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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2024
Oggi 11/03/2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. CHRISTIAN SENSI;
- Nessuno per;
CP_1
L'Avv. Sensi esibisce la sentenza emessa in data 19.11.2024 con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma solo in punto di spese di lite, confermando la condanna al pagamento della somma ingiunta. L'avv. Sensi si riserva di depositarla in data odierna.
Ciò detto, precisa le conclusioni come in atto di citazione e, segnatamente: “In via principale: accertare e dichiarare che l'atto ai rogiti del notaio in Grosseto (rep. 33692 e racc 11965) Per_1 pregiudica le ragioni di credito del sig. e, sussistendone i presupposti, dichiarare Parte_1
l'inefficacia dello stesso atto nei confronti del sig. In via subordinata, in caso di mancato Parte_1 accoglimento della domanda precedente: sospendere parzialmente, per le ragioni esposte in premessa, l'efficacia dell'atto di disposizione garantendo comunque la soddisfazione del credito del sig. In Pt_1 ogni caso: ordinare alla conservatoria dei Registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali per legge”.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 306/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Senese n. 72, presso lo studio dell'Avv. CHRISTIAN SENSI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder dichiarata l'inefficacia dell'atto del 2.3.2022 (rep. n. 33692 e racc. n. 11965)
[...]
con il quale l'odierno convenuto destinava tutti i beni immobili ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. così
identificati:
- fabbricato censito al NCEU del Comune di Grosseto al Foglio 73 particella 1908 subalterno
21, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5,5;
- fabbricato censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 104 particella 754 subalterno 1,
categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,5; - fabbricato censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 104 particella 754 subalterno 2,
categoria A/4, classe 4, consistenza vani 3,0.
Al riguardo, parte attrice deduceva che:
- con decreto ingiuntivo n. 448/2014 il Tribunale di Grosseto ingiungeva a , quale CP_1
erede di , il pagamento della somma di € 50.000,00, oltre spese legali, in Persona_2
favore dell'odierno attore;
- proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, definita con Parte_2
sentenza n. 670/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 9.11.2022 di rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 448/2014;
- all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo meno le trattative avviate tra le parti, l'attore apprendeva che con atto del 2.3.2022 l'odierno convenuto destinava ex art. 2645 ter c.c. tutti i suoi beni per il soddisfacimento dei bisogni del figlio;
Persona_3
- in data 5.3.2023 l'odierno convenuto proponeva appello avverso la sentenza n. 670/2022,
formulando richiesta di sospensione dell'esecutorietà della stessa che, tuttavia, veniva rigettata in data 8.11.2023;
- l'attore provvedeva a portare in esecuzione il titolo giudiziale mediante iscrizione di una procedura di pignoramento presso terzi ove il pignoramento, all'esito delle dichiarazioni dei terzi, risultava infruttuoso.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva in diritto che tale operazione avesse lo scopo di sottrarre al creditore l'intero patrimonio immobiliare di , mediante l'apposizione di CP_1
un vincolo di destinazione, limitando, dunque, fortemente, se non esautorando del tutto, le facoltà
per il i recuperare il proprio credito ai sensi dell'art. 2740 c.c., come documentato, tra l'altro, Pt_1
dal tentativo non andato a buon fine di recupero forzoso delle somme con un pignoramento preso terzi. Infine, deduceva la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia fraudis richiesto dall'art. 2901 c.c. per gli atti di disposizione gratuiti successivi al sorgere del credito, essendo il convenuto consapevole del pregiudizio per il soddisfacimento del credito dell'attore.
Nessuno si costituiva per . CP_1
All'udienza del 16.7.2024 parte attrice, riportandosi ai propri scritti chiedeva procedersi al mutamento del rito e la causa, dichiarata la contumacia di , veniva rinviata per la CP_1
precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisate le conclusioni,
viene oggi in decisione.
