultimo posseduto, in data 29.2.2024, la Società gli comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Questi sostanzialmente gli argomenti difensivi della società, che, però, non danno conto, specie in questo grado del gravame in cui vi è una specifica censura in ordine alla motivazione del recesso datoriale, delle ragioni per cui la dedotta ed acclarata dismissione del servizio di assistenza tecnica e fornitura hardware abbia comportato il licenziamento del , che, come si è visto in Pt_1 precedenza, si occupava solo in minima parte di questo servizio, svolgendo principalmente mansioni di manutenzione software, ossia una attività del tutto distinta che non risulta affatto cessata;
né è stato dedotto e dimostrato che, per una esigenza di contenimento dei costi aziendali e di riorganizzazione aziendale, le sue mansioni siano state soppresse o ripartite tra gli altri dipendenti occupati in azienda.
Di qui l'illegittimità del disposto licenziamento per l'insussistenza del giustificato motivo addotto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, occorre dare atto in questa sede che, fin dal primo grado, la società ha dedotto e documentato di avere sempre impiegato meno di 15 dipendenti (cfr visura camerale ed organigramma aziendale), circostanza questa nemmeno contestata dal lavoratore appellante, con la conseguenza che non può essere disposta alcuna reintegra in servizio, trovando applicazione l'art. 9 D.Lgs. 23/2015 intitolato “piccole imprese e organizzazioni di tendenza”, essendo il rapporto di lavoro sorto a dicembre 2015.
La predetta norma, invero, al primo comma dispone: “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato”.
All'appellante compete, quindi, solo la tutela indennitaria prevista dalla predetta norma, quale risultante in seguito al recente intervento della Corte Costituzionale (sent. n.2025/118), che, tenuto conto della anzianità di servizio del (meno di nove Pt_1 anni), del minimale numero di dipendenti occupati dalla Società (sei) e del comportamento processuale delle parti, si determina in sei mensilità.
Ciò alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 194/2018) secondo cui: «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio».
In conclusione, per tutto quanto fin qui evidenziato, la sentenza di prime cure deve essere riformata nel senso che, dichiarata l'illegittimità del recesso datoriale, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato risolto alla data del recesso e la società datrice di lavoro condannata al pagamento di sei mensilità di retribuzione, così dimezzata l'indennità minima prevista dall'art. 3, comma 1, e 9 del d.lgs 23/15.
Le spese del doppio grado si compensano per metà tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e delle ragioni della decisione, mentre la restante metà è a carico della società appellante e si liquida nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al
, estinto il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna Pt_1 della società appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado, con condanna della società appellata al pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 1.500,00, per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. De Angelis. Napoli 23/9/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente