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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1379 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Annamaria Giannola presso il cui studio Parte_1 in Partinico, via Vittime del dovere n.7, è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO
e Controparte_1 [...]
Controparte_2 appellato contumace All'udienza del 24.4.2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale
FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, , docente di ruolo a Parte_1 tempo indeterminato dall'1.9.2017, aveva chiesto (per quel che qui ancora rileva) la condanna del al computo Controparte_3 integrale del servizio pre-ruolo prestato in forza di plurimi contratti a termine con la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive, lamentando, al riguardo, che l'art.485, commi 1 e 3 del D.Lg.vo n. 297/1994, applicato dal nel decreto del Dirigente Scolastico di ricostruzione della carriera, CP_4 non fosse conforme al principio eurounitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE.
Instaurato il contraddittorio Il Giudice adito, con sentenza n.3520/2022, accolse solo parzialmente il ricorso. In particolare, ritenne infondata la doglianza inerente all'erroneo computo del servizio pre-ruolo effettivo, all'uopo rilevando che l'anzianità di servizio riconosciuta col
Pag.1 decreto di ricostruzione della carriera (10 anni) fosse superiore all'effettivo impegno lavorativo pre-ruolo (105 mesi e 130 giorni).
Ritenne, invece, fondata la domanda circa la mancata applicazione, in sede di ricostruzione della carriera, della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.7.2011 (ossia il mantenimento delle fasce stipendiali 0-2 anni e 3-8 anni).
Per l'effetto condannò il a “corrispondere i relativi incrementi stipendiali in CP_1 virtù dell'accertamento del diritto della stessa a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-
8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre accessori di legge, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011”.
Avverso tale statuizione ha interposto appello la con ricorso depositato il Pt_1
21 dicembre 2022, chiedendone la parziale riforma.
In particolare, si duole dell'errore in cui è incorso il Tribunale nel calcolo dell'anzianità pre-ruolo avendo il primo Giudice sommato anche “i due anni del “periodo di prova” che” invece “rientrano chiaramente nel servizio di ruolo, in quanto successivo all'assunzione in ruolo”. Precisa al riguardo di essere stata immessa in ruolo (dopo un periodo di precariato iniziato nell'a.s. 2006/2007) in data 1.9.2017 e che durante il periodo di servizio pre-ruolo ella aveva acquisito una maggiore anzianità pari a “105 mesi e 130 giorni, ovvero 8 anni, 11 mesi” superiore agli 8 anni riconosciuti nel decreto di ricostruzione impugnata. Insiste, pertanto, nelle domande spiegate nel ricorso introduttivo e disattese dal
Tribunale. Parte appellata, sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace.
All'odierna udienza, il procuratore di parte appellante ha precisato che “l'indicazione del servizio pre-ruolo di 8 anni ed 11 mesi” era “frutto di errore materiale evincibile dal fatto che” era
“stato indicato per lo stesso periodo il computo espresso in mesi 105 e giorni 130, cui” corrispondevano “9 anni, 1 mese e 10 giorni”.
Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato.
L'art.485 d.lgs. n.297/1994, intitolato “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, prevede (nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie): “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo …. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.”.
Pag.2 L'art.489 d.lgs. n.297/1994, rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, dispone: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. L'art.11, comma 14, L. n.124/1999 stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Sulla base di tale normativa alla sono stati riconosciuti per intero i primi 4 Pt_1 anni di anzianità ed i rimanenti sono stati considerati soltanto per due terzi, con accantonamento del restante terzo da computare per i successivi avanzamenti stipendiali con decorrenza dal diciottesimo ventesimo anno di servizio. La descritta contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo è potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del docente destinato a raggiungere la seconda classe stipendiale in ritardo rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato con analoga anzianità. Tale trattamento, quindi, incide sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato secondo la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
Orbene la questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), che ha costantemente ribadito i principi fissati dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, Persona_1 causa C. – 177/10 Rosado Santana);
Pag.3 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans. Cit. punto 55)”. La Corte di Giustizia, nella sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Per_2 resa in fattispecie riguardante il personale docente cui era stata applicata la disciplina di ricostruzione della carriera che qui viene in rilievo, pur richiamando i principi sopra esposti ha tuttavia osservato che al fine di «raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato» e di evitare
«discriminazioni alla rovescia» è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato;
e ha precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di «....rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti».