******
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Nel caso di specie l'attore ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di un atto di destinazione ex art. 2645
ter c.p.c. non traslativo della proprietà. In particolare, nell'atto di destinazione del 2.3.2022 si evince che “la proprietà dei beni conferiti, nonché la titolarità di ogni diritto, restano alla Parte Disponente per come
spettanti in forza dei titoli di acquisto”.
Quanto alla revocabilità dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. va precisato come la giurisprudenza prevalente, sia di legittimità che di merito, ne ammetta l'assoggettabilità all'azione ex art. 2901 c.c. a prescindere dalla natura del credito vantato da chi agisca in revocatoria. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “è soggetta ad azione
revocatoria la costituzione del vincolo ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sui propri beni, dovendosi escludere che la
stessa non rappresenterebbe un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del disponente. Al riguardo,
infatti, è irrilevante sia che i beni siano rimasti di proprietà del disponente e che i beneficiari non abbiano
acquistato alcun diritto reale in relazione agli stessi, sia che l'interesse perseguito sarebbe meritevole di tutela,
ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile e limitato a un lasso di tempo ragionevole (sino alla sua morte)”
(cfr. Cass. 29727/2019).
È stato, altresì, stato precisato che in siffatte ipotesi i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr. Cass n. 29727/2019; Cass. n. 13388 /2018).
Ne consegue che anche l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti,
essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (cfr.
(Cass. n. 16498/2014). In particolare, la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. va riconosciuta in ragione del fatto che detto atto - anche se non determina la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente -
comporta un effetto di segregazione patrimoniale tale da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. Ciò detto, per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio, trattandosi nel caso di specie di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito.
In relazione alla sussistenza del diritto di credito vantato dall'attore, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito,
comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Cass., 26 febbraio 1986, n. 1220). Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
In particolare, nel caso di specie, il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria risulta accertato giudizialmente. In particolare, il decreto ingiuntivo n. 448/2014 emesso dal Tribunale di
Grosseto è stato confermato con sentenza n. 670/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 9.11.2022 di rigetto dell'opposizione, parzialmente riformata esclusivamente sotto il profilo delle spese di lite dalla Corte d'Appello che con sentenza emessa in data 19.11.2024 ha confermato la condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma ingiunta, come dichiarato e documentato da parte attrice all'udienza odierna.
Ciò detto, quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, parte attrice ha dedotto il pregiudizio alla propria pretesa creditoria in ragione del vincolo di destinazione apposto dal convenuto su tutto il patrimonio immobiliare intestato a . CP_1
Orbene, occorre ribadire che nel caso di specie trattasi di giudizio volto a verificare la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie. Invero, nel caso di specie la valutazione rimessa al giudice attiene alla sussistenza di un'eventuale lesione per il ceto creditorio del disponente che abbia di fatto diminuito la propria garanzia patrimoniale generica.
Al riguardo, deve rilevarsi che lo stesso debba ritenersi integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 2632/2021
e Cass. n. 19515/2019). Nel caso di specie, si è senz'altro verificata una variazione peggiorativa, in quanto ha CP_1
posto un vincolo di destinazione su n. 3 immobili nella propria titolarità, impendendo su tali beni la soddisfazione coattiva del credito.
Emerge, dunque, all'evidenza il rischio della difficile soddisfazione delle ragioni creditorie.
Parte attrice ha, inoltre, documentato la difficoltà nel recupero coattivo del credito. In particolare, la stessa ha riferito e documentato di aver avviato una procedura di pignoramento presso terzi (cfr.
