Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16188/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
30/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 16188/2023 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
e n e i c o n f r o n t i d i
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
e
; Controparte_2
- convenuti contumaci -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
1
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto del 24/2/2023 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, ha rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso avanzata in data 1/12/2023, per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 14511/22 R.G.N.R., n.
6861/23 R.G. G.I.P.; considerato che il , la Procura della Repubblica Controparte_1
presso il Tribunale di Palermo e non si sono Controparte_2
costituiti, sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
rilevato che l'opponente si duole del mancato riconoscimento del compenso per l'attività difensiva espletata in favore di Controparte_2
nell'ambito della fase delle indagini preliminari del procedimento n.
[...]
14511/2022 R.G.N.R., e chiede la liquidazione del compenso previsto dal punto
22 (con aumento di cui alla lett. A) del Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, il Presidente della Camera Penale e il Dirigente Amministrativo del
Tribunale di Palermo;
considerato preliminarmente che “parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art.170 è ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (ogni soggetto, cioè, esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso); con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R n. 115 del 2002, art. 170 e che dunque - nei procedimenti, di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario" - anche quest'ultimo è parte necessaria, ancorché estraneo al giudizio presupposto. In tale prospettiva, dalla previsione di cui al D.P.R n. 115 del 2002, art. 185,
2 comma 1, è stata tratta la conseguenza che spetta a il Controparte_1
ruolo di legittimato passivo nei procedimenti in oggetto, giacchè è nel suo bilancio che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi” (Cass. Ordinanza
n. 5314/2018 e Cass. S.U. n. 8516/2012); che, pertanto, legittimato passivo del presente giudizio è solo il
[...]
, poiché solo su quest'ultimo grava l'onere dell'esborso del Controparte_1
compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto, nel merito, che il ricorso sia infondato;
considerato che
con istanza dell'1/12/2023 la ricorrente ha chiesto la liquidazione per l'attività difensiva espletata in favore di Controparte_2
nell'ambito della fase delle indagini preliminari;
[...]
rilevato che il Tribunale di Palermo, Sezione dei Giudici per le Indagini
Preliminari e dell'Udienza Preliminare, ha rigettato l'istanza di liquidazione di perché “l'istanza di ammissione è stata depositata in data Parte_1
successiva alla chiusura della fase processuale cui l'istanza di liquidazione si riferisce” (cfr. decreto in atti); premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato, quindi, che nel caso in esame gli effetti dell'ammissione non possono che decorrere dall' 8/11/2023, data in cui il difensore ha presentato l'istanza di ammissione, ovvero nel giorno stesso in cui è stata fissata l'udienza preliminare (v. il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
10/11/2023 e il provvedimento di fissazione dell'udienza); rilevato che, pertanto, non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase delle indagini preliminari, atteso che l'istanza di ammissione è tardiva perché depositata il giorno dell'udienza preliminare (8/11/2023), ovvero quando, conclusa la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha
3 formulato ai sensi degli artt. 416 e ss. cpp, la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, con atto depositato nella Cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare il 17.7.2023; rilevato invero che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 83 comma 2 del D.P.R.
115/2002 secondo cui “la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”; tale previsione, invero, regola la diversa fattispecie in cui l'istanza di ammissione è stata presentata tempestivamente e il provvedimento di ammissione è stato emesso dopo la definizione del giudizio per il quale si chiede il compenso;
considerato quindi che il decreto impugnato resiste alle censure mosse, avendo il primo giudice correttamente rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata dall'avv. nella fase Parte_1
delle indagini preliminari;
considerato, infine che, stante la contumacia del Controparte_1
e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e di
[...]
non deve essere adottato alcun provvedimento in ordine alle Controparte_2
spese del presente giudizio tra l'opponente e detti convenuti.
P.Q.M.
Nella contumacia del , della Procura della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Palermo e di qui Controparte_2
dichiarata:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo e di Controparte_2
b) rigetta il ricorso.
4 Nulla in ordine alle spese del presente giudizio tra opponente e convenuti.
Palermo, 01/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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