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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1683 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. CALBOLI MARA e dall'avv. BIONDI ALESSANDRA;
matrimonio celebrato in AP il 04/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 che il p.m. è intervenuto nella causa1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno salvo l'obbligo del mutuo consenso per il cambio di residenza e/o domicilio dei minori. In particolare, il sig. ha già trasferito la propria residenza anagrafica Pt_1 in una abitazione diversa da quella coniugale previo accordo con la sig.ra . Il CP_1 sig. si impegna a rimuovere il vestiario e gli effetti personali ancora presenti Pt_1 presso l'abitazione coniugale, entro la fine del mese di settembre 2025, concordando i giorni del ritiro di tali oggetti con la sig.ra . CP_1
2) Assegnazione della casa famigliare sita in Forlì, via Somalia n. 37, e cointestata tra i coniugi, alla sig. ra , quale genitore collocatario dei figli Controparte_1 minori.
3) I coniugi sosterranno la rata del mutuo fondiario - sino alla sua totale estinzione - ed avente ad oggetto l'immobile famigliare - nella misura di metà ciascuno, con onere della sig.ra di corrispondere la quota di sua spettanza, pari al 50% CP_1 della rata mensile complessiva, in favore del sig. presso il conto corrente Pt_1 acceso presso Deutche Bank n.: 095 409208-7 IBAN [...] ed intestato a quest'ultimo; detto versamento dovrà avvenire entro il giorno 25 di ogni mese - data di effettivo accredito e disponibilità della somma sul conto corrente predetto - onde poter consentire al sig. di Pt_1 corrispondere - entro il successivo giorno 27 di ogni mese, data di scadenza - la rata mensile del mutuo fondiario in misura intera.
4) Relativamente alla casa famigliare, le parti concordano che il sig. manterrà Pt_1 il diritto di utilizzo della pertinenza dell'immobile (garage) ove sono e continueranno ad essere collocati beni personali relativi a quest'ultimo, con onere di dare un preavviso di accesso alla sig.ra di almeno 24 ore. CP_1
2 5) A seguito della sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra provvederà CP_1 entro il giorno 15 del mese di settembre 2025 ad intestarsi tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, tari etc.) relative all'abitazione famigliare e nelle more della definizione delle pratiche amministrative di intestazione sosterrà direttamente i relativi costi;
con la sottoscrizione del ricorso la sig.ra sarà autorizzata al CP_1 cambio di serratura dell'abitazione coniugale (fatta eccezione per il garage, per le ragioni cui sopra). Le spese condominiali di competenza della proprietà saranno ripartite al 50% tra le parti, mentre quelle per legge spettanti all'inquilino saranno sostenute interamente dalla sig.ra . CP_1
6) Al fine di consentire ai figli minori di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, l'affidamento dei figli minori sarà congiunto e, pertanto, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno prese da entrambi i genitori di comune accordo tra di loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a condividere una linea educativa comune e ad aggiornarsi reciprocamente sulle problematiche che eventualmente potranno insorgere. Quanto invece alla “gestione ordinaria” dei minori, ciascun genitore, quando avrà con sé i figli minori, eserciterà la responsabilità genitoriale in totale autonomia.
7) I minori saranno collocati, ai fini anagrafici, presso la madre, mantenendo la loro residenza anagrafica in Forlì, Via Somalia n. 37.