doc. n. 10 atto di citazione), nell'ambito della quale i terzi pignorati hanno dichiarato:
- “Presso la filiale 50481 sono in essere: Una Carta prepagata intestata a Controparte_2
con un saldo a credito di € 3,82 (tre/82). • Un conto corrente intestato a CP_1 CP_1
sul quale alla data della notifica non vi erano giacenze attive. La dichiara comunque
[...] CP_3
che nel periodo successivo alla notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione
non si sono mai create disponibilità. Si precisa che su tale rapporto non pervengono accrediti di
stipendi/pensioni. • Una Carta prepagata intestata a con un saldo a credito di € CP_1
93,19 (novantatre/19). • Un conto corrente intestato a sul quale alla data della CP_1
notifica non vi erano giacenze attive. La dichiara comunque che nel periodo successivo alla CP_3
notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione non si sono mai create
disponibilità. Si precisa che su tale rapporto non pervengono accrediti di stipendi/pensioni. Si precisa,
inoltre, che a carico di insistono i seguenti ulteriori pignoramenti” (cfr. doc. n. CP_1
11 atto di citazione);
- “DICHIARA che presso la esiste un rapporto di Controparte_4 CP_3
deposito di denaro intestato al debitore esecutato, il quale presentava alla data di notifica del
pignoramento un saldo contabile di € 4,97, somma parzialmente capiente in relazione al
- credito azionato, che la ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 cpc, ha provveduto a vincolare CP_3
a disposizione della procedura” (cfr. doc. n. 12 atto di citazione).
Da quanto sopra, unitamente all'allegazione in ordine all'apposizione del vincolo di destinazione sull'intero patrimonio immobiliare, consegue che sussistono elementi gravi precisi e concordanti che portano a ritenere che l'atto revocando abbia reso – quanto meno – maggiormente difficoltosa la possibile soddisfazione del credito.
Quanto al profilo soggettivo, deve rilevarsi che la scientia damni da parte del debitore consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e, dunque, a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi (cfr. Cass. n. 31227/2009,
Cass. n. 17336/2018). In particolare, tale consapevolezza secondo la Suprema Corte ben può essere provata tramite presunzioni tenuto conto di una serie di indici (cfr. Cass. n. 16221/2019 e Cass. n.
18073/2018).
In specie, la natura di atto a titolo gratuito propria della costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.
(cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/02/2020 , n. 3697 secondo cui “L'atto di semplice destinazione di un
bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi
dell' art. 2645 ter c.c. , costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle
volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo
gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova
contropartita in una attribuzione in suo favore”) e la stipula dello stesso successivamente al sorgere del credito implicano che il requisito della scientia damni si risolva nella semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che ragionevolmente possa derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. 9192/2021).
Nel caso di specie l'atto è stato stipulato dal convenuto successivamente al sorgere del credito, già
consacrato in un D.I. provvisoriamente esecutivo e in pendenza del giudizio di opposizione.
Il requisito della scientia damni risulta, invero, confermato dalle peculiari circostanze in cui è stato stipulato l'atto, ossia in pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo dopo l'espletamento della
CTU grafologica datata 09 aprile 2018, ove si confermava la genuinità della sottoscrizione del riconoscimento di debito (cfr. doc. 13 cit.) e delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testimoni all'udienza del 15.12.2020 (cfr. sentenza n. 670/2022 doc. 4 citazione) e immediatamente prima della pronuncia di rigetto dell'opposizione.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria documentale svolta, deve ritenersi che CP_1
fosse a conoscenza del debito vantato dal e, dunque, fosse ben consapevole al
[...] Pt_1
momento del compimento dell'atto che costituendo sui propri beni un vincolo ex art. 2645 ter c.c. li avrebbe sottratti alla garanzia patrimoniale generica del creditore, rendendone più difficoltoso il soddisfacimento.
Per tutti i motivi sopra esposti, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. a rogito notaio Parte_1
in data 2.3.2022 rep. n. 33692 e racc. n. 11965, trascritto presso i registri immobiliari di Grosseto con nota di trascrizione del 7.3.2022 RG 3437 e RP 2608. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di , dell'atto di Parte_1
destinazione a rogito del notaio del 2.3.2022 rep. n. 33692 e racc. n. 11965, trascritto presso i registri immobiliari di Grosseto con nota di trascrizione del 7.3.2022 RG 3437 e RP 2608.
