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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
3685/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 29 aprile 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3685/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in vir- Parte_1 C.F._1 tù di giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Ciccarelli, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Pomigliano D'Arco (NA), alla via A.F. Toscano
n. 156;
-Appellante-
CONTRO
(p. Iva: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Battista Martelli, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Napoli, alla Via G. Porzio n.
4, Centro Direzionale – Isola G8;
-Appellata-
NONCHE'
, come in atti;
Controparte_2
-Appellato Contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n.
1
3014/2017 in materia di lesioni personali, depositata in data 20.11.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier- na udienza.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, la società Controparte_3
nonché al fine di ottenere il risarcimento
[...] Controparte_2
delle lesioni personali subite a seguito del sinistro occorso in data 08.08.2013 alle ore
05:30 circa, in località Marigliano (NA), alla via San Francesco, direzione Somma Ve- suviana (NA).
- Esponeva l'istante che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, nel mentre per- correva la predetta via, a bordo del proprio veicolo Lancia Y tg. DR167TC, veniva tam- ponato dall'autovettura Opel Meriva tg. CR490FT, di proprietà di . Controparte_2
- Deduceva, inoltre, che per effetto dell'impatto de quo perdeva il controllo dell'autovettura, urtando contro un albero con la parte anteriore e la fiancata destra, ri- portando danni a cose per i quali incardinava un separato giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Pomigliano D'Arco, in persona del dott. Manfredi (cfr., procedimento n. R.g.
556/A/14, culminato nella sentenza n. 166/17).
- Inoltre, l'istante riportava anche lesioni alla persona per le quali si recava presso l'Ospedale “S. Maria La Pietà” (cfr., referto P.S. agli atti).
- Sulla scorta di ciò, evocava in giudizio, innanzi al GdP di Marigliano la convenuta
Compagnia al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite, oltre interes- si e rivalutazioni, con vittoria di spese e compensi.
- Si costituiva in giudizio la convenuta Compagnia, la quale instava per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, in fatto e diritto.
- Non si costituiva, invece, in giudizio (conducente del veicolo Opel Controparte_2
Meriva tg. CR490FT): ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
- Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e CTU medico- legale, il
Giudice di Pace di Marigliano, con sentenza n. 3014/2017, resa nell'ambito del proce- dimento n. R.G. 7943/14, rigettava la domanda attorea per carenza di titolarità passiva della convenuta Compagnia e, per l'effetto, condannava al pagamen- Parte_1
to delle spese di lite, in favore di Controparte_4
liquidate in euro 400,00 oltre spese di CTU, liquidate in euro 450,00.
[...]
2
- Avverso la sentenza n. 3014/2017, del Giudice di Pace di Marigliano, proponeva ap- pello il soccombente lamentando, sostanzialmente, l'erronea valuta- Parte_1
zione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità passiva della Compagnia convenuta nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria;
pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado con condanna dei convenuti al risarcimento delle lesioni personali quantificate in euro 1.572,46 oltre interessi e rivalutazione, ovvero in una di- versa misura stabilita, oltre al pagamento delle spese di lite.
- Si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la con- venuta Compagnia la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avverso at- to di appello chiedendone, quindi, il rigetto;
in via subordinata, chiedeva il rigetto nel merito della domanda di risarcimento delle lesioni personali subite con compensazione delle spese del doppio grado.
- Nonostante la regolarità della notificazione non si costituiva, neanche nel giudizio di appello, : ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, e in assenza di attività istruttoria, a seguito di rinvii, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 aprile
2025.
- in data 28/4/2025 parte appellante rinunciava agli atti del giudizio e all'azione.
- Tanto premesso, si osserva, in via pregiudiziale, che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico (cfr., Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707; ex multis: Cass. Civ., Sez.I, 7 ottobre 2011, n.20631).
- Per il resto, conformemente a quanto dichiarato nel verbale dell'udienza del
29.04.2025 dal Procuratore di parte appellata, e quanto documenta- Controparte_5
to in atti, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., ad opera dell'appellante e delle conseguenti accettazioni.
- In assenza di specifico accordo tra le parti, le spese di lite sono a carico del rinunzian- te, ex art. 306, ultimo comma c.c., e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, con le massime riduzioni, aggior- nato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di liquidate in € 1.701,00 per compenso Controparte_5
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
Nola, 29.04.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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