8) I tempi di accudimento diretto dei figli minori da parte del padre avverranno secondo le seguenti modalità: il padre, salvo diverse intese da convenirsi con la madre, terrà con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità che tengono conto dei turni lavorativi presso che il Reparto Radiomobile dei Carabinieri di Faenza. In particolare, il sig. si impegna a condividere con la sig.ra , non appena Pt_1 CP_1 disponibile, il calendario dei turni lavorativi di mese in mese applicato e rispetto al quale le parti potranno trovare soluzioni di volta in volta adeguate nel preminente interesse dei minori. In particolare, valga il seguente calendario dei turni lavorativi del sig. - a Pt_1 titolo indicativo - e sulla base del quali vengono di seguito indicati i tempi di permanenza dei minori con il padre;
- turni lavorativi dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
- turni lavorativi dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
- turni lavorativi dalle ore 6.00 alle ore 12.00 – in tale ipotesi, il padre preleverà i figli da scuola per poi riaccompagnarli presso l'abitazione familiare ivi trascorrendo con gli stessi – previo accordo con la sig.ra in relazione all'accesso CP_1 all'immobile - il pomeriggio sino all'ora di cena esclusa;
- turni lavorativi dalle ore 00 alle ore 6.00 – in tale ipotesi, il sig. preleverà i Pt_1 figli da scuola per poi condurli presso la propria abitazione sita in Faenza
3 riaccompagnandoli il giorno seguente direttamente a scuola nel caso in cui detto giorno sia feriale, oppure, nel caso il giorno seguente sia un giorno festivo, trascorrendo con i minori l'intera giornata riaccompagnandoli presso la casa famigliare alle ore 16.00, sempre compatibilmente con il rispetto delle condizioni psico fisiche dei minori. Si precisa come il predetto calendario di visita sia da intendersi applicabile salvo imprevisti sia di natura personale che lavorativa, al ricorrere dei quali, i genitori si consulteranno tempestivamente per individuare bonariamente ed in accordo tra loro, una diversa soluzione sempre nell'interesse preminente della prole e compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa. Quanto alle festività natalizie e pasquali le stesse saranno concordate di volta in volta in considerazione dei turni lavorativi del sig. e comunque in modo tale da Pt_1 alternare, per quanto possibile, il giorno di Natale con Santo Stefano, capodanno con il giorno dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli giorni 15, anche non consecutivi, da concordare d'intesa tra di loro;
con l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di comunicarsi il luogo ove trovasi i minori quando non coincida con il loro abituale domicilio come sopra individuato. In ogni caso anche nei periodi festivi dovrà essere rispettato l'equilibrio psico fisico dei minori con riguardo alle loro necessità e alle loro tempistiche di elaborazione psicologica della separazione. Resta inteso che laddove uno o l'altro genitore decida di portare i bambini in vacanza fuori dai loro abituali domicili, dovrà preventivamente confrontarsi con l'altro genitore.
9) In ordine al mantenimento economico dei minori, tenuto conto delle rispettive capacità dei genitori, il padre, a partire da settembre 2025, corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario alle coordinate che quest'ultima comunicherà al sig. , un assegno di mantenimento di euro € 250,00 mensili per ciascun figlio Pt_1
(euro 500,00 complessivi), annualmente rivalutabili secondo i parametri Istat, entro il giorno 25 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi e secondo il Protocollo presso il Tribunale di Forlì- ivi incluse le rette a titolo di mensa scolastica.
10) É volontà di entrambe le parti che l'autovettura di marca Fiat modello Fiat Panda di proprietà del sig. venga utilizzata dalla sig.ra previa Pt_1 CP_1 regolarizzazione da parte della stessa presso la Motorizzazione competente della pratica relativa all'utilizzatore reale con spese e costi sia a titolo di imposte (bollo auto etc.) che di spese di utilizzo e manutenzione del mezzo a carico della sig.ra
. CP_1
11) Le parti concordano altresì che l'assegno unico, o altro strumento equivalente, riconosciuto per i minori venga percepito integralmente dalla GN . CP_1
4 12) I Signori e dichiarano di non richiedere l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
13) Le parti si impegnano a presentare ai figli minori eventuali nuovi partner nel rispetto del benessere psico - fisico di questi ultimi e nel rispetto di una gradualità necessaria nel loro superiore interesse.
14) I signori e sin da ora si concedono reciprocamente Pt_1 CP_1
l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio e autorizzano altresì il rilascio di tali documenti per i figli minori.
15) Le spese legali per il presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (anno 2010 Atto N. 213 p. II s. A sez. B).