2) ordina al Conservatore dei RR. II di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità,
all'annotazione della presente sentenza;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché di € 786,00 a titolo di esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 11/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
Oggi 11/03/2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. CHRISTIAN SENSI;
- Nessuno per;
CP_1
L'Avv. Sensi esibisce la sentenza emessa in data 19.11.2024 con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma solo in punto di spese di lite, confermando la condanna al pagamento della somma ingiunta. L'avv. Sensi si riserva di depositarla in data odierna.
Ciò detto, precisa le conclusioni come in atto di citazione e, segnatamente: “In via principale: accertare e dichiarare che l'atto ai rogiti del notaio in Grosseto (rep. 33692 e racc 11965) Per_1 pregiudica le ragioni di credito del sig. e, sussistendone i presupposti, dichiarare Parte_1
l'inefficacia dello stesso atto nei confronti del sig. In via subordinata, in caso di mancato Parte_1 accoglimento della domanda precedente: sospendere parzialmente, per le ragioni esposte in premessa, l'efficacia dell'atto di disposizione garantendo comunque la soddisfazione del credito del sig. In Pt_1 ogni caso: ordinare alla conservatoria dei Registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali per legge”.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 306/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Senese n. 72, presso lo studio dell'Avv. CHRISTIAN SENSI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder dichiarata l'inefficacia dell'atto del 2.3.2022 (rep. n. 33692 e racc. n. 11965)
[...]
con il quale l'odierno convenuto destinava tutti i beni immobili ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. così
identificati:
- fabbricato censito al NCEU del Comune di Grosseto al Foglio 73 particella 1908 subalterno
21, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5,5;
- fabbricato censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 104 particella 754 subalterno 1,
categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,5; - fabbricato censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 104 particella 754 subalterno 2,
categoria A/4, classe 4, consistenza vani 3,0.
Al riguardo, parte attrice deduceva che:
- con decreto ingiuntivo n. 448/2014 il Tribunale di Grosseto ingiungeva a , quale CP_1
erede di , il pagamento della somma di € 50.000,00, oltre spese legali, in Persona_2
favore dell'odierno attore;
- proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, definita con Parte_2
sentenza n. 670/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 9.11.2022 di rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 448/2014;
- all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo meno le trattative avviate tra le parti, l'attore apprendeva che con atto del 2.3.2022 l'odierno convenuto destinava ex art. 2645 ter c.c. tutti i suoi beni per il soddisfacimento dei bisogni del figlio;
Persona_3
- in data 5.3.2023 l'odierno convenuto proponeva appello avverso la sentenza n. 670/2022,
formulando richiesta di sospensione dell'esecutorietà della stessa che, tuttavia, veniva rigettata in data 8.11.2023;
- l'attore provvedeva a portare in esecuzione il titolo giudiziale mediante iscrizione di una procedura di pignoramento presso terzi ove il pignoramento, all'esito delle dichiarazioni dei terzi, risultava infruttuoso.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva in diritto che tale operazione avesse lo scopo di sottrarre al creditore l'intero patrimonio immobiliare di , mediante l'apposizione di CP_1
un vincolo di destinazione, limitando, dunque, fortemente, se non esautorando del tutto, le facoltà
per il i recuperare il proprio credito ai sensi dell'art. 2740 c.c., come documentato, tra l'altro, Pt_1
dal tentativo non andato a buon fine di recupero forzoso delle somme con un pignoramento preso terzi. Infine, deduceva la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia fraudis richiesto dall'art. 2901 c.c. per gli atti di disposizione gratuiti successivi al sorgere del credito, essendo il convenuto consapevole del pregiudizio per il soddisfacimento del credito dell'attore.
Nessuno si costituiva per . CP_1
All'udienza del 16.7.2024 parte attrice, riportandosi ai propri scritti chiedeva procedersi al mutamento del rito e la causa, dichiarata la contumacia di , veniva rinviata per la CP_1
precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisate le conclusioni,
viene oggi in decisione.
