Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14493/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(RM) il 10/02/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. DENORA SILVIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/06/1980, rappresentato e difeso dall'Avv. DENORA SILVIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (Roma, 10.01.2018), riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento del figlio minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso Per_1
1
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) le modalità di visita da parte del padre, nell'interesse preminente del figlio, sono così articolate in caso di disaccordo tra i genitori: il Lunedì dalle ore 8,00 il padre lo prenderà dalla casa materna per condurlo a scuola, successivamente lo prenderà dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle ore 19,00 quando lo riporterà presso la casa familiare;
il
Mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 per condurlo alle lezioni di calcio con rientro presso l'abitazione materna verso le ore 19,30; il Giovedì dalle ore 8 per condurlo a scuola;
il Venerdì a settimane alterne dalle ore 8,00 per condurlo a scuola e a settimane alterne il Venerdì dalle ore 16,30 all'uscita da scuola per condurlo in Piscina, cena e rientro dopo cena presso l'abitazione materna. Quando sarà introdotto il pernottamento a settimane alterne, il rientro presso l'abitazione materna sarà alle ore 10,00 del Sabato;
la Domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00
e a settimane alterne fino alla cena con rientro alle ore 20,30. Durante il soggiorno con il padre, lo stesso dovrà essere presente e vigilare sul figlio. Per le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori e nell'interesse preminente del figlio, lo stesso trascorrerà con il padre la mattina del giorno di Natale dalle ore 10 alle ore 13, in modo alternato con la mattina del 31 Dicembre stesso orario, così come il giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo, il 1 Gennaio e il 6 Gennaio ad anni alterni, stesso orario. Le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il mese di Maggio e il bambino trascorrerà con il padre 10 giorni anche non consecutivi. Entrambi i genitori trascorreranno il compleanno del figlio con lo stesso, salvo diverso accordo, alternandosi tra il pranzo e la cena e il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo. Entrambi i genitori avranno la possibilità di effettuare, salvo eccezioni, due chiamate giornaliere al figlio nel periodo in cui lo stesso si trovi con l'altro genitore in orario da concordare;
3) per il contributo di mantenimento il padre corrisponderà € 450,00 mensili, rivalutabili secondo
ISTAT, alla SI.ra , tramite bonifico bancario entro il giorno 5 del mese, Pt_1
oltre al concorso per il 50% per le spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Roma. La madre riceverà l'assegno unico al 100%”.
2 Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di mantenimento e affidamento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14493/2024:
- Dispone in ordine alle condizioni affidamento, collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui Persona_2
condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 16/01/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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