Forlì, 22/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. CALBOLI MARA e dall'avv. BIONDI ALESSANDRA;
matrimonio celebrato in AP il 04/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 che il p.m. è intervenuto nella causa1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno salvo l'obbligo del mutuo consenso per il cambio di residenza e/o domicilio dei minori. In particolare, il sig. ha già trasferito la propria residenza anagrafica Pt_1 in una abitazione diversa da quella coniugale previo accordo con la sig.ra . Il CP_1 sig. si impegna a rimuovere il vestiario e gli effetti personali ancora presenti Pt_1 presso l'abitazione coniugale, entro la fine del mese di settembre 2025, concordando i giorni del ritiro di tali oggetti con la sig.ra . CP_1
2) Assegnazione della casa famigliare sita in Forlì, via Somalia n. 37, e cointestata tra i coniugi, alla sig. ra , quale genitore collocatario dei figli Controparte_1 minori.
3) I coniugi sosterranno la rata del mutuo fondiario - sino alla sua totale estinzione - ed avente ad oggetto l'immobile famigliare - nella misura di metà ciascuno, con onere della sig.ra di corrispondere la quota di sua spettanza, pari al 50% CP_1 della rata mensile complessiva, in favore del sig. presso il conto corrente Pt_1 acceso presso Deutche Bank n.: 095 409208-7 IBAN [...] ed intestato a quest'ultimo; detto versamento dovrà avvenire entro il giorno 25 di ogni mese - data di effettivo accredito e disponibilità della somma sul conto corrente predetto - onde poter consentire al sig. di Pt_1 corrispondere - entro il successivo giorno 27 di ogni mese, data di scadenza - la rata mensile del mutuo fondiario in misura intera.
4) Relativamente alla casa famigliare, le parti concordano che il sig. manterrà Pt_1 il diritto di utilizzo della pertinenza dell'immobile (garage) ove sono e continueranno ad essere collocati beni personali relativi a quest'ultimo, con onere di dare un preavviso di accesso alla sig.ra di almeno 24 ore. CP_1
2 5) A seguito della sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra provvederà CP_1 entro il giorno 15 del mese di settembre 2025 ad intestarsi tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, tari etc.) relative all'abitazione famigliare e nelle more della definizione delle pratiche amministrative di intestazione sosterrà direttamente i relativi costi;
con la sottoscrizione del ricorso la sig.ra sarà autorizzata al CP_1 cambio di serratura dell'abitazione coniugale (fatta eccezione per il garage, per le ragioni cui sopra). Le spese condominiali di competenza della proprietà saranno ripartite al 50% tra le parti, mentre quelle per legge spettanti all'inquilino saranno sostenute interamente dalla sig.ra . CP_1
6) Al fine di consentire ai figli minori di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, l'affidamento dei figli minori sarà congiunto e, pertanto, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno prese da entrambi i genitori di comune accordo tra di loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a condividere una linea educativa comune e ad aggiornarsi reciprocamente sulle problematiche che eventualmente potranno insorgere. Quanto invece alla “gestione ordinaria” dei minori, ciascun genitore, quando avrà con sé i figli minori, eserciterà la responsabilità genitoriale in totale autonomia.
7) I minori saranno collocati, ai fini anagrafici, presso la madre, mantenendo la loro residenza anagrafica in Forlì, Via Somalia n. 37.