******
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Nel caso di specie l'attore ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di un atto di destinazione ex art. 2645
ter c.p.c. non traslativo della proprietà. In particolare, nell'atto di destinazione del 2.3.2022 si evince che “la proprietà dei beni conferiti, nonché la titolarità di ogni diritto, restano alla Parte Disponente per come
spettanti in forza dei titoli di acquisto”.
Quanto alla revocabilità dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. va precisato come la giurisprudenza prevalente, sia di legittimità che di merito, ne ammetta l'assoggettabilità all'azione ex art. 2901 c.c. a prescindere dalla natura del credito vantato da chi agisca in revocatoria. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “è soggetta ad azione
revocatoria la costituzione del vincolo ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sui propri beni, dovendosi escludere che la
stessa non rappresenterebbe un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del disponente. Al riguardo,
infatti, è irrilevante sia che i beni siano rimasti di proprietà del disponente e che i beneficiari non abbiano
acquistato alcun diritto reale in relazione agli stessi, sia che l'interesse perseguito sarebbe meritevole di tutela,
ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile e limitato a un lasso di tempo ragionevole (sino alla sua morte)”
(cfr. Cass. 29727/2019).
È stato, altresì, stato precisato che in siffatte ipotesi i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr. Cass n. 29727/2019; Cass. n. 13388 /2018).
Ne consegue che anche l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti,
essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (cfr.
(Cass. n. 16498/2014). In particolare, la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. va riconosciuta in ragione del fatto che detto atto - anche se non determina la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente -
comporta un effetto di segregazione patrimoniale tale da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. Ciò detto, per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio, trattandosi nel caso di specie di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito.
In relazione alla sussistenza del diritto di credito vantato dall'attore, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito,
comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Cass., 26 febbraio 1986, n. 1220). Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
In particolare, nel caso di specie, il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria risulta accertato giudizialmente. In particolare, il decreto ingiuntivo n. 448/2014 emesso dal Tribunale di
Grosseto è stato confermato con sentenza n. 670/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 9.11.2022 di rigetto dell'opposizione, parzialmente riformata esclusivamente sotto il profilo delle spese di lite dalla Corte d'Appello che con sentenza emessa in data 19.11.2024 ha confermato la condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma ingiunta, come dichiarato e documentato da parte attrice all'udienza odierna.
Ciò detto, quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, parte attrice ha dedotto il pregiudizio alla propria pretesa creditoria in ragione del vincolo di destinazione apposto dal convenuto su tutto il patrimonio immobiliare intestato a . CP_1
Orbene, occorre ribadire che nel caso di specie trattasi di giudizio volto a verificare la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie. Invero, nel caso di specie la valutazione rimessa al giudice attiene alla sussistenza di un'eventuale lesione per il ceto creditorio del disponente che abbia di fatto diminuito la propria garanzia patrimoniale generica.
Al riguardo, deve rilevarsi che lo stesso debba ritenersi integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 2632/2021
e Cass. n. 19515/2019). Nel caso di specie, si è senz'altro verificata una variazione peggiorativa, in quanto ha CP_1
posto un vincolo di destinazione su n. 3 immobili nella propria titolarità, impendendo su tali beni la soddisfazione coattiva del credito.
Emerge, dunque, all'evidenza il rischio della difficile soddisfazione delle ragioni creditorie.
Parte attrice ha, inoltre, documentato la difficoltà nel recupero coattivo del credito. In particolare, la stessa ha riferito e documentato di aver avviato una procedura di pignoramento presso terzi (cfr.