Pertanto, ha giudicato che “non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso.” e ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità che secondo il Governo Italiano giustificherebbero la normativa che viene in rilievo nel procedimento principale che “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante
Pag.4 concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. Se, dunque, è certamente da escludere che possa rappresentare “ragione oggettiva” la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò “svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (Corte di
Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012, e. altri, da C-302/11 a C-305/11, Per_3
EU:C: , punto 52) non può seriamente negarsi che l'impegno professionale del P.IVA_1 docente risenta della durata dell'incarico quanto meno in termini di contributo alla programmazione didattica e partecipazione all'elaborazione dei Piani dell'Offerta
Formativa, oltre che in ambito di valutazione degli studenti e coinvolgimento nella attività di scrutinio, tutte attività nelle quali coloro che sono incaricati di sostituzioni per pochi giorni o per pochi mesi difficilmente risultano coinvolti. Ciò consente di escludere la comparabilità, e conseguente violazione del principio di non discriminazione, con riferimento alle c.d. supplenze brevi;
per il resto le asserite diversità ontologiche (tra lavoro a termine e a tempo indeterminato), riferite in prime cure dal odierno appellato ad ogni tipo di “supplenza”, si arrestano sulla soglia della CP_1 genericità allegatoria prima ancora che del totale vuoto probatorio. D'altronde il dato normativo (art.11, comma 14, L. n.124/1999), che considera
“come anno scolastico intero” il “servizio di insegnamento non di ruolo” che “ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”, appare ancorato alla presunzione di equiparazione dell'esperienza professionale e del contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai docenti incaricati di supplenza per la l'intera durata delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Quanto detto non può ritenersi smentito dalla circostanza che il docente incaricato della sostituzione non sia assunto a seguito di concorso;
al riguardo è sufficiente osservare che:
- il “fatto di non avere vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella dei dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che
Pag.5 permetta di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo” (sentenza Motter);
- la legge n. 124/99 ha mantenuto per l'accesso ai ruoli del personale scolastico il previgente sistema del "doppio canale", in virtù del quale l'accesso ai ruoli deve avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi e per il restante 50% attingendo alle graduatorie per soli titoli, e ha trasformato le graduatorie in permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale;
così di fatto riconoscendo identica competenza professionale ed eguale capacità didattica a tutti i docenti indipendentemente dalle modalità di selezione degli stessi;
- nelle graduatorie ad esaurimento (suddivise in tre fasce) sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione di insegnamento, che sino al 1999 si otteneva all'esito del positivo superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami;
i vincitori del concorso (“abilitati”) ai quali non era stata assegnata una cattedra, per mancanza di posti disponibili, erano inseriti in una graduatoria di merito provinciale e assumevano servizio, secondo l'ordine di inserimento quando si rendevano disponibili nuovi posti di lavoro;
- “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che … risulta che i concorsi di selezione sono organizzati sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere … sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso” (Corte di Giustizia sentenza 20 settembre 2018).
Né è individuabile come ulteriore “ragione oggettiva”, giustificativa della diversità di trattamento, il differente sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo. Tale profilo, relativo alla lettura del combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, comma 4, L.124/99, si presenta, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte di
Giustizia (sentenza Motter), di sicura rilevanza, non essendo possibile stabilire in astratto gli effetti del 'correttivo' apportato da tali disposizioni: infatti, qualora i plurimi rapporti a tempo determinato abbiano avuto durata prossima ai 12 mesi, evidente è il pregiudizio arrecato alla posizione del docente al momento della immissione in ruolo in conseguenza dell'“abbattimento” di un terzo dei servizi prestati oltre il quarto anno, mentre quando il docente abbia prestato attività lavorativa con successivi contratti a termine di durata, ciascuno, di 180 giorni o poco più lo stesso si vedrebbe attribuire un'anzianità pari a
Pag.6 quella di un collega di ruolo che, però, per conseguirla ha svolto un intero anno di effettivo servizio.
Pertanto, qualora sia valutato in concreto che il 'correttivo' risultante dal combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, co. 4, L. n. 124 cit. non sia idoneo ad eliminare la disparità lamentata, occorre adottare un diverso meccanismo che sia rispettoso dei principi di parità delineati dalle fonti normative e giurisprudenziali comunitarie che non può che individuarsi nel computo dell'anzianità degli ex precari con modalità identiche a quelle relative al personale di ruolo con conseguente disapplicazione dell'art. 485 del T.U. che non considera, ai fini della ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo, una parte dell'anzianità maturata durante il periodo di precariato.
Ed allora questa Corte è chiamata ad accertare se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999, (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna parte appellante abbia effettivamente goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.11.2019 n.31149).
Comparazione da realizzare attraverso un confronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente svolti sino alla data dell'assunzione (tenendo conto anche dei primi 4 anni di servizio pre ruolo, ma con esclusione, per effetto della summenzionata giurisprudenza di legittimità e comunitaria, di tutti i periodi inferiori ai 180 giorni per ciascun anno scolastico) e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” (cfr. doc. fascicolo di parte).
Applicando detti parametri comparativi è riscontrabile – contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice che ha incluso, come dedotto dall'appellante, nel computo i due anni di periodo di prova svolti dalla dopo l'immissione in ruolo) - un danno Pt_1 per l'appellante in quanto l'anzianità di servizio pre ruolo a costei riconosciuta con il decreto di ricostruzione di carriera è minore, proprio per effetto del sistema di calcolo di cui alla normativa sopra indicata. Nello specifico, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato di 105 mesi e
130 giorni (pari ad anni 9, mesi 1 e 10 giorni) è stata riconosciuta dal dirigente scolastico un'anzianità di servizio pre-ruolo (inferiore) pari ad anni 8 (differenza anni 1, mesi 1 e giorni 10); E' dunque provata, la sussistenza in concreto della discriminazione secondo le indicazioni della Corte di Giustizia.
Pag.7 Ne deriva la parziale riforma della impugnata sentenza con il riconoscimento del diritto di alla ricostruzione della propria carriera mediante attribuzione, al Parte_1 momento dell'immissione in ruolo (avvenuta in data 1.9.2017), di anni 9, mesi 1 e giorni
10 di anzianità di servizio pre ruolo, dovendosi confermare, nel resto, la pronuncia di prime cure.
Con l'ulteriore precisazione (per come affermato nel corpo decreto di ricostruzione oggetto di causa che, sul punto, non è stato fatto oggetto di alcuna doglianza) che “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art.1 comma 1 lett. b D.P.R. n.122/2013)” (cfr. decreto ricostruzione carriera del 4.2.2020 prot. n.658 – fascicolo di parte).
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
e dell'
[...] Controparte_2
che dichiara, in parziale riforma della sentenza n.3520/2022 emessa in data
[...]
3.11.2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, dichiara il diritto di alla Parte_1 ricostruzione della propria carriera mediante il riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo (1.9.2017), di anni 9, mesi 1 e giorni 10 di servizio pre-ruolo e conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellante che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute. Palermo 24 aprile 2025
il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
il Presidente
Maria G. Di Marco
Pag.8