8) I tempi di accudimento diretto dei figli minori da parte del padre avverranno secondo le seguenti modalità: il padre, salvo diverse intese da convenirsi con la madre, terrà con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità che tengono conto dei turni lavorativi presso che il Reparto Radiomobile dei Carabinieri di Faenza. In particolare, il sig. si impegna a condividere con la sig.ra , non appena Pt_1 CP_1 disponibile, il calendario dei turni lavorativi di mese in mese applicato e rispetto al quale le parti potranno trovare soluzioni di volta in volta adeguate nel preminente interesse dei minori. In particolare, valga il seguente calendario dei turni lavorativi del sig. - a Pt_1 titolo indicativo - e sulla base del quali vengono di seguito indicati i tempi di permanenza dei minori con il padre;
- turni lavorativi dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
- turni lavorativi dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
- turni lavorativi dalle ore 6.00 alle ore 12.00 – in tale ipotesi, il padre preleverà i figli da scuola per poi riaccompagnarli presso l'abitazione familiare ivi trascorrendo con gli stessi – previo accordo con la sig.ra in relazione all'accesso CP_1 all'immobile - il pomeriggio sino all'ora di cena esclusa;
- turni lavorativi dalle ore 00 alle ore 6.00 – in tale ipotesi, il sig. preleverà i Pt_1 figli da scuola per poi condurli presso la propria abitazione sita in Faenza
3 riaccompagnandoli il giorno seguente direttamente a scuola nel caso in cui detto giorno sia feriale, oppure, nel caso il giorno seguente sia un giorno festivo, trascorrendo con i minori l'intera giornata riaccompagnandoli presso la casa famigliare alle ore 16.00, sempre compatibilmente con il rispetto delle condizioni psico fisiche dei minori. Si precisa come il predetto calendario di visita sia da intendersi applicabile salvo imprevisti sia di natura personale che lavorativa, al ricorrere dei quali, i genitori si consulteranno tempestivamente per individuare bonariamente ed in accordo tra loro, una diversa soluzione sempre nell'interesse preminente della prole e compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa. Quanto alle festività natalizie e pasquali le stesse saranno concordate di volta in volta in considerazione dei turni lavorativi del sig. e comunque in modo tale da Pt_1 alternare, per quanto possibile, il giorno di Natale con Santo Stefano, capodanno con il giorno dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli giorni 15, anche non consecutivi, da concordare d'intesa tra di loro;
con l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di comunicarsi il luogo ove trovasi i minori quando non coincida con il loro abituale domicilio come sopra individuato. In ogni caso anche nei periodi festivi dovrà essere rispettato l'equilibrio psico fisico dei minori con riguardo alle loro necessità e alle loro tempistiche di elaborazione psicologica della separazione. Resta inteso che laddove uno o l'altro genitore decida di portare i bambini in vacanza fuori dai loro abituali domicili, dovrà preventivamente confrontarsi con l'altro genitore.
9) In ordine al mantenimento economico dei minori, tenuto conto delle rispettive capacità dei genitori, il padre, a partire da settembre 2025, corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario alle coordinate che quest'ultima comunicherà al sig. , un assegno di mantenimento di euro € 250,00 mensili per ciascun figlio Pt_1
(euro 500,00 complessivi), annualmente rivalutabili secondo i parametri Istat, entro il giorno 25 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi e secondo il Protocollo presso il Tribunale di Forlì- ivi incluse le rette a titolo di mensa scolastica.
10) É volontà di entrambe le parti che l'autovettura di marca Fiat modello Fiat Panda di proprietà del sig. venga utilizzata dalla sig.ra previa Pt_1 CP_1 regolarizzazione da parte della stessa presso la Motorizzazione competente della pratica relativa all'utilizzatore reale con spese e costi sia a titolo di imposte (bollo auto etc.) che di spese di utilizzo e manutenzione del mezzo a carico della sig.ra
. CP_1
11) Le parti concordano altresì che l'assegno unico, o altro strumento equivalente, riconosciuto per i minori venga percepito integralmente dalla GN . CP_1
4 12) I Signori e dichiarano di non richiedere l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
13) Le parti si impegnano a presentare ai figli minori eventuali nuovi partner nel rispetto del benessere psico - fisico di questi ultimi e nel rispetto di una gradualità necessaria nel loro superiore interesse.
14) I signori e sin da ora si concedono reciprocamente Pt_1 CP_1
l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio e autorizzano altresì il rilascio di tali documenti per i figli minori.
15) Le spese legali per il presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (anno 2010 Atto N. 213 p. II s. A sez. B).
Forlì, 22/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)