doc. n. 10 atto di citazione), nell'ambito della quale i terzi pignorati hanno dichiarato:
- “Presso la filiale 50481 sono in essere: Una Carta prepagata intestata a Controparte_2
con un saldo a credito di € 3,82 (tre/82). • Un conto corrente intestato a CP_1 CP_1
sul quale alla data della notifica non vi erano giacenze attive. La dichiara comunque
[...] CP_3
che nel periodo successivo alla notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione
non si sono mai create disponibilità. Si precisa che su tale rapporto non pervengono accrediti di
stipendi/pensioni. • Una Carta prepagata intestata a con un saldo a credito di € CP_1
93,19 (novantatre/19). • Un conto corrente intestato a sul quale alla data della CP_1
notifica non vi erano giacenze attive. La dichiara comunque che nel periodo successivo alla CP_3
notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione non si sono mai create
disponibilità. Si precisa che su tale rapporto non pervengono accrediti di stipendi/pensioni. Si precisa,
inoltre, che a carico di insistono i seguenti ulteriori pignoramenti” (cfr. doc. n. CP_1
11 atto di citazione);
- “DICHIARA che presso la esiste un rapporto di Controparte_4 CP_3
deposito di denaro intestato al debitore esecutato, il quale presentava alla data di notifica del
pignoramento un saldo contabile di € 4,97, somma parzialmente capiente in relazione al
- credito azionato, che la ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 cpc, ha provveduto a vincolare CP_3
a disposizione della procedura” (cfr. doc. n. 12 atto di citazione).
Da quanto sopra, unitamente all'allegazione in ordine all'apposizione del vincolo di destinazione sull'intero patrimonio immobiliare, consegue che sussistono elementi gravi precisi e concordanti che portano a ritenere che l'atto revocando abbia reso – quanto meno – maggiormente difficoltosa la possibile soddisfazione del credito.
Quanto al profilo soggettivo, deve rilevarsi che la scientia damni da parte del debitore consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e, dunque, a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi (cfr. Cass. n. 31227/2009,
Cass. n. 17336/2018). In particolare, tale consapevolezza secondo la Suprema Corte ben può essere provata tramite presunzioni tenuto conto di una serie di indici (cfr. Cass. n. 16221/2019 e Cass. n.
18073/2018).
In specie, la natura di atto a titolo gratuito propria della costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.
(cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/02/2020 , n. 3697 secondo cui “L'atto di semplice destinazione di un
bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi
dell' art. 2645 ter c.c. , costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle
volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo
gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova
contropartita in una attribuzione in suo favore”) e la stipula dello stesso successivamente al sorgere del credito implicano che il requisito della scientia damni si risolva nella semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che ragionevolmente possa derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. 9192/2021).
Nel caso di specie l'atto è stato stipulato dal convenuto successivamente al sorgere del credito, già
consacrato in un D.I. provvisoriamente esecutivo e in pendenza del giudizio di opposizione.
Il requisito della scientia damni risulta, invero, confermato dalle peculiari circostanze in cui è stato stipulato l'atto, ossia in pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo dopo l'espletamento della
CTU grafologica datata 09 aprile 2018, ove si confermava la genuinità della sottoscrizione del riconoscimento di debito (cfr. doc. 13 cit.) e delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testimoni all'udienza del 15.12.2020 (cfr. sentenza n. 670/2022 doc. 4 citazione) e immediatamente prima della pronuncia di rigetto dell'opposizione.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria documentale svolta, deve ritenersi che CP_1
fosse a conoscenza del debito vantato dal e, dunque, fosse ben consapevole al
[...] Pt_1
momento del compimento dell'atto che costituendo sui propri beni un vincolo ex art. 2645 ter c.c. li avrebbe sottratti alla garanzia patrimoniale generica del creditore, rendendone più difficoltoso il soddisfacimento.
Per tutti i motivi sopra esposti, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. a rogito notaio Parte_1
in data 2.3.2022 rep. n. 33692 e racc. n. 11965, trascritto presso i registri immobiliari di Grosseto con nota di trascrizione del 7.3.2022 RG 3437 e RP 2608. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di , dell'atto di Parte_1
destinazione a rogito del notaio del 2.3.2022 rep. n. 33692 e racc. n. 11965, trascritto presso i registri immobiliari di Grosseto con nota di trascrizione del 7.3.2022 RG 3437 e RP 2608.
2) ordina al Conservatore dei RR. II di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità,
all'annotazione della presente sentenza;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché di € 786,00 a titolo di esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 11/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò